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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 4416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4416 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 12517/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 12517/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n° 36643/2020 - recante R.G. n. 8761/2020 – emessa dal Giudice di Pace di
Napoli in data 02/11/2020 e pubblicata in pari data, non notificata,
TRA
c.f.: , elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Parte_1 C.F._1
Secondigliano n. 166, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Forte che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo del primo grado,
Appellante
E
, c.f.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli alla Via Cesare Rosaroll n.70, presso lo studio dell'Avv. Elena De Rosa, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione, rilasciata dal Dott. , nella Sua qualità di Controparte_2
Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, racc. nr 26703 rep. nr 46100, del 25/02/2021,
Appellata
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., la sig.ra citava in giudizio, innanzi Parte_1 il Giudice di Pace di Napoli, la per veder annullate la cartelle di Controparte_3 pagamento n. 07120120115179010, n. 07120140088433784 e n. 07120130140572740, relative a sanzioni amministrative ex L. 689/1981 e sanzioni per violazioni del codice della strada, contestando l'omessa notifica delle stesse e dei verbali presupposti, nonché la prescrizione del credito, anche successiva all'eventuale notifica delle cartelle di pagamento, premettendo di essere venuta a conoscenza del carico a mezzo estratto di ruolo;
la causa veniva regolarmente iscritta a ruolo con n. RG 8761/2020; il concessionario della riscossione si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda stante la regolarità della notifica delle cartelle impugnate, che avrebbe comportato la cristallizzazione e l'irretrattabilità del credito e, in ogni caso, la correttezza del proprio operato.
Con la sentenza n. 36643 del 2020 che si impugna, il Giudice di Pace di Napoli rigettava la domanda, rilevando la ritualità della prova della notifica della cartella di pagamento e dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
La sig.ra ha proposto appello avverso tale sentenza onde ottenerne la riforma, deducendo che il Pt_1 giudice di prime cure ha erroneamente dichiarato inammissibile e valutato la domanda proposta al fine di sentir accertata e dichiarata la prescrizione del credito di cui alle cartelle di pagamento impugnate, per decorso del termine quinquennale, anche successivamente all'eventuale notifica delle stesse e, conseguentemente, ha erroneamente disposto la compensazione delle spese.
Si è costituita l' la quale, nell'eccepire l'inammissibilità dell'appello ai Controparte_3 sensi dell'art. 339 c.p.c., deduce l'inammissibilità dell'opposizione, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e l'impossibilità di eccepire la prescrizione in via d'azione, in ragione della regolare notifica delle cartelle.
L'appello è infondato per le motivazioni che seguono.
In via preliminare, va osservato che l'appellata costituita ha eccepito l'inammissibilità ex art. 339 c.p.c.
Sulla questione, vi sono orientamenti di legittimità contrastanti.
Di recente, la S.C. (ord. 14034/2022) nell'ambito di un ricorso per cassazione avverso una sentenza di questo ufficio che aveva ritenuto inammissibile un atto d'appello ex art. 339 c.p.c. (in materia di opposizione ad intimazione di pagamento), ha ribadito il principio secondo cui per quanto riguarda ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo del 1° settembre 2011 n. 150, la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spettante alla competenza del giudice di pace, deve essere decisa secondo diritto e non secondo equità.
Tale orientamento si fonda sul principio (cfr. Cass. n. 3283/2015) secondo cui la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, così come la cognizione dell'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti poiché è competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo. Quindi, per quanto attiene alla contestazione di un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis
(oggi dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 6 e 7), norma speciale regolatrice della materia, è il giudice di pace.
Per il contrario orientamento (cfr. Cass. 7585/2022), l'art. 339 c.p.c. andrebbe applicato anche in ipotesi, quali quella di cui si discute, poiché in tema di opposizione all'esecuzione .. le sentenze del giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria, sono appellabili esclusivamente per motivi limitati indicati dall'art. 339, comma 3, c.p.c..
Questo giudice ritiene di aderire al primo orientamento citato.
Invero, la Suprema Corte ribadisce, ormai da svariati anni che, nella materia che ci occupa, la competenza va regolata ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011 e, per coerenza sistematica, dovendo decidere il giudice di pace tali questioni secondo diritto, deve assumersi l'inapplicabilità dell'art. 339 c.p.c..
Tale criterio di competenza va riconosciuto (quantomeno) ogni qual volta la controversia sia diretta a contrastare anche la pretesa creditoria e non solo la mera attività di riscossione-esecutiva in senso stretto.
Nella specie, nell'atto introduttivo del giudizio l'opponente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione, in quanto non vi è stata, a suo dire, la corretta notifica delle cartelle di pagamento impugnate e dei verbali ad esse sottesi, nonché di alcun atto interruttivo, sicché la controversia riguarda anche il titolo esecutivo.
Quanto qui esposto vale anche con riferimento alla domanda di accertamento negativo, come quella di specie, in cui l'iniziativa giudiziale è scaturita dalla conoscenza degli atti a seguito di estratto di ruolo.
Invero, la S.C. (cfr. ord. 7460/2019) ha riconosciuto che in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza- ingiunzione;
gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto azione di accertamento negativo.. (se l'azione avverso il preavviso di iscrizione di ipoteca è accertamento negativo, tanto più lo è quella avverso l'estratto di ruolo).
Dunque, non può trovare applicazione l'art. 339 c.p.c.
Ciò premesso, la domanda trae origine dalla conoscenza degli atti esattoriali per il tramite di estratto di ruolo e, pertanto, va rilevata, in via assorbente, la carenza di interesse ad agire in capo alla sig.ra Pt_1
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Va preliminarmente osservato che l'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma IV-bis, che così dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione, che ha introdotto la disposizione in commento, essa entra in vigore dal 21 dicembre 2021, ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Di recente, è intervenuto nuovamente il legislatore sul tema, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co.
1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sostituendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di crediti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1, oppure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che ad essa soggiacciono anche i processi pendenti. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
Nel caso di specie, l'attrice, che ha chiesto l'accertamento negativo di un credito iscritto a ruolo, assumendone l'omessa o invalida notificazione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, c. IV- bis, d.P.R. n. 602/1973; pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone in materia di impugnazione dell'estratto del ruolo.
Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, c.
1- quater, dPR 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) rigetta l'appello;
- c) compensa per intero le spese di lite tra le parti;
- d) ai sensi dell'art. 13, c.
1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Napoli il 5 maggio 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale Firma digitale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 12517/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n° 36643/2020 - recante R.G. n. 8761/2020 – emessa dal Giudice di Pace di
Napoli in data 02/11/2020 e pubblicata in pari data, non notificata,
TRA
c.f.: , elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Parte_1 C.F._1
Secondigliano n. 166, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Forte che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo del primo grado,
Appellante
E
, c.f.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli alla Via Cesare Rosaroll n.70, presso lo studio dell'Avv. Elena De Rosa, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione, rilasciata dal Dott. , nella Sua qualità di Controparte_2
Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, racc. nr 26703 rep. nr 46100, del 25/02/2021,
Appellata
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., la sig.ra citava in giudizio, innanzi Parte_1 il Giudice di Pace di Napoli, la per veder annullate la cartelle di Controparte_3 pagamento n. 07120120115179010, n. 07120140088433784 e n. 07120130140572740, relative a sanzioni amministrative ex L. 689/1981 e sanzioni per violazioni del codice della strada, contestando l'omessa notifica delle stesse e dei verbali presupposti, nonché la prescrizione del credito, anche successiva all'eventuale notifica delle cartelle di pagamento, premettendo di essere venuta a conoscenza del carico a mezzo estratto di ruolo;
la causa veniva regolarmente iscritta a ruolo con n. RG 8761/2020; il concessionario della riscossione si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda stante la regolarità della notifica delle cartelle impugnate, che avrebbe comportato la cristallizzazione e l'irretrattabilità del credito e, in ogni caso, la correttezza del proprio operato.
Con la sentenza n. 36643 del 2020 che si impugna, il Giudice di Pace di Napoli rigettava la domanda, rilevando la ritualità della prova della notifica della cartella di pagamento e dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
La sig.ra ha proposto appello avverso tale sentenza onde ottenerne la riforma, deducendo che il Pt_1 giudice di prime cure ha erroneamente dichiarato inammissibile e valutato la domanda proposta al fine di sentir accertata e dichiarata la prescrizione del credito di cui alle cartelle di pagamento impugnate, per decorso del termine quinquennale, anche successivamente all'eventuale notifica delle stesse e, conseguentemente, ha erroneamente disposto la compensazione delle spese.
Si è costituita l' la quale, nell'eccepire l'inammissibilità dell'appello ai Controparte_3 sensi dell'art. 339 c.p.c., deduce l'inammissibilità dell'opposizione, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e l'impossibilità di eccepire la prescrizione in via d'azione, in ragione della regolare notifica delle cartelle.
L'appello è infondato per le motivazioni che seguono.
In via preliminare, va osservato che l'appellata costituita ha eccepito l'inammissibilità ex art. 339 c.p.c.
Sulla questione, vi sono orientamenti di legittimità contrastanti.
Di recente, la S.C. (ord. 14034/2022) nell'ambito di un ricorso per cassazione avverso una sentenza di questo ufficio che aveva ritenuto inammissibile un atto d'appello ex art. 339 c.p.c. (in materia di opposizione ad intimazione di pagamento), ha ribadito il principio secondo cui per quanto riguarda ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo del 1° settembre 2011 n. 150, la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spettante alla competenza del giudice di pace, deve essere decisa secondo diritto e non secondo equità.
Tale orientamento si fonda sul principio (cfr. Cass. n. 3283/2015) secondo cui la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, così come la cognizione dell'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti poiché è competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo. Quindi, per quanto attiene alla contestazione di un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis
(oggi dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 6 e 7), norma speciale regolatrice della materia, è il giudice di pace.
Per il contrario orientamento (cfr. Cass. 7585/2022), l'art. 339 c.p.c. andrebbe applicato anche in ipotesi, quali quella di cui si discute, poiché in tema di opposizione all'esecuzione .. le sentenze del giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria, sono appellabili esclusivamente per motivi limitati indicati dall'art. 339, comma 3, c.p.c..
Questo giudice ritiene di aderire al primo orientamento citato.
Invero, la Suprema Corte ribadisce, ormai da svariati anni che, nella materia che ci occupa, la competenza va regolata ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011 e, per coerenza sistematica, dovendo decidere il giudice di pace tali questioni secondo diritto, deve assumersi l'inapplicabilità dell'art. 339 c.p.c..
Tale criterio di competenza va riconosciuto (quantomeno) ogni qual volta la controversia sia diretta a contrastare anche la pretesa creditoria e non solo la mera attività di riscossione-esecutiva in senso stretto.
Nella specie, nell'atto introduttivo del giudizio l'opponente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione, in quanto non vi è stata, a suo dire, la corretta notifica delle cartelle di pagamento impugnate e dei verbali ad esse sottesi, nonché di alcun atto interruttivo, sicché la controversia riguarda anche il titolo esecutivo.
Quanto qui esposto vale anche con riferimento alla domanda di accertamento negativo, come quella di specie, in cui l'iniziativa giudiziale è scaturita dalla conoscenza degli atti a seguito di estratto di ruolo.
Invero, la S.C. (cfr. ord. 7460/2019) ha riconosciuto che in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza- ingiunzione;
gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto azione di accertamento negativo.. (se l'azione avverso il preavviso di iscrizione di ipoteca è accertamento negativo, tanto più lo è quella avverso l'estratto di ruolo).
Dunque, non può trovare applicazione l'art. 339 c.p.c.
Ciò premesso, la domanda trae origine dalla conoscenza degli atti esattoriali per il tramite di estratto di ruolo e, pertanto, va rilevata, in via assorbente, la carenza di interesse ad agire in capo alla sig.ra Pt_1
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Va preliminarmente osservato che l'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma IV-bis, che così dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione, che ha introdotto la disposizione in commento, essa entra in vigore dal 21 dicembre 2021, ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Di recente, è intervenuto nuovamente il legislatore sul tema, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co.
1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sostituendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di crediti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1, oppure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che ad essa soggiacciono anche i processi pendenti. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
Nel caso di specie, l'attrice, che ha chiesto l'accertamento negativo di un credito iscritto a ruolo, assumendone l'omessa o invalida notificazione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, c. IV- bis, d.P.R. n. 602/1973; pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone in materia di impugnazione dell'estratto del ruolo.
Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, c.
1- quater, dPR 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) rigetta l'appello;
- c) compensa per intero le spese di lite tra le parti;
- d) ai sensi dell'art. 13, c.
1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Napoli il 5 maggio 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale Firma digitale