Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di R.G. 1294/2017 vertente
TRA
(C.F. e la in persona del legale Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 rappresentante p.t. (P.IVA ) rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli P.IVA_1 avvocati Francesca Paone (C.F. ) e Giuseppina Mirarchi (C.F. CodiceFiscale_2 [...]
) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Catanzaro al Corso C.F._3
Mazzini, 164, per procura conferita in calce all'atto di citazione ed allegata ex art. 83 c.p.c. e art. 10 D.P.R. 123/2011
- parte attrice -
E in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Erminio Moraca (C.F. ) ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro alla via G. Alberti, 27, giusta procura per notar di Roma del 7 febbraio 2017 (rep. N. 53729 e racc. n. 26903) come da Persona_1 procura in calce alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale
- parte convenuta -
Oggetto: somministrazione
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi
Con atto di citazione ritualmente notificato e la società come Parte_1 Parte_2 rappresentata hanno introdotto la presente causa al fine di sentire accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria avanzata da e conseguentemente accertare e Controparte_1 dichiarare la non debenza del pagamento rispettivamente del signor della somma di € Pt_1
2.355,17 generata dalla fattura n. 2800004733 e della della somma di € 3.668,80 Pt_3
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R.G. n. 1294/2017
A sostegno della domanda l'attore intestatario della fornitura di energia elettrica per Parte_1
l'utenza sita in Roccelletta di rappresentava che aveva chiesto ed ottenuto la voltura in CP_2 favore della andata a buon fine e che, per effetto della chiusura del contratto, Pt_3 [...]
aveva riconosciuto un credito mai corrisposto. Proseguiva parte attrice che ( i) a distanza CP_1 di quasi tre anni aveva operato un ricalcolo dei consumi registrati con decorrenza aprile – CP_1 agosto 2014 rivendicando le somme portate nelle fatture per cui è causa, ( ii) aveva appreso che in data 7 aprile 2014 era stata effettuata senza contraddittorio la sostituzione del vecchio contatore (
iii) i reclami proposti per contestare la veridicità degli importi addebitati non avevano dato esito favorevole atteso che n pendenza degli stessi aveva inviato intimazione di pagamento. Tanto CP_1 con palese violazione degli obblighi di cui al disposto contenuto nell'articolo 1375 c.c. e senza dimostrare che gli importi indicati in fattura corrispondessero ai dati del contatore.
Si costituiva in giudizio come rappresentata, che preliminarmente Controparte_1 puntualizzava la ricostruzione normativa delle competenze del settore elettrico e, in particolare, evidenziava la netta distinzione tra la stessa convenuta soggetto Fornitore di energia ovvero un rivenditore di energia senza proprietà degli impianti di rete e il soggetto Distributore che tra i precipui compiti connessi alla disponibilità fisica e giuridica degli impianti costituenti la rete elettrica ha la lettura dei misuratori e la conseguente rilevazione e validazione della misura dei prelievi di energia elettrica operati da ciascun utente
Nel merito contestava tutti gli assunti di parte attrice in particolare assumendo (pur ribadendo che la fattispecie esulava dal rapporto contrattuale e dai compiti ad essa affidati essendo una società avente ad oggetto la vendita di energia elettrica e che la fatturazione dei consumi atteneva a quelli comunicati e rilevati dal distributore ) che attesa la richiesta di parte attrice di accertamento negativo del credito gravava sulla stessa l'onere ( disatteso ) di provare l'esistenza dell'asserito errore nella fatturazione. Spiegava domanda riconvenzionale chiedendo che venisse accertata la correttezza delle fatture contestate con condanna al pagamento a carico degli attori degli importi di rispettiva competenza oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio, il diverso giudicante concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie rinviando per i provvedimenti ammissivi. Questo giudicante, ultimo assegnatario, attesa la richiesta di parte attrice che la causa venisse differita per la precisazione delle conclusioni e l'adesione di parte convenuta, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
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R.G. n. 1294/2017 Quindi dopo una serie di differimenti e rinvii per carico di ruolo ed anche a causa dell'emergenza epidemiologica all'udienza del 27 giugno 2024 questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "( cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass.
Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib.
n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Nel merito questo giudice richiama alcuni principi espressi anche di recente dalla Suprema Corte dirimenti ai fini della decisione da adottare e segnatamente “ in tema di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante ( anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito ) l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante ( cfr.
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R.G. n. 1294/2017 Cass ordinanza n. 25542 del 24/09/2024; Cass. n. 28984 del 18/10/2023); e ancora richiama la decisione assunta dalla Suprema Corte nell'Ordinanza del 7 luglio 2022 n. 21564 in una vicenda analoga a quella per cui è causa “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita infatti da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi
(Cass. n. 19154 del 2018; Cass. n. 297 del 2020). In presenza di contestazioni sulla funzionalità del sistema di misurazione, dunque, incombe sul somministrante l'onere di dare la prova della funzionalità del contatore. Se il somministrante ha assolto a tale onere probatorio, il consumatore" ove lamenti l'eccessività dei consumi rilevati, è tenuto a provare, per liberarsi dall'obbligo di pagare il corrispettivo richiesto, che il consumo risultante come elevato, sulla base di un contatore funzionante, è dipeso da cause esterne alla sua volontà e non a lui imputabili. Se però a fronte di una contestazione di malfunzionamento, l'impresa erogatrice non prova che il contatore funziona regolarmente - prova nel caso di specie non fornita, anzi preclusa dallo stesso comportamento della somministrante che con l'irregolare asportazione del misuratore senza contraddittorio ha impedito, alla controparte ma anche a sé stesso, di provare la regolarità o meno dei consumi - cade la presunzione di consumo a carico del somministrato”.
Ebbene i richiamati principi in uno al corredo probatorio documentale in atti consente al giudicante di pervenire ad una decisione di fondatezza della spiegata domanda di accertamento negativo del credito con correlata non debenza del pagamento delle somme richieste dall rispettivamente CP_1 al signor di € 2.355,17 generata dalla fattura n. 2800004733 e alla di € 3.668,80 Pt_1 Pt_3 generata dalla fattura n. 2800004745.
Parte attrice ha infatti tempestivamente e ritualmente contestato che la sostituzione del contatore fosse avvenuta in sua assenza (circostanza non contestata da parte convenuta); viceversa parte convenuta non ha dimostrato che il misuratore sostituito non riportasse consumi né ha provato di avere richiesto spiegazioni al distributore anche in ordine al corretto funzionamento del CP_1 contatore sostituito. Tanto escludendo in radice anche la possibilità di sostenere astrattamente la carenza di interesse da parte dell'utente a partecipare alle operazioni di sostituzione.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite, ivi compresa la richiesta di risarcimento danni non patrimoniali per assenza di adeguato riscontro probatorio.
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R.G. n. 1294/2017 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a favore della parte opposta applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022, ai valori minimi per tutte le fasi, attesa la natura documentale e le questioni non compresse
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie la domanda attorea riconoscendo il diritto in capo agli attori alla non debenza del pagamento delle somme richieste dall'Enel rispettivamente al signor di € 2.355,17 Parte_1 generata dalla fattura n. 2800004733 e alla di € 3.668,80 generata dalla fattura n. Pt_3
2800004745. condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di giudizio che si liquidano in €
2.777,00 comprensivo di esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 23 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Maria Sciarrone
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R.G. n. 1294/2017