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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 3768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3768 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
Giovanna Ciardi Presidente
Beatrice Marrani Consigliere
Rossana Taverna Consigliere rel.
All'udienza del 13/11/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 125/2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi e vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t. con avv. Enrico BOURSIER Parte_1
NIUTTA e IG BO appellante
e con avv. Laura DIONISI e Valentina PAOLINI CP_1
nonché
, in persona del Presidente, legale Controparte_2 rappresentante p.t. con avv. Paola SCARLATO appellato
ha pronunziato la presente
SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 937/2024 depositata in data 06/06/2024.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, il , dipendente del gruppo dal settembre 2007 - CP_1 Pt_1 da ultimo presso , con inquadramento nella categoria A1 del CCNL di settore e con Parte_1 mansioni di Specialist Offering Engineering, conveniva in giudizio la società odierna appellante formulando le seguenti richieste al giudice del lavoro:
“…A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere inquadrato, quantomeno a decorrere da ottobre 2009, ovvero con la diversa decorrenza che sarà accertata all'esito del giudizio, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. e del CCNL applicato (quantomeno) nel Livello/Categoria
ASS del CCNL Settore Elettrico ed a percepire il relativo trattamento economico, normativo e contrattuale, se del caso ex art. 36 della Costituzione e comunque un trattamento superiore a quello di fatto corrispostogli, con ogni connessa conseguenza di legge, nonché a essere inquadrato, quantomeno a decorrere da maggio 2019, ovvero con la diversa decorrenza che sarà accertata all'esito del giudizio, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. e del CCNL applicato (quantomeno) nel
Livello/Categoria Q del CCNL Settore Elettrico ed a percepire il relativo trattamento economico, normativo e contrattuale, se del caso ex art. 36 della Costituzione e comunque un trattamento superiore a quello di fatto corrispostogli, con ogni connessa conseguenza di legge;
B) Conseguentemente e comunque condannare, per tutti i motivi sopra esposti, la convenuta ad inquadrare correttamente il ricorrente e quindi al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 100.891,70 a titolo di differenze retributive risultanti dal conteggio allegato effettuato sino a settembre 2020, oltre alle ulteriori differenze retributive maturate successivamente al deposito del ricorso che verranno quantificate in sede di note conclusive, o, in subordine, di quell'altra somma maggiore o minore che riterrà di giustizia;
condannare altresì la convenuta alla ricostruzione della carriera del ricorrente ad ogni fine ed effetto di legge, ivi compreso il diritto alla percezione dei premi produzione ed incentivi personali come da CCNL di settore e normativa aziendale;
C) Ordinare alla convenuta di regolarizzare presso gli enti previdenziali la posizione contributiva del ricorrente per i periodi di omessa e/o irregolare contribuzione;
D) Condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, su tutte le somme che risulteranno dovute per qualsiasi titolo, i danni da svalutazione monetaria e gli interessi sulle somme via via rivalutate da quando ciascuna di esse spettava ex art. 429 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri come per legge…”.
2. Si costitutiva in giudizio in data 04/03/2021 contestando le richieste Parte_1 formulate nei modi e nei termini di cui alla memoria di costituzione, e concludendo con la richiesta di rigetto del ricorso.
2 3. Il Tribunale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 giugno 2021, ammetteva la prova per testi e rinviava la causa all'udienza del 25/02/2022 per l'escussione di un teste per parte;
venivano quindi escussi il teste di parte ricorrente e il teste di parte resistente e all'udienza del 16 dicembre 2022 il Tes_1 Tes_2 teste di parte ricorrente e il teste di parte resistente All'udienza del 23 giugno Tes_3 Tes_4
2023 il giudice riservava i provvedimenti necessari;
a scioglimento della riserva, rinviava la causa all'udienza del 20 ottobre 2023 per integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS.
Verificata la regolarità del contraddittorio, a tale udienza veniva disposto rinvio al 12/12/2023, quando, sulle conclusioni delle parti, il giudice emetteva la sentenza n. 9303/2023 del 12/12/2023, per mezzo della quale affermava il diritto del all'inquadramento nel livello ASS previsto dal CP_1
CCNL di settore applicabile ed al relativo trattamento economico e normativo a decorrere dal
10/01/10, nonché all'inquadramento nel livello Q previsto dal CCNL di settore applicabile, con relativo trattamento economico e normativo a decorrere da maggio 2019, e, infine, alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale;
condannava altresì la società al pagamento della somma complessiva di euro 100.891,70 per i titoli indicati in ricorso, sino al settembre 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, nonché al versamento all'INPS dei contributi previdenziali omessi e non prescritti, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
infine, condannava la società al pagamento delle spese di lite, con compensazione tra ricorrente e INPS.
4. Con ricorso ai sensi dell'art. 434 c.p.c., impugnava la detta decisione davanti a Parte_1 questa Corte, nella parte in cui il Tribunale di Roma ha riconosciuto il “… il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello Quadro per il periodo da maggio 2019 in poi in concomitanza con le mansioni svolte nell'ambito del settore “coordinamento progetti territorio” aventi contenuti specialistici particolarmente elevati e con un maggiore grado di funzioni gestionali e di coordinamento delle risorse per il raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per
l'azienda (cfr. sul punto doc. n. 11 e mail ivi allegate)”.
Eccepiva quindi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla specifica eccezione di inammissibilità della domanda di superiore inquadramento nella categoria dei Quadri;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provati i fatti dedotti a supporto della domanda di inquadramento nella Categoria dei Quadri.
Richiedeva la riforma del relativo capo di sentenza, e di quelli collegati, relativi alle condanne al pagamento delle differenze retributive (da rideterminare, in considerazione del riconoscimento della sola categoria ASS), nonché del capo relativo alle spese di lite.
3 5. Si costituiva con memoria in data 05/11/2024 , eccependo l'inammissibilità CP_1 del ricorso, ai sensi dell'art. 434 c.p.c., per mancata individuazione dei capi censurati, e chiedendo nel merito il rigetto integrale dell'impugnazione proposta. Si costituiva altresì l'INPS con comparsa del 26/11/2024. All'udienza del 13/11/2025 le parti concludevano riportandosi agli scritti difensivi e la Corte, all'esito della camera di consiglio, decideva come da dispositivo.
6. L'appello proposto è destituito di fondamento, per le ragioni che di seguito si espongono.
Occorre preliminarmente rilevare che l'eccezione di inammissibilità della domanda, riproposta in questa sede, è priva di fondamento, come del resto già affermato in primo grado (pagg. 3 e 4 della sentenza n. 9303/2023), avendo il ricorrente correttamente osservato i requisiti di cui all'art. 414
c.p.c., in omaggio ai principi di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c..
Quanto al primo motivo di ricorso (pretesa omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.) l'appellante sostiene che il Tribunale non si sia pronunciato sull'eccezione di inammissibilità (eccezione a domanda di superiore inquadramento categoria quadro) per carenza di allegazioni, già sollevata nella memoria di costituzione e reiterata in udienza. La censura è infondata, innanzitutto in quanto carente per difetto di specificità (ex art. 434 c.p.c.), alla luce di quanto risulta dagli atti: il giudice di primo grado, a scioglimento della riserva all'udienza del 4 giugno 2021, ha ammesso la prova per testi “ritenuta l'ammissibilità e rilevanza”, formula che integra una esplicita statuizione di rigetto dell'eccezione di inammissibilità e che, comunque, costituisce pronuncia implicita incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione (principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità sulle decisioni implicite). Il ricorrente ha illustrato gli elementi a fondamento della domanda e allegato copiosa documentazione al fine di dimostrare quanto preteso, e il giudice ha correttamente inquadrato, ai fini della decisione, la domanda nei limiti della prescrizione, a far data dal
10/01/2010, in accoglimento dell'eccezione della società convenuta (in relazione all'atto interruttivo rappresentato dall'atto di diffida ricevuto da in data 10/10/2020, punto della Parte_1 decisione pacifico, non avendo l'appellato spiegato appello incidentale).
La sentenza di primo grado ha del resto dato conto del percorso logico-giuridico seguito circa la domanda di superiore inquadramento (oneri di allegazione e prova, fasi di accertamento di fatto, individuazione delle declaratorie collettive e raffronto), che è stato applicato appunto al periodo oggi in contestazione, ovvero quello successivo al maggio 2019. Ciò esclude ogni omissione di pronuncia con conseguente rigetto del primo motivo.
7. Venendo al secondo motivo, nel merito, l'appellante censura la sentenza per aver fondato il riconoscimento della qualifica Quadro su elementi ritenuti insufficienti (inserimento nel team Task
Force nonché sulla presunta “parità di trattamento” con altri colleghi) e su prove testimoniali/documentali non decisive, chiedendo la riforma del capo di sentenza e la
4 rideterminazione delle differenze, con restituzione di quanto eventualmente versato in eccesso.
Orbene, la censura non può essere accolta, per un duplice ordine di ragioni.
7.1. Innanzitutto il Tribunale ha correttamente ricostruito, per il periodo dal maggio 2019 in poi,
l'inserimento del nel settore “coordinamento progetti territorio”, comportante l'assegnazione CP_1 del ruolo di coordinatore, circostanza documentalmente provata (doc. 11 del fascicolo di parte ricorrente) e confermata dalle testimonianze (v. e , che hanno descritto con Tes_1 Tes_3 dovizia di particolari l'oggetto delle attività “progetti per il territorio” svolte dal , il ruolo da CP_1 lui rivestito di incaricato di progetto, la gestione dei rapporti con fornitori e committenti e le attività di sovraintendenza in cantiere.
Tali elementi sono stati prima debitamente raccolti e poi valutati dal primo giudice, alla luce delle declaratorie contrattuali del CCNL settore Elettrico per le categorie ASS e Quadro;
le evidenze processuali si fondano altresì sui documenti allegati (per il periodo 2019–2020, doc. 21b: email su offerte di acquisto e gestione dei costi;
doc. 21c: disposizioni tecniche impartite;
doc. 48: sopralluogo con Sindaco/Committente; doc. 51: incarico gestione costi), da cui emerge concretamente l'attribuzione al Turco da parte del datore di lavoro di compiti aventi contenuti specialistici elevati, autonomia gestionale e funzioni di coordinamento di risorse e rappresentanza verso terzi.
7.2. Per quanto attiene all'inquadramento giuridico secondo le declaratorie contenute nel CCNL, il Tribunale ha correttamente individuato la declaratoria della categoria Quadro, all'interno della quale sono individuate: “posizioni organizzative di maggior rilievo […] raccordo tra struttura dirigenziale e restante personale […] funzioni di particolare importanza per elevato contenuto professionale, presenza di facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati”.
7.3. E' stato dunque accertato che, dal maggio 2019, l'insieme delle mansioni e funzioni svolte dal nell'ambito del “coordinamento progetti territorio” integra i presupposti tipici della CP_1 categoria Quadro del CCNL, ponendosi tali attività chiaramente oltre il perimetro della massima categoria impiegatizia (corrispondente alla declaratoria ASS). Infatti, nell'attività lavorativa prestata dal ricorrente si rinviene certamente lo svolgimento, in via continuativa, di funzioni di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi della struttura lavorativa, nonché l'esercizio di poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali, anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, oltre che la preposizione operata dal datore di lavoro, in condizioni di autonomia decisionale, a compiti di responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e
5 l'attuazione degli obiettivi del datore di lavoro, tutte attività riconducibili pacificamente al profilo disegnato nella categoria Quadro.
7.4. Si elencano le attività disimpegnate dal , per come emerso dall'istruttoria: è stato CP_1 inserito nella Task Force – settore coordinamento progetti territorio con assegnazione specifica del ruolo di coordinatore del team; ha coordinato progetti sul territorio (gestione e raccordo operativo delle iniziative locali nell'ambito della Task Force); ha elaborato direttamente progetti per il territorio;
ha svolto mansioni equivalenti agli altri componenti del team dedicato al coordinamento dei progetti di territorio (es. medesima attività del teste , inquadrato già come Quadro;
ha Tes_1 coordinato le risorse con funzioni gestionali connesse ai progetti assegnati, in linea con il ruolo di raccordo, tipico dei Quadri, ha effettuato la gestione economica (risulta indicato come “incaricato della gestione dei costi”, doc. 51); è stato, in particolare, incaricato di progetti tra cui TA
ME e TA EC (Brindisi), attività confermate dal teste;
TA SA e Chiesa Tes_1 di ANST (confermate del teste come incaricato del progetto); nel 2020 ha Tes_3 dispiegato il ruolo di incaricato di progetto per la Centrale idroelettrica di Crego, Piazza del Duomo di Brindisi e progetto TE (testi e . Tes_1 Tes_3
7.5. Riassuntivamente, dal 2019 il ha svolto attività di coordinamento operativo e CP_1 gestionale dei progetti territoriali, elaborazione tecnica di progetti locali, coordinamento delle risorse e presidio dei costi, con incarichi diretti su specifiche commesse in qualità di incaricato del progetto, con mansioni riconducibili alla declaratoria di Quadro nel CCNL.
7.6. L'appellante ha censurato la sentenza rinvenendo altresì una inopinata applicazione, da parte del giudice di prime cure, del principio di parità di trattamento retributivo tra dipendenti che svolgono analoghe mansioni, non previsto dalla legge. Tale affermazione è priva di pregio. Il
Tribunale, infatti, ha esplicitamente negato che tale principio rilevi nei rapporti privatistici, procedendo, invece, ad una autonoma e individualizzata enucleazione delle specifiche attività svolte dal , per addivenire al giudizio di corrispondenza tra mansioni di fatto e declaratorie CP_1 contrattuali (art. 2103 c.c.).
7.7. Il giudice ha fatto buon uso dei principi derivanti dalla consolidata giurisprudenza della
Cassazione, secondo la quale, per un corretto inquadramento di un lavoratore subordinato nelle qualifiche e gradi corrispondenti ai CCNL, il giudice di merito deve procedere in tre fasi: accertamento in fatto delle attività in concreto svolte, individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria (mediante interpretazione delle disposizioni collettive secondo i criteri di cui agli articoli 1362 e ss. c.c.), e raffronto finale tra il risultato della prima indagine con i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. Sent. n. 12792/2003 e, più di recente, Ord. nn. 21224/2024 e 24221/2025).
6 A tale proposito giova ricordare la declaratoria contrattuale del livello di inquadramento superiore per cui è impugnazione: Quadro: “Appartengono alla categoria Quadri, ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190, i titolari delle posizioni organizzative di maggior rilievo che hanno un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale e svolgono funzioni di particolare importanza per il più elevato contenuto professionale delle mansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati”.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non si rinviene nella motivazione della sentenza alcuna incongruenza nella ricostruzione dei fatti come emergenti dalla approfondita istruttoria e l'inquadramento del lavoratore è perfettamente compatibile con la sopra riportata declaratoria. Peraltro, il giudice non ha operato una automatica “equivalenza” retributiva tra lavoratori;
al contrario, in motivazione ha indicato le circostanze per cui al sia stato CP_1 ingiustamente negato il riconoscimento della qualifica superiore, a dispetto della sua esplicita richiesta al datore in tal senso, nonostante egli avesse svolto mansioni superiori, anche in epoca anteriore rispetto ad altri colleghi, già inquadrati nel suddetto livello.
In sentenza si legge, infatti: il teste ha dichiarato: “faccio parte del team fin dal Tes_1
2018 e mi occupo del coordinamento progetti di territorio ed anche il ricorrente svolge la mia stessa attività; anche il signor occupato della stessa attività, credo fino alla fine del 2019. Tes_5
Preciso che quando ho iniziato il ricorrente svolgeva già tale attività”; conferma inoltre il teste che
i colleghi del team “task force” svolgenti mansioni equivalenti a quelle del ricorrente, risultano tutti inquadrati nel livello “Q”, Sig.ri e o, addirittura, livello “QS” Parte_2 Parte_3
Sig.ra . Del medesimo tenore le dichiarazioni del teste collega Persona_1 Tes_3 del ricorrente nell'ambito della Task Force e quindi a conoscenza diretta dei fatti di causa anche per il periodo dal 2019 in poi: “… Sul capitolo 51 confermo quanto mi si legge preciso che il ricorrente si occupava di elaborazione dei progetti per il territorio mentre io ed un'altra collega ci occupavamo della elaborazione dei progetti a livello nazionale. Sul capitolo 53 confermo quanto mi si legge preciso però di non conoscere il livello di inquadramento di ” Parte_4
Ne emerge che il giudice di prime cure ha fatto buon uso dei criteri elaborati dalla giurisprudenza, rispettando la ratio dell'art. 2103 c.c., secondo cui sussiste il diritto del lavoratore ad essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto, a quelle dell'inquadramento superiore acquisito o a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale delle ultime effettivamente svolte, con diritto al corrispondente trattamento retributivo e contributivo dopo il periodo previsto dal rispettivo CCNL o, in mancanza, dopo sei mesi. Nella ricorrenza di tali presupposti, quando le
7 mansioni superiori siano piene (responsabilità proprie della qualifica superiore) e si superi il periodo fissato dal CCNL (o, in mancanza, sei mesi continuativi), come noto, l'assegnazione diviene definitiva (salvo diversa volontà del lavoratore), con diritto all'inquadramento corrispondente (v. Cass., ord. n. 21224/2024).
8. Tanto premesso, assorbita ogni altra domanda ed eccezione, l'appello deve essere integralmente respinto e confermate le statuizioni della impugnata pronuncia, compresa quella relativa alla corresponsione della contribuzione. La statuizione sulle spese legali di cui alla sentenza impugnata appare conforme alla normativa vigente (DM n. 55/14 e succ. modif. DM n. 147/22), considerando il valore della controversia, e quindi anche sul punto l'appello deve essere respinto.
9. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Nei confronti dell'INPS, considerato che l'importo dei contributi dovuti è indeterminabile, le spese tra appellante e possono essere compensate. Si dà atto che CP_2 sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di CP_1 liquidate in € 5.000,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge e oneri riflessi, e compensa integralmente le spese nei confronti dell'INPS; ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 D.P.R. n.
115 del 2002, se dovuto.
Roma, 13/11/2025
La Cons. est. La Presidente Rossana Taverna Giovanna Ciardi
8
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
Giovanna Ciardi Presidente
Beatrice Marrani Consigliere
Rossana Taverna Consigliere rel.
All'udienza del 13/11/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 125/2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi e vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t. con avv. Enrico BOURSIER Parte_1
NIUTTA e IG BO appellante
e con avv. Laura DIONISI e Valentina PAOLINI CP_1
nonché
, in persona del Presidente, legale Controparte_2 rappresentante p.t. con avv. Paola SCARLATO appellato
ha pronunziato la presente
SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 937/2024 depositata in data 06/06/2024.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, il , dipendente del gruppo dal settembre 2007 - CP_1 Pt_1 da ultimo presso , con inquadramento nella categoria A1 del CCNL di settore e con Parte_1 mansioni di Specialist Offering Engineering, conveniva in giudizio la società odierna appellante formulando le seguenti richieste al giudice del lavoro:
“…A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere inquadrato, quantomeno a decorrere da ottobre 2009, ovvero con la diversa decorrenza che sarà accertata all'esito del giudizio, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. e del CCNL applicato (quantomeno) nel Livello/Categoria
ASS del CCNL Settore Elettrico ed a percepire il relativo trattamento economico, normativo e contrattuale, se del caso ex art. 36 della Costituzione e comunque un trattamento superiore a quello di fatto corrispostogli, con ogni connessa conseguenza di legge, nonché a essere inquadrato, quantomeno a decorrere da maggio 2019, ovvero con la diversa decorrenza che sarà accertata all'esito del giudizio, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. e del CCNL applicato (quantomeno) nel
Livello/Categoria Q del CCNL Settore Elettrico ed a percepire il relativo trattamento economico, normativo e contrattuale, se del caso ex art. 36 della Costituzione e comunque un trattamento superiore a quello di fatto corrispostogli, con ogni connessa conseguenza di legge;
B) Conseguentemente e comunque condannare, per tutti i motivi sopra esposti, la convenuta ad inquadrare correttamente il ricorrente e quindi al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 100.891,70 a titolo di differenze retributive risultanti dal conteggio allegato effettuato sino a settembre 2020, oltre alle ulteriori differenze retributive maturate successivamente al deposito del ricorso che verranno quantificate in sede di note conclusive, o, in subordine, di quell'altra somma maggiore o minore che riterrà di giustizia;
condannare altresì la convenuta alla ricostruzione della carriera del ricorrente ad ogni fine ed effetto di legge, ivi compreso il diritto alla percezione dei premi produzione ed incentivi personali come da CCNL di settore e normativa aziendale;
C) Ordinare alla convenuta di regolarizzare presso gli enti previdenziali la posizione contributiva del ricorrente per i periodi di omessa e/o irregolare contribuzione;
D) Condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, su tutte le somme che risulteranno dovute per qualsiasi titolo, i danni da svalutazione monetaria e gli interessi sulle somme via via rivalutate da quando ciascuna di esse spettava ex art. 429 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri come per legge…”.
2. Si costitutiva in giudizio in data 04/03/2021 contestando le richieste Parte_1 formulate nei modi e nei termini di cui alla memoria di costituzione, e concludendo con la richiesta di rigetto del ricorso.
2 3. Il Tribunale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 giugno 2021, ammetteva la prova per testi e rinviava la causa all'udienza del 25/02/2022 per l'escussione di un teste per parte;
venivano quindi escussi il teste di parte ricorrente e il teste di parte resistente e all'udienza del 16 dicembre 2022 il Tes_1 Tes_2 teste di parte ricorrente e il teste di parte resistente All'udienza del 23 giugno Tes_3 Tes_4
2023 il giudice riservava i provvedimenti necessari;
a scioglimento della riserva, rinviava la causa all'udienza del 20 ottobre 2023 per integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS.
Verificata la regolarità del contraddittorio, a tale udienza veniva disposto rinvio al 12/12/2023, quando, sulle conclusioni delle parti, il giudice emetteva la sentenza n. 9303/2023 del 12/12/2023, per mezzo della quale affermava il diritto del all'inquadramento nel livello ASS previsto dal CP_1
CCNL di settore applicabile ed al relativo trattamento economico e normativo a decorrere dal
10/01/10, nonché all'inquadramento nel livello Q previsto dal CCNL di settore applicabile, con relativo trattamento economico e normativo a decorrere da maggio 2019, e, infine, alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale;
condannava altresì la società al pagamento della somma complessiva di euro 100.891,70 per i titoli indicati in ricorso, sino al settembre 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, nonché al versamento all'INPS dei contributi previdenziali omessi e non prescritti, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
infine, condannava la società al pagamento delle spese di lite, con compensazione tra ricorrente e INPS.
4. Con ricorso ai sensi dell'art. 434 c.p.c., impugnava la detta decisione davanti a Parte_1 questa Corte, nella parte in cui il Tribunale di Roma ha riconosciuto il “… il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello Quadro per il periodo da maggio 2019 in poi in concomitanza con le mansioni svolte nell'ambito del settore “coordinamento progetti territorio” aventi contenuti specialistici particolarmente elevati e con un maggiore grado di funzioni gestionali e di coordinamento delle risorse per il raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per
l'azienda (cfr. sul punto doc. n. 11 e mail ivi allegate)”.
Eccepiva quindi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla specifica eccezione di inammissibilità della domanda di superiore inquadramento nella categoria dei Quadri;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provati i fatti dedotti a supporto della domanda di inquadramento nella Categoria dei Quadri.
Richiedeva la riforma del relativo capo di sentenza, e di quelli collegati, relativi alle condanne al pagamento delle differenze retributive (da rideterminare, in considerazione del riconoscimento della sola categoria ASS), nonché del capo relativo alle spese di lite.
3 5. Si costituiva con memoria in data 05/11/2024 , eccependo l'inammissibilità CP_1 del ricorso, ai sensi dell'art. 434 c.p.c., per mancata individuazione dei capi censurati, e chiedendo nel merito il rigetto integrale dell'impugnazione proposta. Si costituiva altresì l'INPS con comparsa del 26/11/2024. All'udienza del 13/11/2025 le parti concludevano riportandosi agli scritti difensivi e la Corte, all'esito della camera di consiglio, decideva come da dispositivo.
6. L'appello proposto è destituito di fondamento, per le ragioni che di seguito si espongono.
Occorre preliminarmente rilevare che l'eccezione di inammissibilità della domanda, riproposta in questa sede, è priva di fondamento, come del resto già affermato in primo grado (pagg. 3 e 4 della sentenza n. 9303/2023), avendo il ricorrente correttamente osservato i requisiti di cui all'art. 414
c.p.c., in omaggio ai principi di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c..
Quanto al primo motivo di ricorso (pretesa omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.) l'appellante sostiene che il Tribunale non si sia pronunciato sull'eccezione di inammissibilità (eccezione a domanda di superiore inquadramento categoria quadro) per carenza di allegazioni, già sollevata nella memoria di costituzione e reiterata in udienza. La censura è infondata, innanzitutto in quanto carente per difetto di specificità (ex art. 434 c.p.c.), alla luce di quanto risulta dagli atti: il giudice di primo grado, a scioglimento della riserva all'udienza del 4 giugno 2021, ha ammesso la prova per testi “ritenuta l'ammissibilità e rilevanza”, formula che integra una esplicita statuizione di rigetto dell'eccezione di inammissibilità e che, comunque, costituisce pronuncia implicita incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione (principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità sulle decisioni implicite). Il ricorrente ha illustrato gli elementi a fondamento della domanda e allegato copiosa documentazione al fine di dimostrare quanto preteso, e il giudice ha correttamente inquadrato, ai fini della decisione, la domanda nei limiti della prescrizione, a far data dal
10/01/2010, in accoglimento dell'eccezione della società convenuta (in relazione all'atto interruttivo rappresentato dall'atto di diffida ricevuto da in data 10/10/2020, punto della Parte_1 decisione pacifico, non avendo l'appellato spiegato appello incidentale).
La sentenza di primo grado ha del resto dato conto del percorso logico-giuridico seguito circa la domanda di superiore inquadramento (oneri di allegazione e prova, fasi di accertamento di fatto, individuazione delle declaratorie collettive e raffronto), che è stato applicato appunto al periodo oggi in contestazione, ovvero quello successivo al maggio 2019. Ciò esclude ogni omissione di pronuncia con conseguente rigetto del primo motivo.
7. Venendo al secondo motivo, nel merito, l'appellante censura la sentenza per aver fondato il riconoscimento della qualifica Quadro su elementi ritenuti insufficienti (inserimento nel team Task
Force nonché sulla presunta “parità di trattamento” con altri colleghi) e su prove testimoniali/documentali non decisive, chiedendo la riforma del capo di sentenza e la
4 rideterminazione delle differenze, con restituzione di quanto eventualmente versato in eccesso.
Orbene, la censura non può essere accolta, per un duplice ordine di ragioni.
7.1. Innanzitutto il Tribunale ha correttamente ricostruito, per il periodo dal maggio 2019 in poi,
l'inserimento del nel settore “coordinamento progetti territorio”, comportante l'assegnazione CP_1 del ruolo di coordinatore, circostanza documentalmente provata (doc. 11 del fascicolo di parte ricorrente) e confermata dalle testimonianze (v. e , che hanno descritto con Tes_1 Tes_3 dovizia di particolari l'oggetto delle attività “progetti per il territorio” svolte dal , il ruolo da CP_1 lui rivestito di incaricato di progetto, la gestione dei rapporti con fornitori e committenti e le attività di sovraintendenza in cantiere.
Tali elementi sono stati prima debitamente raccolti e poi valutati dal primo giudice, alla luce delle declaratorie contrattuali del CCNL settore Elettrico per le categorie ASS e Quadro;
le evidenze processuali si fondano altresì sui documenti allegati (per il periodo 2019–2020, doc. 21b: email su offerte di acquisto e gestione dei costi;
doc. 21c: disposizioni tecniche impartite;
doc. 48: sopralluogo con Sindaco/Committente; doc. 51: incarico gestione costi), da cui emerge concretamente l'attribuzione al Turco da parte del datore di lavoro di compiti aventi contenuti specialistici elevati, autonomia gestionale e funzioni di coordinamento di risorse e rappresentanza verso terzi.
7.2. Per quanto attiene all'inquadramento giuridico secondo le declaratorie contenute nel CCNL, il Tribunale ha correttamente individuato la declaratoria della categoria Quadro, all'interno della quale sono individuate: “posizioni organizzative di maggior rilievo […] raccordo tra struttura dirigenziale e restante personale […] funzioni di particolare importanza per elevato contenuto professionale, presenza di facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati”.
7.3. E' stato dunque accertato che, dal maggio 2019, l'insieme delle mansioni e funzioni svolte dal nell'ambito del “coordinamento progetti territorio” integra i presupposti tipici della CP_1 categoria Quadro del CCNL, ponendosi tali attività chiaramente oltre il perimetro della massima categoria impiegatizia (corrispondente alla declaratoria ASS). Infatti, nell'attività lavorativa prestata dal ricorrente si rinviene certamente lo svolgimento, in via continuativa, di funzioni di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi della struttura lavorativa, nonché l'esercizio di poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali, anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, oltre che la preposizione operata dal datore di lavoro, in condizioni di autonomia decisionale, a compiti di responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e
5 l'attuazione degli obiettivi del datore di lavoro, tutte attività riconducibili pacificamente al profilo disegnato nella categoria Quadro.
7.4. Si elencano le attività disimpegnate dal , per come emerso dall'istruttoria: è stato CP_1 inserito nella Task Force – settore coordinamento progetti territorio con assegnazione specifica del ruolo di coordinatore del team; ha coordinato progetti sul territorio (gestione e raccordo operativo delle iniziative locali nell'ambito della Task Force); ha elaborato direttamente progetti per il territorio;
ha svolto mansioni equivalenti agli altri componenti del team dedicato al coordinamento dei progetti di territorio (es. medesima attività del teste , inquadrato già come Quadro;
ha Tes_1 coordinato le risorse con funzioni gestionali connesse ai progetti assegnati, in linea con il ruolo di raccordo, tipico dei Quadri, ha effettuato la gestione economica (risulta indicato come “incaricato della gestione dei costi”, doc. 51); è stato, in particolare, incaricato di progetti tra cui TA
ME e TA EC (Brindisi), attività confermate dal teste;
TA SA e Chiesa Tes_1 di ANST (confermate del teste come incaricato del progetto); nel 2020 ha Tes_3 dispiegato il ruolo di incaricato di progetto per la Centrale idroelettrica di Crego, Piazza del Duomo di Brindisi e progetto TE (testi e . Tes_1 Tes_3
7.5. Riassuntivamente, dal 2019 il ha svolto attività di coordinamento operativo e CP_1 gestionale dei progetti territoriali, elaborazione tecnica di progetti locali, coordinamento delle risorse e presidio dei costi, con incarichi diretti su specifiche commesse in qualità di incaricato del progetto, con mansioni riconducibili alla declaratoria di Quadro nel CCNL.
7.6. L'appellante ha censurato la sentenza rinvenendo altresì una inopinata applicazione, da parte del giudice di prime cure, del principio di parità di trattamento retributivo tra dipendenti che svolgono analoghe mansioni, non previsto dalla legge. Tale affermazione è priva di pregio. Il
Tribunale, infatti, ha esplicitamente negato che tale principio rilevi nei rapporti privatistici, procedendo, invece, ad una autonoma e individualizzata enucleazione delle specifiche attività svolte dal , per addivenire al giudizio di corrispondenza tra mansioni di fatto e declaratorie CP_1 contrattuali (art. 2103 c.c.).
7.7. Il giudice ha fatto buon uso dei principi derivanti dalla consolidata giurisprudenza della
Cassazione, secondo la quale, per un corretto inquadramento di un lavoratore subordinato nelle qualifiche e gradi corrispondenti ai CCNL, il giudice di merito deve procedere in tre fasi: accertamento in fatto delle attività in concreto svolte, individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria (mediante interpretazione delle disposizioni collettive secondo i criteri di cui agli articoli 1362 e ss. c.c.), e raffronto finale tra il risultato della prima indagine con i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. Sent. n. 12792/2003 e, più di recente, Ord. nn. 21224/2024 e 24221/2025).
6 A tale proposito giova ricordare la declaratoria contrattuale del livello di inquadramento superiore per cui è impugnazione: Quadro: “Appartengono alla categoria Quadri, ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190, i titolari delle posizioni organizzative di maggior rilievo che hanno un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale e svolgono funzioni di particolare importanza per il più elevato contenuto professionale delle mansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati”.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non si rinviene nella motivazione della sentenza alcuna incongruenza nella ricostruzione dei fatti come emergenti dalla approfondita istruttoria e l'inquadramento del lavoratore è perfettamente compatibile con la sopra riportata declaratoria. Peraltro, il giudice non ha operato una automatica “equivalenza” retributiva tra lavoratori;
al contrario, in motivazione ha indicato le circostanze per cui al sia stato CP_1 ingiustamente negato il riconoscimento della qualifica superiore, a dispetto della sua esplicita richiesta al datore in tal senso, nonostante egli avesse svolto mansioni superiori, anche in epoca anteriore rispetto ad altri colleghi, già inquadrati nel suddetto livello.
In sentenza si legge, infatti: il teste ha dichiarato: “faccio parte del team fin dal Tes_1
2018 e mi occupo del coordinamento progetti di territorio ed anche il ricorrente svolge la mia stessa attività; anche il signor occupato della stessa attività, credo fino alla fine del 2019. Tes_5
Preciso che quando ho iniziato il ricorrente svolgeva già tale attività”; conferma inoltre il teste che
i colleghi del team “task force” svolgenti mansioni equivalenti a quelle del ricorrente, risultano tutti inquadrati nel livello “Q”, Sig.ri e o, addirittura, livello “QS” Parte_2 Parte_3
Sig.ra . Del medesimo tenore le dichiarazioni del teste collega Persona_1 Tes_3 del ricorrente nell'ambito della Task Force e quindi a conoscenza diretta dei fatti di causa anche per il periodo dal 2019 in poi: “… Sul capitolo 51 confermo quanto mi si legge preciso che il ricorrente si occupava di elaborazione dei progetti per il territorio mentre io ed un'altra collega ci occupavamo della elaborazione dei progetti a livello nazionale. Sul capitolo 53 confermo quanto mi si legge preciso però di non conoscere il livello di inquadramento di ” Parte_4
Ne emerge che il giudice di prime cure ha fatto buon uso dei criteri elaborati dalla giurisprudenza, rispettando la ratio dell'art. 2103 c.c., secondo cui sussiste il diritto del lavoratore ad essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto, a quelle dell'inquadramento superiore acquisito o a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale delle ultime effettivamente svolte, con diritto al corrispondente trattamento retributivo e contributivo dopo il periodo previsto dal rispettivo CCNL o, in mancanza, dopo sei mesi. Nella ricorrenza di tali presupposti, quando le
7 mansioni superiori siano piene (responsabilità proprie della qualifica superiore) e si superi il periodo fissato dal CCNL (o, in mancanza, sei mesi continuativi), come noto, l'assegnazione diviene definitiva (salvo diversa volontà del lavoratore), con diritto all'inquadramento corrispondente (v. Cass., ord. n. 21224/2024).
8. Tanto premesso, assorbita ogni altra domanda ed eccezione, l'appello deve essere integralmente respinto e confermate le statuizioni della impugnata pronuncia, compresa quella relativa alla corresponsione della contribuzione. La statuizione sulle spese legali di cui alla sentenza impugnata appare conforme alla normativa vigente (DM n. 55/14 e succ. modif. DM n. 147/22), considerando il valore della controversia, e quindi anche sul punto l'appello deve essere respinto.
9. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Nei confronti dell'INPS, considerato che l'importo dei contributi dovuti è indeterminabile, le spese tra appellante e possono essere compensate. Si dà atto che CP_2 sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di CP_1 liquidate in € 5.000,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge e oneri riflessi, e compensa integralmente le spese nei confronti dell'INPS; ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 D.P.R. n.
115 del 2002, se dovuto.
Roma, 13/11/2025
La Cons. est. La Presidente Rossana Taverna Giovanna Ciardi
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