CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 566/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91075-2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1007/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1, avverso avviso di accertamento IMU n. 91075/2020 emesso dal Comune di Genova per l'anno d'imposta 2020.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:
-all'udienza di separazione del 05.03.2020 il ricorrente conveniva con la moglie Nominativo 1 che la casa già coniugale di Indirizzo_1 (in comproprietà) e la pertinenza sita in Indirizzo_2 R (di proprietà esclusiva del ricorrente) venissero assegnati alla moglie Nominativo 1 perché ci risiedesse con il figlio Nominativo_2;
-l'accordo di separazione è stato omologato in data 20.06.2020;
-il figlio Nominativo_2, seppur maggiorenne, è portatore grave di handicap psichiatrico e, pertanto, non è economicamente indipendente;
-il Comune ha erroneamente liquidato l'IMU per gli immobili di Indirizzo_1 e di Indirizzo_2 in quanto avrebbe dovuto riconoscere l'assenza di soggettività passiva a decorrere dal 20.06.2020 (data di omologa degli accordi di separazione consensuale);
-chiede, pertanto, di annullare l'avviso di accertamento impugnato con vittoria di spese, competenze ed onorari, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Il Comune di Genova, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del presente ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-l'art. 1 c. 741 della Legge 160/2019 prevede che “la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
-la normativa non fa più riferimento al coniuge assegnatario dell'immobile “casa coniugale”, bensì al genitore affidatario di figli minori o disabili;
-nel caso in esame, l'immobile di Indirizzo_1 di proprietà al 50% del ricorrente e della ex moglie , in sede di separazione del 20.06.2020 è stato assegnato a quest'ultima che non risulta affidataria di figli minori o disabili.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene pertanto non accoglibile il presente ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 566/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91075-2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1007/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1, avverso avviso di accertamento IMU n. 91075/2020 emesso dal Comune di Genova per l'anno d'imposta 2020.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:
-all'udienza di separazione del 05.03.2020 il ricorrente conveniva con la moglie Nominativo 1 che la casa già coniugale di Indirizzo_1 (in comproprietà) e la pertinenza sita in Indirizzo_2 R (di proprietà esclusiva del ricorrente) venissero assegnati alla moglie Nominativo 1 perché ci risiedesse con il figlio Nominativo_2;
-l'accordo di separazione è stato omologato in data 20.06.2020;
-il figlio Nominativo_2, seppur maggiorenne, è portatore grave di handicap psichiatrico e, pertanto, non è economicamente indipendente;
-il Comune ha erroneamente liquidato l'IMU per gli immobili di Indirizzo_1 e di Indirizzo_2 in quanto avrebbe dovuto riconoscere l'assenza di soggettività passiva a decorrere dal 20.06.2020 (data di omologa degli accordi di separazione consensuale);
-chiede, pertanto, di annullare l'avviso di accertamento impugnato con vittoria di spese, competenze ed onorari, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Il Comune di Genova, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del presente ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-l'art. 1 c. 741 della Legge 160/2019 prevede che “la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
-la normativa non fa più riferimento al coniuge assegnatario dell'immobile “casa coniugale”, bensì al genitore affidatario di figli minori o disabili;
-nel caso in esame, l'immobile di Indirizzo_1 di proprietà al 50% del ricorrente e della ex moglie , in sede di separazione del 20.06.2020 è stato assegnato a quest'ultima che non risulta affidataria di figli minori o disabili.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene pertanto non accoglibile il presente ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio.