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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2035/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. RUBIERO NICOLA e dall'Avv. SAMBINELLO TOSCA, elettivamente domiciliato come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. nata a Botosani (ROMANIA) in [...] Controparte_1 C.F._2
19/02/1982, rappresentata e difesa dall'avv. MARCOMINI LUIGI, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 19.10.2023 parte ricorrente ha Parte_1
introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti della moglie
[...]
CP_1
1 Le parti hanno contratto matrimonio in data 25.10.2003.
Dalla loro unione è nata il [...]. Per_1
Il ricorrente ha precisato che in data 4.2.2023 l'intestato Tribunale ha pronunciato decreto di omologa, recependo le condizioni concordate dalle parti.
Dunque, il ha chiesto adottarsi provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni Pt_1
rassegnate.
Con comparsa di risposta depositata in data 26.2.2024, la resistente ha eccepito il mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 473-bis.14 c.p.c., ragione per cui, all'udienza del 27.2.2024, è stata fissata nuova udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. al 14.5.2024, con termine fino a trenta giorni prima per la costituzione.
Nel costituirsi in giudizio, la ha fornito una ricostruzione dei fatti attinenti alle vicende CP_1
che hanno preceduto la separazione.
Dunque, la ricorrente ha evidenziato che, in data 30.1.2023, allorquando era in regime di custodia cautelare da oltre tre mesi, in condizioni psicologiche oltre il limite della totale incapacità di intendere e volere, ha effettivamente sottoscritto il verbale di separazione consensuale.
Pertanto, in via riconvenzionale, ha chiesto l'annullamento del decreto di omologa e del verbale di separazione.
La resistente ha poi dedotto di essere inabile al lavoro e di non avere reperito una soluzione abitativa stabile, essendo dunque costretta a vivere a periodi alterni presso le abitazioni delle sorelle, che la ospitano a turno.
In definitiva, la ha chiesto adottarsi provvedimenti provvisori in conformità alle CP_1
conclusioni rassegnate.
Pronunciati i provvedimenti ex art. 473.bis-22, comma 1, c.p.c. con ordinanza del 4.6.2024, la causa
è stata istruita mediante la sola acquisizione di documenti.
2. Le conclusioni delle parti
Il ricorrente ha così precisato le conclusioni: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra e celebrato il 25.10.2003 a Lendinara e iscritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio di detto comune nell'anno 2003, parte I, serie ==, n. 8 e, per l'effetto, 2)
Ordinare al competente Ufficio di Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza negli atti dello Stato Civile delle parti. 1) Disporsi l'assegnazione della casa coniugale, sita a Lendinara (RO), via M.L. King, n. 11, al marito, ove egli vivrà unitamente alla LI PE
, che conserverà la residenza presso il padre. 2) Disporsi che il signor provveda
[...] Parte_1
al mantenimento della LI , facendosi carico altresì, in modo integrale, delle spese PE
2 straordinarie, intendendosi per tali quelle sanitarie non garantite dal S.S.N, scolastiche (tasse
d'iscrizione, libri di testo, materiale di cancelleria, gite d'istruzione), odontoiatriche nonché quelle per una attività sportiva. 3) Disporsi che il signor corrisponda alla moglie, a titolo di Parte_1 concorso per il suo mantenimento, la somma di € 300,00= mensili, entro il giorno quindici di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con la precisazione che la signora dovrà impegnarsi, in modo tempestivo, concreto e fattivo, a reperire Controparte_1 un'occupazione lavorativa, adoperandosi in primo a luogo ad espletare gli adempimenti previsti dalla legge n. 68 del 12.03.1999. In via subordinata di merito: 4) Nella denegata e non creduta ipotesi che il Tribunale di Rovigo non ritenga congrua la somma di € 300,00=, come indicata al punto 3, disporsi che il signor corrisponda alla moglie, a titolo di concorso per il suo Parte_1 mantenimento, la somma di € 350,00= mensili, entro il giorno quindici di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con la precisazione che la signora
[...] dovrà impegnarsi, in modo tempestivo, concreto e fattivo, a reperire un'occupazione CP_1
lavorativa, adoperandosi in primo a luogo ad espletare gli adempimenti previsti dalla legge n. 68 del 12.03.1999. In ogni caso: 5) In ogni caso, rigettarsi tutte le istanze formulate dalla convenuta, con la sola eccezione della condivisa istanza di dichiarazione dello scioglimento del matrimonio.
Con vittoria di spese, competenze di avvocato e ogni accessorio di legge”.
Invece, la ha precisato le conclusioni come di seguito: “In via preliminare: CP_1 rideterminare l'assegno divorzile in € 550,00 anche in considerazione dell'intervenuta parziale autonomia economica della LI 1) In via principale e riconvenzionale: annullare il decreto Per_1
di omologa e conseguentemente del verbale di separazione del 31/1/2023 ai sensi degli artt. 1425
2° co. c.c. e 1438 c.c. 2) In via principale e riconvenzionale: dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte ricorrente, giuste le ragioni riportate in narrativa, 3)In via principale: All'esito del passaggio in giudicato della sentenza anche parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
4) In via principale: avendo in considerazione che deve garantire la sussistenza della LI Parte_1
disporsi che egli corrisponda alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento prima e di Per_1 divorzio successivamente, la somma di € 550,00 mensili, entro il giorno quindici di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza da ottobre 2024, fino al reperimento di un alloggio di edilizia convenzionata, € 350,00/mese successivamente a tale evento fino al raggiungimento dell'autonomia economica della LI e di nuovo per € 600,00/mese Per_1
successivamente al realizzarsi di tale evento e così definitivamente, 5) In via principale e
3 riconvenzionale: condannare ha pagare integralmente le spese sanitarie di Parte_1 [...]
non coperte dal SSN. 6) Con vittoria di spese e compenso di causa, oltre spese generali CP_1 al 15%”.La resistente ha concluso in via istruttoria come da nota di precisazione di conclusioni del
15.10.2024.
3. Questioni processuali
All'udienza del 14.5.2024, il difensore del ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini con riferimento alle ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c., in quanto la tardiva costituzione della resistente ha sostanzialmente impedito lo svolgimento delle difese da approntarsi con le memorie previste dalla citata norma.
L'istanza è stata rigettata per i motivi di seguito ribaditi.
Come lealmente rappresentato dal difensore del ricorrente, il primo tentativo di notifica è stato eseguito presso il domicilio della resistente noto al ricorrente, presso cui tuttavia la è CP_1 risultata sconosciuta;
successivamente, la seconda notificazione è stata eseguita ai sensi dell'art. 143
c.p.c., ma si è tuttavia perfezionata l'11.2.2024 (Cfr. verbale dell'udienza del 27.2.2024).
Con decreto del 25.10.2023 l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. è stata originariamente fissata al
27.2.2024, per cui risulta palese il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 473- bis.14 c.p.c..
Sul punto, giova richiamare il principio per il quale, in tema di mancata osservanza del termine dilatorio di comparizione, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto;
tuttavia, ove quest'ultimo eccepisca, costituendosi, tale vizio, il giudice è tenuto a fissare nuova udienza nel rispetto dei suddetti termini, dovendosi presumere che tale violazione abbia impedito al convenuto, che pure si sia difeso nel merito, una più adeguata difesa (Cfr. per tutte Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 2673 del 04/02/2021).
Dunque, in applicazione dell'evocato principio, fissata nuova udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. al
14.5.2024, la resistente ha provveduto alla tempestiva costituzione con comparsa depositata in data
10.4.2024.
Di conseguenza, la difesa di parte ricorrente ben avrebbe potuto provvedere al deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., atteso che i relativi termini vanno calcolati a ritroso rispetto all'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c..
De iure, va confermato il rigetto dell'istanza di rimessione in termini.
4. La domanda annullamento del decreto di omologa
Nel costituirsi, la resistente ha chiesto pronunciarsi l'annullamento del decreto di omologa relativo alla separazione consensuale delle parti.
4 In particolare, la resistente ha dedotto che ella ha sottoscritto il verbale di separazione consensuale in condizioni psicologiche oltre il limite della totale incapacità di intendere e di volere, in un momento in cui si trovava in custodia cautelare in carcere e con la pesante accusa di essere responsabile del reato di cui all'art. 572 c.p..
In questa prospettiva, la ha evidenziato che, nonostante la sua condizione di fragilità, CP_1
l'odierno ricorrente l'ha continuamente provocata, sino a determinare la reazione da cui è scaturito il procedimento penale a suo carico.
Ebbene, da tempo, la giurisprudenza di legittimità, aderendo ad una concezione privatistica dell'accordo di omologa della separazione, riconosce l'ammissibilità dell'azione di annullamento del decreto di omologa per vizio del consenso, ex art. 1427 c.c. Tale principio trova fondamento nella natura della procedimento di separazione consensuale, caratterizzato dal ruolo primario assunto dalla volontà concorde dei coniugi di separarsi ovvero di definire i vari aspetti della vita coniugale e familiare, rappresentando il provvedimento di omologa una semplice condizione sospensiva di efficacia delle pattuizioni contenute nell'accordo coniugale. Ad avviso della Suprema Corte, il controllo operato dal Tribunale non fornisce certezza assoluta sulla genuinità e validità della volontà manifestata dai coniugi in sua presenza né la particolare natura della separazione consensuale omologata costituisce ostacolo all'ammissibilità dell'azione, in quanto l'estensibilità ai negozi di diritto familiare della normativa sull'annullamento dei contratti per i vizi del consenso trova fondamento nella disciplina generale del negozio giuridico e, ancor prima, nei principi generali dell'ordinamento (Cass. n. 17902/2004; si veda, anche, Cass. n. 7450/2008).
Nella specie, la ricorrente ha dedotto la sussistenza di due diversi vizi del consenso, astrattamente idonei a giustificare l'annullamento:
- il comportamento doloso del , il quale avrebbe spinto la moglie ad una condizione di Pt_1
esasperazione, tale da incidere sulla genuinità del consenso prestato dalla stessa;
- una condizione di incapacità di intendere e di volere al momento della sottoscrizione dell'accordo.
Come noto, il dolo è causa di annullamento del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 1439
c.c., quando i raggiri usati sia stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe concluso il contratto (c.d. dolo determinante). In presenza di raggiri che non siano stati determinanti del consenso e che avrebbero indotto il contraente a concludere comunque il contratto, ma a condizioni diverse (c.d. dolo incidente), il contratto rimane valido, ferma restando la responsabilità a carico del contraente in mala fede (art. 1440 c.c.).
In materia di separazione consensuale, pertanto, intanto potrà darsi luogo all'annullamento del decreto di omologazione per dolo in quanto si dimostri che i raggiri siano stati
5 tali da incidere sulla volontà dell'altro coniuge di separarsi;
di contro, in presenza di raggiri che investano le condizioni della separazione, il dolo (incidente) potrà comportare soltanto l'insorgenza di una responsabilità risarcitoria, lasciando inalterata la validità dell'accordo omologato.
Nel caso in esame, il Tribunale reputa che la resistente abbia omesso qualsivoglia indicazione di condotte idonee a configurare raggiri posti in essere dal . Pt_1
Infatti, secondo la stessa ricostruzione della le asserite provocazioni del ricorrente CP_1 sarebbero state la causa della sua reazione, sfociata nell'episodio dell'ottobre del 2022, senza che le stesse siano connotate da una qualche riferibilità causale, diretta od indiretta, con il contenuto dell'accordo liberamente raggiunto dalla in occasione dell'udienza presidenziale del CP_1
31.1.2023.
Anche per quanto concerne l'asserita incapacità di intendere e di volere della nessun CP_1
principio di prova è stato fornito dalla stessa.
Infatti, la resistente si è limitata a depositare una perizia di parte, peraltro approntata per il processo penale e dunque attinente ad un momento diverso da quello da prendersi in considerazione nell'ambito del presente giudizio.
Nondimeno, è sufficiente porre in rilievo come nelle stesse conclusioni rassegnate dal perito di parte non venga affatto affermata la totale insussistenza della capacità di intendere e di volere:
“Sulla scorta dei dati sopraesposti si ritiene che: “
1. la signora fosse affetta Controparte_1 all'epoca dei fatti, e sia ancora affetta, da un Disturbo Borderline di Personalità e da un Disturbo da uso di alcol di intensità grave secondario, attualmente in remissione protratta in ambiente controllato;
2. che tale Disturbo abbia inciso prioritariamente sulla capacità di volere del soggetto che risulta gravemente scemata senza essere esclusa”.
E ancora, nella comparsa conclusionale, la stessa difesa della resistente ha dato atto come a tale conclusione non si sia uniformato il C.T.U. nominato dal Tribunale nell'ambito del processo penale:
“Lo stesso C.T.U. dott. , pur arrivando a conclusioni diverse (fortemente criticate dal C.T.P.), Per_3 accerta anch'esso la presenza di un disturbo di personalità” (cfr. comparsa conclusionale della resistente, pag. 4).
Infine, va evidenziato che, se è vero che il controllo operato dal Presidente non fornisca certezze circa la genuinità della volontà manifestata dai coniugi in sua presenza (come sostenuto dal Cass.
19702/2004), siffatta incertezza riguarda verosimilmente le clausole attraverso cui i coniugi decidono di regolare la vita separata piuttosto che l'an della separazione. Ed invero, non soltanto i coniugi hanno confermato dinanzi al Presidente la volontà di separarsi, ma l'accordo è stato
6 raggiunto dalle parti in occasione dell'udienza, a seguito di proposte e controproposte formulate dai rispettivi difensori, che pure le hanno assistite a tal fine.
Infatti, eventuali dubbi o esitazioni, anche unilaterali, circa la decisione di separarsi avrebbero dovuto essere rilevati dal Presidente al fine di procedere alla conciliazione dei coniugi;
di ciò, tuttavia, non si ha traccia nel verbale di separazione consensuale.
In definitiva, la domanda riconvenzionale va respinta.
5. La domanda di scioglimento del matrimonio civile
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 31.1.2023 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 4.2.2023.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
6. L'assegnazione della casa familiare
Va confermata l'assegnazione a della ex casa familiare, sita in Lendinara (RO), via Parte_1
M.L. King, n. 11, perché, convivendo lo stessa la LI maggiorenne ma economicamente non autosufficiente (e in assenza, sotto tale profilo, di eccezione della parte odierna contumace), il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico (cfr. la giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr. tra le altre Cass. Civ. sez. I 30 dicembre 2011 n. 30199).
7. Le condizioni economiche delle parti
Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale del , questi ha dichiarato: di lavorare Pt_1
come operaio metalmeccanico;
di percepire una retribuzione media mensile di circa 1.700-1.800 euro per tredici mensilità; di vivere in una abitazione di cui è comproprietario per la quota del 50%;
7 di essere titolare di un conto corrente con un saldo positivo di circa 3.500,00 euro;
di provvedere integralmente al mantenimento della LI maggiorenne, nonché al pagamento di tutte le spese universitarie per la stessa;
di non percepire alcuna somma dalla resistente a titolo di contributo al mantenimento della LI.
Dalle C.U. depositate sino all'udienza di rimessione della causa in decisione, si ricava che il ricorrente è stato titolare di un reddito netto pari a circa: 22.266,93 euro nell'anno di imposta 2020;
22.266,93 euro nell'anno di imposta 2020; 24.156,56 nell'anno di imposta 2021; 23.580,04 nell'anno di imposta 2022; 24.684,14 nell'anno di imposta 2023.
Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale della resistente, questa ha dichiarato: di percepire una pensione di invalidità pari a circa 400,00 euro al mese, oltre all'assegno di mantenimento nella misura di 350,00 euro;
di ricevere sostegno da parte delle sorelle, all'occorrenza; di non avere una stabile dimora e di essere ospitata, a turno, dalle sorelle;
di essere titolare di un conto corrente con un saldo positivo di circa 100-200 euro.
La resistente ha depositato una mera attestazione ISEE, non particolarmente rilevante ai fini delle valutazioni da compiersi circa la situazione reddituale e patrimoniale della stessa.
La ha poi documentato di essere stata riconosciuta invalida con totale e permanente CP_1
inabilità lavorativa al 100% (Cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente).
Tutto quanto premesso, va posto in rilievo che, alla luce delle stesse allegazioni e deduzioni delle parti, nulla è sostanzialmente mutato dal momento della separazione, peraltro recentemente statuita e risalente al febbraio 2023.
8. Il mantenimento in favore della LI
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'art. 337 septies, comma 1, c.c. per i figli maggiorenni dispone poi: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
8 Giova evidenziare che la LI è maggiorenne ma economicamente non autosufficiente: tale Per_1
circostanza è stata pacificamente dedotta dalle parti, atteso che ella ha compiuto i venti anni di età ed è tuttora studentessa universitaria.
Va precisato che è pacifica l'ulteriore circostanza per cui , LI delle parti, sia tuttora Per_1 convivente con il padre presso la casa familiare, il quale provvede all'integrale mantenimento della stessa, senza alcuna contribuzione, diretta od indiretta, da parte della resistente.
In questa prospettiva, non appare dirimente la circostanza per cui abbia reperito una attività Per_1
lavorativa come cameriera, svolta nel fine settimana.
Significativa, sul punto, è la documentazione depositata dalla stessa resistente prima dell'udienza di rimessione della causa in decisione: trattasi di busta paga relativa alla LI , da cui si desume Per_1
che la stessa ha percepito 129,00 euro nel mese di aprile 2024.
Allo stato, tenuto conto:
- della situazione reddituale e patrimoniale delle parti sopra esaminata;
- del fatto che la resistente non sarebbe in grado di contribuire al mantenimento della LI, avendo a disposizione sostanze sufficienti a far fronte alle proprie esigenze primarie;
- della manifestata disponibilità del ricorrente a continuare a provvedere all'integrale mantenimento della LI;
- della assenza di rilevanti mutamenti dal momento della separazione, il Tribunale reputa potersi confermare quanto già previsto in sede di separazione, ossia che il ricorrente provveda in via esclusiva all'integrale mantenimento ordinario e straordinario della LI
, con lui convivente. Per_1
9. L'assegno divorzile
In relazione alla domanda proposta dalla convenuta, avente ad oggetto l'attribuzione di un assegno divorzile, il Tribunale ritiene opportuno uniformarsi ai principi enunciati dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 18287 del 2018), le cui motivazioni questo collegio condivide in maniera integrale.
In particolare, l'evocata pronuncia ha determinato il superamento, nella interpretazione dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, di una rigida contrapposizione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, valorizzando la funzione, da un punto di vista assiologico, non solo assistenziale – alimentare, ma anche perequativa-compensativa dell'assegno divorzile.
Dunque, l'accertamento, tra i presupposti del predetto diritto, dell'inadeguatezza dei mezzi o della incapacità di procurarli, deve essere compiuto non attraverso il rinvio a criteri extragiuridici (quali la non adeguatezza oggettiva, secondo una prospettazione, o il precedente tenore di vita
9 matrimoniale, secondo l'altra), ma alla luce della valutazione di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto alla base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Per l'effetto, una interpretazione del contenuto della “adeguatezza dei mezzi” - o della impossibilità di procurarseli - non deve limitarsi né a quello strettamente assistenziale, né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico – patrimoniali delle parti.
A maggiore specificazione, prendendo in considerazione il modello familiare prescelto e condiviso nel caso concreto, occorre verificare, alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, se la disparità della situazione economica – patrimoniale dei coniugi all'atto di scioglimento del vincolo “sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione alla età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro”.
De iure, solo in tale prospettiva il giudizio di adeguatezza, che trova nella prima parte della norma i criteri a cui ancorarsi, assume quella dimensione composita e comparativa tale da collegarsi al principio di solidarietà, diretta espressione della pari dignità dei coniugi, e da abbracciare le complessità di una pluralità di modelli di conduzione della vita coniugale.
Pertanto, la funzione di riequilibrio dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
In relazione alla ripartizione dell'onere probatorio, ciò comporta per il coniuge che richiede l'assegno la rigorosa prova, da fornire anche mediante presunzioni, non solo dei fatti posti alla base della disparità economico-patrimoniale, ma anche del nesso causale tra modello adottato e disparità economico-reddituale prodotta e ad esso eziologicamente riconducibile.
Siffatta soluzione interpretativa è stata ribadita ed ulteriormente chiarita dalla Suprema Corte, la quale, recentemente, ha affermato che, in tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella
10 constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente;
a tal fine, l'assunzione, in tutto o in parte, delle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, non costituisce ex se prova del suddetto contributo, rientrando piuttosto nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia durante la comunione di vita coniugale (Cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023).
E ancora, in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, oltre che compensativo-perequativa, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera, restando irrilevante la circostanza che l'ex coniuge abbia già goduto di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, in quanto le esigenze assistenziali possono essere anche sopravvenute rispetto alla separazione (Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 13420 del 16/05/2023).
Nella specie, è pacifica ed evidente la disparità economico-reddituale tra le parti.
Infatti, dal momento della separazione, non si è verificato alcun sostanziale mutamento della condizione reddituale delle parti.
Tuttavia, pur preso atto della situazione reddituale della resistente, che le consente di far fronte alle sole esigenze primarie, non può trascurarsi di considerare che il ricorrente provvede in via esclusiva al mantenimento della LI maggiorenne e non economicamente autosufficiente, cui ex lege è tenuta anche la resistente.
Nondimeno, neppure può tralasciarsi di osservare come al momento della separazione la CP_1
ben potesse prevedere la necessità di reperire una soluzione abitativa alternativa.
Al contempo, è opportuno evidenziare come non sia stato documentato il sensibile aumento delle spese sostenute, in ragione dell'iscrizione all'università della LI . Per_1
Infatti, specificamente interrogato sul punto, il ricorrente ha dichiarato: “è iscritta all'università.
Vive a casa con me e va a Padova solo per sostenere gli esami. Anche i corsi li segue online. Studia per diventare criminologa” (Cfr. verbale dell'udienza del 14.5.2024).
Nel caso in esame, merita dunque di essere valorizzato anche il criterio assistenziale alla base dell'assegno divorzile.
11 Ebbene, alla luce dei richiamati principi, deve essere tenuta in considerazione l'età della resistente
(che ha compiuto 43 anni), la quale verosimilmente non avrà comunque la possibilità di migliorare sensibilmente la propria situazione reddituale, in maniera tale da garantirne la totale indipendenza economica.
Al contempo, deve essere valorizzata, ai fini voluti dalla resistente, anche la durata del vincolo coniugale, atteso che il matrimonio risale all'anno 2003, la separazione all'anno 2023 e la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio al 2025.
In ogni caso, va posto in rilievo che il ricorrente ormai da tempo sta provvedendo in via esclusiva al mantenimento della LI minore, le cui esigenze, con il passare del tempo, notoriamente tendono ad aumentare, in proporzione ad i costi ad esse connessi.
Va poi precisato che la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n.
898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020).
In applicazione di tale consolidato orientamento, secondo il Collegio, in questo quadro caratterizzato da una evidente disparità di reddito, giustificata dalle ragioni sopra meglio espresse, tenuto conto della ontologica differenza tra contributo al mantenimento ed assegno divorzile, può essere previsto un assegno in favore della resistente, ritenuto congruo nella misura di euro 300,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Con riferimento alla decorrenza dell'assegno divorzile, è d'uopo richiamare il condivisibile principio per il quale, in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a
12 regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 del
1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3852 del 15/02/2021).
Nella specie, non v'è ragione per individuare una decorrenza diversa da quella corrispondente al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio.
10. Il regime delle spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di e si liquidano d'ufficio come Controparte_1
in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile, di complessità bassa;
c) del numero scarso delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
f) del contegno processuale della resistente, la quale non ha accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice designato, connotata da condizioni più vantaggiose per la stessa rispetto a quanto deciso all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in LENDINARA in data 25/10/2003 tra e come sopra generalizzati (atto n.° 8, parte I, reg atti Parte_1 Controparte_1
matrimonio anno 2003);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
DISPONE che provveda in via esclusiva al mantenimento ordinario e Parte_1
straordinario della LI , con lui convivente;
Per_1
ASSEGNA al ricorrente la casa familiare, sita in Lendinara (RO), via M.L. King, n. 11;
13 PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della Parte_1
resistente entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno divorzile di € Controparte_1
300,00; detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato, secondo gli indici ISTAT;
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente;
CONDANNA parte resistente al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in € 98,00 per esborsi vivi ed in € 4.659,00 Parte_1
per compensi per la fase decisoria, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 1.4.2025.
Il Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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