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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/12/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1931/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. AF CC, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 3 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1931/2022 promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv.to Riccardo LUTRARIO come da procura in Parte_1 atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Isola del Liri, Piazza SS. Triade n. 8
- ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Stefano CAVALIERE come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il presidio ospedaliero “Santa Scolastica”, ufficio protocollo, in Cassino, Via San
PA s.n.c.
- resistente
Oggetto: differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori – comparto sanità
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 24.9.2022 e ritualmente notificato, espone Parte_1 di lavorare alle dipendenze della presso il presidio ospedaliero di Sora dal 2.2.2005, Controparte_2 da ultimo con qualifica di ausiliario specializzato inquadrato nella categoria A del CCNL Comparto
Sanità; di avere espletato le proprie mansioni presso i reparti di oncologia, sala operatoria e ortopedia;
di svolgere di fatto, sin dalla data di assunzione, mansioni afferenti al profilo di operatore socio sanitario;
di occuparsi, nello specifico, della somministrazione di terapie orali, dell'assistenza diretta dei pazienti non autosufficienti per la somministrazione dei pasti, la cura dell'igiene personale, il cambio biancheria e la deambulazione, del rifacimento letti e delle barelle con e senza i pazienti, della risposta alle chiamate di intervento dei pazienti in barella o nelle stanze, dell'accompagnamento dei degenti per l'accesso ai sevizi, alle terapie e agli specialistici, del supporto ai pazienti in merito al corretto utilizzo di ausili e dispositivi sanitari, del rilevamento dei parametri vitali, della sistemazione e trasporto delle salme, della sostituzione e distacco di flebo a pazienti in barella o a letto, della sostituzione di sacche per urina, della consegna dei prelievi al laboratorio analisi, del trasporto e dello stoccaggio dei rifiuti speciali, del ritiro e della consegna referti medici, della pulizia di tutte le strumentazioni sanitarie, comprese le operazioni propedeutiche alla sterilizzazione delle stesse, dell'esecuzione diretta di analisi emogas mediante apposita strumentazione;
di avere conseguito il
15.4.2010 il titolo di “operatore socio sanitario” a seguito di partecipazione al relativo corso per titoli ed esami.
2. Tanto premesso, richiamate le declaratorie contrattuali relative alle categorie A e B del CCNL
Comparto Sanità e i profili professionali dell'ausiliario specializzato e dell'operatore socio sanitario, la ricorrente deduce che le mansioni svolte in via di fatto rientrano nella qualifica di operatore socio sanitario di categoria BS del predetto CCNL e sostiene pertanto di avere diritto, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 36 Cost., al trattamento economico corrispondente a tale superiore qualifica e dunque a percepire le differenze retributive tra tale trattamento e quello corrispondente all'inquadramento inferiore formalmente riconosciutogli dal datore di lavoro.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
− accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103, 2126 e, comunque, per effetto, dell'art. 52, co. 5, D. Lgs. n. 165/2001, nonché del CCNL di categoria (cfr. all.ti 2-3), il diritto del ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive connesse in ragione delle mansioni superiori di fatto svolte
(da A a BS) dal settembre 2017 al settembre 2022, nella misura di euro 11.230,70 e/o della somma maggiore e/o minore, anche in funzione dei diversi periodi di decorrenza del diritto, oltre i maggiori importi dovuti anche a titolo di lavoro straordinario, giusti conteggi di cui al prospetto allegato (All. 6), che risultasse comunque di giustizia anche a seguito di CTU contabile, per tutte le causali di cui in narrativa, il tutto con aggravio di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino a quello di effettivo soddisfo e contestualmente accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità professionale specifica del personale del ruolo sanitario della categoria B, livello economico BS di cui all'art. 89 CCNL di categoria (triennio 2016-2018) a decorrere dall'Ottobre 2016 o dalla diversa data ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione di ogni singola voce di credito al saldo;
− in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'antistatario procuratore in calce sottoscrivente.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. L'azienda convenuta eccepisce preliminarmente la prescrizione quinquennale dei crediti maturati da controparte in data antecedente
1.12.2017. Deduce che la ricorrente non ha mai svolto mansioni riconducibili al profilo di operatore socio sanitario, categoria BS. Asserisce che la lavoratrice non è mai stata autorizzata dai propri dirigenti a svolgere mansioni diverse da quelle previste dalla qualifica e dal profilo di appartenenza.
Evidenzia che nel pubblico impiego contrattualizzato non può mai conseguire da un eventuale espletamento di mansioni superiori il diritto al riconoscimento economico connesso al superiore inquadramento.
5. La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'assunzione della prova testimoniale. Chiusa l'istruttoria, le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 3 dicembre 2025 la causa è stata infine decisa come in dispositivo con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. La ricorrente, dipendente della presso il presidio ospedaliero di Sora, inquadrata Controparte_2 come ausiliario specializzato nella categoria A di cui all'Allegato 1 del CCNL del 20.9.2001, integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7.4.1999, agisce per la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in proprio favore delle differenze retributive asseritamente maturate dal settembre 2017 al settembre 2022 per lo svolgimento di fatto, in via continuativa e prevalente, delle mansioni superiori di operatore socio sanitario di categoria BS.
7. La ricorrente chiede inoltre la condanna della convenuta al pagamento della indennità professionale specifica del ruolo sanitario della categoria B, livello economico BS, di cui all'art. 89 del CCNL di categoria.
8. La normativa rilevante per la fattispecie in esame si rinviene nell'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001:
“
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
…
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
…”
9. Tale disciplina, pur nelle diverse formulazioni delle disposizioni susseguitesi nel tempo, recepisce una norma costante nel pubblico impiego contrattualizzato, secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica. La regola non può essere derogata dal contratto collettivo, in quanto quest'ultimo è autorizzato a prevedere fattispecie in deroga ai commi
2, 3 e 4, ma non anche al comma 5, relativo all'esercizio di fatto di mansioni superiori. Le regole generali in tema di mansioni del personale poste dall'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, infatti, prevedono il diritto al trattamento economico corrispondente qualifica superiore, per i periodi di effettiva prestazione, nei casi di legittima assegnazione alle mansioni superiori di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, mentre al di fuori di queste ipotesi stabiliscono al comma quinto dello stesso articolo la nullità di tale assegnazione, con il riconoscimento al dipendente della sola differenza di trattamento economico.
10. Alla promozione automatica del dipendente che svolga di fatto mansioni superiori osta il previsto sistema di reclutamento e di progressione dei dipendenti, che avviene esclusivamente per il tramite di procedure selettive, secondo la disciplina di cui alla legge e alla contrattazione collettiva, in attuazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Le garanzie, i limiti ed i divieti che caratterizzano l'illustrata disciplina rispondono anche ad una finalità di programmazione e controllo della spesa pubblica onde evitare effetti espansivi al di fuori di una puntuale verifica, anche temporale, delle obiettive esigenze di servizio che giustificano l'adibizione del mansioni superiori proprie a quella di appartenenza. (Cass. civ. n. 20692/2004; Cass. civ. n. 15498/2008; Cass. civ. n. 25097/2014).
11. Il sopra citato comma 5, norma invocata dalla lavoratrice nel presente giudizio, riconosce al dipendente pubblico, anche nel caso in cui l'assegnazione a mansioni superiori sia stata nulla, il diritto a percepire la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.
12. Tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità dell'assegnazione delle mansioni superiori o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, trovando un unico limite nei casi in cui l'espletamento delle mansioni superiori sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento. Una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (Cass. civ.
n. 14808/2020).
13. Tanto chiarito, è onere del lavoratore che rivendichi il diritto al trattamento economico per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori provare i fatti costitutivi della pretesa, vale a dire lo svolgimento in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni (Cass. civ. n. 8529/2006), previa allegazione delle relative declaratorie contrattuali. 14. Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione giudiziale dell'inquadramento di un lavoratore subordinato secondo la Suprema Corte deve svilupparsi in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio “trifasico” non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio.
Con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico, può considerarsi tale soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, con la conseguenza che il giudice di merito deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (Cass. civ. n. 12039/2020).
15. Nel caso di specie l'odierna ricorrente non ha fornito la prova dello svolgimento dei compiti propri del profilo di operatore socio sanitario in termini di prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale rispetto ai compiti propri dell'ausiliario specializzato.
16. La medesima risulta formalmente inquadrata come ausiliario specializzato, categoria A, del CCNL del
20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999 del personale del Comparto Sanità (cfr. stralcio del
CCNL del 20.9.2001 sub all. 2 fasc. ric. e prospetti paga sub all. 7 fasc. ric.).
17. A tale categoria appartengono, secondo la declaratoria di cui all'Allegato 1 del citato CCNL, i lavoratori “che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività”. Nel profilo di “ausiliario specializzato”, ricompreso in detta categoria, rientra il lavoratore che “svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa.
L'ausiliario specializzato operante nei servizi tecnico-economali può essere adibito alla conduzione di autoveicoli strumentali alla propria attività e alla loro piccola manutenzione. L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio- assistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate”. 18. Nella superiore categoria B rientrano invece i lavoratori che “che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima. Appartengono altresì a questa categoria – nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5 – i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”.
19. Nel superiore livello economico Bs viene compreso il profilo professionale di operatore socio sanitario rivendicato dalla ricorrente, che è proprio del lavoratore che “Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio-assistenziali e socio-sanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione – ciascuna secondo le proprie competenze – degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo” (cfr.
CCNL sub all. 1 fasc. ric.).
20. Dal confronto tra le declaratorie e i profili professionali citati emerge che la figura dell'operatore socio sanitario si connota peculiarmente rispetto a quella dell'ausiliario specializzato, non solo per le
“conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati” (proprie della categoria B), per la
“particolare specializzazione” richiesta (propria del livello BS), nonché per la specificità delle abilità non solo manuali ma anche tecniche richieste e per il maggior grado di autonomia e responsabilità nel disimpegno delle mansioni – non attività semplici nell'ambito delle istruzioni fornite, bensì capacità manuali e tecniche specifiche implicanti autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima, elementi questi di differenziazione tra la categoria A e quella superiore B – ma soprattutto in quanto nel profilo professionale dell'operatore socio sanitario è centrale la relazione del lavoratore con il paziente, consistente nell'assistenza diretta attraverso interventi igienico-sanitari e di carattere sociale attinenti a tutti gli aspetti della vita del paziente, anche di tipo ambientale, con svolgimento dunque di attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona, a favorirne il benessere e l'autonomia, in un contesto sia sociale che sanitario, nell'ambito delle proprie aree di competenza e secondo criterio del lavoro multiprofessionale, operando in collaborazione con gli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale (es. infermieri, assistenti sociali) e secondo le indicazioni di questi ultimi. 21. Le attività dell'operatore socio-sanitario, pur potendo in taluni casi sovrapporsi a quelle proprie dell'ausiliario specializzato, sono però indubbiamente caratterizzate da ulteriori mansioni di maggiore spessore, che trovano la loro specificità nell'essere rivolte direttamente alla persona e al suo ambiente di vita. Tale finalizzazione all'assistenza e al supporto della persona nella gestione del suo ambiente di vita difetta nei compiti propri dell'ausiliario specializzato, consistenti in attività semplici di tipo manuale con ridotta autonomia esecutiva: nei servizi socio-assistenziali l'ausiliario specializzato provvede all'accompagnamento e allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate.
22. Tanto chiarito in termini generali, dall'istruttoria testimoniale espletata, con riferimento al periodo oggetto di causa (settembre 2017 – settembre 2022) in cui la lavoratrice è stata addetta al blocco operatorio del presidio ospedaliero di Sora, non è emerso lo svolgimento da parte della stessa, in modo pieno e continuativo e comunque in termini di prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale rispetto ai compiti proprio dell'ausiliario specializzato, delle mansioni di assistenza e di accudimento dei pazienti nell'ambiente di vita ospedaliero per il soddisfacimento delle loro esigenze primarie ed esistenziali, anche di natura alberghiera, in stretta collaborazione con il personale infermieristico.
Nessun teste ha confermato il contatto diretto della ricorrente con i pazienti in funzione di supporto nella gestione del loro ambiente di vita in ambito ospedaliero, di intervento igienico-sanitario, di ausilio dei pazienti non autosufficienti nella deambulazione, nella somministrazione delle terapie orali, nella distribuzione dei pasti, nell'igiene personale, nell'utilizzo dei presidi sanitari, nella movimentazione degli stessi e nel rifacimento dei letti e delle barelle anche con i pazienti.
23. I testi hanno invece riferito dello svolgimento di compiti rientranti, in prevalenza, nel mansionario tipico dell'ausiliario specializzato.
24. Il teste , portatore di una conoscenza diretta e frutto di osservazione continuativa dei Tes_1 fatti riferiti, lavorando come infermiere in sala operatoria con la ricorrente da cinque o sei anni rispetto all'epoca della deposizione (udienza del 06.03.2024), ha dichiarato che la ricorrente si occupava di aiutare gli infermieri nel collocare il paziente sul tavolo operatorio e nel girarlo per consentire l'imbragatura del braccio, nella vestizione del chirurgo, nell'aperura di presidi del tipo garze sterili, guanti, siringhe. La ricorrente provvedeva inoltre a portare la barella vuota fuori dalla sala operatoria una volta posizionato il paziente sul tavolo operatorio. Al termine dell'intervento attendeva lavaggio dei ferri operatori e alla sanificazione della sala operatoria per l'intervento successivo. Il teste riferisce, in modo del tutto generico, che la ricorrente lavorava nel turno notturno fino al 2023 anche come jolly in altri reparti per il trasporto dei pazienti in diagnostica, per il trasporto salme e della refertazione ecg, attività tuttavia di cui il teste non aveva conoscenza diretta, lavorando in sala operatoria.
25. L'unica attività della ricorrente di contatto fisico con i pazienti si concretizzava quindi nell'ausilio al personale infermieristico al momento di collocare il paziente sul tavolo operatorio o di girarlo sul tavolo operatorio per l'imbragatura. Tale attività, svolta evidentemente sotto la supervisione e la direzione degli infermieri, pare agevolmente riconducibile al mansionario dell'ausiliario specializzato, concretizzandosi in una attività semplice, di tipo manuale, peraltro di durata esigua, in cui non si apprezzano margini significativi di autonomia esecutiva, rispetto all'intervento e alle verosimili istruzioni fornite dagli infermieri.
26. Il teste infermiera addetta alla sala operatoria dal gennaio 2023, ha dichiarato: Testimone_2
“Vedo la ricorrente svolgere le seguenti mansioni: sanificazione dello strumentario chirurgico e degli apparecchi;
sistemazione dei letti operatori;
differenziazione dei rifiuti. Aiuta gli infermieri nella apertura dei materiali sterili.
Trasporta i pazienti in sala operatoria insieme all'infermiere. Aiuta l'infermiere a posizionare il paziente sul letto. Si occupa della vestizione dei medici. Aiuta l'infermiere, dopo l'intervento, a traportare il paziente nella recovery room. E si occupa del ripristino e sanificazione della sala. Queste mansioni vengono svolte in tre turni dalla ricorrente, mattina, pomeriggio, notte. Nel turno notturno si occupa anche delle pulizie”. Valgono per le mansioni descritte le considerazioni già svolte in riferimento alla deposizione del teste con l'ulteriore rilievo che il Tes_1 teste ha espressamente chiarito che le più qualificanti attività di assistenza diretta al paziente e di supporto dello stesso nel suo ambiente di vita non vengono svolte in sala operatoria: “Non so riferire se la ricorrente si occupi della somministrazione di terapie orali, in quanto tale attività non viene svolta in sala operatoria. Per lo stesso motivo non so riferire se la ricorrente si occupi della assistenza diretta dei pazienti nella igiene personale, nel cambio della biancheria, nell'alimentazione.” È di immediata evidenza, infatti, che nella sala operatoria non possono essere svolte determinate attività prettamente assistenziali, in quanto intrinsecamente estranee dalle procedure mediche tipiche di tale unità.
27. In termini analoghi rispetto ai due testi su indicati, , coordinatrice infermieristica del Testimone_3 blocco operatorio, ha dichiarato: “La ricorrente si occupa della sanificazione delle sale operatorie e della recovery room;
del reintegro del materiale;
del riordino delle sale;
della pulizia e dell'igiene del materiale elettromedicale;
del lavaggio dei ferri chirurgici;
del traporto dei pazienti in sala operatoria o in recovery room generalmente con l'infermiere, qualche volta, eccezionalmente mi è capitato di vederla da sola;
aiuta il personale infermieristico nell'allaccio del camice sterile;
la vestizione è compito dello strumentista;
forse qualche volta è avvenuto che abbia aiutato l'infermiere nel girare il paziente sul tavolo operatorio;
la ricorrente collabora con l'infermiere o con lo strumentista nel posizionamento del paziente sul tavolo operatorio”. 28. Il teste coordinatore infermieristico nel blocco operatorio fino al Testimone_4
31.03.2022, riferisce “Non so dire se la ricorrente si occupasse della somministrazione di terapie orali perché tale attività non viene svolta nel blocco operatorio. La ricorrente si occupava dello stoccaggio dei rifiuti, in parte della pulizia
e sanificazione di materiale elettromedicale, lavaggio preventivo dei ferri chirurgici. A volte è accaduto che la ricorrente si sia occupata di posizionare presidi al tavolo operatorio (ad es. cosciali). Il posizionamento era effettuato dall'infermiere.
Non svolgeva attività di trasporto dei pazienti, poteva capitare sporadicamente che portasse un paziente in diagnostica, ad es. per fare una lastra, ma questo nei primi tempi, successivamente tale attività veniva svolta in sala operatoria. Si occupava del trasporto di salme, spesso la notte veniva chiamata per le necessità del presidio. Poteva capitare che dovesse trasportare sacche di sangue. Effettuava il trasporto materiale degli esami bioptici e istologici. La notte la ricorrente poteva essere chiamata per il trasporto di pazienti in diagnostica. La ricorrente non si occupava dello stoccaggio dei farmaci, di cui mi occupavo io. Si occupava del trasporto farmaci, prima che se ne occupasse una ditta esterna. La ricorrente si occupava dello stoccaggio dei rifiuti speciali e non del trasporto dei rifiuti speciali. Non so indicare con precisione quando è arrivata la ditta esterna incaricata dello stoccaggio dei rifiuti”.
29. Le uniche attività potenzialmente riconducibili al profilo dell'operatore socio sanitario riferite dal teste sono quelle di “trasporto delle salme” e “stoccaggio dei rifiuti speciali” che tuttavia, isolatamente considerate, senza informazioni sulla consistenza e frequenza con cui venivano svolte, e rappresentando verosimilmente solo una marginale frazione del complesso delle attività descritte, di per sé non possono sorreggere la riconduzione delle mansioni svolte al livello superiore di operatore socio sanitario.
30. Il teste , direttore dell'unità operativa complessa anestesia, rianimazione e blocco Testimone_5 operatorio del presidio ospedaliero di Sora, ha dichiarato di non avere mai visto la ricorrente svolgere mansioni – che comunque erano estranee alle attività di sala operatoria – di somministrazione delle terapie orali ai pazienti, di assistenza diretta agli stessi, di ausilio a quelli non autosufficienti nella somministrazione dei pasti, di rifacimento dei letti e delle barelle, di accompagnamento degli utenti presso i servizi, di rilevazione dei parametri vitali, di ritiro e consegna dei referti medici, di esecuzione di analisi emogas. Di altre mansioni il teste ha dichiarato di non essere a conoscenza: “Non so se la ricorrente si occupasse della sostituzione e del distacco di flebo a pazienti in barella o a letto. In sala operatoria questo
è compito dell'anestesista. In sala operatoria non ho mai visto la ricorrente occuparsi della sostituzione delle sacche per le urine. Si tratta di mansioni che non potrebbero essere comunque svolte in sala operatoria. Non so se siano state svolte in altri reparti. Non ho mai visto la ricorrente occuparsi della consegna dei prelievi al laboratorio analisi. Non so se svolgesse o meno tali mansioni. Non ho mai visto la ricorrente occuparsi del trasporto e dello stoccaggio dei rifiuti speciali.
Non so se la ricorrente svolgesse o meno tali mansioni...Non sono a conoscenza dei turni lavorativi della ricorrente”. 31. L'unica deposizione, solo apparentemente dissonante con quanto riferito dagli altri testi, in cui viene confermato lo svolgimento di mansioni tipiche dell'o.s.s. (“somministrazione delle terapie orali ai pazienti, assistenza diretta ai pazienti non autosufficienti, in merito all'igiene personale, all'alimentazione, alla deambulazione, al cambio della biancheria, distribuzione dei pasti con il carrello, rifacimento dei letti con o senza il paziente”) è quella della teste infermiera del reparto di ortopedia della cui piena neutralità rispetto ai Testimone_6 fatti di causa è lecito dubitare, tenuto conto che la stessa ha avuto contenziosi con la resistente e ha Cont affermato di voler intraprendere un ulteriore giudizio contro la convenuta per demansionamento. Anche al di là di tale rilievo, la sua deposizione non può essere valorizzata in quanto, dal contesto complessivo della deposizione e dalle precisazioni fornite dalla stessa teste al termine della testimonianza, emerge che le mansioni descritte si riferiscono al periodo antecedente a quello oggetto di causa (2017-2022), allorché la ricorrente lavorava con la nel reparto di Tes_6 ortopedia, mentre il teste non è a conoscenza delle mansioni svolte dalla ricorrente nel periodo dal
2017 al 2022, presso il blocco operatorio (“Io ho lavorato con la ricorrente per qualche anno, forse prima del
2017, in ortopedia. Posso confermare che la ricorrente ha svolto le mansioni di cui ho riferito nel periodo in cui ha lavorato in ortopedia, non saprei indicare quale è stato questo periodo. Per il periodo successivo al trasferimento da ortopedia in sala operatoria non sono in grado di dire quali mansioni abbia svolto la ricorrente”).
32. Ricapitolando le risultanze della prova testimoniale espletate, è emerso che non è stata svolta dalla ricorrente, nel periodo oggetto di causa (2017-2022), attività di assistenza diretta ai pazienti e di supporto degli stessi nella gestione dell'ambiente di vita durante la degenza ospedaliera per assicurarne il confort ambientale e psicologico, mediante l'ausilio di quelli non autosufficienti nella cura dell'igiene personale, nell'utilizzo dei presidi, nella somministrazione dei pasti o delle terapie orali sotto la supervisione degli infermieri, nella deambulazione, nel rifacimento dei letti anche con il paziente, nella corretta movimentazione. Tali attività, come riferito dagli infermieri che lavoravano in sala operatoria, non venivano svolte nel blocco operatorio, dove naturalmente non vi erano degenti da accudire quotidianamente come invece nelle stanze degli altri reparti.
33. I testi hanno riferito dell'attività di sistemazione dei pazienti sul letto operatorio, che tuttavia veniva svolta dalla ricorrente unitamente agli infermieri ed in mero ausilio agli stessi, senza neppure evidenze che venisse svolta in modo sistematico piuttosto che solo ove necessario in quanto l'infermiere non potesse provvedervi da solo. È plausibile ritenere che, dato il peculiare contesto di tale movimentazione (lettino operatorio), la stessa si traducesse in mera esecuzione delle istruzioni dell'infermiere, sotto la sua direzione ed in assenza di autonomia esecutiva. 34. Stando così le cose, non pare possano ricondursi le mansioni della ricorrente al profilo dell'operatore socio sanitario unicamente in forza delle attività di sanificazione dei presidi elettromedicali, di trasposto delle salme e, secondo quando riferito da alcuni testi, di stoccaggio dei rifiuti speciali, non solo perché si tratta di compiti che costituiscono solo una piccola frazione del più complesso mansionario tipico dell'operatore socio sanitario, per il quale è fondamentale e centrale la relazione con il paziente, ma anche perché dalle deposizioni testimoniali non si traggono sufficienti elementi anche in ordine alla frequenza, sistematicità, consistenza quantitativa e qualitativa di tali attività rispetto alle altre riconducibili al profilo dell'ausiliario specializzato, quali le attività di trasporto dei pazienti in sala operatoria unitamente agli infermieri ed in mero ausilio agli stessi, la pulizia della sala operatoria, il lavaggio ferri chirurgici prodromico alla loro sterilizzazione (di cui non si occupa la ricorrente), tutte attività esecutive semplici ed elementari, richiedenti capacità manuali generiche, non presupponenti conoscenze teoriche di base o l'osservanza di protocolli specifici implicanti un più elevato di specializzazione tecnica.
35. Il difetto della prova dello svolgimento delle mansioni superiori riconducibili al profilo di operatore socio sanitario impone il rigetto della domanda volta al pagamento delle reclamate differenze retributive nonché di quella diretta alla corresponsione della relativa indennità professionale specifica, in merito alla quale, peraltro, difetta in ricorso qualsivoglia allegazione circa i presupposti costitutivi e i criteri di quantificazione.
36. La ricorrente va condannata, secondo soccombenza, al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e medi per la fase istruttoria, per le cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− rigetta integralmente il ricorso;
Cont
− condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della di CP_2 liquidandole in euro 3.281,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico.
Il Giudice
AF CC
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. AF CC, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 3 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1931/2022 promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv.to Riccardo LUTRARIO come da procura in Parte_1 atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Isola del Liri, Piazza SS. Triade n. 8
- ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Stefano CAVALIERE come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il presidio ospedaliero “Santa Scolastica”, ufficio protocollo, in Cassino, Via San
PA s.n.c.
- resistente
Oggetto: differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori – comparto sanità
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 24.9.2022 e ritualmente notificato, espone Parte_1 di lavorare alle dipendenze della presso il presidio ospedaliero di Sora dal 2.2.2005, Controparte_2 da ultimo con qualifica di ausiliario specializzato inquadrato nella categoria A del CCNL Comparto
Sanità; di avere espletato le proprie mansioni presso i reparti di oncologia, sala operatoria e ortopedia;
di svolgere di fatto, sin dalla data di assunzione, mansioni afferenti al profilo di operatore socio sanitario;
di occuparsi, nello specifico, della somministrazione di terapie orali, dell'assistenza diretta dei pazienti non autosufficienti per la somministrazione dei pasti, la cura dell'igiene personale, il cambio biancheria e la deambulazione, del rifacimento letti e delle barelle con e senza i pazienti, della risposta alle chiamate di intervento dei pazienti in barella o nelle stanze, dell'accompagnamento dei degenti per l'accesso ai sevizi, alle terapie e agli specialistici, del supporto ai pazienti in merito al corretto utilizzo di ausili e dispositivi sanitari, del rilevamento dei parametri vitali, della sistemazione e trasporto delle salme, della sostituzione e distacco di flebo a pazienti in barella o a letto, della sostituzione di sacche per urina, della consegna dei prelievi al laboratorio analisi, del trasporto e dello stoccaggio dei rifiuti speciali, del ritiro e della consegna referti medici, della pulizia di tutte le strumentazioni sanitarie, comprese le operazioni propedeutiche alla sterilizzazione delle stesse, dell'esecuzione diretta di analisi emogas mediante apposita strumentazione;
di avere conseguito il
15.4.2010 il titolo di “operatore socio sanitario” a seguito di partecipazione al relativo corso per titoli ed esami.
2. Tanto premesso, richiamate le declaratorie contrattuali relative alle categorie A e B del CCNL
Comparto Sanità e i profili professionali dell'ausiliario specializzato e dell'operatore socio sanitario, la ricorrente deduce che le mansioni svolte in via di fatto rientrano nella qualifica di operatore socio sanitario di categoria BS del predetto CCNL e sostiene pertanto di avere diritto, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 36 Cost., al trattamento economico corrispondente a tale superiore qualifica e dunque a percepire le differenze retributive tra tale trattamento e quello corrispondente all'inquadramento inferiore formalmente riconosciutogli dal datore di lavoro.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
− accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103, 2126 e, comunque, per effetto, dell'art. 52, co. 5, D. Lgs. n. 165/2001, nonché del CCNL di categoria (cfr. all.ti 2-3), il diritto del ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive connesse in ragione delle mansioni superiori di fatto svolte
(da A a BS) dal settembre 2017 al settembre 2022, nella misura di euro 11.230,70 e/o della somma maggiore e/o minore, anche in funzione dei diversi periodi di decorrenza del diritto, oltre i maggiori importi dovuti anche a titolo di lavoro straordinario, giusti conteggi di cui al prospetto allegato (All. 6), che risultasse comunque di giustizia anche a seguito di CTU contabile, per tutte le causali di cui in narrativa, il tutto con aggravio di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino a quello di effettivo soddisfo e contestualmente accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità professionale specifica del personale del ruolo sanitario della categoria B, livello economico BS di cui all'art. 89 CCNL di categoria (triennio 2016-2018) a decorrere dall'Ottobre 2016 o dalla diversa data ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione di ogni singola voce di credito al saldo;
− in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'antistatario procuratore in calce sottoscrivente.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. L'azienda convenuta eccepisce preliminarmente la prescrizione quinquennale dei crediti maturati da controparte in data antecedente
1.12.2017. Deduce che la ricorrente non ha mai svolto mansioni riconducibili al profilo di operatore socio sanitario, categoria BS. Asserisce che la lavoratrice non è mai stata autorizzata dai propri dirigenti a svolgere mansioni diverse da quelle previste dalla qualifica e dal profilo di appartenenza.
Evidenzia che nel pubblico impiego contrattualizzato non può mai conseguire da un eventuale espletamento di mansioni superiori il diritto al riconoscimento economico connesso al superiore inquadramento.
5. La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'assunzione della prova testimoniale. Chiusa l'istruttoria, le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 3 dicembre 2025 la causa è stata infine decisa come in dispositivo con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. La ricorrente, dipendente della presso il presidio ospedaliero di Sora, inquadrata Controparte_2 come ausiliario specializzato nella categoria A di cui all'Allegato 1 del CCNL del 20.9.2001, integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7.4.1999, agisce per la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in proprio favore delle differenze retributive asseritamente maturate dal settembre 2017 al settembre 2022 per lo svolgimento di fatto, in via continuativa e prevalente, delle mansioni superiori di operatore socio sanitario di categoria BS.
7. La ricorrente chiede inoltre la condanna della convenuta al pagamento della indennità professionale specifica del ruolo sanitario della categoria B, livello economico BS, di cui all'art. 89 del CCNL di categoria.
8. La normativa rilevante per la fattispecie in esame si rinviene nell'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001:
“
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
…
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
…”
9. Tale disciplina, pur nelle diverse formulazioni delle disposizioni susseguitesi nel tempo, recepisce una norma costante nel pubblico impiego contrattualizzato, secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica. La regola non può essere derogata dal contratto collettivo, in quanto quest'ultimo è autorizzato a prevedere fattispecie in deroga ai commi
2, 3 e 4, ma non anche al comma 5, relativo all'esercizio di fatto di mansioni superiori. Le regole generali in tema di mansioni del personale poste dall'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, infatti, prevedono il diritto al trattamento economico corrispondente qualifica superiore, per i periodi di effettiva prestazione, nei casi di legittima assegnazione alle mansioni superiori di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, mentre al di fuori di queste ipotesi stabiliscono al comma quinto dello stesso articolo la nullità di tale assegnazione, con il riconoscimento al dipendente della sola differenza di trattamento economico.
10. Alla promozione automatica del dipendente che svolga di fatto mansioni superiori osta il previsto sistema di reclutamento e di progressione dei dipendenti, che avviene esclusivamente per il tramite di procedure selettive, secondo la disciplina di cui alla legge e alla contrattazione collettiva, in attuazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Le garanzie, i limiti ed i divieti che caratterizzano l'illustrata disciplina rispondono anche ad una finalità di programmazione e controllo della spesa pubblica onde evitare effetti espansivi al di fuori di una puntuale verifica, anche temporale, delle obiettive esigenze di servizio che giustificano l'adibizione del mansioni superiori proprie a quella di appartenenza. (Cass. civ. n. 20692/2004; Cass. civ. n. 15498/2008; Cass. civ. n. 25097/2014).
11. Il sopra citato comma 5, norma invocata dalla lavoratrice nel presente giudizio, riconosce al dipendente pubblico, anche nel caso in cui l'assegnazione a mansioni superiori sia stata nulla, il diritto a percepire la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.
12. Tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità dell'assegnazione delle mansioni superiori o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, trovando un unico limite nei casi in cui l'espletamento delle mansioni superiori sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento. Una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (Cass. civ.
n. 14808/2020).
13. Tanto chiarito, è onere del lavoratore che rivendichi il diritto al trattamento economico per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori provare i fatti costitutivi della pretesa, vale a dire lo svolgimento in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni (Cass. civ. n. 8529/2006), previa allegazione delle relative declaratorie contrattuali. 14. Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione giudiziale dell'inquadramento di un lavoratore subordinato secondo la Suprema Corte deve svilupparsi in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio “trifasico” non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio.
Con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico, può considerarsi tale soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, con la conseguenza che il giudice di merito deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (Cass. civ. n. 12039/2020).
15. Nel caso di specie l'odierna ricorrente non ha fornito la prova dello svolgimento dei compiti propri del profilo di operatore socio sanitario in termini di prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale rispetto ai compiti propri dell'ausiliario specializzato.
16. La medesima risulta formalmente inquadrata come ausiliario specializzato, categoria A, del CCNL del
20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999 del personale del Comparto Sanità (cfr. stralcio del
CCNL del 20.9.2001 sub all. 2 fasc. ric. e prospetti paga sub all. 7 fasc. ric.).
17. A tale categoria appartengono, secondo la declaratoria di cui all'Allegato 1 del citato CCNL, i lavoratori “che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività”. Nel profilo di “ausiliario specializzato”, ricompreso in detta categoria, rientra il lavoratore che “svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa.
L'ausiliario specializzato operante nei servizi tecnico-economali può essere adibito alla conduzione di autoveicoli strumentali alla propria attività e alla loro piccola manutenzione. L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio- assistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate”. 18. Nella superiore categoria B rientrano invece i lavoratori che “che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima. Appartengono altresì a questa categoria – nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5 – i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”.
19. Nel superiore livello economico Bs viene compreso il profilo professionale di operatore socio sanitario rivendicato dalla ricorrente, che è proprio del lavoratore che “Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio-assistenziali e socio-sanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione – ciascuna secondo le proprie competenze – degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo” (cfr.
CCNL sub all. 1 fasc. ric.).
20. Dal confronto tra le declaratorie e i profili professionali citati emerge che la figura dell'operatore socio sanitario si connota peculiarmente rispetto a quella dell'ausiliario specializzato, non solo per le
“conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati” (proprie della categoria B), per la
“particolare specializzazione” richiesta (propria del livello BS), nonché per la specificità delle abilità non solo manuali ma anche tecniche richieste e per il maggior grado di autonomia e responsabilità nel disimpegno delle mansioni – non attività semplici nell'ambito delle istruzioni fornite, bensì capacità manuali e tecniche specifiche implicanti autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima, elementi questi di differenziazione tra la categoria A e quella superiore B – ma soprattutto in quanto nel profilo professionale dell'operatore socio sanitario è centrale la relazione del lavoratore con il paziente, consistente nell'assistenza diretta attraverso interventi igienico-sanitari e di carattere sociale attinenti a tutti gli aspetti della vita del paziente, anche di tipo ambientale, con svolgimento dunque di attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona, a favorirne il benessere e l'autonomia, in un contesto sia sociale che sanitario, nell'ambito delle proprie aree di competenza e secondo criterio del lavoro multiprofessionale, operando in collaborazione con gli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale (es. infermieri, assistenti sociali) e secondo le indicazioni di questi ultimi. 21. Le attività dell'operatore socio-sanitario, pur potendo in taluni casi sovrapporsi a quelle proprie dell'ausiliario specializzato, sono però indubbiamente caratterizzate da ulteriori mansioni di maggiore spessore, che trovano la loro specificità nell'essere rivolte direttamente alla persona e al suo ambiente di vita. Tale finalizzazione all'assistenza e al supporto della persona nella gestione del suo ambiente di vita difetta nei compiti propri dell'ausiliario specializzato, consistenti in attività semplici di tipo manuale con ridotta autonomia esecutiva: nei servizi socio-assistenziali l'ausiliario specializzato provvede all'accompagnamento e allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate.
22. Tanto chiarito in termini generali, dall'istruttoria testimoniale espletata, con riferimento al periodo oggetto di causa (settembre 2017 – settembre 2022) in cui la lavoratrice è stata addetta al blocco operatorio del presidio ospedaliero di Sora, non è emerso lo svolgimento da parte della stessa, in modo pieno e continuativo e comunque in termini di prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale rispetto ai compiti proprio dell'ausiliario specializzato, delle mansioni di assistenza e di accudimento dei pazienti nell'ambiente di vita ospedaliero per il soddisfacimento delle loro esigenze primarie ed esistenziali, anche di natura alberghiera, in stretta collaborazione con il personale infermieristico.
Nessun teste ha confermato il contatto diretto della ricorrente con i pazienti in funzione di supporto nella gestione del loro ambiente di vita in ambito ospedaliero, di intervento igienico-sanitario, di ausilio dei pazienti non autosufficienti nella deambulazione, nella somministrazione delle terapie orali, nella distribuzione dei pasti, nell'igiene personale, nell'utilizzo dei presidi sanitari, nella movimentazione degli stessi e nel rifacimento dei letti e delle barelle anche con i pazienti.
23. I testi hanno invece riferito dello svolgimento di compiti rientranti, in prevalenza, nel mansionario tipico dell'ausiliario specializzato.
24. Il teste , portatore di una conoscenza diretta e frutto di osservazione continuativa dei Tes_1 fatti riferiti, lavorando come infermiere in sala operatoria con la ricorrente da cinque o sei anni rispetto all'epoca della deposizione (udienza del 06.03.2024), ha dichiarato che la ricorrente si occupava di aiutare gli infermieri nel collocare il paziente sul tavolo operatorio e nel girarlo per consentire l'imbragatura del braccio, nella vestizione del chirurgo, nell'aperura di presidi del tipo garze sterili, guanti, siringhe. La ricorrente provvedeva inoltre a portare la barella vuota fuori dalla sala operatoria una volta posizionato il paziente sul tavolo operatorio. Al termine dell'intervento attendeva lavaggio dei ferri operatori e alla sanificazione della sala operatoria per l'intervento successivo. Il teste riferisce, in modo del tutto generico, che la ricorrente lavorava nel turno notturno fino al 2023 anche come jolly in altri reparti per il trasporto dei pazienti in diagnostica, per il trasporto salme e della refertazione ecg, attività tuttavia di cui il teste non aveva conoscenza diretta, lavorando in sala operatoria.
25. L'unica attività della ricorrente di contatto fisico con i pazienti si concretizzava quindi nell'ausilio al personale infermieristico al momento di collocare il paziente sul tavolo operatorio o di girarlo sul tavolo operatorio per l'imbragatura. Tale attività, svolta evidentemente sotto la supervisione e la direzione degli infermieri, pare agevolmente riconducibile al mansionario dell'ausiliario specializzato, concretizzandosi in una attività semplice, di tipo manuale, peraltro di durata esigua, in cui non si apprezzano margini significativi di autonomia esecutiva, rispetto all'intervento e alle verosimili istruzioni fornite dagli infermieri.
26. Il teste infermiera addetta alla sala operatoria dal gennaio 2023, ha dichiarato: Testimone_2
“Vedo la ricorrente svolgere le seguenti mansioni: sanificazione dello strumentario chirurgico e degli apparecchi;
sistemazione dei letti operatori;
differenziazione dei rifiuti. Aiuta gli infermieri nella apertura dei materiali sterili.
Trasporta i pazienti in sala operatoria insieme all'infermiere. Aiuta l'infermiere a posizionare il paziente sul letto. Si occupa della vestizione dei medici. Aiuta l'infermiere, dopo l'intervento, a traportare il paziente nella recovery room. E si occupa del ripristino e sanificazione della sala. Queste mansioni vengono svolte in tre turni dalla ricorrente, mattina, pomeriggio, notte. Nel turno notturno si occupa anche delle pulizie”. Valgono per le mansioni descritte le considerazioni già svolte in riferimento alla deposizione del teste con l'ulteriore rilievo che il Tes_1 teste ha espressamente chiarito che le più qualificanti attività di assistenza diretta al paziente e di supporto dello stesso nel suo ambiente di vita non vengono svolte in sala operatoria: “Non so riferire se la ricorrente si occupi della somministrazione di terapie orali, in quanto tale attività non viene svolta in sala operatoria. Per lo stesso motivo non so riferire se la ricorrente si occupi della assistenza diretta dei pazienti nella igiene personale, nel cambio della biancheria, nell'alimentazione.” È di immediata evidenza, infatti, che nella sala operatoria non possono essere svolte determinate attività prettamente assistenziali, in quanto intrinsecamente estranee dalle procedure mediche tipiche di tale unità.
27. In termini analoghi rispetto ai due testi su indicati, , coordinatrice infermieristica del Testimone_3 blocco operatorio, ha dichiarato: “La ricorrente si occupa della sanificazione delle sale operatorie e della recovery room;
del reintegro del materiale;
del riordino delle sale;
della pulizia e dell'igiene del materiale elettromedicale;
del lavaggio dei ferri chirurgici;
del traporto dei pazienti in sala operatoria o in recovery room generalmente con l'infermiere, qualche volta, eccezionalmente mi è capitato di vederla da sola;
aiuta il personale infermieristico nell'allaccio del camice sterile;
la vestizione è compito dello strumentista;
forse qualche volta è avvenuto che abbia aiutato l'infermiere nel girare il paziente sul tavolo operatorio;
la ricorrente collabora con l'infermiere o con lo strumentista nel posizionamento del paziente sul tavolo operatorio”. 28. Il teste coordinatore infermieristico nel blocco operatorio fino al Testimone_4
31.03.2022, riferisce “Non so dire se la ricorrente si occupasse della somministrazione di terapie orali perché tale attività non viene svolta nel blocco operatorio. La ricorrente si occupava dello stoccaggio dei rifiuti, in parte della pulizia
e sanificazione di materiale elettromedicale, lavaggio preventivo dei ferri chirurgici. A volte è accaduto che la ricorrente si sia occupata di posizionare presidi al tavolo operatorio (ad es. cosciali). Il posizionamento era effettuato dall'infermiere.
Non svolgeva attività di trasporto dei pazienti, poteva capitare sporadicamente che portasse un paziente in diagnostica, ad es. per fare una lastra, ma questo nei primi tempi, successivamente tale attività veniva svolta in sala operatoria. Si occupava del trasporto di salme, spesso la notte veniva chiamata per le necessità del presidio. Poteva capitare che dovesse trasportare sacche di sangue. Effettuava il trasporto materiale degli esami bioptici e istologici. La notte la ricorrente poteva essere chiamata per il trasporto di pazienti in diagnostica. La ricorrente non si occupava dello stoccaggio dei farmaci, di cui mi occupavo io. Si occupava del trasporto farmaci, prima che se ne occupasse una ditta esterna. La ricorrente si occupava dello stoccaggio dei rifiuti speciali e non del trasporto dei rifiuti speciali. Non so indicare con precisione quando è arrivata la ditta esterna incaricata dello stoccaggio dei rifiuti”.
29. Le uniche attività potenzialmente riconducibili al profilo dell'operatore socio sanitario riferite dal teste sono quelle di “trasporto delle salme” e “stoccaggio dei rifiuti speciali” che tuttavia, isolatamente considerate, senza informazioni sulla consistenza e frequenza con cui venivano svolte, e rappresentando verosimilmente solo una marginale frazione del complesso delle attività descritte, di per sé non possono sorreggere la riconduzione delle mansioni svolte al livello superiore di operatore socio sanitario.
30. Il teste , direttore dell'unità operativa complessa anestesia, rianimazione e blocco Testimone_5 operatorio del presidio ospedaliero di Sora, ha dichiarato di non avere mai visto la ricorrente svolgere mansioni – che comunque erano estranee alle attività di sala operatoria – di somministrazione delle terapie orali ai pazienti, di assistenza diretta agli stessi, di ausilio a quelli non autosufficienti nella somministrazione dei pasti, di rifacimento dei letti e delle barelle, di accompagnamento degli utenti presso i servizi, di rilevazione dei parametri vitali, di ritiro e consegna dei referti medici, di esecuzione di analisi emogas. Di altre mansioni il teste ha dichiarato di non essere a conoscenza: “Non so se la ricorrente si occupasse della sostituzione e del distacco di flebo a pazienti in barella o a letto. In sala operatoria questo
è compito dell'anestesista. In sala operatoria non ho mai visto la ricorrente occuparsi della sostituzione delle sacche per le urine. Si tratta di mansioni che non potrebbero essere comunque svolte in sala operatoria. Non so se siano state svolte in altri reparti. Non ho mai visto la ricorrente occuparsi della consegna dei prelievi al laboratorio analisi. Non so se svolgesse o meno tali mansioni. Non ho mai visto la ricorrente occuparsi del trasporto e dello stoccaggio dei rifiuti speciali.
Non so se la ricorrente svolgesse o meno tali mansioni...Non sono a conoscenza dei turni lavorativi della ricorrente”. 31. L'unica deposizione, solo apparentemente dissonante con quanto riferito dagli altri testi, in cui viene confermato lo svolgimento di mansioni tipiche dell'o.s.s. (“somministrazione delle terapie orali ai pazienti, assistenza diretta ai pazienti non autosufficienti, in merito all'igiene personale, all'alimentazione, alla deambulazione, al cambio della biancheria, distribuzione dei pasti con il carrello, rifacimento dei letti con o senza il paziente”) è quella della teste infermiera del reparto di ortopedia della cui piena neutralità rispetto ai Testimone_6 fatti di causa è lecito dubitare, tenuto conto che la stessa ha avuto contenziosi con la resistente e ha Cont affermato di voler intraprendere un ulteriore giudizio contro la convenuta per demansionamento. Anche al di là di tale rilievo, la sua deposizione non può essere valorizzata in quanto, dal contesto complessivo della deposizione e dalle precisazioni fornite dalla stessa teste al termine della testimonianza, emerge che le mansioni descritte si riferiscono al periodo antecedente a quello oggetto di causa (2017-2022), allorché la ricorrente lavorava con la nel reparto di Tes_6 ortopedia, mentre il teste non è a conoscenza delle mansioni svolte dalla ricorrente nel periodo dal
2017 al 2022, presso il blocco operatorio (“Io ho lavorato con la ricorrente per qualche anno, forse prima del
2017, in ortopedia. Posso confermare che la ricorrente ha svolto le mansioni di cui ho riferito nel periodo in cui ha lavorato in ortopedia, non saprei indicare quale è stato questo periodo. Per il periodo successivo al trasferimento da ortopedia in sala operatoria non sono in grado di dire quali mansioni abbia svolto la ricorrente”).
32. Ricapitolando le risultanze della prova testimoniale espletate, è emerso che non è stata svolta dalla ricorrente, nel periodo oggetto di causa (2017-2022), attività di assistenza diretta ai pazienti e di supporto degli stessi nella gestione dell'ambiente di vita durante la degenza ospedaliera per assicurarne il confort ambientale e psicologico, mediante l'ausilio di quelli non autosufficienti nella cura dell'igiene personale, nell'utilizzo dei presidi, nella somministrazione dei pasti o delle terapie orali sotto la supervisione degli infermieri, nella deambulazione, nel rifacimento dei letti anche con il paziente, nella corretta movimentazione. Tali attività, come riferito dagli infermieri che lavoravano in sala operatoria, non venivano svolte nel blocco operatorio, dove naturalmente non vi erano degenti da accudire quotidianamente come invece nelle stanze degli altri reparti.
33. I testi hanno riferito dell'attività di sistemazione dei pazienti sul letto operatorio, che tuttavia veniva svolta dalla ricorrente unitamente agli infermieri ed in mero ausilio agli stessi, senza neppure evidenze che venisse svolta in modo sistematico piuttosto che solo ove necessario in quanto l'infermiere non potesse provvedervi da solo. È plausibile ritenere che, dato il peculiare contesto di tale movimentazione (lettino operatorio), la stessa si traducesse in mera esecuzione delle istruzioni dell'infermiere, sotto la sua direzione ed in assenza di autonomia esecutiva. 34. Stando così le cose, non pare possano ricondursi le mansioni della ricorrente al profilo dell'operatore socio sanitario unicamente in forza delle attività di sanificazione dei presidi elettromedicali, di trasposto delle salme e, secondo quando riferito da alcuni testi, di stoccaggio dei rifiuti speciali, non solo perché si tratta di compiti che costituiscono solo una piccola frazione del più complesso mansionario tipico dell'operatore socio sanitario, per il quale è fondamentale e centrale la relazione con il paziente, ma anche perché dalle deposizioni testimoniali non si traggono sufficienti elementi anche in ordine alla frequenza, sistematicità, consistenza quantitativa e qualitativa di tali attività rispetto alle altre riconducibili al profilo dell'ausiliario specializzato, quali le attività di trasporto dei pazienti in sala operatoria unitamente agli infermieri ed in mero ausilio agli stessi, la pulizia della sala operatoria, il lavaggio ferri chirurgici prodromico alla loro sterilizzazione (di cui non si occupa la ricorrente), tutte attività esecutive semplici ed elementari, richiedenti capacità manuali generiche, non presupponenti conoscenze teoriche di base o l'osservanza di protocolli specifici implicanti un più elevato di specializzazione tecnica.
35. Il difetto della prova dello svolgimento delle mansioni superiori riconducibili al profilo di operatore socio sanitario impone il rigetto della domanda volta al pagamento delle reclamate differenze retributive nonché di quella diretta alla corresponsione della relativa indennità professionale specifica, in merito alla quale, peraltro, difetta in ricorso qualsivoglia allegazione circa i presupposti costitutivi e i criteri di quantificazione.
36. La ricorrente va condannata, secondo soccombenza, al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e medi per la fase istruttoria, per le cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− rigetta integralmente il ricorso;
Cont
− condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della di CP_2 liquidandole in euro 3.281,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico.
Il Giudice
AF CC