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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 5597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5597 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale dell'udienza dell'11 novembre 2025 Rg. 4982/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. EN RG Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. dott.ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 4982/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, sez. I, n. 2192/2024, pubblicata in data 27 giugno 2024,
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Marianna Vinciguerra (C.F. ) e con la stessa C.F._2 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Crispi n. 31, presso lo studio dell'Avv.
SA OG NZ, giusta procura in calce all'atto di appello
Appellante
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Bruno Camilleri (C.F.
) e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via C.F._3
Melisurgo n. 15, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di risposta
Appellato
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato, , sulla Parte_1 premessa di aver subito lesioni a seguito dell'infortunio occorsole in data 8.5.2019
1 presso il Rione Piano di Zona di , conveniva in giudizio il CP_1 [...]
, dinanzi al tribunale di Benevento, al fine di sentirlo condannare, CP_1 previo accertamento di responsabilità, al risarcimento dei danni patiti nell'evento, in particolare al risarcimento del danno biologico (quantificato in almeno il 27% di invalidità permanente, 70 giorni di inabilità temporanea totale, 80 giorni al 50%), del danno morale, delle spese mediche sostenute e di ogni altra voce di danno eventualmente occorso, con rivalutazione monetaria, interessi e spese di lite.
A sostegno, assumeva che:
- in data 8 maggio 2019, camminava a piedi lungo il Rione Piano di Zona di
; CP_1
- nelle indicate circostanze, giunta in prossimità del negozio di calzature
“ ”, rovinava a terra a causa della pavimentazione disconnessa presente su Parte_2 un tratto del marciapiede comunale;
- per l'effetto, veniva trasportata presso il locale nosocomio ove veniva le diagnosticato “frattura pertrocanterica a destra”;
- si rendeva necessario un intervento chirurgico di “riduzione e sintesi con chiodo emidollare tipo Elios”, cui seguiva un lungo decorso post-operatorio all'esito del quale veniva dichiarata guarita con postumi invalidanti.
Stante il mancato riscontro alla richiesta stragiudiziale di pagamento, la Pt_1 adiva il tribunale di Benevento chiedendo la condanna al risarcimento dei danni del
, nella qualità di ente proprietario della strada, e dunque di Controparte_1 custode ex art. 2051 c.c., per violazione dell'obbligo di manutenzione e vigilanza, il tutto con vittoria di spese di lite.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza del convenuto, con sentenza pronunciata all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., rigettava la domanda e condannava parte attrice alle spese di lite.
Il primo giudice, richiamati i consolidati principi in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., affermati dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui quello in base al quale “nella responsabilità da cosa in custodia la prova dell'anomalia della res incombe sul danneggiato, il quale deve provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass. n. 24529/2009), mentre è onere del custode dimostrare l'eventuale interruzione del nesso causale attraverso la prova del caso fortuito, quest'ultimo dovendosi sostanziare in un autonomo impulso
2 causale, comprensivo eventualmente anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato, dotato dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in modo che il danno non sia più riconducibile alla cosa (Cass. 24 gennaio 2014; Cass. 6 luglio 2006 n. 15383; Cass. 21 ottobre 2005 n. 20359)”, osservava, tuttavia, che nel caso specifico non si trattava di un danno derivante da un dinamismo interno della cosa, ma da una presunta anomalia statica (la pavimentazione disconnessa), tale da richiedere una più rigorosa dimostrazione da parte del danneggiato.
In tali ipotesi, spettava all'attore dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolo, tale da rendere l'evento dannoso altamente probabile, se non inevitabile, e che egli avesse tenuto un comportamento prudente e diligente, non potendo in alcun modo prevedere o evitare il danno.
Nel caso di specie, rilevava il primo giudice, si era limitata ad Parte_1 asserire la causa della propria caduta, senza fornire alcuna documentazione oggettiva
(fotografie, perizie, planimetrie) né altra prova idonea a dimostrare la reale pericolosità del tratto di marciapiede. Inoltre, sottolineava come la prova testimoniale dedotta fosse stata dichiarata irrilevante, poiché inidonea a dimostrare sia la pericolosità obiettiva del luogo, sia il comportamento diligente della danneggiata.
Deduceva infatti, che da tale prova, per come formulata, non si sarebbe potuto desumere se lo stato dei luoghi fosse tale da rendere il sinistro non evitabile nemmeno con l'ordinaria diligenza (Cass. n. 21212/2015 e Cass. n. 11526/2017).
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia la interponeva gravame, da intendersi qui Pt_1 ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente decisione, sulla base dei motivi così intitolati:
“1. Errore in procedendo imputabile al primo giudice per la mancata ammissione dei mezzi di prova.” avendo il primo giudice erroneamente ritenuto irrilevanti le prove richieste tempestivamente dall'appellante nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., omettendo così di ammettere mezzi istruttori idonei a dimostrare la dinamica del sinistro, le condizioni pericolose del marciapiede e l'intervento di rifacimento successivo da parte del avvenuto in occasione CP_1 delle Universiadi.
Rileva, in particolare, che la prova testimoniale e l'ordine di esibizione richiesto
3 (o, in subordine, l'autorizzazione all'acquisizione della documentazione) avrebbero potuto comprovare sia la responsabilità dell'ente, sia l'effettivo stato dei luoghi.
Pertanto, insiste per l'ammissione di tutte le prove dedotte in primo grado, in quanto pertinenti, ammissibili e determinanti, evidenziando che la mancata ammissione avrebbe inciso in modo decisivo sulla ricostruzione dei fatti e sull'esito del giudizio.
“2. Difetto di motivazione della sentenza sulla mancata ammissione delle prove e sull'implicito rigetto della reiterata istanza istruttoria.” per avere il primo giudice rigettato la domanda risarcitoria dell'appellante senza motivare adeguatamente il rifiuto delle istanze istruttorie, reiterate nel corso del giudizio.
In particolare, il giudice estensore, diverso da quello che ha valutato inizialmente le prove, si sarebbe limitato a confermare il rigetto senza spiegare l'irrilevanza delle stesse.
L'appellante ribadisce, quindi, la richiesta di ammissione delle prove documentali e testimoniali già articolate, ritenendole necessarie a dimostrare le circostanze del sinistro, lo stato dei luoghi e i successivi lavori di rifacimento del marciapiede da parte del nonché la nomina di una CTU medico-legale e CP_1
l'ordine di esibizione documentale al per accertare Controparte_1
l'effettiva esecuzione dei lavori.
“3. Errata ed illegittima liquidazione delle spese legali.” avendo il primo giudice condannato al pagamento in misura eccessiva delle spese Parte_1 processuali, rispetto alla limitata attività difensiva svolta in primo grado, quantificandole in euro 1.618,00, oltre accessori.
Evidenziava, inoltre, l'ammissione, di parte attrice al gratuito patrocinio, essendo non abbiente, con reddito inferiore ad euro 1.100,00, pensionata e con un figlio disoccupato a carico.
Conseguentemente, così concludeva:
“A. Preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, la efficacia esecutiva della sentenza sussistendone i requisiti di legge;
B. previa revoca dell'ordinanza del 24.03.2021, ammettere i mezzi istruttori articolati nelle memorie 183 II e III termine cpc del giudizio di primo grado e integralmente trascritti nel presente atto;
C. In accoglimento del proposto gravame, riformare integralmente la impugnata
4 sentenza n 2192/2021 emessa dal Tribunale di Benevento in persona del giudice Dott
Papaleo in seno al procedimento recante rg 5423/2019, pubblicata il 28.10.2021 e notificata su istanza di parte convenuta in data 02.11.2021 e per lo effetto:
C.1. In via principale accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: preliminarmente accertare il verificarsi del fatto storico con le modalità descritte nel presente atto e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
nella causazione dell'evento dannoso avvenuto il giorno 08.05.2019 in
[...] CP_1
al R.ne Piano di Zona;
[...]
-accertare e riconoscere che, a causa dell'evento dannoso indicato in premessa,
l'attrice riportava lesioni fisiche con postumi invalidanti, come indicato in premessa, nelle certificazioni mediche agli atti e nella CTP;
-per l'effetto condannare il convenuto , in persona del Controparte_1 sindaco p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti, dalla sig.ra Parte_1 nell'evento de quo, ed in particolare al risarcimento: per l'invalidità permanente non inferiore al 27%; per l'invalidità temporanea assoluta non inferiore a 70 giorni;
per invalidità temporanea al 50% non inferiore a giorni 80; per il danno non patrimoniale
(ex danno morale), al rimborso delle spese mediche per € 237,44, e le altre spese che saranno accertate e sostenute dall'attrice in dipendenza dell'evento dannoso, nonché al risarcimento di ogni altro danno, presente, passato e futuro derivato a qualsiasi titolo alla sig.ra dall'evento de quo, così come saranno quantificati in Parte_1 corso di causa tramite l'esibizione di certificazione medica, della CTP agli atti e con
l'ausilio delle tabelle per il calcolo del risarcimento del danno, o da liquidare in quella misura che sarà ritenuta equa all'esito dell' espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento dannoso all'effettivo soddisfo;
-condannare il al pagamento delle spese, diritti ed onorari Controparte_1 del doppio grado di giudizio.
C.2. In subordine nella malaugurata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'appello, si chiede la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio essendo la sig.ra ammessa al gratuito patrocinio e in ogni caso non abbiente”. Pt_1
B.b.) Si costituiva il resistendo all'impugnazione e così Controparte_1 concludendo:
“In via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello, ex art. 348 bis c.p.c., in quanto non ha la
5 ragionevole probabilità di essere accolto.
Nel merito
- rigettare l'appello proposto perché infondato sia in fatto che in diritto nonché inammissibile e improponibile per i motivi esposti in narrativa;
- con vittoria di spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio”.
B.d.) La causa veniva rinviata all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per essere decisa.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Va preliminarmente evidenziato che la causa è stata rinviata per la decisione superando così la fase relativa alla declaratoria prevista dall'art. 348 bis c.p.c..
C.b.) Nel merito l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Parte appellante ha dedotto l'errore da parte del giudice di primo grado per avere lo stesso rigettato le istanze istruttorie, in particolare la prova testimoniale, senza una motivazione espressa e approfondita, limitandosi a confermare l'ordinanza istruttoria già emessa in fase precedente.
La censura, per come formulata, è tuttavia priva di fondamento e deve essere rigettata.
Occorre immediatamente ricordare che i principi espressi dal tribunale per supportare la decisione sono conformi alla prevalente giurisprudenza di legittimità la quale, anche di recente, ha rimarcato che,
<In tema di danni causati da una caduta provocata dal dissesto di un marciapiede, la presenza di illuminazione nel tratto di strada dove si è verificato
l'incidente, la intrinseca staticità dell'anomalia e le relative condizioni, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente imponevano al cittadino un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e della distrazione del cittadino e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta, idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità.>> (massima tratta da Cass. n. 30394 del 2 novembre 2023).
In motivazione, anche attraverso richiami che manifestano il detto consolidato, prevalente orientamento e con valutazioni di principio che valgono sul piano
6 generale rispetto ad ogni accadimento, meglio si legge:
<Questa Corte, con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole
o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
[ ] Tale principio di diritto - successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn.
14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) - è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c., e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.>>.
In altri termini, il fattore capace di escludere il nesso causale può essere o di natura squisitamente oggettiva, agendo in via diretta sul determinismo causale, collegandosi l'evento ad una accadimento autonomamente causativo del danno,
7 ovvero di carattere soggettivo, nel senso indicato, assumendo la colpa del danneggiato rilevanza causale concorrente o addirittura assorbente, innescando, appunto, una sequenza causale autonoma, tanto che l'evento, pur astrattamente collegato alla cosa, non si sarebbe ragionevolmente verificato laddove il comportamento umano fosse stato improntato alla comune attenzione, in presenza di una situazione di pericolo facilmente percepibile ed evitabile.
L'esclusione della responsabilità non si collega necessariamente “ad un profilo causale esterno”, non riguardante la colpa o la sfera di governo del responsabile, posto che da considerare, comunque, esterna al preteso danneggiante è anche la condotta umana del danneggiato, che finisce per essere, in base alla situazione del caso concreto, tale da assurgere ad unica ed effettiva causa dell'evento e ciò proprio sul piano della sua prevedibilità ed evitabilità.
C.c.) Tanto premesso, va chiarito che l'ammissione dei mezzi di prova è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale è tenuto ad ammettere solo quelle prove che ritenga rilevanti ai fini della decisione, potendo legittimamente rigettare le richieste istruttorie che appaiano superflue, irrilevanti o manifestamente inconferenti.
Il giudice di primo grado ha adeguatamente valutato la rilevanza e l'ammissibilità delle prove dedotte, ritenendo, con argomentazione chiara e conforme alla giurisprudenza di legittimità, che le circostanze oggetto della prova testimoniale richiesta non fossero idonee a dimostrare l'esistenza del nesso di causalità tra il danno lamentato e lo stato dei luoghi, né l'esistenza di una situazione oggettiva di pericolosità tale da configurare una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto. CP_1
Nel caso in esame l'attrice si è limitata ad affermare di essere caduta a causa di una sconnessione del marciapiede comunale, senza dedurre le modalità dell'accadimento e fornire, a corredo, alcuna prova concreta e attendibile dello stato dei luoghi al momento del sinistro.
Unico elemento documentale prodotto è una fotografia generica del tratto di marciapiede interessato, priva di data certa e non riconducibile inequivocabilmente all'evento dedotto in giudizio.
A ciò si aggiunge l'assenza di qualsiasi verbale redatto da autorità di pubblica sicurezza o di altra documentazione ufficiale che possa attestare in modo oggettivo e
8 immediato lo stato dei luoghi al momento dell'incidente.
Inoltre, dal sopralluogo effettuato dal tecnico comunale, in contraddittorio con la stessa attrice, non è emersa alcuna anomalia della pavimentazione idonea a configurare una situazione di pericolo occulta o non evitabile con l'ordinaria diligenza.
In tal senso, seguendo le coordinate tracciate sub C.b.), va condiviso il richiamo al principio giurisprudenziale secondo cui, ai fini della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa, in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. ord. 21212/2015).
Anche a voler considerare il marciapiede parzialmente dissestato – e fermo restando che nessuna precisazione è stata fatta riguardo alle circostanze di fatto riguardanti la caduta – la sua ampiezza e la visibilità della presunta sconnessione escludevano la configurabilità di anomalie, così come definita dalla giurisprudenza consolidata.
In altre parole, l'utente medio, con l'ordinaria attenzione e cautela imposta dalla natura dell'area pedonale, avrebbe potuto agevolmente evitare il tratto oggetto di contestazione.
Neppure ha rilievo l'argomentazione difensiva dell'appellante secondo cui l'ammissione della prova testimoniale avrebbe consentito di dimostrare che il comune, in occasione delle Universiadi, aveva ritenuto necessario intervenire sui marciapiedi dell'area interessata, e che ciò costituirebbe elemento indiziario della preesistenza di una condizione di pericolo dei luoghi.
Invero, la circostanza che il comune abbia provveduto, in epoca successiva e per ragioni autonome e programmate, al rifacimento dei marciapiedi nell'ambito di un più ampio intervento di riqualificazione urbana connesso all'organizzazione di un evento sportivo internazionale, non può in alcun modo assurgere a prova, né diretta, né indiretta, della sussistenza, in precedenza, di una specifica anomalia, nei sensi su precisati, nel tratto di marciapiede teatro del presunto sinistro, tale da generare la caduta.
9 Ne deriva, dunque, l'infondatezza delle doglianze relative alla mancata ammissione dei mezzi di prova, segnatamente delle prove testimoniali, le quali, come correttamente ritenuto dal primo giudice, non risultano rilevanti, poiché inidonee, per come formulate, a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria,
e in particolare, le modalità della caduta, non vertendo nessuna di esse specificamente sull'accadimento in fatto (vds. memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. da intendersi qui integralmente richiamata), e l'esistenza di un'obiettiva situazione di pericolo, quindi l'inevitabilità dell'evento e l'assenza di ogni concorso colposo da parte della stessa danneggiata.
Lo stesso dicasi per l'invocata CTU medico-legale, che non può essere disposta in assenza di presupposti istruttori sufficienti, non potendo il consulente colmare lacune probatorie in danno della parte su cui grava l'onere della prova, ma esprimersi esclusivamente riguardo all'astratta compatibilità delle lesioni rispetto all'evento, cosa che non può certo dimostrare l'accadimento stesso.
L'appello va, pertanto, rigettato.
D – Le spese
L'appellante ha censurato la decisione anche in relazione al governo delle spese di lite di primo grado ritenendo che il primo giudice ha erroneamente determinato le spese legali, eccedendo nella qualificazione delle stesse. Inoltre, ha sottolineato come la fosse stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in Pt_1 quanto titolare di un reddito inferiore a € 1.100,00, percettrice di pensione e con un figlio disoccupato a carico, e quindi in condizioni economiche disagiate.
Il motivo è infondato.
Il giudice di prime cure ha correttamente determinato la condanna alle spese a carico di con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, Parte_1 tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e del valore della controversia, senza eccedere nei parametri né discostarsi immotivatamente da essi.
Inoltre, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non modifica i criteri legali di riparto delle spese processuali tra le parti, né incide sulla statuizione di condanna alle stesse. Tale istituto ha la sola funzione di sostenere i costi del processo in favore del soggetto ammesso, garantendone il diritto di difesa anche in caso di comprovata insufficienza di mezzi, ma non priva la controparte vittoriosa del diritto al ristoro delle spese legali. La parte ammessa al patrocinio è, pertanto, ugualmente soggetta
10 alle ordinarie regole sulla soccombenza.
Anche le spese del grado vanno poste a carico di , in ragione Parte_1 della soccombenza e secondo il principio di causalità (in misura prossima ai minimi, tenuto conto del dichiarato valore indeterminabile, del grado di difficoltà bassa e considerato il modello semplificato con cui è stata decisa la causa ex art. 281 sexies c.p.c., avuto riguardo al principio espresso dalla Cassazione per il quale < di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro
260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".>>, Cass. nn. 968/2022 e 26113/2023), sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado che liquida, in favore dell'appellato, in euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso all'udienza dell'11.11.2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente
EN RG
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. EN RG Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. dott.ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 4982/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, sez. I, n. 2192/2024, pubblicata in data 27 giugno 2024,
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Marianna Vinciguerra (C.F. ) e con la stessa C.F._2 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Crispi n. 31, presso lo studio dell'Avv.
SA OG NZ, giusta procura in calce all'atto di appello
Appellante
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Bruno Camilleri (C.F.
) e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via C.F._3
Melisurgo n. 15, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di risposta
Appellato
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato, , sulla Parte_1 premessa di aver subito lesioni a seguito dell'infortunio occorsole in data 8.5.2019
1 presso il Rione Piano di Zona di , conveniva in giudizio il CP_1 [...]
, dinanzi al tribunale di Benevento, al fine di sentirlo condannare, CP_1 previo accertamento di responsabilità, al risarcimento dei danni patiti nell'evento, in particolare al risarcimento del danno biologico (quantificato in almeno il 27% di invalidità permanente, 70 giorni di inabilità temporanea totale, 80 giorni al 50%), del danno morale, delle spese mediche sostenute e di ogni altra voce di danno eventualmente occorso, con rivalutazione monetaria, interessi e spese di lite.
A sostegno, assumeva che:
- in data 8 maggio 2019, camminava a piedi lungo il Rione Piano di Zona di
; CP_1
- nelle indicate circostanze, giunta in prossimità del negozio di calzature
“ ”, rovinava a terra a causa della pavimentazione disconnessa presente su Parte_2 un tratto del marciapiede comunale;
- per l'effetto, veniva trasportata presso il locale nosocomio ove veniva le diagnosticato “frattura pertrocanterica a destra”;
- si rendeva necessario un intervento chirurgico di “riduzione e sintesi con chiodo emidollare tipo Elios”, cui seguiva un lungo decorso post-operatorio all'esito del quale veniva dichiarata guarita con postumi invalidanti.
Stante il mancato riscontro alla richiesta stragiudiziale di pagamento, la Pt_1 adiva il tribunale di Benevento chiedendo la condanna al risarcimento dei danni del
, nella qualità di ente proprietario della strada, e dunque di Controparte_1 custode ex art. 2051 c.c., per violazione dell'obbligo di manutenzione e vigilanza, il tutto con vittoria di spese di lite.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza del convenuto, con sentenza pronunciata all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., rigettava la domanda e condannava parte attrice alle spese di lite.
Il primo giudice, richiamati i consolidati principi in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., affermati dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui quello in base al quale “nella responsabilità da cosa in custodia la prova dell'anomalia della res incombe sul danneggiato, il quale deve provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass. n. 24529/2009), mentre è onere del custode dimostrare l'eventuale interruzione del nesso causale attraverso la prova del caso fortuito, quest'ultimo dovendosi sostanziare in un autonomo impulso
2 causale, comprensivo eventualmente anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato, dotato dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in modo che il danno non sia più riconducibile alla cosa (Cass. 24 gennaio 2014; Cass. 6 luglio 2006 n. 15383; Cass. 21 ottobre 2005 n. 20359)”, osservava, tuttavia, che nel caso specifico non si trattava di un danno derivante da un dinamismo interno della cosa, ma da una presunta anomalia statica (la pavimentazione disconnessa), tale da richiedere una più rigorosa dimostrazione da parte del danneggiato.
In tali ipotesi, spettava all'attore dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolo, tale da rendere l'evento dannoso altamente probabile, se non inevitabile, e che egli avesse tenuto un comportamento prudente e diligente, non potendo in alcun modo prevedere o evitare il danno.
Nel caso di specie, rilevava il primo giudice, si era limitata ad Parte_1 asserire la causa della propria caduta, senza fornire alcuna documentazione oggettiva
(fotografie, perizie, planimetrie) né altra prova idonea a dimostrare la reale pericolosità del tratto di marciapiede. Inoltre, sottolineava come la prova testimoniale dedotta fosse stata dichiarata irrilevante, poiché inidonea a dimostrare sia la pericolosità obiettiva del luogo, sia il comportamento diligente della danneggiata.
Deduceva infatti, che da tale prova, per come formulata, non si sarebbe potuto desumere se lo stato dei luoghi fosse tale da rendere il sinistro non evitabile nemmeno con l'ordinaria diligenza (Cass. n. 21212/2015 e Cass. n. 11526/2017).
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia la interponeva gravame, da intendersi qui Pt_1 ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente decisione, sulla base dei motivi così intitolati:
“1. Errore in procedendo imputabile al primo giudice per la mancata ammissione dei mezzi di prova.” avendo il primo giudice erroneamente ritenuto irrilevanti le prove richieste tempestivamente dall'appellante nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., omettendo così di ammettere mezzi istruttori idonei a dimostrare la dinamica del sinistro, le condizioni pericolose del marciapiede e l'intervento di rifacimento successivo da parte del avvenuto in occasione CP_1 delle Universiadi.
Rileva, in particolare, che la prova testimoniale e l'ordine di esibizione richiesto
3 (o, in subordine, l'autorizzazione all'acquisizione della documentazione) avrebbero potuto comprovare sia la responsabilità dell'ente, sia l'effettivo stato dei luoghi.
Pertanto, insiste per l'ammissione di tutte le prove dedotte in primo grado, in quanto pertinenti, ammissibili e determinanti, evidenziando che la mancata ammissione avrebbe inciso in modo decisivo sulla ricostruzione dei fatti e sull'esito del giudizio.
“2. Difetto di motivazione della sentenza sulla mancata ammissione delle prove e sull'implicito rigetto della reiterata istanza istruttoria.” per avere il primo giudice rigettato la domanda risarcitoria dell'appellante senza motivare adeguatamente il rifiuto delle istanze istruttorie, reiterate nel corso del giudizio.
In particolare, il giudice estensore, diverso da quello che ha valutato inizialmente le prove, si sarebbe limitato a confermare il rigetto senza spiegare l'irrilevanza delle stesse.
L'appellante ribadisce, quindi, la richiesta di ammissione delle prove documentali e testimoniali già articolate, ritenendole necessarie a dimostrare le circostanze del sinistro, lo stato dei luoghi e i successivi lavori di rifacimento del marciapiede da parte del nonché la nomina di una CTU medico-legale e CP_1
l'ordine di esibizione documentale al per accertare Controparte_1
l'effettiva esecuzione dei lavori.
“3. Errata ed illegittima liquidazione delle spese legali.” avendo il primo giudice condannato al pagamento in misura eccessiva delle spese Parte_1 processuali, rispetto alla limitata attività difensiva svolta in primo grado, quantificandole in euro 1.618,00, oltre accessori.
Evidenziava, inoltre, l'ammissione, di parte attrice al gratuito patrocinio, essendo non abbiente, con reddito inferiore ad euro 1.100,00, pensionata e con un figlio disoccupato a carico.
Conseguentemente, così concludeva:
“A. Preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, la efficacia esecutiva della sentenza sussistendone i requisiti di legge;
B. previa revoca dell'ordinanza del 24.03.2021, ammettere i mezzi istruttori articolati nelle memorie 183 II e III termine cpc del giudizio di primo grado e integralmente trascritti nel presente atto;
C. In accoglimento del proposto gravame, riformare integralmente la impugnata
4 sentenza n 2192/2021 emessa dal Tribunale di Benevento in persona del giudice Dott
Papaleo in seno al procedimento recante rg 5423/2019, pubblicata il 28.10.2021 e notificata su istanza di parte convenuta in data 02.11.2021 e per lo effetto:
C.1. In via principale accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: preliminarmente accertare il verificarsi del fatto storico con le modalità descritte nel presente atto e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
nella causazione dell'evento dannoso avvenuto il giorno 08.05.2019 in
[...] CP_1
al R.ne Piano di Zona;
[...]
-accertare e riconoscere che, a causa dell'evento dannoso indicato in premessa,
l'attrice riportava lesioni fisiche con postumi invalidanti, come indicato in premessa, nelle certificazioni mediche agli atti e nella CTP;
-per l'effetto condannare il convenuto , in persona del Controparte_1 sindaco p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti, dalla sig.ra Parte_1 nell'evento de quo, ed in particolare al risarcimento: per l'invalidità permanente non inferiore al 27%; per l'invalidità temporanea assoluta non inferiore a 70 giorni;
per invalidità temporanea al 50% non inferiore a giorni 80; per il danno non patrimoniale
(ex danno morale), al rimborso delle spese mediche per € 237,44, e le altre spese che saranno accertate e sostenute dall'attrice in dipendenza dell'evento dannoso, nonché al risarcimento di ogni altro danno, presente, passato e futuro derivato a qualsiasi titolo alla sig.ra dall'evento de quo, così come saranno quantificati in Parte_1 corso di causa tramite l'esibizione di certificazione medica, della CTP agli atti e con
l'ausilio delle tabelle per il calcolo del risarcimento del danno, o da liquidare in quella misura che sarà ritenuta equa all'esito dell' espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento dannoso all'effettivo soddisfo;
-condannare il al pagamento delle spese, diritti ed onorari Controparte_1 del doppio grado di giudizio.
C.2. In subordine nella malaugurata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'appello, si chiede la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio essendo la sig.ra ammessa al gratuito patrocinio e in ogni caso non abbiente”. Pt_1
B.b.) Si costituiva il resistendo all'impugnazione e così Controparte_1 concludendo:
“In via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello, ex art. 348 bis c.p.c., in quanto non ha la
5 ragionevole probabilità di essere accolto.
Nel merito
- rigettare l'appello proposto perché infondato sia in fatto che in diritto nonché inammissibile e improponibile per i motivi esposti in narrativa;
- con vittoria di spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio”.
B.d.) La causa veniva rinviata all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per essere decisa.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Va preliminarmente evidenziato che la causa è stata rinviata per la decisione superando così la fase relativa alla declaratoria prevista dall'art. 348 bis c.p.c..
C.b.) Nel merito l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Parte appellante ha dedotto l'errore da parte del giudice di primo grado per avere lo stesso rigettato le istanze istruttorie, in particolare la prova testimoniale, senza una motivazione espressa e approfondita, limitandosi a confermare l'ordinanza istruttoria già emessa in fase precedente.
La censura, per come formulata, è tuttavia priva di fondamento e deve essere rigettata.
Occorre immediatamente ricordare che i principi espressi dal tribunale per supportare la decisione sono conformi alla prevalente giurisprudenza di legittimità la quale, anche di recente, ha rimarcato che,
<In tema di danni causati da una caduta provocata dal dissesto di un marciapiede, la presenza di illuminazione nel tratto di strada dove si è verificato
l'incidente, la intrinseca staticità dell'anomalia e le relative condizioni, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente imponevano al cittadino un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e della distrazione del cittadino e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta, idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità.>> (massima tratta da Cass. n. 30394 del 2 novembre 2023).
In motivazione, anche attraverso richiami che manifestano il detto consolidato, prevalente orientamento e con valutazioni di principio che valgono sul piano
6 generale rispetto ad ogni accadimento, meglio si legge:
<Questa Corte, con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole
o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
[ ] Tale principio di diritto - successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn.
14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) - è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c., e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.>>.
In altri termini, il fattore capace di escludere il nesso causale può essere o di natura squisitamente oggettiva, agendo in via diretta sul determinismo causale, collegandosi l'evento ad una accadimento autonomamente causativo del danno,
7 ovvero di carattere soggettivo, nel senso indicato, assumendo la colpa del danneggiato rilevanza causale concorrente o addirittura assorbente, innescando, appunto, una sequenza causale autonoma, tanto che l'evento, pur astrattamente collegato alla cosa, non si sarebbe ragionevolmente verificato laddove il comportamento umano fosse stato improntato alla comune attenzione, in presenza di una situazione di pericolo facilmente percepibile ed evitabile.
L'esclusione della responsabilità non si collega necessariamente “ad un profilo causale esterno”, non riguardante la colpa o la sfera di governo del responsabile, posto che da considerare, comunque, esterna al preteso danneggiante è anche la condotta umana del danneggiato, che finisce per essere, in base alla situazione del caso concreto, tale da assurgere ad unica ed effettiva causa dell'evento e ciò proprio sul piano della sua prevedibilità ed evitabilità.
C.c.) Tanto premesso, va chiarito che l'ammissione dei mezzi di prova è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale è tenuto ad ammettere solo quelle prove che ritenga rilevanti ai fini della decisione, potendo legittimamente rigettare le richieste istruttorie che appaiano superflue, irrilevanti o manifestamente inconferenti.
Il giudice di primo grado ha adeguatamente valutato la rilevanza e l'ammissibilità delle prove dedotte, ritenendo, con argomentazione chiara e conforme alla giurisprudenza di legittimità, che le circostanze oggetto della prova testimoniale richiesta non fossero idonee a dimostrare l'esistenza del nesso di causalità tra il danno lamentato e lo stato dei luoghi, né l'esistenza di una situazione oggettiva di pericolosità tale da configurare una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto. CP_1
Nel caso in esame l'attrice si è limitata ad affermare di essere caduta a causa di una sconnessione del marciapiede comunale, senza dedurre le modalità dell'accadimento e fornire, a corredo, alcuna prova concreta e attendibile dello stato dei luoghi al momento del sinistro.
Unico elemento documentale prodotto è una fotografia generica del tratto di marciapiede interessato, priva di data certa e non riconducibile inequivocabilmente all'evento dedotto in giudizio.
A ciò si aggiunge l'assenza di qualsiasi verbale redatto da autorità di pubblica sicurezza o di altra documentazione ufficiale che possa attestare in modo oggettivo e
8 immediato lo stato dei luoghi al momento dell'incidente.
Inoltre, dal sopralluogo effettuato dal tecnico comunale, in contraddittorio con la stessa attrice, non è emersa alcuna anomalia della pavimentazione idonea a configurare una situazione di pericolo occulta o non evitabile con l'ordinaria diligenza.
In tal senso, seguendo le coordinate tracciate sub C.b.), va condiviso il richiamo al principio giurisprudenziale secondo cui, ai fini della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa, in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. ord. 21212/2015).
Anche a voler considerare il marciapiede parzialmente dissestato – e fermo restando che nessuna precisazione è stata fatta riguardo alle circostanze di fatto riguardanti la caduta – la sua ampiezza e la visibilità della presunta sconnessione escludevano la configurabilità di anomalie, così come definita dalla giurisprudenza consolidata.
In altre parole, l'utente medio, con l'ordinaria attenzione e cautela imposta dalla natura dell'area pedonale, avrebbe potuto agevolmente evitare il tratto oggetto di contestazione.
Neppure ha rilievo l'argomentazione difensiva dell'appellante secondo cui l'ammissione della prova testimoniale avrebbe consentito di dimostrare che il comune, in occasione delle Universiadi, aveva ritenuto necessario intervenire sui marciapiedi dell'area interessata, e che ciò costituirebbe elemento indiziario della preesistenza di una condizione di pericolo dei luoghi.
Invero, la circostanza che il comune abbia provveduto, in epoca successiva e per ragioni autonome e programmate, al rifacimento dei marciapiedi nell'ambito di un più ampio intervento di riqualificazione urbana connesso all'organizzazione di un evento sportivo internazionale, non può in alcun modo assurgere a prova, né diretta, né indiretta, della sussistenza, in precedenza, di una specifica anomalia, nei sensi su precisati, nel tratto di marciapiede teatro del presunto sinistro, tale da generare la caduta.
9 Ne deriva, dunque, l'infondatezza delle doglianze relative alla mancata ammissione dei mezzi di prova, segnatamente delle prove testimoniali, le quali, come correttamente ritenuto dal primo giudice, non risultano rilevanti, poiché inidonee, per come formulate, a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria,
e in particolare, le modalità della caduta, non vertendo nessuna di esse specificamente sull'accadimento in fatto (vds. memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. da intendersi qui integralmente richiamata), e l'esistenza di un'obiettiva situazione di pericolo, quindi l'inevitabilità dell'evento e l'assenza di ogni concorso colposo da parte della stessa danneggiata.
Lo stesso dicasi per l'invocata CTU medico-legale, che non può essere disposta in assenza di presupposti istruttori sufficienti, non potendo il consulente colmare lacune probatorie in danno della parte su cui grava l'onere della prova, ma esprimersi esclusivamente riguardo all'astratta compatibilità delle lesioni rispetto all'evento, cosa che non può certo dimostrare l'accadimento stesso.
L'appello va, pertanto, rigettato.
D – Le spese
L'appellante ha censurato la decisione anche in relazione al governo delle spese di lite di primo grado ritenendo che il primo giudice ha erroneamente determinato le spese legali, eccedendo nella qualificazione delle stesse. Inoltre, ha sottolineato come la fosse stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in Pt_1 quanto titolare di un reddito inferiore a € 1.100,00, percettrice di pensione e con un figlio disoccupato a carico, e quindi in condizioni economiche disagiate.
Il motivo è infondato.
Il giudice di prime cure ha correttamente determinato la condanna alle spese a carico di con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, Parte_1 tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e del valore della controversia, senza eccedere nei parametri né discostarsi immotivatamente da essi.
Inoltre, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non modifica i criteri legali di riparto delle spese processuali tra le parti, né incide sulla statuizione di condanna alle stesse. Tale istituto ha la sola funzione di sostenere i costi del processo in favore del soggetto ammesso, garantendone il diritto di difesa anche in caso di comprovata insufficienza di mezzi, ma non priva la controparte vittoriosa del diritto al ristoro delle spese legali. La parte ammessa al patrocinio è, pertanto, ugualmente soggetta
10 alle ordinarie regole sulla soccombenza.
Anche le spese del grado vanno poste a carico di , in ragione Parte_1 della soccombenza e secondo il principio di causalità (in misura prossima ai minimi, tenuto conto del dichiarato valore indeterminabile, del grado di difficoltà bassa e considerato il modello semplificato con cui è stata decisa la causa ex art. 281 sexies c.p.c., avuto riguardo al principio espresso dalla Cassazione per il quale < di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro
260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".>>, Cass. nn. 968/2022 e 26113/2023), sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado che liquida, in favore dell'appellato, in euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso all'udienza dell'11.11.2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente
EN RG
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