Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 20/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 410 /2023 RG Prev
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza (Verbale-sentenza)
All'udienza del giorno 20/01/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De
Sanctis sono presenti l'Avv. ZURLO VALENTINO in sostituzione dell'Avv. DI PRINZIO ETTORINO , per la parte , Parte_1
e, l'Avv. GIOVANNI GABRIELE , per la parte . CP_1
L'Avv. ZURLO , per la parte , si riporta al ricorso chiedendone Parte_1
l'accoglimento nei limiti di quanto accertato nella ctu e chiede che la causa venga decisa
L'Avv. GIOVANNI GABRIELE , per la parte , deduce che benchè la ctu del CP_1
Dott. sia parzialmente favorevole tuttavia la si contesta in merito al Per_1
riconoscimento della rachipatia lombare. Allo stato si ribadiscono le note contro peritali del ctp del 25.11.2024 alle quali il CTU non ha adeguatamente risposto, poiché il ctu pur convenendo con l' in merito alla carenza di esposizione al rischio di mmc per l'attività CP_1
svolta dall'assicurato, ritenuta dallo stesso non espositiva al rischio espositivo di mmc e non continuativa, giunge comunque apoditticamente a riconoscere come di natura professionale una patologia per la quale non ha nemmeno accertato il rischio. Pertanto si chiede il rinnovo ctu o la riconvocazione a chiarimenti del ctu e si riporta alle note suddette ed a tutte le difese svolte insistendo per il rigetto del ricorso
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis N. 410 /2023 RG Prev.
Repubblica Italiana TRIBUNALE DI SULMONA
In nome del popolo italiano
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, visto l'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza iscritta al numero 410 dell'anno 2023 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Di Prinzio Ettorino giusta procura in atti Parte_1
-Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Di CP_1
Gregorio dell'Avvocatura dell' CP_2
-Resistente
OGGETTO: malattia professionale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: voglia il Giudice accertare la sussistenza di malattia professionale;
per l'effetto condannare l' a corrispondere il relativo indennizzo;
con vittoria di spese da distrarsi. CP_1
Per l' rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
spese come per legge. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente indicato in epigrafe evocava in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, in quanto l' aveva CP_1 CP_2 respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere prestazioni previdenziali per malattia professionale
Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e spiegando quindi le CP_1 conclusioni riportate in epigrafe.
Espletatasi l'opportuna istruttoria, all'odierna udienza la causa era discussa ed indi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso appare fondato e va quindi accolto.
Invero il C.T.U.- dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici – è pervenuto alle seguenti conclusioni medico legali: “Nella fattispecie anche se non possiamo parlare di causalità unica, vera, certa e diretta tra l'attività lavorativa svolta e la malattia, in quanto tale patologia ha una eziologia multifattoriale, non possiamo negare una concausalità valida della specifica attività lavorativa nella produzione della malattia. La conoscenza da parte del ricorrente della esistenza della patologia denunciata è da far risalire al novembre 2022, epoca dell'esecuzione della RMN lombare;
la conoscenza della sua eziologia professionale e del superamento del minimo indennizzabile è da far risalire alla stessa epoca, come da certificato del medico di fiducia .La malattia ha prodotto una menomazione dell'integrità psico- fisica che, sulla scorta delle tabelle per la valutazione del danno biologico allegate al DM
12.07.2000, in proporzione alla seguente voce specifica213-ernia discale lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti (sino al 12%),è valutabile a nostro avviso nel 12%.Il decorso del riconoscimento va fissato al 01.02.2023 data della domanda amministrativa. Non si ritengono malattie professionali la Tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra e sinistra e la sindrome del tunnel carpale del polso destro e sinistro in quanto con causate direttamente o concausate validamente dall'attività lavorativa specifica. Le suddette valutazioni hanno trovato concorde il ctp del ricorrente .”
Tale giudizio appare condivisibile e perciò la domanda va accolta.
L' va perciò condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale ex D.Lgs. 38/00 CP_1 commisurato alla accertata inabilità del 12%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del
01.02.2023 ed interessi legali come per legge.
Le spese, liquidate come da dispositivo, e quelle di CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso tra contro Parte_1 CP_1
così decide:
Riconosce e dichiara che il ricorrente è portatore di esiti di malattia professionale da quantificarsi nella misura del 12 %; condanna pertanto l' al pagamento del relativo indennizzo in capitale ex D.Lgs. 38/00 con CP_1 decorrenza dalla domanda amministrativa 01.02.2023 ed interessi legali come per legge;
condanna l' alla refusione delle spese processuali per complessivi € 1.200,00, da distrarsi, CP_1 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, nonché di quelle di
CTU, già liquidate in separato decreto.
Così deciso in Sulmona, nell'udienza del 20/01/2025
Il Giudice On. Dr.ssa Anna Maria De Sanctis