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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/10/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1047/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to ALBANO MARIA MICHELA Parte_1 giusta procura in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, dall' avv.to CP_1
LI NN, giusta mandato in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 22.02.2023 il ricorrente, bracciante agricolo, esponeva di aver lavorato a tempo determinato alle dipendenze dell' nei Controparte_2 seguenti periodi: dal 06.10.2012 al 31.12.2012 per n. 60 giornate;
dal 16.02.2013 al
31.12.2013 per n. 160 giornate;
dal 08.03.2014 al 31.12.2014 per n. 137 giornate;
dal
03.03.2015 al 30.11.2015 per n. 151 giornate;
dal 16.03.2016 al 31.12.2016 per n. 130 giornate;
dal 03.02.2018 al 31.12.2018 per n. 178 giornate;
dal 04.01.2019 al 31.12.2019 per n. 156 giornate;
dal 08.01.2020 al 31.12.2020 per n. 186 giornate;
di aver eseguito la prestazione lavorativa prevalentemente nei terreni siti presso il Comune di Eboli e talvolta in quelli di Battipaglia e occupandosi principalmente della piantumazione, Controparte_3 concimazione, irrigazione, raccolta e pulizia di piante fiorite, fiori recisi, foglie ornamentali e in tutti i lavori inerenti all'attività agricola bracciantile. Deduceva di aver seguito le direttive impartite da , quale legale rappresentante e di avere percepito dallo stesso, Parte_2 in contanti o tramite bonifico bancario, la retribuzione media giornaliera di € 42,00 come da copie delle buste paga prodotte. Assumeva che l'orario di lavoro era compreso tra le 7.00 e le 14.00 in inverno, e tra le 6.00 e le 13.00 in estate, con pausa pranzo di 20 minuti, dal lunedì al venerdì e talvolta -per improrogabili esigenze produttive- anche di sabato. CP_ Evidenziava che l aveva disconosciuto il rapporto di lavoro intercorso e che privo di CP_ riscontro era rimasto l'avanzato ricorso al Comitato Provinciale .
Per i suesposti motivi il ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire: “Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare esistiti e validi i rapporti di lavoro intercorsi tra il ricorrente e la
[...] con sede legale in Eboli (Sa) alla via Chiuse di Perillo snc per gli anni dal Controparte_4
2012 al 2016 e dal 2018 al 2020 e per tutte le giornate analiticamente indicate in premessa;
per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale per i medesimi anni, ordinando contestualmente all' la sua reiscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli dipendenti del CP_1 proprio comune di residenza per gli anni indicati in caso di illegittima cancellazione;
condannare l sede di Salerno, in pers. del leg. rapp.te p.t., al pagamento delle CP_1 spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”. CP_ L' si costituiva in giudizio e deduceva il mancato rispetto del termine di cui all'art. 22 del
D. Lgs. 7/70 e la mancanza dei presupposti di legge per la maturazione del diritto alla reiscrizione invocata, atteso che, a seguito di un accertamento ispettivo da parte dell'Istituto assicuratore, il cui verbale non era mai stato impugnato da , si era ritenuto Parte_2 che l'apporto lavorativo dei parenti ed affini rinvenuti sul posto di lavoro, tra cui l'odierno ricorrente, figlio e nipote dei rappresentanti legali dell'azienda succedutesi nel tempo,
[...]
(sino al 2009 e dal 2014 al 2016) e (dal 2016), è identificato Parte_3 Parte_2 con quello di collaboratori familiari privi di tutela previdenziale per mancanza delle condizioni di assicurabilità nelle assicurazioni obbligatorie. Eccepiva che nulla era stato prodotto da parte attrice per dimostrare la subordinazione del rapporto di lavoro annullato. Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Terminata l'istruttoria, il giudice, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3.10.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale. CP_ Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dall' .
Dalla documentazione in atti risulta che il disconoscimento delle giornate è avvenuto con raccomandata del 13.07.2022, il ricorso amministrativo è stato presentato tempestivamente il 27.07.2022, ed il ricorso giudiziale è stato depositato il 22.03.2023, ossia prima del decorso del termine di decadenza di 120 giorni (decorrenti dalla formazione del provvedimento definitivo) di cui all'art. 22 D.L. 7/1970, conv. in L. 83/1970.
Nel merito, il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente chiede di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l per gli Controparte_2 anni sopra richiamati.
L'annullamento del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l'azienda agricola CP_2
” con sede in Eboli, è stato disposto a seguito di un accertamento ispettivo eseguito
[...]
CP_ dall'unità operativa di vigilanza dell' presso l'azienda agricola “ , Controparte_2 consacrato nel verbale n. 2020008071 del 16.4.2021, riferito al periodo decorrente dal CP_
1.1.2008 al 31.12.2020 (cfr atti ).
Nel verbale si evince che all'accesso sono stati rinvenuti unicamente, oltre al legale rappresentante , e . , Parte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_3 nel dettaglio, già amministratore nel periodo 2014/16, ha riferito che l'azienda aveva pressoché carattere esclusivamente familiare, avendo occupato oltre a lui (genero di Pt_2
), (moglie), (genero), (figlia),
[...] Controparte_5 Persona_1 Controparte_6 [...]
(figlio), (cognata) e (sorella del suocero), Parte_1 Parte_4 Persona_2 unicamente a due soli braccianti, e . Del medesimo tenore è Persona_3 CP_7 la dichiarazione resa da , attuale ricorrente. Parte_1 CP_ Dal predetto verbale ispettivo, emerge che gli ispettori dell' , mediante accessi in loco, assunzione di dichiarazioni dei soggetti rinvenuti in azienda e facendo ricorso alla stima tecnica del fabbisogno di manodopera dell'azienda, hanno accertato: l'assenza della qualifica di IAP in capo ai legali rappresentanti della società succedutisi nel tempo ( Parte_3
dal 2014 al 2016 e dal 15.6.2016), quale condizione essenziale per
[...] Parte_2 la qualificazione ed operatività dell'attività agricola realizzata;
un effettivo fabbisogno di manodopera significativamente inferiore alle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata presentate dalla stessa impresa. Riguardo alle prestazioni lavorative effettuate dai familiari, gli ispettori hanno ritenuto l'assenza degli elementi della subordinazione dovuta anche alle seguenti circostanze: assenza di tracciabilità delle retribuzioni che potrebbe presupporre una gratuità della prestazione;
indiscutibile incongruità tra le presunte retribuzioni dichiarate come erogate ai familiari ed il volume d'affari dell'azienda; incongruità tra la produttività dell'azienda (resa per ettaro) rispetto al costo del lavoro subordinato denunciato;
mancato versamento della contribuzione dovuta. In virtù di tali rilievi gli ispettori hanno proceduto al disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato denunciati dalla società agricola reputati “fittizi” e, con riferimento a quelli relativi ai “familiari”, CP_2 hanno altresì proceduto con separato verbale all'iscrizione degli stessi -risultanti come unità attive in possesso dei requisiti soggettivi per la qualifica di coltivatori diretti collaboratori/coadiuvanti- nel nucleo del coltivatore diretto risultante “non addetto”.
Nello specifico, dunque, gli ispettori dell' , anche in base alle dichiarazioni rilasciate CP_1 dallo stesso ricorrente, hanno ritenuto che la prestazione lavorativa di quest'ultimo, rientrante nel nucleo familiare in quanto figlio e nipote dei legali rappresentanti succedutesi
( e dal 2016) non presentasse i caratteri della Parte_3 Parte_2 subordinazione, concludendo per il disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo per gli anni decorrenti dal 2015 al 2016 e dal 2018 al 2020 e per la iscrizione alla gestione coltivatori diretti in qualità di collaboratore familiare.
Ciò posto, giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_1 previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del
1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (cfr ex plurimis Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass.
Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296; Cass.
2739/2016; Cass. 12001/2018).
Pertanto, l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può giustificare un'inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro;
in quest'ottica, anzi, la cancellazione dell'iscrizione deve considerarsi atto meramente consequenziale al disconoscimento, quest'ultimo essendo propriamente l'atto che comporta a carico dell'assicurato l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e per il giudice l'obbligo di accertare l'esistenza e l'inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato dagli atti di iscrizione o di cancellazione (Cass., sez. lav., 3 febbraio 2023, n. 3556; Cass., sez. lav., 6 febbraio 2023,
n. 3556; Cass. 14110/2024).
L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass.
Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949
e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo
(il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Di talchè, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione
(anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000;
Cass.18400/2003; Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
In ordine poi all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008;
Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) essi fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis Cass.
10427/2014).
Occorre ancora rammentare che, secondo l'oramai costante orientamento seguito sul punto dalla Corte di Cassazione (cfr., una per tutte, Cass. 23845/17), è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza di una serie di elementi caratteristici della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., quali, in primis, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, al potere disciplinare e al potere di controllo del soggetto datoriale.
Ai medesimi fini possono altresì costituire 'indici sintomatici' del medesimo requisito della dipendenza, ancorché solo in via sussidiaria e purché tra loro concorrenti, quantomeno per una valutazione di tipo presuntivo, anche ulteriori circostanze - tra cui, per esempio, la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore all'interno dell'impresa, il vincolo di orario cui lo stesso è sottoposto, la forma della retribuzione percepita, l'assenza di rischio economico e imprenditoriale in capo al medesimo - tutte da apprezzare alla luce della specificità dell'incarico conferito al dipendente, nonché delle concrete modalità di attuazione della prestazione dallo stesso svolta.
Va peraltro puntualizzato che, seppur i richiamati requisiti siano evidentemente destinati ad atteggiarsi in maniera differente a seconda della singola tipologia di prestazione da rendere, nonché del ruolo e della qualifica attribuiti al prestatore, si tratta comunque di presupposti imprescindibili al fine del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, atteso che è principio parimenti consolidato da parte della Suprema
Corte quello secondo cui qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere resa sia con le modalità tipiche della subordinazione, sia in forma autonoma, con i connessi relativi precipitati in punti di disciplina e tutele applicabili.
Resta fermo che i sopra richiamati 'indici sintomatici', se da una parte possono essere senza dubbio utilizzati dal Giudice per rafforzare il giudizio di soggezione del lavoratore al potere datoriale, sotto altro punto di vista, autonomamente considerati, non posso ritenersi da soli sufficienti ad accertare la sussistenza di un rapporto ex art. 2094 c.c.
Con la conseguenza che, anche ove fossero ravvisabili diversi criteri sussidiari, la natura subordinata del rapporto professionale dovrebbe comunque essere esclusa qualora non vi fosse riscontro dell'elemento fondamentale, ossia l'eterodirezione dell'attività del lavoratore.
L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva' (cfr., ex multis, Cass. 1717/09, 7024/15, 28525/08).
Ne deriva che il proprium del rapporto di lavoro subordinato va essenzialmente ravvisato nell'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e di controllo di parte datoriale, con quest'ultimo dovendosi intendere la facoltà del datore di potersi ingerire nella prestazione lavorativa, determinandone le modalità di esecuzione;
detto in altri termini, per aversi subordinazione, il datore di lavoro deve normalmente determinare, non solo la prestazione del dipendente, ma, ancor più, il modo di svolgimento della stessa. CP_ Spetta in sostanza al lavoratore, in caso di contestazione precisa dell' in merito all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, fornire prova precisa e rigorosa della sussistenza di tutti i requisiti necessari all'iscrizione negli elenchi anagrafici, primo fra tutti la sussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato attraverso la prova dell'etero- determinazione della prestazione e degli indici rivelatori della stessa (tra cui la retribuzione corrisposta a cadenze periodiche, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio completo di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico, cfr. Cass. n. 14414/00).
Infine, essendo la ricorrente familiare del titolare dell'azienda agricola con la quale risulta formalizzato il disconosciuto rapporto di lavoro subordinato, rileva richiamare i consolidati principi enucleati dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, la mera prestazione di detta attività non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, richiedendosi la prova degli elementi sintomatici della subordinazione, cioè il rispetto dell'orario e l'inserimento nella struttura organizzativa del datore di lavoro, ovvero di elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e obbligazione retributiva, nonché l'esistenza di direttive e controlli datoriali. Nel caso poi difettino gli elementi sintomatici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc., è necessario che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità, a parte l'esigenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno, quando l'accertamento della subordinazione sia finalizzata alla fruizione di prestazioni previdenziali (cfr Cass.
Sez. L, Sentenza n. 3975 del 20/03/2001; Cass. Sez. L, Sentenza n. 8070 del 08/04/2011;
Cassazione civile sez. lav., 10/07/2015, n.14434).
Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, il giudicante ritiene che, parte ricorrente gravata del relativo onere a fronte degli esiti dell'accertamento ispettivo CP_ dell' , non abbia fornito prova sufficiente del rapporto di lavoro subordinato agricolo relativo agli anni di cui si discorre.
Occorre premettere che in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.)
e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr
Cass. 7623/2016).
Ed ancora, si deve richiamare il principio di diritto – utilizzabile anche per la valutazione delle dichiarazioni testimoniali "de relato actoris" – secondo il quale è sostanzialmente nulla la rilevanza delle fonti di prova basate su fatti e circostanze la cui conoscenza deriva dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, in quanto vertenti sulla dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (cfr. Cass. Sez I, 3 aprile 2007 n° 8358; Cass. 10 gennaio 2011 n°
313).
Innanzitutto, rileva evidenziare che le dichiarazioni rese dai testi escussi ( CP_8
e sono in parte non conformi tra loro (e con quanto dichiarato
[...] Persona_3 agli ispettori) e in parte in contrasto con quanto dedotto in ricorso e con quanto dal medesimo ricorrente dichiarato in sede ispettiva.
Sotto il primo profilo, il teste ha dichiarato di aver lavorato con il Controparte_8 ricorrente dal 2012 al 2020 sui fondi a tutti i mesi, dal lunedì al sabato, Controparte_3 quali addetti alla raccolta delle foglie ordinamentali, insieme a , , Persona_3 Per_4
e , precisando che d'estate invece lavoravano 3-4 giorni a settimana CP_9 CP_7
(“perché crescono le nuove foglie”). Ha riferito poi che nel magazzino, per la realizzazione dei mazzetti di foglie, lavoravano , e anche loro addetti alla raccolta, in CP_6 CP_10 caso di pioggia. Ha aggiunto che, da quando lavorava per l'azienda, ossia dal 2008/2009, aveva visto sempre le stesse persone lavorare. In sede ispettiva, invece, ha dichiarato di aver sempre lavorato soltanto con (odierno ricorrente), e Pt_1 CP_7 Per_3 occupandosi della raccolta delle foglie di spadisse “a turno”, ossia “mentre alcuni raccolgono uno porta le casse al magazzino”.
Il teste ha invece dichiarato di aver lavorato con il ricorrente sui terreni sia Persona_3 di Eboli (dove si coltivavano fagioli, zucchine, fave) per circa 15 giorni al mese da marzo ad agosto, che di (per la raccolta delle foglie), precisando che i colleghi che lavoravano CP_3 anche ad Eboli, salvo il ricorrente, erano diversi da quelli che lavoravano a Ha riferito CP_3 che sui fondi di lavoravano circa 7 – 10 persone, mentre nel magazzino , CP_3 CP_10
, il ricorrente, se necessario. CP_6 Ebbene, entrambi i testi hanno dichiarato di aver lavorato con il ricorrente per gli anni di causa, ma per il teste sul fondo lavoravano solo in quattro (salvo Controparte_8 poi cambiare idea nella dichiarazione giudiziale, arrivando comunque massimo a sei persone), mentre per l'altro teste erano 7 – 10 braccianti. Per un teste, l'attività veniva espletata solo a per l'altro, invece, anche ad Eboli. Controparte_3
Riguardo l'ulteriore profilo si evidenzia che, in contrasto con quanto riferito da entrambi i testi, il ricorrente ha dedotto di non aver lavorato l'anno 2017; di aver svolto la prestazione lavorativa prevalentemente sui terreni ubicati nel Comune di Eboli e, solo, “talvolta” in quelli di Battipaglia e di aver lavorato solo “talvolta” anche il sabato. Controparte_3
Occorre altresì evidenziare che la dichiarazione del teste risulta in Controparte_8 contrasto con le deduzioni attoree anche in punto di quantità della prestazione lavorativa espletata. Il teste, invero, ha riferito di aver lavorato con il ricorrente tutti i mesi, salvo una riduzione dell'attività lavorativa da marzo ad agosto in cui lavorava 3-4 giorni a settimana. Il ricorrente, invece, dichiara di aver lavorato, quanto agli anni 2014, 2015, 2016, da marzo, dunque, non tutti i mesi. Quanto al teste questi ha dichiarato che coloro Persona_3 che lavoravano sul fondo di Eboli non erano gli stessi di quelli che lavoravano a CP_3 contrariamente a quanto riferito dal ricorrente in sede ispettiva. Quanto poi alla dichiarazione resa dal teste innanzi agli ispettori non può ribadirsi che questi ha indicato, quali propri colleghi di lavoro soltanto la mamma , il cognato , la sorella Controparte_5 Persona_1
, la zia , il padre , la sorella del nonno Controparte_6 Parte_4 Parte_3
e, come unico dipendente estraneo al nucleo familiare, . Persona_2 Persona_3
Pertanto, nell'elencare le persone che avrebbe conosciuto negli anni di lavoro in questione, non ha riportato nemmeno il nome del teste rendendo così la Controparte_8 dichiarazione di quest'ultimo maggiormente priva di valenza probante.
In virtù di tali considerazioni deve pertanto ritenersi che la prova testimoniale, a causa della evidenziata contraddittorietà delle dichiarazioni rilasciate dai testi, non ha confermato le deduzioni di cui al ricorso in ordine allo svolgimento da parte di di attività Parte_1 lavorativa alle dipendenze della Controparte_2
Fermo restando tali assorbenti considerazioni in ordine alle evidenziate contraddizioni emerse nelle dichiarazioni testimoniali, rileva ancora precisare come i testi escussi hanno comunque reso dichiarazioni sostanzialmente generiche, rispetto alle circostanze rilevanti ai fini della prova della subordinazione, in relazione alla 'obbligatorietà' delle prestazioni (e, quindi, degli emolumenti), all'eterodeterminazione dell'orario lavorativo e all'obbligo di osservanza dello stesso. Manca invero ogni prova documentale in merito all'effettiva erogazione della retribuzione in favore del ricorrente, nonostante lo stesso abbia dedotto di aver ricevuto mensilmente gli importi di cui alle buste paga anche con bonifici.
Le incongruenze della prova testimoniale, vertendo proprio sull'aspetto più controverso dell'azienda in questione, ovvero il carattere familiare della stessa, conducono a ritenere la prevalenza e maggior verosimiglianza delle predette risultanze del verbale ispettivo, confermate altresì dalla dichiarazione testimoniale dell'Ispettore Tes_1
Pertanto, le univoche risultanze dell'indagine ispettiva, che inducono con tutta ragionevolezza ad escludere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo con le modalità dedotte in giudizio, non sono state inficiate o, comunque, adeguatamente contrastate dalle dichiarazioni rese dai testi, essendo risultate le stesse non attendibili per le ragioni sopra evidenziate.
Il ricorso va pertanto disatteso.
Nulla per le spese stante la regolare dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
- Rigetta la domanda;
- Nulla per le spese processuali;
Salerno, 3.10.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino