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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/06/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. 25/2021 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 25/2021 R. G., vertente tra
, nato a [...] P.G. (ME) l'8 marzo 1971 (c.f. ), e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] P.G. (ME) il 30 marzo 1968 (c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi ivi residenti in vicolo Villa, 6, e rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Catena Spurio Rasizzi e Francesco Aloisi, presso il cui studio in Messina, via Cesare Battisti, 175, sono elettivamente domiciliati;
- appellanti contro
, in persona del Presidente pro tempore (c.f. e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
(c.f. , in persona dell'Assessore pro tempore, con
[...] P.IVA_1 sede in Palermo, via degli Emiri, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici in Messina, via dei Mille is. 221 sono domiciliati per legge;
- appellati
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1565/2020 del 28 ottobre 2020, notificata il 10 dicembre 2020, del Tribunale di Messina, emessa nel giudizio iscritto al n. 354/2008 R.G. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Messina adita, respinta ogni contraria istanza e difesa, accogliere il presente appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1565/2020 emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio recante RG n. 1347/2011, depositata in cancelleria il 28/10/2020:
-ritenere e dichiarare illegittima la condotta dagli Enti avversari;
-conseguentemente, condannare l' TR
, al risarcimento di tutti i danni dagli attori subiti e
[...] subendi, e comunque qualificabili, da quantificarsi nella somma di € 86.817,63 pari all'aiuto pubblico riconosciuto con il DDG n.148 del 22.12.2004 sul progetto N. 320/CP/03 presentato dagli appellanti, o in quella maggiore considerando anche il lucro cessante, o in subordine nella minor somma che l'Ecc.ma Corte adita vorrà liquidare anche in via equitativa.
-con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, nonché spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
In via istruttoria, si chiede, se ritenuto necessario, ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di cui alla narrativa dell'atto di citazione del 29.01.2011 e delle note difensive ex art.183 c.p.c. del 25.09.2012 che, comunque, qui si riportano e si specificano in separati capitoli di prova:
a)-vero o no che Le è stato conferito dai Sigg.ri e in data Parte_1 Parte_2
08.11.2003 mandato di assistenza per la richiesta al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concessione contributo per Nuove Costruzioni?”.
b)- vero o no che per tale mandato le veniva riconosciuto un compenso pari al 5% dell'importo della richiesta (Totale Generale richiesta: euro 206,708,65 - 5% Spese Generali: euro 10.335,43 a cui deve aggiungersi il 20% IVA in fattura di euro 2.067,38 per un totale di euro 12.402,51)?;
c)-vero o no che per tale attività è stata emessa la fattura n.02/A del 30.09.2005 di euro 12.402,51e che la stessa è stata regolarmente pagata?;
d)-vero o no che la fattura n.02/A del 30.09.2005 si riferisce al 5% delle spese generali indicate nella scheda riepilogativa del costo dei lavori previsti (Conto Economico) e allegata alla domanda di concessione contributo del 08.11.2003?
Su dette circostanze (a,b,c,d) si indica a teste il Sig. , titolare della ditta Centro Testimone_1 servizi aziendali che ha curato l'espletamento della procedura;
e)-vero o no che nell'anno 2005 vi è stato conferito incarico dai Sigg.ri e Parte_1 Pt_2
per la fornitura di un motore marino BD 1260 DAF AN completo di accessori da destinare
[...]
a bordo di una motobarca di nuova costruzione?;
f) vero o no che già dal 2005 i Sigg.ri e hanno iniziato a Parte_1 Parte_2 corrispondere gli importi per il pagamento del motore?;
g)vero o no che la bolla doganale allegata alla fattura n. 1444 del 31.12.2007 richiama esattamente i dati generali del motore a voi commissionato e costruito nell'anno 2005 (Motore Marino Nuovo BD 1260 AN MATR. RKL057 ANNO COSTRUZIONE 2005)?”. h)vero o no che a fronte dei pagamenti effettuati dal 2005 in poi è stata emessa una fattura unica e finale il 31.12.2007 contraddistinta con il n. 1444/2007 di € 53.255,00?”.
Si indicano a testi sulle circostanze di cui alle lettere e), f), g), e h) il legale rapp.te della ditta Nuova Motonautica di Boni Enea snc, nonché la sig.ra , intermediaria di zona che ha curato Persona_1 la vendita del motore ed accessori. Si chiede, ancora, se ritento necessario disporre ctu tecnica contabile al fine di quantificare tutte le spese affrontate dagli attori in seguito all'ammissione al finanziamento di cui al DDG n. 148 del 22.12.2004. -con riserva di altro chiedere e dedurre”
Per gli appellati:
“Le Amministrazioni in epigrafe chiedono che, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, l'adita Corte di Appello Voglia: a) ritenere e dichiarare inammissibile ed infondato l'appello ex adverso proposto, con conseguente conferma della sentenza di I Grado;
b) rigettare comunque, anche in accoglimento del gravame incidentale, le domande spiegate da controparte;
c) condannare controparte al pagamento delle spese e compensi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così nella sentenza appellata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_3 Pt_2
convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale la e l'
[...] Controparte_4 [...]
Controparte_5
al fine di vederli condannare al risarcimento dei danni dagli stessi subiti per
[...] la condotta illecita posta in essere dalle PP.AA. convenute.
In particolare, gli attori riferivano che, con D.D.G. 148 del 22.12.2004, l'Assessorato Regionale aveva approvato la graduatoria di finanziamento, con i progetti beneficiari già inclusi nella graduatoria approvata con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 5 novembre 2004; che nell'allegato “A” di tale decreto erano stati indicati gli importi per ogni singolo beneficiario, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie di cui alla Direttiva Assessoriale prot. n. 3200/GAB del 21.12.2004; che essi erano stati ammessi all'aiuto pubblico per € 86.817,63 prog. N. 320/CP/03; che, a seguito di ciò, si era venuta a creare una legittima aspettativa circa l'affidamento sullo stanziamento delle somme indicate;
che, per tale ragione, gli attori avevano sostenuto spese ed effettuato investimenti per le imbarcazioni e i relativi accessori.
Gli attori aggiungevano poi che, con lettera del 3 maggio del 2007 prot. b. 665, la Regione Sicilia – Ass. Regionale Pesca e alla Cooperazione aveva comunicato l'annullamento del D.D.G. n. 148/04, per effetto del decreto di annullamento dell'11 aprile 2007; che, in ogni caso, nonostante il decretato finanziamento, l'importo loro assegnato nell'Allegato “A” non era stato ancora erogato;
che l'annullamento del provvedimento era stato determinato dal parere negativo della Commissione Europea;
che nessuna subordinazione all'esame della Commissione Europea per l'erogazione dei finanziamenti si sarebbe potuta desumere dall'esame del bando di riferimento e dal relativo decreto di finanziamento;
che, pertanto, l'annullamento del D.D.G. 148/2004 confermava l'illegittimità della condotta avversaria. Per le ragioni di cui sopra, e chiedevano che Parte_1 Parte_2 venisse accertata l'illegittimità della condotta avversaria con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute si costituivano eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria adita, nonché la carenza di legittimazione passiva della , con estromissione dal giudizio chiedendo, nel merito, il rigetto della Controparte_1 domanda attorea in quanto inammissibile e infondata. La causa, istruita soltanto mediante produzione documentale, sulle conclusioni in epigrafe indicate veniva assunta in decisione”.
Con la sentenza richiamata in epigrafe, il Tribunale, definitivamente pronunciando, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, trattandosi di una causa vertente sul risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi, connessi alla violazione del legittimo affidamento riposto dal privato nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione, e dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , rigettava la domanda formulata dagli attori, condannandoli a rifondere le Controparte_1 spese di lite al solo Assessorato e, viceversa, compensandole tra di essi e la CP_1
In sintesi, dopo aver richiamato i presupposti per l'accertamento del legittimo affidamento favorevole al privato, il primo giudice li riteneva tutti sussistenti nel caso di specie. In particolare, l'elemento oggettivo, consistente nel provvedimento vantaggioso per il privato destinatario, era rappresentato dal decreto n. 148/2004 di approvazione della graduatoria dei beneficiari del finanziamento pubblico in questione, tra i quali risultavano anche gli odierni appellanti;
l'elemento soggettivo, consistente nella buona fede del beneficiario, era desumibile dalla ragionevole presunzione insorta negli odierni appellanti sulla legittimità del citato provvedimento, ulteriormente rafforzata dal notevole intervallo di tempo – poco meno di tre anni – trascorso tra la data di approvazione del provvedimento stesso – 22 dicembre 2004 – e la data in cui gli stessi erano venuti a conoscenza dell'annullamento del provvedimento – 3 maggio 2007 – necessitato dall'avvenuta acquisizione del parere negativo della Commissione UE.
Tuttavia, secondo il primo giudice, alla prova del legittimo affidamento non poteva seguire il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subito, neppure in via equitativa, poiché sfornito di prova. E infatti, sebbene le fatture prodotte in giudizio dagli odierni appellanti riguardassero pagamenti sostenuti per la costruzione di una nuova imbarcazione (e, quindi, fossero inerenti all'oggetto del finanziamento), tutte - tranne una- erano state emesse dopo l'annullamento del provvedimento ampliativo e la comunicazione dello stesso agli interessati. Peraltro, l'unica fattura precedente – datata 30 settembre 2005 e di importo pari a € 12.402,51 – non era di per sé sufficiente a fondare il diritto al risarcimento di detta somma, poiché non ne era stata dimostrata l'inerenza al giudizio con la produzione del contratto che l'avrebbe giustificata.
Il 10 dicembre 2020, la sentenza veniva notificata a mezzo ufficiale giudiziario a uno dei difensori costituiti in primo grado dei signori . Pt_2
e interponevano appello contro la sentenza del Tribunale, con citazione Pt_1 Parte_2 notificata il 7 gennaio 2021 e depositata il 14 gennaio 2021, chiedendone la riforma sulla base di due motivi, e reiterando le richieste istruttorie già formulate in primo grado.
Gli appellanti, dopo aver precisato che il giudice aveva riconosciuto l'illegittimità della condotta della pubblica amministrazione e la sussistenza del legittimo affidamento in capo agli istanti ammessi alla graduatoria per il finanziamento, deducevano l'erroneità della pronuncia, laddove essa aveva contraddittoriamente ritenuto non risarcibili, neppure in via equitativa, gli importi delle fatture prodotte in giudizio, benché ne avesse precedentemente affermato l'attinenza all'oggetto del finanziamento, perché emesse successivamente alla comunicazione dell'annullamento del provvedimento ampliativo.
Quanto alla fattura del 30 settembre 2005, la sua inerenza all'oggetto del giudizio, esclusa dal Tribunale, era invece provata dalla copia del mandato di assistenza per la richiesta di concessione contributo “Nuova Costruzione” a firma degli appellanti e a favore del Centro Servizi Aziendali di Accetta NI EL, sottoscritto l'8 novembre 2003, e dalla domanda amministrativa di contributo per una nuova costruzione, inviata dagli stessi appellanti l'8 novembre 2003 al Ministero delle Politiche Agricole, in cui era presente una scheda riepilogativa del costo dei lavori previsti (conto economico) recante sotto il totale generale del costo dei lavori previsti “I” le spese generali (max il 5% del totale generale “I”), pari a € 10.335,43 così come riportato in fattura, che, sommato all'importo IVA al 20% di € 2.067,38, dava € 12.402,51.
Il primo giudice, poi, avrebbe potuto individuare le altre spese sostenute prima dell'annullamento del provvedimento citato esaminando sia la dichiarazione di esenzione IVA del 27 ottobre 2005, a firma di e indirizzata alla Ditta Nuova Motonautica Boni di Cesenatico (Forlì), costruttrice Parte_2
e fornitrice dell'apparato motore destinato alla di nuova costruzione, in cui si faceva Parte_4 presente che tutte le operazioni di acquisto merce effettuate per tutto l'anno 2005 erano da considerarsi
“dotazioni di bordo”, non imponibili IVA ai sensi degli artt. 8 e 8 bis DPR 633/1972 (da cui emergeva con evidenza l'esistenza di una proposta contrattuale tra le parti e la ditta costruttrice già dal 10 gennaio 2005 e l'inizio dei pagamenti già in quell'anno), sia la bolla doganale della Dogana di Milazzo, datata 21 febbraio 2008 ed emessa in accompagnamento della fattura finale del 31 dicembre 2007 della ditta Boni, di € 53.255,00, nella quale vengono indicate le caratteristiche del motore marino nuovo e l'anno di costruzione – il 2005 – che corrisponde esattamente all'anno in cui è stata trasmessa la dichiarazione di esenzione IVA alla ditta costruttrice del motore.
Il legittimo affidamento doveva ritenersi provato altresì in relazione alle restanti fatture, tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso tra il provvedimento ampliativo e il suo annullamento, tale da indurre gli odierni appellanti a investire sulla nuova costruzione e a dismettere la vecchia imbarcazione.
Tanto detto, erano provate per tabulas tutte le voci di danno liquidabili anche secondo equità: il danno emergente (pari al contributo cui i signori avrebbero avuto diritto: € 83.817,63) e il lucro Pt_2 cessante (le spese sostenute, i prestiti contratti, gli interessi passivi pagati, i debiti, la perdita di clientela, il disinvestimento sulla vecchia imbarcazione dismessa, la mancanza di liquidità).
Si costituivano in giudizio la e l'Assessorato convenuti, con comparsa depositata Controparte_1 il 12 febbraio 2021, con cui instavano per il rigetto dell'appello e proponevano a loro volta appello incidentale condizionato.
Nella specie, dedotto preliminarmente il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della esponevano: CP_1
- con riferimento al primo motivo, che il primo giudice aveva correttamente ritenuto la domanda degli odierni appellanti sfornita di prova, poiché la documentazione versata in atti era in parte successiva all'11 aprile 2007, data della comunicazione dell'annullamento del provvedimento ampliativo, e in parte comunque inadeguata a dimostrare il diritto preteso. La mancanza di prova documentale rendeva altresì inammissibile la richiesta di provare il diritto per testi;
- con riferimento al secondo motivo, per le stesse ragioni dedotte in relazione al motivo precedente il Tribunale aveva correttamente ravvisato l'insussistenza del diritto alla liquidazione del danno in via equitativa e, conseguentemente, ritenuto superfluo disporre la CTU contabile.
Con l'appello incidentale condizionato, lamentavano l'insussistenza, nella specie, dei requisiti per il legittimo affidamento.
In particolare, dal combinato disposto degli artt. 4 e 5 del D.D.G. 148/2004 e 11 D.M. Politiche Agricole e Forestali del 30 giugno 2003 si doveva desumere che il beneficiario avrebbe potuto conseguire il beneficio economico previsto soltanto rispettando le modalità di erogazione dei contributi contemplate nel D.M. citato, per come richiamato dai decreti anzidetti e per come regolato da apposita circolare che sarebbe stata adottata successivamente. Dal che, non solo il provvedimento dirigenziale non poteva ritenersi ampliativo della sfera giuridica delle controparti, ma era altresì da escludere la buona fede delle stesse, in assenza della circolare di attuazione. Peraltro, il legittimo affidamento andava escluso anche perché il provvedimento dirigenziale citato era stato doverosamente annullato in autotutela, in considerazione del parere negativo all'erogazione dei finanziamenti di cui si controverte manifestato dalla Commissione UE, nel rispetto dell'obbligo di cooperazione di origine unionale gravante sulle amministrazioni pubbliche.
All'udienza del 7 maggio 2021, il Collegio dichiarava inammissibili le richieste istruttorie degli appellanti.
Dopo alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni, istruita la causa, in esito all'udienza del 4 marzo 2025, con ordinanza dell'11 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e deposito della memoria di replica dei soli appellanti, passava in decisione, che avveniva nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio prende atto che non è stato formulato appello avverso i capi della sentenza impugnata che hanno rispettivamente escluso il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e affermato il difetto di legittimazione passiva della
[...]
. Di conseguenza, su tali statuizioni deve intendersi formato il giudicato. CP_1
Parimenti, si conferma quanto già statuito all'udienza del 7 maggio 2021 con riferimento alle richieste istruttorie degli appellanti, inammissibili perché l'ordinanza con cui sono state rigettate in primo grado non è stata contestata al momento della precisazione delle conclusioni.
Passando all'esame dell'appello principale, con esso, in sintesi, gli appellanti lamentano che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto infondata nel quantum la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla lesione del loro legittimo affidamento, poiché sfornita della prova delle spese effettivamente sostenute e degli oneri economici assunti in conseguenza dell'ammissione al beneficio.
La doglianza è infondata.
In via preliminare, ci si potrebbe fermare a rilevare che, nel corso del giudizio di primo grado, nessuna allegazione specifica è stata compiuta dagli attori in merito alla natura e all'ammontare dei danni che sarebbero derivati dalla lesione del legittimo affidamento, i quali si inquadrano tipicamente nella fattispecie della responsabilità precontrattuale e, pertanto, riguardano i danni per le spese sostenute e per i mancati guadagni che non si sarebbero verificati se si fosse conosciuta la impossibilità di stipulare il contratto.
Da questo punto di vista, evidentemente inammissibile è la domanda con cui si chiede la corresponsione dell'intera somma oggetto del finanziamento, a titolo di danno emergente, giacché gli stessi attori non hanno mai dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'annullamento del finanziamento, ma soltanto l'incolpevole affidamento da loro riposto sul conseguimento di tale beneficio, e comunque non hanno impugnato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto solo un legittimo affidamento, senza statuire o meno sulla legittimità del parere negativo della Commissione UE e sul conseguente annullamento. Quanto ai danni per lesione del legittimo affidamento, ancora nelle note conclusive del giudizio di primo grado, gli attori si limitavano ad affermare che “ una seconda voce di danno è quello di lucro cessante, costituito dalle spese che gli stessi concludenti hanno affrontato in vista dell'erogazione del finanziamento, i prestiti, gli interessi passivi pagati, l'esposizione debitoria, la contrazione della clientela, la mancanza di liquidità, il tutto come documentato dalla produzione agli atti di causa, cui si deve anche aggiungere il grave danno procurato all'immagine dell'azienda in difficoltà per i debiti procurati dalla P.A., di cui si chiede la liquidazione, nella varia graduazione, anche in via equitativa.
Tutto ciò senza alcuna specificazione dell'ammontare delle spese sostenute, dei prestiti richiesti, della contrazione della clientela e senza alcuna allegazione circa la prova del danno all'immagine.
In ogni caso, anche a voler affrontare, nel merito, l'idoneità probatoria di alcuni documenti prodotti dagli attori, in ragione del fatto che di essi si è occupato il primo giudice, occorre osservare quanto segue.
Come già correttamente rilevato nella sentenza impugnata, le fatture depositate in giudizio dagli appellanti sono state emesse successivamente all'11 maggio 2007, data della G.U.R.S. in cui è stato pubblicato il provvedimento di annullamento del D.D.G. di concessione del finanziamento.
Circa invece la fattura n. 2 del 30 settembre 2005, di importo pari a € 12.402,51 IVA del 20% inclusa, e relativa a “Anticipo su Convenzione stipulata in data 20/07/2005”, il Tribunale ne ha escluso la riconducibilità all'oggetto del presente giudizio, poiché la convenzione in questione non è stata prodotta in atti.
Nell'atto di appello si contesta la decisione di primo grado su queto punto, con argomentazioni contenute a pag. 5 che, per maggiore chiarezza, è opportuno trascrivere nella parte di interesse:
Da un'attenta analisi dei documenti in atti, inoltre, emerge che la fattura n. 02/A del 30.09.2005 è corredata da copia dell'assegno bancario non trasferibile n. 0711529174-05 del Credito Siciliano, e da specifico mandato di assistenza per la richiesta di concessione contributo “Nuova Costruzione” a firma dei Sigg.ri e a favore del Centro Servizi Aziendali di Parte_1 Parte_2
Accetta NI EL, sottoscritto l'8.11.2003.
Dimentica, ancora, il Giudice di I grado, di considerare che in tale incarico veniva riconosciuto al mandatario il 5% dell'importo totale della richiesta e che nella domanda amministrativa di contributo per una nuova costruzione inviata dai Sigg.ri in data 08.11.2003 al Ministero Pt_2 delle Politiche Agricole, vi è una scheda riepilogativa del costo dei lavori previsti (Conto Economico) che riporta sotto il Totale Generale del costo dei lavori previsti “I” le Spese generali (max il 5% del totale generale “I”) di importo euro 10.335,43 così come riportato in fattura che, sommato all'importo IVA al 20% di euro 2.067,38 raggiunge il totale in fattura di euro 12.402,51.
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale, l'inerenza di tale fattura al presente giudizio risulta pienamente dimostrata, e ciò anche a prescindere dalla mancata allegazione della convenzione cui fa cenno il Giudice di I grado atteso che è indubbio che la citata somma è stata affrontata dagli attori per il pagamento delle competenze a favore del professionista incaricato all'espletamento di tutta la procedura amministrativa per l'ottenimento del contributo.
Dunque, secondo l'appellante, la documentazione in parola sarebbe idonea a dimostrare l'inerenza della spesa di € 12.402,51 al finanziamento in questione e, quindi, costituirebbe un danno per l'incolpevole affidamento nel conseguimento di tale finanziamento. A prescindere dalla già evidenziata tardività della allegazione, l'assunto non può comunque essere accolto.
Anzitutto, occorre evidenziare che dalla stessa documentazione invocata dagli appellanti (all. 29), risulta che il mandato prevedeva che il compenso dovesse essere corrisposto “…all'ottenimento del contributo…”, condizione non verificatasi nel caso di specie.
Comunque, la spesa in questione non potrebbe rientrare nel novero delle poste risarcitorie costituenti oggetto della domanda, cioè delle spese sostenute dopo l'inserimento in graduatoria in posizione utile, per avere incolpevolmente fatto affidamento sull'ottenimento del beneficio medesimo, giacché si trattava non di una spesa che presupponeva l'ottenimento del finanziamento, bensì di una spesa che
– come affermato nello stesso atto di appello – era destinata “…per il pagamento delle competenze a favore del professionista incaricato all'espletamento di tutta la procedura amministrativa per l'ottenimento del contributo.”, e dunque che gli appellanti avrebbero dovuto sostenere in ogni caso e di cui avrebbero potuto ottenere il rimborso – eventualmente – solo nell'evenienza di accertamento della illegittimità della revoca del finanziamento.
Quanto alle articolate allegazioni con cui si mira a collocare nell'alveo dei pagamenti effettuati prima della revoca del finanziamento anche quelli effettuati in favore della ditta Nuova Motonautica Boni di Cesenatico (Forlì), attraverso un incrocio di dati costituiti da fatture, dichiarazioni di esenzione IVA e bolle doganali, se ne deve affermare la totale inammissibilità, non essendovi traccia di tale allegazione negli atti difensivi di primo grado e non essendosene occupato neppure la sentenza impugnata.
Quanto alle istanze istruttorie, si è già detto che va confermata l'ordinanza del 7.5.2021, con cui si è statuita l'inammissibilità delle stesse, poiché la decisione di rigetto del giudice di primo grado non era stata censurata in sede di conclusioni di primo grado, dalle quali non emerge alcun riferimento, neppure implicito, alle istanze istruttorie (Sez. 2 - , Ordinanza n. 12791 del 13/05/2025).
Ne consegue dunque che, in assenza di prova sul punto, va rigettato l'appello principale, restando quindi assorbito quello dell'appello incidentale condizionato.
La spese tra gli appellanti e la vanno interamente compensate, avendo i primi chiarito Controparte_4 di avere notificato l'impugnazione alla seconda solo a titolo di litis denuntiatio, senza proporre appello nei riguardi della stessa.
Le spese tra appellanti e seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore CP_2 della controversia e alle questioni giuridiche trattate, in base ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e dunque in € 4.996,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, da riconoscere anche in assenza di attività istruttoria – cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, € 1.735,00 per la fase decisoria).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (e in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…” a carico sia degli appellanti principali, sia di quelli incidentali, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti della Pt_1 Parte_2 [...]
e dell' CP_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 2463/2020, emessa dal
[...]
Tribunale di Messina il 28 ottobre 2020 nel giudizio iscritto al n. 1347/2011 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
3) per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
4) condanna gli appellanti principali al pagamento, in favore dell'
[...]
Controparte_2
della somma di € 4.996,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00
[...] per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisoria) a titolo di spese di lite per il grado d'appello, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) dichiara interamente compensate le spese tra gli appellanti e la;
Controparte_1
6) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il pagamento, da parte degli appellanti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 25/2021 R. G., vertente tra
, nato a [...] P.G. (ME) l'8 marzo 1971 (c.f. ), e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] P.G. (ME) il 30 marzo 1968 (c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi ivi residenti in vicolo Villa, 6, e rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Catena Spurio Rasizzi e Francesco Aloisi, presso il cui studio in Messina, via Cesare Battisti, 175, sono elettivamente domiciliati;
- appellanti contro
, in persona del Presidente pro tempore (c.f. e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
(c.f. , in persona dell'Assessore pro tempore, con
[...] P.IVA_1 sede in Palermo, via degli Emiri, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici in Messina, via dei Mille is. 221 sono domiciliati per legge;
- appellati
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1565/2020 del 28 ottobre 2020, notificata il 10 dicembre 2020, del Tribunale di Messina, emessa nel giudizio iscritto al n. 354/2008 R.G. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Messina adita, respinta ogni contraria istanza e difesa, accogliere il presente appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1565/2020 emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio recante RG n. 1347/2011, depositata in cancelleria il 28/10/2020:
-ritenere e dichiarare illegittima la condotta dagli Enti avversari;
-conseguentemente, condannare l' TR
, al risarcimento di tutti i danni dagli attori subiti e
[...] subendi, e comunque qualificabili, da quantificarsi nella somma di € 86.817,63 pari all'aiuto pubblico riconosciuto con il DDG n.148 del 22.12.2004 sul progetto N. 320/CP/03 presentato dagli appellanti, o in quella maggiore considerando anche il lucro cessante, o in subordine nella minor somma che l'Ecc.ma Corte adita vorrà liquidare anche in via equitativa.
-con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, nonché spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
In via istruttoria, si chiede, se ritenuto necessario, ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di cui alla narrativa dell'atto di citazione del 29.01.2011 e delle note difensive ex art.183 c.p.c. del 25.09.2012 che, comunque, qui si riportano e si specificano in separati capitoli di prova:
a)-vero o no che Le è stato conferito dai Sigg.ri e in data Parte_1 Parte_2
08.11.2003 mandato di assistenza per la richiesta al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concessione contributo per Nuove Costruzioni?”.
b)- vero o no che per tale mandato le veniva riconosciuto un compenso pari al 5% dell'importo della richiesta (Totale Generale richiesta: euro 206,708,65 - 5% Spese Generali: euro 10.335,43 a cui deve aggiungersi il 20% IVA in fattura di euro 2.067,38 per un totale di euro 12.402,51)?;
c)-vero o no che per tale attività è stata emessa la fattura n.02/A del 30.09.2005 di euro 12.402,51e che la stessa è stata regolarmente pagata?;
d)-vero o no che la fattura n.02/A del 30.09.2005 si riferisce al 5% delle spese generali indicate nella scheda riepilogativa del costo dei lavori previsti (Conto Economico) e allegata alla domanda di concessione contributo del 08.11.2003?
Su dette circostanze (a,b,c,d) si indica a teste il Sig. , titolare della ditta Centro Testimone_1 servizi aziendali che ha curato l'espletamento della procedura;
e)-vero o no che nell'anno 2005 vi è stato conferito incarico dai Sigg.ri e Parte_1 Pt_2
per la fornitura di un motore marino BD 1260 DAF AN completo di accessori da destinare
[...]
a bordo di una motobarca di nuova costruzione?;
f) vero o no che già dal 2005 i Sigg.ri e hanno iniziato a Parte_1 Parte_2 corrispondere gli importi per il pagamento del motore?;
g)vero o no che la bolla doganale allegata alla fattura n. 1444 del 31.12.2007 richiama esattamente i dati generali del motore a voi commissionato e costruito nell'anno 2005 (Motore Marino Nuovo BD 1260 AN MATR. RKL057 ANNO COSTRUZIONE 2005)?”. h)vero o no che a fronte dei pagamenti effettuati dal 2005 in poi è stata emessa una fattura unica e finale il 31.12.2007 contraddistinta con il n. 1444/2007 di € 53.255,00?”.
Si indicano a testi sulle circostanze di cui alle lettere e), f), g), e h) il legale rapp.te della ditta Nuova Motonautica di Boni Enea snc, nonché la sig.ra , intermediaria di zona che ha curato Persona_1 la vendita del motore ed accessori. Si chiede, ancora, se ritento necessario disporre ctu tecnica contabile al fine di quantificare tutte le spese affrontate dagli attori in seguito all'ammissione al finanziamento di cui al DDG n. 148 del 22.12.2004. -con riserva di altro chiedere e dedurre”
Per gli appellati:
“Le Amministrazioni in epigrafe chiedono che, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, l'adita Corte di Appello Voglia: a) ritenere e dichiarare inammissibile ed infondato l'appello ex adverso proposto, con conseguente conferma della sentenza di I Grado;
b) rigettare comunque, anche in accoglimento del gravame incidentale, le domande spiegate da controparte;
c) condannare controparte al pagamento delle spese e compensi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così nella sentenza appellata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_3 Pt_2
convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale la e l'
[...] Controparte_4 [...]
Controparte_5
al fine di vederli condannare al risarcimento dei danni dagli stessi subiti per
[...] la condotta illecita posta in essere dalle PP.AA. convenute.
In particolare, gli attori riferivano che, con D.D.G. 148 del 22.12.2004, l'Assessorato Regionale aveva approvato la graduatoria di finanziamento, con i progetti beneficiari già inclusi nella graduatoria approvata con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 5 novembre 2004; che nell'allegato “A” di tale decreto erano stati indicati gli importi per ogni singolo beneficiario, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie di cui alla Direttiva Assessoriale prot. n. 3200/GAB del 21.12.2004; che essi erano stati ammessi all'aiuto pubblico per € 86.817,63 prog. N. 320/CP/03; che, a seguito di ciò, si era venuta a creare una legittima aspettativa circa l'affidamento sullo stanziamento delle somme indicate;
che, per tale ragione, gli attori avevano sostenuto spese ed effettuato investimenti per le imbarcazioni e i relativi accessori.
Gli attori aggiungevano poi che, con lettera del 3 maggio del 2007 prot. b. 665, la Regione Sicilia – Ass. Regionale Pesca e alla Cooperazione aveva comunicato l'annullamento del D.D.G. n. 148/04, per effetto del decreto di annullamento dell'11 aprile 2007; che, in ogni caso, nonostante il decretato finanziamento, l'importo loro assegnato nell'Allegato “A” non era stato ancora erogato;
che l'annullamento del provvedimento era stato determinato dal parere negativo della Commissione Europea;
che nessuna subordinazione all'esame della Commissione Europea per l'erogazione dei finanziamenti si sarebbe potuta desumere dall'esame del bando di riferimento e dal relativo decreto di finanziamento;
che, pertanto, l'annullamento del D.D.G. 148/2004 confermava l'illegittimità della condotta avversaria. Per le ragioni di cui sopra, e chiedevano che Parte_1 Parte_2 venisse accertata l'illegittimità della condotta avversaria con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute si costituivano eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria adita, nonché la carenza di legittimazione passiva della , con estromissione dal giudizio chiedendo, nel merito, il rigetto della Controparte_1 domanda attorea in quanto inammissibile e infondata. La causa, istruita soltanto mediante produzione documentale, sulle conclusioni in epigrafe indicate veniva assunta in decisione”.
Con la sentenza richiamata in epigrafe, il Tribunale, definitivamente pronunciando, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, trattandosi di una causa vertente sul risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi, connessi alla violazione del legittimo affidamento riposto dal privato nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione, e dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , rigettava la domanda formulata dagli attori, condannandoli a rifondere le Controparte_1 spese di lite al solo Assessorato e, viceversa, compensandole tra di essi e la CP_1
In sintesi, dopo aver richiamato i presupposti per l'accertamento del legittimo affidamento favorevole al privato, il primo giudice li riteneva tutti sussistenti nel caso di specie. In particolare, l'elemento oggettivo, consistente nel provvedimento vantaggioso per il privato destinatario, era rappresentato dal decreto n. 148/2004 di approvazione della graduatoria dei beneficiari del finanziamento pubblico in questione, tra i quali risultavano anche gli odierni appellanti;
l'elemento soggettivo, consistente nella buona fede del beneficiario, era desumibile dalla ragionevole presunzione insorta negli odierni appellanti sulla legittimità del citato provvedimento, ulteriormente rafforzata dal notevole intervallo di tempo – poco meno di tre anni – trascorso tra la data di approvazione del provvedimento stesso – 22 dicembre 2004 – e la data in cui gli stessi erano venuti a conoscenza dell'annullamento del provvedimento – 3 maggio 2007 – necessitato dall'avvenuta acquisizione del parere negativo della Commissione UE.
Tuttavia, secondo il primo giudice, alla prova del legittimo affidamento non poteva seguire il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subito, neppure in via equitativa, poiché sfornito di prova. E infatti, sebbene le fatture prodotte in giudizio dagli odierni appellanti riguardassero pagamenti sostenuti per la costruzione di una nuova imbarcazione (e, quindi, fossero inerenti all'oggetto del finanziamento), tutte - tranne una- erano state emesse dopo l'annullamento del provvedimento ampliativo e la comunicazione dello stesso agli interessati. Peraltro, l'unica fattura precedente – datata 30 settembre 2005 e di importo pari a € 12.402,51 – non era di per sé sufficiente a fondare il diritto al risarcimento di detta somma, poiché non ne era stata dimostrata l'inerenza al giudizio con la produzione del contratto che l'avrebbe giustificata.
Il 10 dicembre 2020, la sentenza veniva notificata a mezzo ufficiale giudiziario a uno dei difensori costituiti in primo grado dei signori . Pt_2
e interponevano appello contro la sentenza del Tribunale, con citazione Pt_1 Parte_2 notificata il 7 gennaio 2021 e depositata il 14 gennaio 2021, chiedendone la riforma sulla base di due motivi, e reiterando le richieste istruttorie già formulate in primo grado.
Gli appellanti, dopo aver precisato che il giudice aveva riconosciuto l'illegittimità della condotta della pubblica amministrazione e la sussistenza del legittimo affidamento in capo agli istanti ammessi alla graduatoria per il finanziamento, deducevano l'erroneità della pronuncia, laddove essa aveva contraddittoriamente ritenuto non risarcibili, neppure in via equitativa, gli importi delle fatture prodotte in giudizio, benché ne avesse precedentemente affermato l'attinenza all'oggetto del finanziamento, perché emesse successivamente alla comunicazione dell'annullamento del provvedimento ampliativo.
Quanto alla fattura del 30 settembre 2005, la sua inerenza all'oggetto del giudizio, esclusa dal Tribunale, era invece provata dalla copia del mandato di assistenza per la richiesta di concessione contributo “Nuova Costruzione” a firma degli appellanti e a favore del Centro Servizi Aziendali di Accetta NI EL, sottoscritto l'8 novembre 2003, e dalla domanda amministrativa di contributo per una nuova costruzione, inviata dagli stessi appellanti l'8 novembre 2003 al Ministero delle Politiche Agricole, in cui era presente una scheda riepilogativa del costo dei lavori previsti (conto economico) recante sotto il totale generale del costo dei lavori previsti “I” le spese generali (max il 5% del totale generale “I”), pari a € 10.335,43 così come riportato in fattura, che, sommato all'importo IVA al 20% di € 2.067,38, dava € 12.402,51.
Il primo giudice, poi, avrebbe potuto individuare le altre spese sostenute prima dell'annullamento del provvedimento citato esaminando sia la dichiarazione di esenzione IVA del 27 ottobre 2005, a firma di e indirizzata alla Ditta Nuova Motonautica Boni di Cesenatico (Forlì), costruttrice Parte_2
e fornitrice dell'apparato motore destinato alla di nuova costruzione, in cui si faceva Parte_4 presente che tutte le operazioni di acquisto merce effettuate per tutto l'anno 2005 erano da considerarsi
“dotazioni di bordo”, non imponibili IVA ai sensi degli artt. 8 e 8 bis DPR 633/1972 (da cui emergeva con evidenza l'esistenza di una proposta contrattuale tra le parti e la ditta costruttrice già dal 10 gennaio 2005 e l'inizio dei pagamenti già in quell'anno), sia la bolla doganale della Dogana di Milazzo, datata 21 febbraio 2008 ed emessa in accompagnamento della fattura finale del 31 dicembre 2007 della ditta Boni, di € 53.255,00, nella quale vengono indicate le caratteristiche del motore marino nuovo e l'anno di costruzione – il 2005 – che corrisponde esattamente all'anno in cui è stata trasmessa la dichiarazione di esenzione IVA alla ditta costruttrice del motore.
Il legittimo affidamento doveva ritenersi provato altresì in relazione alle restanti fatture, tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso tra il provvedimento ampliativo e il suo annullamento, tale da indurre gli odierni appellanti a investire sulla nuova costruzione e a dismettere la vecchia imbarcazione.
Tanto detto, erano provate per tabulas tutte le voci di danno liquidabili anche secondo equità: il danno emergente (pari al contributo cui i signori avrebbero avuto diritto: € 83.817,63) e il lucro Pt_2 cessante (le spese sostenute, i prestiti contratti, gli interessi passivi pagati, i debiti, la perdita di clientela, il disinvestimento sulla vecchia imbarcazione dismessa, la mancanza di liquidità).
Si costituivano in giudizio la e l'Assessorato convenuti, con comparsa depositata Controparte_1 il 12 febbraio 2021, con cui instavano per il rigetto dell'appello e proponevano a loro volta appello incidentale condizionato.
Nella specie, dedotto preliminarmente il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della esponevano: CP_1
- con riferimento al primo motivo, che il primo giudice aveva correttamente ritenuto la domanda degli odierni appellanti sfornita di prova, poiché la documentazione versata in atti era in parte successiva all'11 aprile 2007, data della comunicazione dell'annullamento del provvedimento ampliativo, e in parte comunque inadeguata a dimostrare il diritto preteso. La mancanza di prova documentale rendeva altresì inammissibile la richiesta di provare il diritto per testi;
- con riferimento al secondo motivo, per le stesse ragioni dedotte in relazione al motivo precedente il Tribunale aveva correttamente ravvisato l'insussistenza del diritto alla liquidazione del danno in via equitativa e, conseguentemente, ritenuto superfluo disporre la CTU contabile.
Con l'appello incidentale condizionato, lamentavano l'insussistenza, nella specie, dei requisiti per il legittimo affidamento.
In particolare, dal combinato disposto degli artt. 4 e 5 del D.D.G. 148/2004 e 11 D.M. Politiche Agricole e Forestali del 30 giugno 2003 si doveva desumere che il beneficiario avrebbe potuto conseguire il beneficio economico previsto soltanto rispettando le modalità di erogazione dei contributi contemplate nel D.M. citato, per come richiamato dai decreti anzidetti e per come regolato da apposita circolare che sarebbe stata adottata successivamente. Dal che, non solo il provvedimento dirigenziale non poteva ritenersi ampliativo della sfera giuridica delle controparti, ma era altresì da escludere la buona fede delle stesse, in assenza della circolare di attuazione. Peraltro, il legittimo affidamento andava escluso anche perché il provvedimento dirigenziale citato era stato doverosamente annullato in autotutela, in considerazione del parere negativo all'erogazione dei finanziamenti di cui si controverte manifestato dalla Commissione UE, nel rispetto dell'obbligo di cooperazione di origine unionale gravante sulle amministrazioni pubbliche.
All'udienza del 7 maggio 2021, il Collegio dichiarava inammissibili le richieste istruttorie degli appellanti.
Dopo alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni, istruita la causa, in esito all'udienza del 4 marzo 2025, con ordinanza dell'11 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e deposito della memoria di replica dei soli appellanti, passava in decisione, che avveniva nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio prende atto che non è stato formulato appello avverso i capi della sentenza impugnata che hanno rispettivamente escluso il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e affermato il difetto di legittimazione passiva della
[...]
. Di conseguenza, su tali statuizioni deve intendersi formato il giudicato. CP_1
Parimenti, si conferma quanto già statuito all'udienza del 7 maggio 2021 con riferimento alle richieste istruttorie degli appellanti, inammissibili perché l'ordinanza con cui sono state rigettate in primo grado non è stata contestata al momento della precisazione delle conclusioni.
Passando all'esame dell'appello principale, con esso, in sintesi, gli appellanti lamentano che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto infondata nel quantum la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla lesione del loro legittimo affidamento, poiché sfornita della prova delle spese effettivamente sostenute e degli oneri economici assunti in conseguenza dell'ammissione al beneficio.
La doglianza è infondata.
In via preliminare, ci si potrebbe fermare a rilevare che, nel corso del giudizio di primo grado, nessuna allegazione specifica è stata compiuta dagli attori in merito alla natura e all'ammontare dei danni che sarebbero derivati dalla lesione del legittimo affidamento, i quali si inquadrano tipicamente nella fattispecie della responsabilità precontrattuale e, pertanto, riguardano i danni per le spese sostenute e per i mancati guadagni che non si sarebbero verificati se si fosse conosciuta la impossibilità di stipulare il contratto.
Da questo punto di vista, evidentemente inammissibile è la domanda con cui si chiede la corresponsione dell'intera somma oggetto del finanziamento, a titolo di danno emergente, giacché gli stessi attori non hanno mai dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'annullamento del finanziamento, ma soltanto l'incolpevole affidamento da loro riposto sul conseguimento di tale beneficio, e comunque non hanno impugnato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto solo un legittimo affidamento, senza statuire o meno sulla legittimità del parere negativo della Commissione UE e sul conseguente annullamento. Quanto ai danni per lesione del legittimo affidamento, ancora nelle note conclusive del giudizio di primo grado, gli attori si limitavano ad affermare che “ una seconda voce di danno è quello di lucro cessante, costituito dalle spese che gli stessi concludenti hanno affrontato in vista dell'erogazione del finanziamento, i prestiti, gli interessi passivi pagati, l'esposizione debitoria, la contrazione della clientela, la mancanza di liquidità, il tutto come documentato dalla produzione agli atti di causa, cui si deve anche aggiungere il grave danno procurato all'immagine dell'azienda in difficoltà per i debiti procurati dalla P.A., di cui si chiede la liquidazione, nella varia graduazione, anche in via equitativa.
Tutto ciò senza alcuna specificazione dell'ammontare delle spese sostenute, dei prestiti richiesti, della contrazione della clientela e senza alcuna allegazione circa la prova del danno all'immagine.
In ogni caso, anche a voler affrontare, nel merito, l'idoneità probatoria di alcuni documenti prodotti dagli attori, in ragione del fatto che di essi si è occupato il primo giudice, occorre osservare quanto segue.
Come già correttamente rilevato nella sentenza impugnata, le fatture depositate in giudizio dagli appellanti sono state emesse successivamente all'11 maggio 2007, data della G.U.R.S. in cui è stato pubblicato il provvedimento di annullamento del D.D.G. di concessione del finanziamento.
Circa invece la fattura n. 2 del 30 settembre 2005, di importo pari a € 12.402,51 IVA del 20% inclusa, e relativa a “Anticipo su Convenzione stipulata in data 20/07/2005”, il Tribunale ne ha escluso la riconducibilità all'oggetto del presente giudizio, poiché la convenzione in questione non è stata prodotta in atti.
Nell'atto di appello si contesta la decisione di primo grado su queto punto, con argomentazioni contenute a pag. 5 che, per maggiore chiarezza, è opportuno trascrivere nella parte di interesse:
Da un'attenta analisi dei documenti in atti, inoltre, emerge che la fattura n. 02/A del 30.09.2005 è corredata da copia dell'assegno bancario non trasferibile n. 0711529174-05 del Credito Siciliano, e da specifico mandato di assistenza per la richiesta di concessione contributo “Nuova Costruzione” a firma dei Sigg.ri e a favore del Centro Servizi Aziendali di Parte_1 Parte_2
Accetta NI EL, sottoscritto l'8.11.2003.
Dimentica, ancora, il Giudice di I grado, di considerare che in tale incarico veniva riconosciuto al mandatario il 5% dell'importo totale della richiesta e che nella domanda amministrativa di contributo per una nuova costruzione inviata dai Sigg.ri in data 08.11.2003 al Ministero Pt_2 delle Politiche Agricole, vi è una scheda riepilogativa del costo dei lavori previsti (Conto Economico) che riporta sotto il Totale Generale del costo dei lavori previsti “I” le Spese generali (max il 5% del totale generale “I”) di importo euro 10.335,43 così come riportato in fattura che, sommato all'importo IVA al 20% di euro 2.067,38 raggiunge il totale in fattura di euro 12.402,51.
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale, l'inerenza di tale fattura al presente giudizio risulta pienamente dimostrata, e ciò anche a prescindere dalla mancata allegazione della convenzione cui fa cenno il Giudice di I grado atteso che è indubbio che la citata somma è stata affrontata dagli attori per il pagamento delle competenze a favore del professionista incaricato all'espletamento di tutta la procedura amministrativa per l'ottenimento del contributo.
Dunque, secondo l'appellante, la documentazione in parola sarebbe idonea a dimostrare l'inerenza della spesa di € 12.402,51 al finanziamento in questione e, quindi, costituirebbe un danno per l'incolpevole affidamento nel conseguimento di tale finanziamento. A prescindere dalla già evidenziata tardività della allegazione, l'assunto non può comunque essere accolto.
Anzitutto, occorre evidenziare che dalla stessa documentazione invocata dagli appellanti (all. 29), risulta che il mandato prevedeva che il compenso dovesse essere corrisposto “…all'ottenimento del contributo…”, condizione non verificatasi nel caso di specie.
Comunque, la spesa in questione non potrebbe rientrare nel novero delle poste risarcitorie costituenti oggetto della domanda, cioè delle spese sostenute dopo l'inserimento in graduatoria in posizione utile, per avere incolpevolmente fatto affidamento sull'ottenimento del beneficio medesimo, giacché si trattava non di una spesa che presupponeva l'ottenimento del finanziamento, bensì di una spesa che
– come affermato nello stesso atto di appello – era destinata “…per il pagamento delle competenze a favore del professionista incaricato all'espletamento di tutta la procedura amministrativa per l'ottenimento del contributo.”, e dunque che gli appellanti avrebbero dovuto sostenere in ogni caso e di cui avrebbero potuto ottenere il rimborso – eventualmente – solo nell'evenienza di accertamento della illegittimità della revoca del finanziamento.
Quanto alle articolate allegazioni con cui si mira a collocare nell'alveo dei pagamenti effettuati prima della revoca del finanziamento anche quelli effettuati in favore della ditta Nuova Motonautica Boni di Cesenatico (Forlì), attraverso un incrocio di dati costituiti da fatture, dichiarazioni di esenzione IVA e bolle doganali, se ne deve affermare la totale inammissibilità, non essendovi traccia di tale allegazione negli atti difensivi di primo grado e non essendosene occupato neppure la sentenza impugnata.
Quanto alle istanze istruttorie, si è già detto che va confermata l'ordinanza del 7.5.2021, con cui si è statuita l'inammissibilità delle stesse, poiché la decisione di rigetto del giudice di primo grado non era stata censurata in sede di conclusioni di primo grado, dalle quali non emerge alcun riferimento, neppure implicito, alle istanze istruttorie (Sez. 2 - , Ordinanza n. 12791 del 13/05/2025).
Ne consegue dunque che, in assenza di prova sul punto, va rigettato l'appello principale, restando quindi assorbito quello dell'appello incidentale condizionato.
La spese tra gli appellanti e la vanno interamente compensate, avendo i primi chiarito Controparte_4 di avere notificato l'impugnazione alla seconda solo a titolo di litis denuntiatio, senza proporre appello nei riguardi della stessa.
Le spese tra appellanti e seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore CP_2 della controversia e alle questioni giuridiche trattate, in base ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e dunque in € 4.996,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, da riconoscere anche in assenza di attività istruttoria – cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, € 1.735,00 per la fase decisoria).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (e in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…” a carico sia degli appellanti principali, sia di quelli incidentali, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti della Pt_1 Parte_2 [...]
e dell' CP_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 2463/2020, emessa dal
[...]
Tribunale di Messina il 28 ottobre 2020 nel giudizio iscritto al n. 1347/2011 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
3) per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
4) condanna gli appellanti principali al pagamento, in favore dell'
[...]
Controparte_2
della somma di € 4.996,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00
[...] per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisoria) a titolo di spese di lite per il grado d'appello, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) dichiara interamente compensate le spese tra gli appellanti e la;
Controparte_1
6) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il pagamento, da parte degli appellanti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)