Ordinanza cautelare 30 marzo 2023
Ordinanza collegiale 16 giugno 2023
Sentenza 13 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 13/11/2023, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/11/2023
N. 02614/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00362/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fabio Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero della Giustizia -OMISSIS-del 14/12/2022, notificato il 16.12.2022, inerente la prima assegnazione per la sede di -OMISSIS-, emanato al termine del corso di formazione per Sovrintendenti in conseguenza dell'apposito concorso;
- della nota del DAP relativa alla riunione con le organizzazioni sindacali e inviata alle medesime, di estremi sconosciuti, che ha disposto la permanenza nella precedente sede dei neo vincitori del concorso dell'aliquota b);
- di qualsiasi altro atto presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- il signor -OMISSIS- – appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di -OMISSIS- – ha partecipato al concorso straordinario per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, indetto con P.D.G. del 19 dicembre 2017;
- con il presente ricorso ha impugnato il decreto del Ministero della Giustizia con cui, all’esito del predetto concorso, è stato assegnato in prima nomina presso la sede ove già prestava servizio, invece di essere assegnato alle sedi di -OMISSIS- o -OMISSIS-, secondo la preferenza espressa nell’interpello espletato per la collocazione del personale a seguito della formazione della graduatoria di merito;
- con ordinanza collegiale n. 1539/2023, la Sezione ha chiesto all’amministrazione documentati chiarimenti in merito a una nota, menzionata dall’Avvocatura dello Stato e non presente in atti, nella quale si riferiva del perfezionamento del piano di mobilità costituente soddisfazione della posizione del ricorrente;
Considerato che, in adempimento della suddetta ordinanza istruttoria, la difesa erariale ha depositato in data 5.07.2023 la comunicazione prot. -OMISSIS-del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del personale, nella quale si riferisce che il sig. -OMISSIS- è stato trasferito nella sede di prima scelta, cioè la Casa Circondariale di -OMISSIS-;
Ritenuto che, alla luce di quanto sopra, sia venuto meno in capo al ricorrente l’interesse alla decisione della causa, per cui il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
Valentina Caccamo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Caccamo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.