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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/05/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 540 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 540 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. LORENZA Parte_1 C.F._1
RAZZI
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
FILIPPO QUERCI
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Parte ricorrenti congiuntamente: come da note ex art. 127 -ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di trattazione scritta del 21.05.2025, per l'accoglimento del ricorso introduttivo.
Pubblico Ministero: Visto in data 19.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 15.04.2025 i ricorrenti hanno depositato ricorso congiunto, chiedendo al Tribunale adito di pronunciarsi sull'affidamento e la regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata in data [...] dall'unione delle Parti, le quali sono state legate Per_1
sentimentalmente.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
***
Sull'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore il Tribunale rileva l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
CP_1
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori ed a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della bambina, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti il procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, le spese del giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
A) omologa l'accordo delle parti sulle condizioni che di seguito si trascrivono:
1. La figlia minore della coppia, viene affidata in modo condiviso a entrambi i Persona_2
genitori, e avrà domicilio e residenza anagrafica presso la madre.
pagina 2 di 6 2. La casa già familiare, sita in Prato, via Paolo dell'Abbaco 43, di proprietà comune di
[...]
e , nella misura del 50% ciascuno, viene assegnata a Controparte_1 Parte_1 quest'ultima, con tutte le pertinenze ed arredi, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., affinché possa abitarci insieme alla figlia minore.
3. Il contributo al mantenimento della minore da parte del padre viene determinato nella misura di Euro 450,00 (quattrocentocinquanta) mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese. Allorché
[...]
si trovi fuori Prato per un periodo di tempo superiore a 31 giorni consecutivi, per Parte_1
cause legate alla propria attività lavorativa, nel mese successivo alla sua assenza sarà prevista una riduzione del contributo al mantenimento, che verrà, in questa ipotesi, dimezzata, e ridotta a Euro 225,00 (duecentoventicinque), solo relativamente alla mensilità in questione.
4. Ripartizione delle spese di carattere straordinario da sostenersi per la crescita della figlia, che esulano dal mantenimento ordinario, che saranno poste al 60% a carico del padre e 40%
a carico della madre, spese che si indicano, seppur in maniera non esaustiva, come segue:
- l'abbigliamento dei cambi di stagione, da ritenersi estraneo all'assegno di mantenimento, da considerarsi spesa straordinaria.
- Le spese relative al costo della baby sitter che si renda necessaria per coordinare i genitori nei rispettivi impegni lavorativi.
- Spese mediche non coperte dal SSN, sanitarie, odontoiatriche e ortodontiche, per acquisto farmaci, esclusi quelli da banco, oculistiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, protesi, visite specialistiche, in presenza di richiesta o prescrizione medica, e comunque tutte le spese relative alla salute, compresi i “ticket”; le spese mediche non coperte dal SSN, in presenza di prescrizione medica, non dovranno essere concordate. In ipotesi di disaccordo sulla scelta del medico specialista avrà diritto alla scelta il genitore che per primo si assumerà l'onere di condurre la figlia dal medico.
- Spese scolastiche e rette scolastiche: libri di testo;
l'acquisto del corredo scolastico, inclusa cancelleria, di inizio anno, le rette scolastiche, il costo della c.d. gita scolastica annuale, le spese per abbonamenti e mezzi pubblici di trasporto per la frequenza scolastica;
le tasse universitarie e i libri di testo universitari;
le spese scolastiche non dovranno essere concordate, ad eccezione delle spese relative a scuole private, dei viaggi di studio o di pagina 3 di 6 istruzione, anche all'estero. Dovranno essere, altresì, concordate le spese di alloggio e di mantenimento legate alla permanenza fuori casa della figlia per motivi di istruzione.
- Attività sportive e ricreative: dovranno essere concordate le spese relative alle attività sportive, attività ricreative o artistiche (es. musica); incluse le spese di iscrizione e frequenza corsi, attrezzature ed abbigliamento necessari alla attività scelta.
- Spese per il parrucchiere, dovranno essere suddivise, e non dovranno essere concordate, entro il limite di Euro 50,00 mensile di spesa.
- Spese per ripetizioni scolastiche, ove necessarie, campi estivi, catechismo, oratorio, scout, dovranno essere concordate.
- Spese per l'acquisto di biciclette, motoveicoli e autoveicoli: dovranno essere concordate.
Le spese relative alla iscrizione e frequentazione della scuola guida, per l'assicurazione e i bolli dell'auto che sarà in uso alla figlia, dovranno essere concordate.
- Le spese per i telefoni cellulari, e le relative spese di utenza e traffico telefonico;
le spese per computer, tablet e strumentazioni elettroniche, nonché tutto il necessario per l'utilizzazione di queste, non dovranno essere concordate entro il limite di spesa di Euro
250,00 per l'acquisto di un telefono cellulare, ed Euro 500,00 per l'acquisto di un computer.
Con riferimento alle spese che non fossero previste nella elencazione di cui sopra, espressamente i genitori rimandano, per la individuazione delle stesse, a quanto previsto e dettagliato dal Protocollo di Intesa intercorso tra il Tribunale di Prato ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato.
Il genitore che assume l'iniziativa di sostenere una spesa dovrà comunicarlo all'altro, tramite mail. Il genitore destinatario della comunicazione dovrà rispondere entro sette giorni: in caso di diniego, questo dovrà essere motivato. Le spese di natura straordinaria dovranno essere rimborsate non oltre il mese successivo rispetto all'effettivo esborso, sempre mediante bonifico bancario, entro il giorno 10 (dieci) e previa esibizione della documentazione giustificativa della spesa.
5. L'assegno unico erogato dall'INPS sarà interamente percepito da . Parte_1
6. Per quanto riguarda i tempi di presso il padre, così come sta accadendo nell'attualità, Per_1
si prevedono due pernottamenti settimanali presso il padre, estensibili a tre, ogni settimana, almeno uno dei quali cada nel fine settimana. Le parti espressamente concordano che, oltre ai pernottamenti così individuati, si renderanno disponibili a collaborare reciprocamente per garantire le attività e la regolarità di vita di nel caso in cui essi debbano assentarsi Per_1
pagina 4 di 6 per le rispettive attività lavorative. In particolare, si occuperà, in via Controparte_1
prevalente, degli spostamenti di nel pomeriggio, soprattutto di quelli sportivi. Per_1
7. Nel corso della settimana lavorativa, dormirà presso il padre una notte Per_1
infrasettimanale e una notte al sabato o alla domenica. Le parti, poi, potranno concordare il terzo, eventuale pernottamento infrasettimanale, di comune intesa.
8. Con riferimento ai tempi che i genitori, entrambi impegnati al lavoro, non possono dedicare alla figlia, le figure di riferimento in sostituzione dei genitori saranno la nonna paterna ovvero una baby sitter, scelta di comune fiducia dai genitori;
il costo sarà sostenuto dalle parti, nella misura del 60% a carico di 40% a carico di Controparte_1 [...]
, ove questa venga utilizzata per motivi inerenti alle attività lavorative dei genitori. Parte_1
Per le vacanze estive trascorrerà un periodo di tre settimane, anche non continuative, Per_1
presso ognuno dei genitori. Nel periodo delle vacanze invernali trascorrerà una settimana presso ciascuno dei genitori, in coincidenza delle vacanze natalizie da scuola, alternandosi di anno in anno tra i genitori la festività del Natale e quella del Capodanno. Dovrà tenersi conto in ogni caso prioritariamente delle preferenze manifestate da Per_1
9. Il periodo ulteriore di di libertà dalla scuola potrà essere da questa trascorso, sempre Per_1
compatibilmente con la volontà e gli impegni della minore, al 50% presso ciascuno dei genitori.
10. Dovrà sempre tenersi prioritariamente conto in ogni caso delle preferenze espresse da Per_1 quanto a tempi e orari relativi alla sua permanenza presso l'uno o l'altro dei genitori, nel rispetto della vita scolastica, sociale sportiva e di relazione della minore.
11. Data la presenza di prole minore ciascuno dei genitori deve comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale avvenuto cambiamento di residenza ovvero di domicilio.
B) prende atto dell'accordo delle parti relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni che di seguito si trascrivono:
12. I genitori si impegnano a prestare il proprio consenso a rinnovare i documenti per la figlia minore, anche con validità per l'espatrio.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025, su relazione del Presidente
Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
pagina 5 di 6 dott. Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 540 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. LORENZA Parte_1 C.F._1
RAZZI
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
FILIPPO QUERCI
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Parte ricorrenti congiuntamente: come da note ex art. 127 -ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di trattazione scritta del 21.05.2025, per l'accoglimento del ricorso introduttivo.
Pubblico Ministero: Visto in data 19.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 15.04.2025 i ricorrenti hanno depositato ricorso congiunto, chiedendo al Tribunale adito di pronunciarsi sull'affidamento e la regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata in data [...] dall'unione delle Parti, le quali sono state legate Per_1
sentimentalmente.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
***
Sull'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore il Tribunale rileva l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
CP_1
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori ed a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della bambina, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti il procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, le spese del giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
A) omologa l'accordo delle parti sulle condizioni che di seguito si trascrivono:
1. La figlia minore della coppia, viene affidata in modo condiviso a entrambi i Persona_2
genitori, e avrà domicilio e residenza anagrafica presso la madre.
pagina 2 di 6 2. La casa già familiare, sita in Prato, via Paolo dell'Abbaco 43, di proprietà comune di
[...]
e , nella misura del 50% ciascuno, viene assegnata a Controparte_1 Parte_1 quest'ultima, con tutte le pertinenze ed arredi, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., affinché possa abitarci insieme alla figlia minore.
3. Il contributo al mantenimento della minore da parte del padre viene determinato nella misura di Euro 450,00 (quattrocentocinquanta) mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese. Allorché
[...]
si trovi fuori Prato per un periodo di tempo superiore a 31 giorni consecutivi, per Parte_1
cause legate alla propria attività lavorativa, nel mese successivo alla sua assenza sarà prevista una riduzione del contributo al mantenimento, che verrà, in questa ipotesi, dimezzata, e ridotta a Euro 225,00 (duecentoventicinque), solo relativamente alla mensilità in questione.
4. Ripartizione delle spese di carattere straordinario da sostenersi per la crescita della figlia, che esulano dal mantenimento ordinario, che saranno poste al 60% a carico del padre e 40%
a carico della madre, spese che si indicano, seppur in maniera non esaustiva, come segue:
- l'abbigliamento dei cambi di stagione, da ritenersi estraneo all'assegno di mantenimento, da considerarsi spesa straordinaria.
- Le spese relative al costo della baby sitter che si renda necessaria per coordinare i genitori nei rispettivi impegni lavorativi.
- Spese mediche non coperte dal SSN, sanitarie, odontoiatriche e ortodontiche, per acquisto farmaci, esclusi quelli da banco, oculistiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, protesi, visite specialistiche, in presenza di richiesta o prescrizione medica, e comunque tutte le spese relative alla salute, compresi i “ticket”; le spese mediche non coperte dal SSN, in presenza di prescrizione medica, non dovranno essere concordate. In ipotesi di disaccordo sulla scelta del medico specialista avrà diritto alla scelta il genitore che per primo si assumerà l'onere di condurre la figlia dal medico.
- Spese scolastiche e rette scolastiche: libri di testo;
l'acquisto del corredo scolastico, inclusa cancelleria, di inizio anno, le rette scolastiche, il costo della c.d. gita scolastica annuale, le spese per abbonamenti e mezzi pubblici di trasporto per la frequenza scolastica;
le tasse universitarie e i libri di testo universitari;
le spese scolastiche non dovranno essere concordate, ad eccezione delle spese relative a scuole private, dei viaggi di studio o di pagina 3 di 6 istruzione, anche all'estero. Dovranno essere, altresì, concordate le spese di alloggio e di mantenimento legate alla permanenza fuori casa della figlia per motivi di istruzione.
- Attività sportive e ricreative: dovranno essere concordate le spese relative alle attività sportive, attività ricreative o artistiche (es. musica); incluse le spese di iscrizione e frequenza corsi, attrezzature ed abbigliamento necessari alla attività scelta.
- Spese per il parrucchiere, dovranno essere suddivise, e non dovranno essere concordate, entro il limite di Euro 50,00 mensile di spesa.
- Spese per ripetizioni scolastiche, ove necessarie, campi estivi, catechismo, oratorio, scout, dovranno essere concordate.
- Spese per l'acquisto di biciclette, motoveicoli e autoveicoli: dovranno essere concordate.
Le spese relative alla iscrizione e frequentazione della scuola guida, per l'assicurazione e i bolli dell'auto che sarà in uso alla figlia, dovranno essere concordate.
- Le spese per i telefoni cellulari, e le relative spese di utenza e traffico telefonico;
le spese per computer, tablet e strumentazioni elettroniche, nonché tutto il necessario per l'utilizzazione di queste, non dovranno essere concordate entro il limite di spesa di Euro
250,00 per l'acquisto di un telefono cellulare, ed Euro 500,00 per l'acquisto di un computer.
Con riferimento alle spese che non fossero previste nella elencazione di cui sopra, espressamente i genitori rimandano, per la individuazione delle stesse, a quanto previsto e dettagliato dal Protocollo di Intesa intercorso tra il Tribunale di Prato ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato.
Il genitore che assume l'iniziativa di sostenere una spesa dovrà comunicarlo all'altro, tramite mail. Il genitore destinatario della comunicazione dovrà rispondere entro sette giorni: in caso di diniego, questo dovrà essere motivato. Le spese di natura straordinaria dovranno essere rimborsate non oltre il mese successivo rispetto all'effettivo esborso, sempre mediante bonifico bancario, entro il giorno 10 (dieci) e previa esibizione della documentazione giustificativa della spesa.
5. L'assegno unico erogato dall'INPS sarà interamente percepito da . Parte_1
6. Per quanto riguarda i tempi di presso il padre, così come sta accadendo nell'attualità, Per_1
si prevedono due pernottamenti settimanali presso il padre, estensibili a tre, ogni settimana, almeno uno dei quali cada nel fine settimana. Le parti espressamente concordano che, oltre ai pernottamenti così individuati, si renderanno disponibili a collaborare reciprocamente per garantire le attività e la regolarità di vita di nel caso in cui essi debbano assentarsi Per_1
pagina 4 di 6 per le rispettive attività lavorative. In particolare, si occuperà, in via Controparte_1
prevalente, degli spostamenti di nel pomeriggio, soprattutto di quelli sportivi. Per_1
7. Nel corso della settimana lavorativa, dormirà presso il padre una notte Per_1
infrasettimanale e una notte al sabato o alla domenica. Le parti, poi, potranno concordare il terzo, eventuale pernottamento infrasettimanale, di comune intesa.
8. Con riferimento ai tempi che i genitori, entrambi impegnati al lavoro, non possono dedicare alla figlia, le figure di riferimento in sostituzione dei genitori saranno la nonna paterna ovvero una baby sitter, scelta di comune fiducia dai genitori;
il costo sarà sostenuto dalle parti, nella misura del 60% a carico di 40% a carico di Controparte_1 [...]
, ove questa venga utilizzata per motivi inerenti alle attività lavorative dei genitori. Parte_1
Per le vacanze estive trascorrerà un periodo di tre settimane, anche non continuative, Per_1
presso ognuno dei genitori. Nel periodo delle vacanze invernali trascorrerà una settimana presso ciascuno dei genitori, in coincidenza delle vacanze natalizie da scuola, alternandosi di anno in anno tra i genitori la festività del Natale e quella del Capodanno. Dovrà tenersi conto in ogni caso prioritariamente delle preferenze manifestate da Per_1
9. Il periodo ulteriore di di libertà dalla scuola potrà essere da questa trascorso, sempre Per_1
compatibilmente con la volontà e gli impegni della minore, al 50% presso ciascuno dei genitori.
10. Dovrà sempre tenersi prioritariamente conto in ogni caso delle preferenze espresse da Per_1 quanto a tempi e orari relativi alla sua permanenza presso l'uno o l'altro dei genitori, nel rispetto della vita scolastica, sociale sportiva e di relazione della minore.
11. Data la presenza di prole minore ciascuno dei genitori deve comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale avvenuto cambiamento di residenza ovvero di domicilio.
B) prende atto dell'accordo delle parti relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni che di seguito si trascrivono:
12. I genitori si impegnano a prestare il proprio consenso a rinnovare i documenti per la figlia minore, anche con validità per l'espatrio.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025, su relazione del Presidente
Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
pagina 5 di 6 dott. Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 6 di 6