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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MELONE ROBERTO, Presidente e Relatore
LUCE ANDREA, Giudice
SPELLA FRANCESCA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 953/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
DIFENSORE 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF DIFENSORE 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00099716 53 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1162/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento nr 012 2025 009971653000, per complessivi €.10.109,39, avente ad oggetto controllo modello unico/redditi anno 2019 - Ente Impositore
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino - Ufficio territoriale di Avellino notificata in data
21.05. 2025 a mezzo p.e.c. dall'Agenzia delle Entrate Riscossione,
Ha dedotto che la cartella di pagamento nasce a seguito del mancato pagamento nei termini della rata numero 2 dovuta alla scadenza del 2 gennaio 2023 ed ha eccepito di essere stata illegittimamente dichiarata decaduta dal rateizzo cui era stata ammessa perché aveva proceduto al pagamento della rata n.2 il 9 gennaio 2023, oltre il termine di scadenza del 2 gennaio 2023, ma prima della rata successiva che scadeva il 31 marzo 2023, il che escludeva la ricorrenza della fattispecie della decadenza dal rateizzo prevista per il caso in cui non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.
Ha poi invocato il disposto degli artt. 10 e 10-ter ed ha concluso chiedendo di dichiararsi la nullità,
l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria e, conseguentemente, dichiarare nulla la decadenza dal rateizzo e rimettere il contribuente nelle condizioni di poter pagare con il rateizzo, decurtata la somma di tutti gli importi già erogati, escluso ogni interesse e sanzione
In via gradata, riconoscersi il pagamento a carico dell'istante del minimo edittale previsto.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossioni eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva avendo provveduto alla sola notifica delle cartelle di pagamento a seguito di formazione del ruolo da parte dell'Ente impositore pertanto, eventuali fatti estintivi della pretesa anteriori alla formazione del ruolo, attengono alla fase dell'attività di riscossione di competenza esclusiva dell'ente impositore.
Ha argomentato sul punto ed ha concluso per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva di
Agenzia delle Entrate Riscossione;
spese vinte.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino che ha eccepito l'infondatezza del ricorso proposto ed ha concluso per il suo rigetto;
spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che il ricorso è infondato.
Come pure evidenziato dall'Agenzia delle Entrate – direzione di Avellino, la decadenza di cui si discute è relativa alla decadenza del piano di rateizzazione concesso ai sensi dell'art.
3-bis del D.Lgs. 462/1997, a seguito della comunicazione di irregolarità per l'anno d'imposta 2019.
La vicenda è regolamentata dall'art. 15-ter del D.P.R. 602/1973 che regola in modo preciso le ipotesi di decadenza.
Per quanto rilevante nel presente giudizio, per la seconda rata, che è quella di cui si discute, il pagamento che precedentemente poteva essere effettuato, senza incorrere nella decadenza, entro la scadenza della rata successiva, dal 1° gennaio 2023, data in cui è entrata in vigore la definizione agevolata introdotta dall'art. 1, commi 155 e ss., L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) è stata esclusa questa possibilità ed anche un solo ritardo, di qualsiasi misura sia, successivo al 1° gennaio 2023, comporta la perdita del beneficio rateale.
La contribuente, quindi, pur avendo effettuato il versamento prima della scadenza della rata di marzo, ha comunque perso il beneficio per effetto della normativa sopravvenuta, che richiedeva regolarità assoluta dopo il 1° gennaio 2023.
La decadenza dal piano e la conseguente iscrizione a ruolo del debito residuo sono quindi pienamente legittime, così come il ricalcolo delle sanzioni nella misura richiesta dall'Amministrazione che, nel costituirsi in giudizio ha anche chiarito, con argomentazioni fatte proprie dalla Corte, la corretta determinazione delle sanzioni e la non applicabilità delle previsioni di cui agli artt. 10 e 10 ter del DPR
602/73.
Peraltro non è oggetto di contestazione che nella vicenda in esame non si sia trattato di un mero ritardo
“di pochi giorni”, atteso che la contribuente ha corrisposto soltanto cinque rate complessive, pari a circa
€ 2.552,61, a fronte di un debito originario superiore a €.10.000 abbandonando il piano di rateazione.
Per tutto quanto sopra evidenziato, il ricorso va rigettato.
La particolarità della vicenda impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MELONE ROBERTO, Presidente e Relatore
LUCE ANDREA, Giudice
SPELLA FRANCESCA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 953/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
DIFENSORE 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF DIFENSORE 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00099716 53 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1162/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento nr 012 2025 009971653000, per complessivi €.10.109,39, avente ad oggetto controllo modello unico/redditi anno 2019 - Ente Impositore
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino - Ufficio territoriale di Avellino notificata in data
21.05. 2025 a mezzo p.e.c. dall'Agenzia delle Entrate Riscossione,
Ha dedotto che la cartella di pagamento nasce a seguito del mancato pagamento nei termini della rata numero 2 dovuta alla scadenza del 2 gennaio 2023 ed ha eccepito di essere stata illegittimamente dichiarata decaduta dal rateizzo cui era stata ammessa perché aveva proceduto al pagamento della rata n.2 il 9 gennaio 2023, oltre il termine di scadenza del 2 gennaio 2023, ma prima della rata successiva che scadeva il 31 marzo 2023, il che escludeva la ricorrenza della fattispecie della decadenza dal rateizzo prevista per il caso in cui non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.
Ha poi invocato il disposto degli artt. 10 e 10-ter ed ha concluso chiedendo di dichiararsi la nullità,
l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria e, conseguentemente, dichiarare nulla la decadenza dal rateizzo e rimettere il contribuente nelle condizioni di poter pagare con il rateizzo, decurtata la somma di tutti gli importi già erogati, escluso ogni interesse e sanzione
In via gradata, riconoscersi il pagamento a carico dell'istante del minimo edittale previsto.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossioni eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva avendo provveduto alla sola notifica delle cartelle di pagamento a seguito di formazione del ruolo da parte dell'Ente impositore pertanto, eventuali fatti estintivi della pretesa anteriori alla formazione del ruolo, attengono alla fase dell'attività di riscossione di competenza esclusiva dell'ente impositore.
Ha argomentato sul punto ed ha concluso per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva di
Agenzia delle Entrate Riscossione;
spese vinte.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino che ha eccepito l'infondatezza del ricorso proposto ed ha concluso per il suo rigetto;
spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che il ricorso è infondato.
Come pure evidenziato dall'Agenzia delle Entrate – direzione di Avellino, la decadenza di cui si discute è relativa alla decadenza del piano di rateizzazione concesso ai sensi dell'art.
3-bis del D.Lgs. 462/1997, a seguito della comunicazione di irregolarità per l'anno d'imposta 2019.
La vicenda è regolamentata dall'art. 15-ter del D.P.R. 602/1973 che regola in modo preciso le ipotesi di decadenza.
Per quanto rilevante nel presente giudizio, per la seconda rata, che è quella di cui si discute, il pagamento che precedentemente poteva essere effettuato, senza incorrere nella decadenza, entro la scadenza della rata successiva, dal 1° gennaio 2023, data in cui è entrata in vigore la definizione agevolata introdotta dall'art. 1, commi 155 e ss., L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) è stata esclusa questa possibilità ed anche un solo ritardo, di qualsiasi misura sia, successivo al 1° gennaio 2023, comporta la perdita del beneficio rateale.
La contribuente, quindi, pur avendo effettuato il versamento prima della scadenza della rata di marzo, ha comunque perso il beneficio per effetto della normativa sopravvenuta, che richiedeva regolarità assoluta dopo il 1° gennaio 2023.
La decadenza dal piano e la conseguente iscrizione a ruolo del debito residuo sono quindi pienamente legittime, così come il ricalcolo delle sanzioni nella misura richiesta dall'Amministrazione che, nel costituirsi in giudizio ha anche chiarito, con argomentazioni fatte proprie dalla Corte, la corretta determinazione delle sanzioni e la non applicabilità delle previsioni di cui agli artt. 10 e 10 ter del DPR
602/73.
Peraltro non è oggetto di contestazione che nella vicenda in esame non si sia trattato di un mero ritardo
“di pochi giorni”, atteso che la contribuente ha corrisposto soltanto cinque rate complessive, pari a circa
€ 2.552,61, a fronte di un debito originario superiore a €.10.000 abbandonando il piano di rateazione.
Per tutto quanto sopra evidenziato, il ricorso va rigettato.
La particolarità della vicenda impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.