TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/07/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Carmen Giraldi Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 948/2025 r.g.v.g., promossa da
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv. Michele Angelo Lupoi e Tiziana Falvo del Foro di
Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori e Controparte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. Guido Baraldi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“i difensori dei ricorrenti concludono chiedendo che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e alle condizioni Parte_1 Controparte_1
concordate e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 27 maggio 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
1 “Visto”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio depositato il 20 gennaio
2025 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 27 maggio 2025, hanno confermato la volontà di divorziare e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio l'8 settembre 2001 a Bologna, che dalla loro unione non sono nati figli e che con sentenza n. 1910/2022 pubblicata il 12 luglio 2022 il Tribunale di Bologna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione agli atti, ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, in quanto la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente in data 1° marzo 2022, nel procedimento di separazione definito con la menzionata sentenza;
ritenuto altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“
7. Trasferimento immobiliare
2 I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di fare rientrare nelle condizioni di divorzio l'accordo avente ad oggetto il trasferimento, ai sensi dell'art. 1376 del codice civile, da parte della moglie in favore del marito, della quota di piena ed esclusiva proprietà ad essa spettante dei beni immobili di seguito specificati.
7. 1 - Consenso e oggetto
In esecuzione degli accordi di divorzio, la SI.ra cede e trasferisce Parte_1
la quota di 1/2 (un mezzo) del diritto di piena proprietà, ad essa spettante, al SI. CP_1
che accetta ed acquista, ed essendo già proprietario del restante 1/2 (un mezzo),
[...]
diviene così pieno ed esclusivo proprietario dell'intero, del seguente immobile: porzione di fabbricato sito in Comune di Bologna, Via Toscana n. 245, costituita da un appartamento al piano seminterrato con due vani cantina ed annesso garage pertinenziale, sito alla via Toscana n. 247, il tutto distinto al Catasto Fabbricati di detto
Comune al:
Foglio 291, Particella 248 Sub. 3, Via Toscana n. 245, Piano S1, Categoria A/4, Classe
2, Vani 4, Superficie catastale mq. 62, Rendita Catastale Euro 258,23 (appartamento, già identificato nel rogito di provenienza alla sezione 291, foglio 162, mappale 248 sub
3); in confine con vano scale condominiale, muri perimetrali su tre lati, salvo altri;
Foglio 291, Particella 265 Sub. 13, Via Toscana n. 247, Piano S2, Categoria C/6, Classe
4, mq. 12, Superficie catastale mq. 12, Rendita Catastale Euro 68,17 (autorimessa); in confine con corsello condominiale, parti comuni, salvo altri.
7.2 - Provenienza
La quota degli immobili in oggetto è pervenuta alla signora per Parte_1
quanto riguarda l'appartamento e le cantine con atto a rogito dott. Notaio Persona_1
in Bologna, in data 3 dicembre 1987, Repertorio 85425 e Raccolta 8839, trascritto a
Bologna in data 23/12/1987 al Reg. Gen. n. 37487 e Reg. Part. n. 23786, mentre per
3 quanto riguarda il garage in forza di atto a rogito dott.ssa , notaio in Bologna, Persona_2
in data 27/09/2006 Repertorio 45026 Raccolta 8801, trascritto a Bologna in data
21/10/2006 al Reg. Gen. n. 67671 e Reg. Part. n. 38084.
La quota degli immobili in oggetto viene trasferita con riferimento ai beni descritti presi a corpo e non a misura, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
7. 3 - Garanzie
La Parte cedente garantisce da evizione totale o parziale e da molestia, nonché la libera disponibilità di quanto trasferito, la sua libertà da oneri, pesi, vincoli, canoni, affitti e prelazioni di ogni genere, diritti di terzi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
La Parte cedente garantisce inoltre la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza e resta esonerata dalla consegna delle relative certificazioni.
7. 4 - Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie la signora
[...]
, quale parte cedente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 76 del D.P.R. Parte_1
28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, in via sostitutiva dell'atto di notorietà dichiara:
- che il fabbricato di cui gli immobili in oggetto fanno parte è stato edificato in data anteriore al 01/09/1967 senza titolo abilitativo e pertanto su domanda presentata in data
28/03/1986 Prot. Gen. 038318/86 il Comune di Bologna ha rilasciato la relativa concessione in sanatoria in data 12/06/1997;
- che a tutt'oggi non sono state eseguite altre opere relative agli immobili in oggetto che richiedessero licenze, concessioni, permessi di costruire, DIA, SCIA, CIL o CILA
4 e che relativamente ai medesimi non è stato adottato alcuno dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41, comma 1, L. 47/1985 e successive modifiche.
Conseguentemente la cedente garantisce l'agibilità, usabilità e commerciabilità dei beni in oggetto.
7.5 - Conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti del comma 1 bis dell'art. 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52,
e ai sensi dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, la signora dichiara che i dati di identificazione catastale come sopra Parte_1
riportati e documentati dalle visure catastali depositate, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto, in data 14/11/1955 protocollo 125625, che si allega al presente verbale sotto la lettera A) per l'appartamento, e in data 14/07/1999 protocollo 3246, che si allega al presente verbale sub B) per l'autorimessa.
La signora dichiara inoltre, e il signor ne prende Parte_1 Controparte_1
atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale,
e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa e che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
7.5 - Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013
n. 90, si allega al presente verbale atto l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, Protocollo n. 02635-694361-2025 rilasciato in data
12/05/2025 dall' Ing. quale tecnico abilitato e valido fino al 12/05/2035. Persona_3
La Parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica
5 dell'immobile e la parte cedente dichiara che alla data del suo rilascio non sono intervenute cause di decadenza.
7. 7 - Dichiarazione di valore
La parte cessionaria signor dichiara che l'immobile in oggetto Controparte_1
costituisce la propria abitazione principale, (c.d. “prima casa”) e che pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 497 della L. n. 266/2005 e successive modifiche, il valore della quota immobiliare trasferita è pari ad € 18.849,59 (di cui € 14.912,78 per l'appartamento e cantine ed € 3.936,81 per il garage).
7. 8 - Assenza di Mediazione e Corrispettivo
I signori e consapevoli delle sanzioni penali Parte_1 Controparte_1
previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano:
- di non essersi avvalsi, per la conclusione dei trasferimenti di cui al presente procedimento, di un mediatore;
- che la presente cessione viene effettuata in esecuzione degli accordi di divorzio e costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. A tal fine, le parti espressamente dichiarano che il trasferimento avviene con pagamento da parte del cessionario signor del corrispettivo di euro Controparte_1
34.000,00 (trentaquattromila/00) in favore della signora come di Parte_1
seguito precisato:
a) il trasferimento della quota di un mezzo del diritto di proprietà dell'immobile in oggetto avviene per il corrispettivo di € 34.000,00 (trentaquattromila/00);
b) il corrispettivo di € 34.000,00 (trentaquattromila/00) per la cessione corrisponde a quanto effettivamente concordato tra le parti;
6 c) il saldo del corrispettivo di € 34.000,00 (trentaquattromila/00), come sopra pattuito,
è corrisposto con le seguenti modalità:
- quanto ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) versati in data 04/06/2024 a mezzo bonifico bancario n. 08472000000006331752;
- quanto ad euro 2.000,00 (duemila/00) versati in data 24/09/2024 a mezzo bonifico bancario n. 0847200000000656334;
- quanto ad euro 10.000,00 (diecimila/00) versati a mezzo assegno bancario n.
2000586451-06 del 06/12/2024 tratto su c/c in essere presso BCC Felsinea – Banca di
Credito Cooperativo dal 1902;
- quanto ed euro 17.000,00 (diciassettemila/00) alla data dell'udienza, a mezzo assegno circolare n. 6006075094-06 emesso dalla Cassa Centrale Banca Credito
Cooperativo Italiano, di cui si allega copia al presente verbale sotto la lettera D).
Essendo stato così regolato l'intero corrispettivo della cessione, la signora Parte_1
quale parte cedente, rilascia quietanza liberatoria salvo buon fine del pagamento
[...]
come sopra concordato.
7. 10 - Rinuncia ad ipoteca legale
La parte cedente, signora rinuncia all'ipoteca legale. Parte_1
7. 11 - Effetti
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
Le parti, preso atto di quanto stabilito dalla sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione
n. 21761 del 29/07/2021, secondo cui il presente accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., esonerano il Conservatore dei
Registri Immobiliari da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
7. 12 - Dichiarazioni fiscali
7 Le parti intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione o divorzio ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio
2014.
7.13 - I coniugi, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione
Tecnica Integrata aggiornata relativa all' immobile in oggetto, esonerando inoltre da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari in caso di errate o inesatte dichiarazioni rilasciate ”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 3 febbraio
2025, ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal
Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 20 maggio 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Bologna l'8 settembre 2001 da nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Controparte_1
il 21 gennaio 1951, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Bologna al n. 410, parte I, uff. 01, anno 2001;
8 B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della sentenza;
C) prende atto che in base all'accordo fra i coniugi, lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1. Il sig. continuerà a vivere nella casa già adibita a casa familiare, Controparte_1
sita in Comune di Bologna, via Toscana n. 245, fin quando vorrà, conservando la disponibilità perpetua dei mobili e suppellettili in essa contenuti, avendo la sig.ra già trasferito altrove la propria residenza;
Parte_1
2. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere alcuna ulteriore reciproca pretesa economica a titolo di alimenti e/o mantenimento;
3. i sig.ri e dichiarano nulla doversi provvedere in Parte_1 Controparte_1
ordine ai beni mobili, trattandosi di beni personali per i quali già da tempo è intervenuta divisione bonaria;
4. tutte le spese del procedimento, comprese le spese legali, sono compensate tra le parti.
Le parti si faranno carico, in misura pari al 50% ciascuna del compenso dell'ausiliario e dei costi per la trascrizione del trasferimento immobiliare che segue;
5. i sig.ri e dichiarano di aver già precedentemente Parte_1 Controparte_1
regolato fra loro ogni ulteriore rapporto di debito e di credito, nulla avendo più a pretendere l'uno dall'altra, fatto salvo quanto di seguito precisato in relazione all'immobile di comune proprietà;
6. i signori e concordemente tra loro, convengono Parte_1 Controparte_1
di procedere al trasferimento di quote immobiliari in favore di come Controparte_1
manifestazione di volontà di seguito espressa.
7. Trasferimento immobiliare
I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di fare rientrare nelle condizioni di divorzio l'accordo avente ad oggetto il trasferimento, ai sensi dell'art. 1376 del codice civile, da parte della moglie in favore
9 del marito, della quota di piena ed esclusiva proprietà ad essa spettante dei beni immobili di seguito specificati”. “In esecuzione degli accordi di divorzio, la SI.ra Parte_1
cede e trasferisce la quota di 1/2 (un mezzo) del diritto di piena proprietà, ad
[...]
essa spettante, al SI. che accetta ed acquista, ed essendo già Controparte_1
proprietario del restante 1/2 (un mezzo), diviene così pieno ed esclusivo proprietario dell'intero, del seguente immobile: porzione di fabbricato sito in Comune di Bologna,
Via Toscana n. 245, costituita da un appartamento al piano seminterrato con due vani cantina ed annesso garage pertinenziale, sito alla via Toscana n. 247, il tutto distinto al
Catasto Fabbricati di detto Comune al: Foglio 291, Particella 248 Sub. 3, Via Toscana
n. 245, Piano S1, Categoria A/4, Classe 2, Vani 4, Superficie catastale mq. 62, Rendita
Catastale Euro 258,23 (appartamento, già identificato nel rogito di provenienza alla sezione 291, foglio 162, mappale 248 sub 3); in confine con vano scale condominiale, muri perimetrali su tre lati, salvo altri;
Foglio 291, Particella 265 Sub. 13, Via Toscana
n. 247, Piano S2, Categoria C/6, Classe 4, mq. 12, Superficie catastale mq. 12, Rendita
Catastale Euro 68,17 (autorimessa); in confine con corsello condominiale, parti comuni, salvo altri”. “I signori e “dichiarano” “che la Parte_1 Controparte_1
presente cessione viene effettuata in esecuzione degli accordi di divorzio e costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. A tal fine, le parti espressamente dichiarano che il trasferimento avviene con pagamento da parte del cessionario signor del corrispettivo di euro 34.000,00 Controparte_1
(trentaquattromila/00) in favore della signora come di seguito Parte_1
precisato: a) il trasferimento della quota di un mezzo del diritto di proprietà dell'immobile in oggetto avviene per il corrispettivo di € 34.000,00
(trentaquattromila/00); b) il corrispettivo di € 34.000,00 (trentaquattromila/00) per la cessione corrisponde a quanto effettivamente concordato tra le parti;
c) il saldo del corrispettivo di € 34.000,00 (trentaquattromila/00), come sopra pattuito, è corrisposto con le seguenti modalità: - quanto ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) versati in data
10 04/06/2024 a mezzo bonifico bancario n. 08472000000006331752; - quanto ad euro
2.000,00 (duemila/00) versati in data 24/09/2024 a mezzo bonifico bancario n.
0847200000000656334; - quanto ad euro 10.000,00 (diecimila/00) versati a mezzo assegno bancario n. 2000586451-06 del 06/12/2024 tratto su c/c in essere presso BCC
Felsinea – Banca di Credito Cooperativo dal 1902; - quanto ed euro 17.000,00
(diciassettemila/00) alla data dell'udienza, a mezzo assegno circolare n. 6006075094-
06 emesso dalla Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano, di cui si allega copia” al “verbale sotto la lettera D)”. “Essendo stato così regolato l'intero corrispettivo della cessione, la signora quale parte cedente, rilascia quietanza Parte_1
liberatoria salvo buon fine del pagamento come sopra concordato”. “La parte cedente, signora rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del Parte_1
presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 27 maggio 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 15 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
11