Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Il giorno 21 maggio 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 6503/21 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Claudio Purpura per l'opponente, l'avv. Chiara Casano per l'opposta e l'avv. Giuseppe Siino per CP_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Purpura rappresenta in particolare che l'immatricolazione è avvenuta in un momento precedente rispetto all'emissione del titolo in spregio all'art. 4 del contratto.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Claudio Purpura ( per procura in atti Email_1
Parte opponente
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Casano ( Email_2
giusta procura in atti
Parte opposta
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Siino ( Email_3
giusta procura in atti
Parte terza chiamata
Avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1172/2021, emesso in data 15 marzo 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione del 6 maggio 2021, verte sull'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1172/2021 di questo Tribunale (depositato il 15 marzo 2021), con cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore della CP_2
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
della somma di € 8.8000,00 quale debito scaturente dal mancato CP_2
pagamento dell'assegno in forza dell'assegno n. 0786273431-08 tratto su
Creval in data 10.06.2020 per l'importo di euro 8.000,00 a favore di
[...]
a firma di , assegno andato impagato in data CP_2 Parte_1
12.06.2020 come da certificazione della Unicredit Spa che si allega i premi assicurativi maturati fra il 2013 ed il 2020 in ordine alle polizze assicurative n. 2012136190049 e n. 2013136201327, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opposta si costituiva in giudizio dichiarando l'infondatezza dell'opposizione ed insistendo per il rigetto della medesima. Chiedeva altresì di chiamare in giudizio coniuge dell'opponente che CP_1
aveva effettuato l'acquisto dell'autovettura cui era destinato il pagamento dell'assegno.
Si costituiva la terza chiamata chiedendo la revoca del decreto opposto.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed
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analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
In punto di diritto, bisogna sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr. Cass., sent. n. 13001 del 2006).
Pertanto, occorre verificare se la pretesa creditoria vantata con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata adeguatamente provata.
Sul punto, va evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass., S.U. 30.10.2001, sent. n. 13533). Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore
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opposto, convenuto formale. Tanto premesso, si osserva che il diritto di credito di parte opposta trova conferma nella documentazione versata in atti.
Nel caso specifico, infatti, l'opposta ha versato in atti l'assegno bancario n.
0786273431-08 tratto su Creval in data 10.06.2020 per l'importo di euro
8.000,00, a firma di e a favore di che, a Parte_1 Controparte_2
prescindere dalle contestazioni dell'opponente, vale come promessa di pagamento.
Conformemente alla giurisprudenza citata dalla stessa opponente, poiché, ai sensi dell'art.1987 cod. civ., le promesse unilaterali producono effetti obbligatori nei limiti stabiliti dalla legge, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, secondo quanto previsto dall'art. 1988 cod. civ., dispensano colui al quale sono fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria;
pertanto, in considerazione della natura recettizia della promessa, l'assegno riveste tale natura certamente nei rapporti fra traente e prenditore o fra girante ed immediato giratario ma non pure nei confronti di colui che si atteggi quale mero possessore del titolo, giacché - mancando in esso l'indicazione del soggetto al quale è fatta la promessa - non vi è ragione di attribuire il beneficio dell'inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. civ. n. 7262 del
29/03/2006). La domanda di ingiunzione è stata proposta dal ricorrente ai fini dell'accertamento dell'obbligo dell'opponente di restituzione della somma di € 8.000,00 di cui il sig. non ha contestato la sottoscrizione Pt_1
del titolo.
L'assegno è stato emesso dal Sig. per saldare il costo Parte_1
dell'autovettura Range Rover Sport 3.0 DV6 249 CV HSE Dynamic, intestata
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alla di lui moglie, L'autovettura, come da fattura allegata, CP_1
aveva un prezzo di euro per il prezzo di euro 88.000,00 di cu una parte pagata con una finanziaria (vedi contratto) e il saldo, pari a euro 8.000,00, da versarsi in contanti al momento della consegna dell'autovettura.
L'opponente in sostanza non ha disconosciuto il titolo posto a fondamento del decreto oggetto della spiegata opposizione.
Il disconoscimento (ex art. 214 c.p.c.) è, infatti, strumento idoneo a privare di efficacia probatoria la scrittura, ove riguardi la sottoscrizione di essa, non anche il suo contenuto.
Nel caso di specie, all'assegno bancario che risulta emesso nei confronti del ricorrente va riconosciuto il valore di promessa di pagamento formulata nei suoi confronti: si richiama, sul punto, l'orientamento secondo il quale
“l'assegno bancario deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., anche nel caso in cui l'azione cartolare non possa essere più esperita per l'intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria” (cfr., Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19929 del 29/09/2011).
In tale prospettiva, si ritiene che l'onere di provare l'insussistenza del rapporto sottostante dedotto da parte opposta incombesse sull'opponente, come non ottemperato dalla stessa.
Sulla scorta delle considerazioni finora esposte, devono essere affermate la fondatezza della pretesa avanzata dalla e Controparte_2
l'inconsistenza dell'opposizione proposta.
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Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 1172/21 di questo Tribunale (con riferimento all'intero importo ingiunto, sia per la sorte capitale che per gli interessi).
Conseguentemente, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo va confermato e, ai sensi del primo comma dell'art. 653 c.p.c., dichiarato esecutivo in tutto il suo importo.
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che in forza del principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n. 1977/1983) – l'opponente va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposta relativamente alla presente fase.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
Giustizia 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147/22 per lo scaglione di riferimento, ai valori minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate.
Va, infine, mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
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1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1172/2021, emesso in data 13 marzo 2021 dichiara lo stesso esecutivo;
2) condanna , al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
parte opposta con riferimento al giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 2.000,00, per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) lascia a carico dell'opponente le spese del giudizio monitorio;
4) compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra le altre parti processuali.
Palermo, 21 maggio 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
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