Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 11/06/2025, n. 4416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4416 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 04416/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04644/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4644 del 2022, proposto da
IA LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Tirone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, non costituito in giudizio;
Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Teresa Nicoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CO LO, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Alagna, Massimiliano Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della delibera n. 462 del 4 luglio 2022, avente a oggetto “esito ricognizione personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, ai sensi dell'art. 20, commi 1,2,9, 10, 11 e 11 bis del d.lgs n. 75/2017 e ss.mm.ii. Indizione concorsi riservati, per titoli ed esami, per la stabilizzazione del personale precario della dirigenza”;
b) della delibera n. 479 dell'8 luglio 2022 avente a oggetto “Rettifica delibera n. 462 del 04/07/2022. Esito ricognizione personale della dirigenza in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, ai sensi dell'art. 20 commi 1, 2, 9, 10, 11 e 11 bis del D. Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii.;
c) della delibera n. 521 del 21 luglio 2022, avente a oggetto Rettifica delibera n. 462 del 04/07/2022–Dott.ssa UO CO–Esito ricognizione personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, ai sensi dell'art. 20 commi 1, 2, 9, 10, 11 e 11 bis del D. Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii.;
d) della delibera 558 del 29 luglio 2022, avente a oggetto “esito ricognizione personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, ai sensi dell'art. 20 commi 1, 2, 9, 10, 11 e 11 bis del D. Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii. Indizione concorsi riservati, per titoli ed esami, per la stabilizzazione del personale precario della dirigenza. Ammissione con riserva alla procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017”;
e) in parte qua (e, cioè, laddove è prevista l'esclusione delle borse di studio dai procedimenti di stabilizzazione), della nota di indirizzo della Regione Campania prot. n. 0455915 del
13/07/2018;
f) di tutti gli atti menzionati nei predetti provvedimenti, ovvero presupposti, connessi e consequenziali;
g) di tutti gli atti menzionati nel ricorso e di quelli costituenti oggetto di censura anche in via indiretta e mediata
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CO LO e di Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con memoria depositata in giudizio in data 20 gennaio 2025, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso rilevando che “ l’Azienda all’esito di una più attenta ricognizione ha ritenuto che la ricorrente fosse in possesso di tutti i requisiti di legge e di tanto ha dato atto nella delibera aziendale n. 309 del 28 dicembre 2022 di approvazione atti (successiva alla proposizione della intrapresa azione giudiziaria) ”;
Considerato che nel processo amministrativo “ vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ” (Cons. Stato, Sez. VII, 3 maggio 2024, n. 4033);
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, disponendo la compensazione delle spese di giudizio atteso l’esito in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Esposito, Presidente FF
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Giuseppe Esposito |
IL SEGRETARIO