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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/12/2025, n. 4386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4386 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13148/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13148/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato a [...]é do Rio Preto/SP il 27/11/1991; Parte_1 [...]
nata ad IL LT il [...], in [...] e - unitamente a Controparte_1
- quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Controparte_2 Persona_1
nata a [...]é dos Campos/SP - Brasile – il 24/07/2022; nata a [...]
[...] Controparte_3
/S il 15/10/1959; ), nato a [...] il [...]; Controparte_4
nata a [...] /S il 30/11/1960; Controparte_5 [...]
nata a [...] /S l'11/06/1988, (con l'avv Dosso Paola) Parte_2
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_6 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 22 novembre 2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (in atti anche o ), figlio Persona_2 Parte_3 Parte_4 dei cittadini italiani e , nato a [...] il [...], il Parte_5 Controparte_7 quale emigrava in Brasile, dove, a Santa Cecilia (SP), in data 11.11.1905, contraeva matrimonio con
Persona_3
Dalla loro unione dalla quale nasceva il 6.9.1908 a San LO (SP), . Persona_4
1 Dal matrimonio tra e nasceva il 10.6.1933, a San Persona_4 Controparte_8
LO (SP) in Brasile, . Persona_5
Dall'unione coniugale tra e nascevano, a San LO (SP) in Persona_5 Persona_6
Brasile, (15.10.1959) e (30.11.1960). Persona_7 Persona_8
Dal matrimonio tra e nascevano ad IL Persona_7 Per_9 Persona_10
RA (SP) in Brasile (12.01.1990) e Persona_11 Persona_12
(26.04.1991).
In data 05.04.2014 a Ribeirao Preto (SP) in Brasile, contraeva Persona_11 matrimonio con unione dalla quale nasceva, il 24.07.2022 a São José dos Controparte_2
Campos nel comune di Jacarei (SP) in Brasile, Persona_1
In data 02.10.1986, a San LO (SP) in Brasile, contraeva Persona_8 matrimonio con , unione dalla quale nascevano Persona_13 Persona_14
(11.06.1988 a San LO (SP) in Brasile) e (27.11.1991,
[...] Persona_15
(SP) in Brasile). Persona_16
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 25 giugno 2024, non si è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente dal cittadino italiano, , il quale - mai naturalizzatosi brasiliano - ha, indi, trasmesso il proprio Persona_2 status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i in Parte_6
Brasile versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in
2 conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione e alla luce delle illustrate circostanze, le spese di lite possono essere compensate, considerato altresì che la stessa parte ricorrente ha istato per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nato a [...]é do Rio Preto/SP il 27/11/1991;
[...] Controparte_1 nata ad IL LT il [...], in [...] e - unitamente a - quale Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...]é dos Persona_1
Campos/SP - Brasile – il 24/07/2022; nata a [...] /S il 15/10/1959; Controparte_3
), nato a [...] il [...]; Controparte_4 Controparte_5
, nata a [...] /S il 30/11/1960; , nata a
[...] Parte_2
São /S l'11/06/1988,, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 29 novembre 2025
Il Giudice
Gianluca TI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13148/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato a [...]é do Rio Preto/SP il 27/11/1991; Parte_1 [...]
nata ad IL LT il [...], in [...] e - unitamente a Controparte_1
- quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Controparte_2 Persona_1
nata a [...]é dos Campos/SP - Brasile – il 24/07/2022; nata a [...]
[...] Controparte_3
/S il 15/10/1959; ), nato a [...] il [...]; Controparte_4
nata a [...] /S il 30/11/1960; Controparte_5 [...]
nata a [...] /S l'11/06/1988, (con l'avv Dosso Paola) Parte_2
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_6 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 22 novembre 2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (in atti anche o ), figlio Persona_2 Parte_3 Parte_4 dei cittadini italiani e , nato a [...] il [...], il Parte_5 Controparte_7 quale emigrava in Brasile, dove, a Santa Cecilia (SP), in data 11.11.1905, contraeva matrimonio con
Persona_3
Dalla loro unione dalla quale nasceva il 6.9.1908 a San LO (SP), . Persona_4
1 Dal matrimonio tra e nasceva il 10.6.1933, a San Persona_4 Controparte_8
LO (SP) in Brasile, . Persona_5
Dall'unione coniugale tra e nascevano, a San LO (SP) in Persona_5 Persona_6
Brasile, (15.10.1959) e (30.11.1960). Persona_7 Persona_8
Dal matrimonio tra e nascevano ad IL Persona_7 Per_9 Persona_10
RA (SP) in Brasile (12.01.1990) e Persona_11 Persona_12
(26.04.1991).
In data 05.04.2014 a Ribeirao Preto (SP) in Brasile, contraeva Persona_11 matrimonio con unione dalla quale nasceva, il 24.07.2022 a São José dos Controparte_2
Campos nel comune di Jacarei (SP) in Brasile, Persona_1
In data 02.10.1986, a San LO (SP) in Brasile, contraeva Persona_8 matrimonio con , unione dalla quale nascevano Persona_13 Persona_14
(11.06.1988 a San LO (SP) in Brasile) e (27.11.1991,
[...] Persona_15
(SP) in Brasile). Persona_16
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 25 giugno 2024, non si è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente dal cittadino italiano, , il quale - mai naturalizzatosi brasiliano - ha, indi, trasmesso il proprio Persona_2 status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i in Parte_6
Brasile versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in
2 conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione e alla luce delle illustrate circostanze, le spese di lite possono essere compensate, considerato altresì che la stessa parte ricorrente ha istato per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nato a [...]é do Rio Preto/SP il 27/11/1991;
[...] Controparte_1 nata ad IL LT il [...], in [...] e - unitamente a - quale Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...]é dos Persona_1
Campos/SP - Brasile – il 24/07/2022; nata a [...] /S il 15/10/1959; Controparte_3
), nato a [...] il [...]; Controparte_4 Controparte_5
, nata a [...] /S il 30/11/1960; , nata a
[...] Parte_2
São /S l'11/06/1988,, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 29 novembre 2025
Il Giudice
Gianluca TI
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