Sentenza breve 20 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 20/09/2021, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/09/2021
N. 01112/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00879/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 879 del 2021, proposto da
Farmacia -OMISSIS-, in persona della titolare Dott.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Luigi Da Porto 4;
contro
Comune di Isola della Scala, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adolfo Giuseppe Righetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Ulss 9 Scaligera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Bolognesi, Alessandro Azzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comitato per la Farmacia di Pellegrina non costituito in giudizio;
Farmacia Moderna delle Dottoresse -OMISSIS- Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Quintino Lombardo, Valeria Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Quintino Lombardo in Milano, largo Augusto 3;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare,
del provvedimento 14455/2021 del 02/08/2021 a firma della Responsabile della Direzione Programmazione e Governo del Territorio – Attività Economiche e Produttive del Comune di Isola della Scala avente ad oggetto: Diniego all'istanza prot. nr. 1068 del 15/06/2021 e prot. n. 11240 del 17/06/2021 per il trasferimento della farmacia di Pellegrina, nonché di tutti gli atti presupposti in esso richiamati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Isola della Scala, dell’Azienda Ulss 9 Scaligera e della Farmacia Moderna delle Dottoresse -OMISSIS- Snc;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
La ricorrente, dott.ssa -OMISSIS-, titolare dell’omonima farmacia afferente alla sede farmaceutica n. 3 del Comune di Isola della Scala, impugna il provvedimento prot. 14455/2021 del 2 agosto 2021, con cui il Comune di Isola della Scala, dopo aver approvato, su apposita istanza di trasferimento da parte della ricorrente, la modifica della zonizzazione delle sedi farmaceutiche comunali (con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 dell’8 ottobre 2020) in modo tale da ricomprendere nell’area attribuita alla farmacia ricorrente la zona di nuovi insediamenti abitativi nell’area Cà Magre, ha rigettato l’istanza della ricorrente di autorizzazione al trasferimento della farmacia nei nuovi locali situati nell’area di Cà Megre, Via Roma 93, ritenendo competente all’autorizzazione al trasferimento l’Azienda ULSS n.9.
La ricorrente deduce l’illegittimità del diniego, lamentando che, diversamente da quanto ritenuto con il provvedimento impugnato, la competenza autorizzare i trasferimenti delle farmacie spetti al Comune per effetto della riforma del servizio farmaceutico di cui al decreto legge n.1 del 2012, convertito nella legge n. 27 del 2012. In particolare, la ricorrente evidenzia di aver presentato al Comune istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 5, comma 2, L. 362/91 e tale norma attribuisce all’Azienda Sanitaria una mera funzione consultiva. Inoltre, a seguito della riforma operata con decreto legge n. 1 del 2012, ogni competenza in ordine al servizio di distribuzione farmaceutica prima attribuita al livello regionale sarebbe stata ormai trasferita ai Comuni, in quanto enti appartenenti al livello di governo più vicino ai cittadini. Infine, anche in riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 4, della legge n. 475/1968, la giurisprudenza amministrativa avrebbe ormai chiarito che la competenza spetta al Comune (tra le altre, la ricorrente richiama la sentenza del Consiglio di Stato, n. 2379 del 2018).
Si è costituito in giudizio il Comune di Isola della Scala, contrastando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso.
Si è costituita in giudizio la controinteressata farmacia Moderna, contrastando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso.
Si è costituita in giudizio l’Azienda ULSS n.9, precisando di essersi limitata a prendere atto dell’impossibilità di adottare il provvedimento di autorizzazione al trasferimento della farmacia, dal momento che l’interessata aveva chiaramente affermato in data 16 giugno 2021 di non aver mai richiesto alcuna autorizzazione in tal senso all’Azienda sanitaria, e rimettendosi alla valutazione di questo Tar in ordine alla individuazione dell’autorità competente ad autorizzare il trasferimento della farmacia.
Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2021, previo avviso alle parti come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione per la definizione con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a., sussistendone i relativi presupposti.
Il ricorso è fondato e va accolto dovendosi ritenere, come già affermato dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cons. di Stato, sent. n.2379 del 2018; CGARS, sent. n.316 del 2019; Tar Toscana, sent. n.917 del 2018; Tar Calabria, Reggio Calabria, sent. n.53 del 2017), che la competenza ad adottare il provvedimento di autorizzazione al trasferimento della farmacia nella sede richiesta spetti al Comune, per effetto della modifica legislativa di cui all’art.11 del decreto legge n. 1 del 2021, convertito nella legge n. 27 del 2012, le cui previsioni, ad una lettura sistematica, portano al superamento delle disposizioni previgenti.
Come, infatti, già rilevato dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2379 del 2018 citata, dalle cui conclusioni non si rinviene motivo per discostarsi e che si richiamano ex art.74 c.p.a., la modifica normativa, di cui all’articolo 11 del decreto legge n. 1 del 2012 impatta sulla vecchia disciplina “ operando una semplificazione delle procedure unita all’attribuzione di un ruolo centrale ai Comuni, quali enti che governano il territorio e risultano selezionati dal legislatore per assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, ma anche un’equa distribuzione sul territorio comunale del servizio, tenendo conto dell’esigenza di garantirne l'accessibilità ai residenti in aree scarsamente abitate.
La centralità dell’ente territoriale, all’evidenza giustificata dalla piena conoscenza della realtà territoriale e della sua evoluzione, deve assumere necessariamente rilievo …omissis…sia nella prevista fase della programmazione (per il tramite della nuova procedura di approvazione delle piante organiche), sia, a fortiori, negli atti di concreta allocazione dei decentramenti e dei trasferimenti, la cui valenza essenziale ai fini sopra ricordati è di evidenza solare.
Detta interpretazione sistematica trova conforto anche nell’insegnamento della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 255/2013) ove, in diversa fattispecie, si è avuto modo di sottolineare che la scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all’esigenza di garantire un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività e che l’individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche sono diretta espressione dei compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni, in quanto enti appartenenti a un livello di governo più vicino ai cittadini.
L’identità di ratio rende chiaro che i medesimi principi devono essere applicati alla disciplina del decentramento e del trasferimento delle farmacie che non avrebbe senso demandare ad organi diversi da quello che si occupa della pianificazione a carattere generale.
Sotto tale profilo, va rilevato che sarebbe incongruo demandare la individuazione di tutte le nuove sedi al Comune ed alla Regione e all’A.S.P. l’individuazione di quelle nelle quali attuare, rispettivamente, i singoli decentramenti e i trasferimenti.
Rimane, pertanto, confermata l’interpretazione giurisprudenziale della normativa vigente espressa nella sentenza impugnata ma anche in altre pronunce dei TAR (richiamate in motivazione dal primo giudice), che assegna al Comune la titolarità del potere di disporre i trasferimenti delle farmacie all’interno del territorio comunale …. ”.
Per quanto sopra, pertanto, il diniego impugnato va annullato, dovendosi ritenere competente il Comune di Isola della Scala all’adozione del provvedimento di autorizzazione al trasferimento in questione della farmacia nella nuova sede.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti considerata la peculiarità della questione, salva restituzione a carico del Comune del contributo unificato, ove versato dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato.
Spese compensate, salva restituzione a carico del Comune del contributo unificato, ove versato dalla ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO