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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/10/2025, n. 5040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5040 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3176/2022 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo ARni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
2221/2022 del Tribunale di Santa AR CA ET – I Sezione civile pubblicata in data 08/06/2022, vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
NN CA SI (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E in persona del Presidente del Consiglio Controparte_1
di amministrazione sig. , (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Moscardino, (C.F.
; C.F._2
Pagina 1 APPELLATA
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 06.07.2022, la
[...]
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Santa Parte_1
AR CA ET sopra indicata, che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla stessa avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2332/15 emesso dal Tribunale di Santa AR CA ET il
28.11.2015, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di
€ 43.919,88, oltre interessi moratori e spese, in favore della a titolo di pagamento per la fornitura di merce. Controparte_1
L'appellante censurava sotto vari profili la sentenza suddetta e chiedeva, in riforma della stessa, di accogliere l'opposizione e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo, nonché di dichiarare che nulla era dovuto alla società appellata in ragione della mancata consegna della merce oggetto del decreto ingiuntivo;
con vittoria delle spese del doppio grado ed attribuzione al difensore antistatario.
Si è costituita la resistendo alla impugnazione. Controparte_1
In data 15.09.2025 il procuratore costituito di parte appellante, munito di apposito potere conferitogli dalla società rappresentata, ha depositato atto di rinuncia al giudizio che controparte ha dichiarato di accettare.
Entrambe le parti hanno dunque chiesto estinguersi il giudizio ex art 306
c.p.c., con compensazione integrale delle spese.
Invero, nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Non può dubitarsi, tuttavia, dell'ammissibilità di detta rinunzia giacché l'art. 359
Pagina 2 c.p.c. stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dunque, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame.
Ciò posto, verificato l'esatto adempimento delle formalità di cui all'art. 306, comma 1 e 2 c.p.c., il giudizio deve essere dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, conformemente a quanto dalle stesse concordemente richiesto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2221/2022 del Tribunale di Santa AR CA
ET pubblicata in data 08/06/2022, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo ARni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
2221/2022 del Tribunale di Santa AR CA ET – I Sezione civile pubblicata in data 08/06/2022, vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
NN CA SI (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E in persona del Presidente del Consiglio Controparte_1
di amministrazione sig. , (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Moscardino, (C.F.
; C.F._2
Pagina 1 APPELLATA
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 06.07.2022, la
[...]
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Santa Parte_1
AR CA ET sopra indicata, che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla stessa avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2332/15 emesso dal Tribunale di Santa AR CA ET il
28.11.2015, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di
€ 43.919,88, oltre interessi moratori e spese, in favore della a titolo di pagamento per la fornitura di merce. Controparte_1
L'appellante censurava sotto vari profili la sentenza suddetta e chiedeva, in riforma della stessa, di accogliere l'opposizione e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo, nonché di dichiarare che nulla era dovuto alla società appellata in ragione della mancata consegna della merce oggetto del decreto ingiuntivo;
con vittoria delle spese del doppio grado ed attribuzione al difensore antistatario.
Si è costituita la resistendo alla impugnazione. Controparte_1
In data 15.09.2025 il procuratore costituito di parte appellante, munito di apposito potere conferitogli dalla società rappresentata, ha depositato atto di rinuncia al giudizio che controparte ha dichiarato di accettare.
Entrambe le parti hanno dunque chiesto estinguersi il giudizio ex art 306
c.p.c., con compensazione integrale delle spese.
Invero, nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Non può dubitarsi, tuttavia, dell'ammissibilità di detta rinunzia giacché l'art. 359
Pagina 2 c.p.c. stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dunque, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame.
Ciò posto, verificato l'esatto adempimento delle formalità di cui all'art. 306, comma 1 e 2 c.p.c., il giudizio deve essere dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, conformemente a quanto dalle stesse concordemente richiesto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2221/2022 del Tribunale di Santa AR CA
ET pubblicata in data 08/06/2022, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 3