Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 77
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità della decadenza dal rateizzo

    La Corte ha ritenuto che, a seguito della normativa sopravvenuta (art. 1, commi 155 e ss., L. 197/2022) entrata in vigore dal 1° gennaio 2023, anche un solo ritardo nel pagamento di una rata comporta la decadenza dal piano di rateizzazione.

  • Rigettato
    Richiesta di rimessione in bonis

    La Corte ha ritenuto legittima la decadenza dal piano e la conseguente iscrizione a ruolo del debito residuo, pertanto la richiesta di rimessione in bonis è stata respinta.

  • Rigettato
    Domanda in via gradata

    La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso, non accogliendo la domanda principale e, di conseguenza, neanche quella gradata.

  • Altro
    Eccezione di difetto di legittimazione passiva

    La Corte, pur non esplicitando l'accoglimento o il rigetto di questa specifica eccezione, ha deciso nel merito del ricorso, rigettandolo. La decisione implica che la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è stata implicitamente riconosciuta ai fini della decisione nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 77
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 77
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo