TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 13687/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13687/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a CRISPANO (NA) il 17/03/1958 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAPRIO NICOLA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: ratei di assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1994
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 06/11/2023 l'epigrafato ricorrente ha dedotto che, con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord reso nel giudizio recante R.G.
1216/2022, veniva riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario utile per l'assegno ordinario di invalidità; di aver notificato il decreto di omologa all' di CP_1 possedere i requisiti necessari per l'erogazione della prestazione richiesta.
Ella ha quindi agito in giudizio chiedendo la condanna dell' al pagamento dei CP_1 ratei della prestazione richiesta, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, ed all'emissione del libretto di pensione con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
1 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
In via preliminare, però, occorre evidenziare come il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal diritto della ricorrente ai ratei di assegno ordinario di invalidità spettanti in base all'accertamento del relativo requisito sanitario come cristallizzato nel decreto di omologa.
Per tali ragioni, deve essere rigettata la domanda di condanna all'emissione del libretto di pensione in quanto essa è funzionale alla tutela di un mero interesse procedimentale, che costituisce una mera aspettativa di fatto, di per sé priva di qualsiasi tutela giurisdizionale, e non è idonea al conseguimento del bene della vita finale (diritto soggettivo ai ratei).
Per effetto dell'adempimento della prestazione in data successiva al deposito del ricorso, va pronunciata la cessazione della materia del contendere e non il rigetto del ricorso, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
-vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della
2 materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000,
n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un.,
28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Quanto al governo delle spese di lite, occorre fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Nel caso in esame, l' ha proceduto alla liquidazione a novembre 2023 ed ha CP_1 provveduto al relativo pagamento solo a dicembre 2023, in data successiva al deposito del ricorso giurisdizionale (06.11.2023).
Nel caso in esame, inoltre, il decreto di omologa è stato notificato il 10.07.2023.
In base all'art. 445bisco. 5 c.p.c., infatti, l' ha il dovere di pagare le prestazioni CP_1 richieste entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, subordinatamente all'accertamento degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Nel caso in esame, il ricorso è stato presentato prima del decorso di 120 gg dalla notifica del decreto di omologa (giorno di scadenza 07.11.2023).
Per tali ragioni, le spese di lite possono essere compensate per il 50% anche in ragione del rigetto della domanda di emissione del libretto di pensione e per la restante parte seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in ordine ai ratei di assegno ordinario di invalidità;
2. rigetta per il resto il ricorso.
3 3. liquida le spese di lite in complessivi € 1.865,00 oltre rimb. Forf. al 15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 50% e condanna l al pagamento CP_1 in favore di del restante 50% delle spese, con attribuzione al Parte_1 procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 13/01/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato Capolongo
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13687/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a CRISPANO (NA) il 17/03/1958 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAPRIO NICOLA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: ratei di assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1994
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 06/11/2023 l'epigrafato ricorrente ha dedotto che, con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord reso nel giudizio recante R.G.
1216/2022, veniva riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario utile per l'assegno ordinario di invalidità; di aver notificato il decreto di omologa all' di CP_1 possedere i requisiti necessari per l'erogazione della prestazione richiesta.
Ella ha quindi agito in giudizio chiedendo la condanna dell' al pagamento dei CP_1 ratei della prestazione richiesta, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, ed all'emissione del libretto di pensione con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
1 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
In via preliminare, però, occorre evidenziare come il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal diritto della ricorrente ai ratei di assegno ordinario di invalidità spettanti in base all'accertamento del relativo requisito sanitario come cristallizzato nel decreto di omologa.
Per tali ragioni, deve essere rigettata la domanda di condanna all'emissione del libretto di pensione in quanto essa è funzionale alla tutela di un mero interesse procedimentale, che costituisce una mera aspettativa di fatto, di per sé priva di qualsiasi tutela giurisdizionale, e non è idonea al conseguimento del bene della vita finale (diritto soggettivo ai ratei).
Per effetto dell'adempimento della prestazione in data successiva al deposito del ricorso, va pronunciata la cessazione della materia del contendere e non il rigetto del ricorso, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
-vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della
2 materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000,
n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un.,
28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Quanto al governo delle spese di lite, occorre fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Nel caso in esame, l' ha proceduto alla liquidazione a novembre 2023 ed ha CP_1 provveduto al relativo pagamento solo a dicembre 2023, in data successiva al deposito del ricorso giurisdizionale (06.11.2023).
Nel caso in esame, inoltre, il decreto di omologa è stato notificato il 10.07.2023.
In base all'art. 445bisco. 5 c.p.c., infatti, l' ha il dovere di pagare le prestazioni CP_1 richieste entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, subordinatamente all'accertamento degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Nel caso in esame, il ricorso è stato presentato prima del decorso di 120 gg dalla notifica del decreto di omologa (giorno di scadenza 07.11.2023).
Per tali ragioni, le spese di lite possono essere compensate per il 50% anche in ragione del rigetto della domanda di emissione del libretto di pensione e per la restante parte seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in ordine ai ratei di assegno ordinario di invalidità;
2. rigetta per il resto il ricorso.
3 3. liquida le spese di lite in complessivi € 1.865,00 oltre rimb. Forf. al 15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 50% e condanna l al pagamento CP_1 in favore di del restante 50% delle spese, con attribuzione al Parte_1 procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 13/01/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato Capolongo
4