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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/11/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
* * * * * * * * * * * * in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1659 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2022, promosso da: ELER NT (C.F. ) C.F._1
DIFENSORE: Avv. ELENA CICERI DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro (P.IVA ) CP_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. RAFFAELLA GRECO DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: fase di merito a seguito opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c.
* * * * * * * * * * * * CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 16/09/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni. In data 17.09.2025 era assunta riserva. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza depositata in data 25/09/2025, lo scrivente tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di 20 giorni, decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica. In data 15/10/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 04/11/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica. In data 05/11/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
1 * * * * * * * * * * * * RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima: «La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004). La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * * Ciò posto, il Giudice, RILEVATO CHE:
parte attrice-opponente, , premetteva che in data Parte_1
07/10/2020 gli era stato notificato decreto ingiuntivo n. 454/2019 del Tribunale di Massa, che in forza di detto decreto, in data 24/06/2021, gli veniva notificato atto di precetto. Il
17/12/2021 gli sarebbe stato notificato atto di pignoramento, primo atto con cui sarebbe venuto a conoscenza della procedura nei suoi confronti. A seguito della fase sommaria cautelare, proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c. per i seguenti motivi: 1) il decreto ingiuntivo avrebbe perso efficacia, in quanto emesso in data
26/06/2019 e notificato il 27/09/2019, oltre 60 giorni dalla sua emissione;
detta notifica del
2 decreto ingiuntivo sarebbe inesistente, in quanto effettuata in GN (MS) Via
Bregoscia 54, luogo che non avrebbe alcuna attinenza col destinatario;
2) in data
18/09/2020 la creditrice avrebbe effettuato una nuova notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., esibendo certificato di irreperibilità rilasciato dal Comune di Massa in data 29/05/2020, anche con questa notifica sarebbe violato il termine di cui all'art. 644 c.p.c., pertanto, il decreto ingiuntivo avrebbe perso efficacia;
3) il precetto del 24/06/2021 sarebbe stato notificato in GN (MS) Via Bregoscia 54, indirizzo che non avrebbe alcuna attinenza con l'opponente, di conseguenza anche tale notifica sarebbe inesistente;
4) il credito azionato sarebbe prescritto, in quanto il contratto di finanziamento sarebbe stato sottoscritto in data 10/12/2009 e da quella data alla presunta notifica del decreto ingiuntivo
(07/10/2020) non vi sarebbero stati atti interruttivi della prescrizione.
Chiedeva: dichiarare la nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo n. 454/2019 del Tribunale di Massa;
in via subordinata, dichiarare la nullità/inefficacia del pignoramento a causa dell'inesistenza della notifica del precetto. Con vittoria di spese di lite.
Parte convenuta-opposta, si costituiva in giudizio, eccependo che: CP_1
1) la creditrice non sarebbe incorsa nella decadenza di cui all'art. 644 c.p.c., in quanto il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in data 26/06/2019 ed il plico sarebbe stato consegnato all'agente postale in data 23/09/2019, entro i 60 giorni imposti dalla legge, tenendo conto della sospensione feriale dei termini;
2) in ogni caso la nullità della notifica del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere fatta valere con opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e non con opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c.; 3) la notifica del decreto ingiuntivo si sarebbe perfezionata il 07/10/2020 ex art. 143 c.p.c.; 4) la notifica dell'atto di precetto si sarebbe regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 140
c.p.c., come da cartolina prodotta;
5) il credito non sarebbe prescritto, in quanto il contratto di finanziamento sarebbe stato sottoscritto in data 10/12/2009, ma la prescrizione decorrerebbe dalla scadenza dell'ultimo rateo di cui al piano di ammortamento, quindi dal
2014.
Chiedeva: il rigetto della spiegata opposizione, con vittoria di spese di lite.
OSSERVA
Preliminarmente si osserva che, secondo consolidato orientamento di legittimità: “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice,
3 con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617
c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda
(a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (Cassazione civile sez. III, 16/05/2023, n.13365, Cassazione civile sez. I, 29/01/2025, n.2118, Cassazione civile sez. III, 20/04/2015, n.7990); ed ancora: “Nell'ambito della disciplina dettata dall'articolo 644 del Cpc, l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo articolo 650 del
Cpc, deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'articolo 644 del Cpc.” (Cassazione civile sez. III, 19/11/2024, n.29820).
Nel caso di specie, il primo tentativo di notifica del 23/09/2019 sarebbe stato effettuato in
GN (MS) Via Bregoscia 54, indirizzo che non ha avrebbe attinenza col destinatario, come si desume dal certificato storico di residenza (doc.1 allegato all'opposizione) e dal certificato di irreperibilità rilasciato dal comune di Massa ed allegato alla successiva notifica, effettuata e art. 143 c.p.c.
Solo a seguito di due notifiche effettuate ad indirizzo che non aveva alcuna attinenza con il debitore (Via Bregoscia 54 GN), il 18/09/2020 il decreto ingiuntivo veniva notificato ex art. 143 c.p.c. in via Frangola a Massa, ultimo indirizzo risultante dal certificato di irreperibilità emesso dal Comune di Massa.
Di conseguenza la notifica si perfezionava solo a seguito della notifica ex art. 143 c.p.c. in data 07/10/2020.
Tuttavia, occorre ricordare il principio sviluppato dalle Sezioni Unite in tema di ricorso per cassazione, ma applicabile a qualsiasi notifica: “In tema di ricorso per cassazione, il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto.
Ne consegue che i vizi relativi all'individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a
4 seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291
c.p.c.” (Cassazione civile sez. un., 20/07/2016, n.14916). Di conseguenza i vizi lamentati riguardano semplicemente la nullità e non l'inesistenza delle notifiche.
Ciò considerato, in applicazione dei summenzionati principi di diritto, l'opponente avrebbe dovuto fare valere i vizi circa la nullità della notifica del decreto ingiuntivo utilizzando lo strumento dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e non con opposizione esecutiva. Pertanto, si ritengono inammissibili i relativi motivi di opposizione.
Con riferimento all'eccepita nullità della notifica dell'atto di precetto, si rammenta che l'art. 617 c.p.c. dispone: “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
Di conseguenza lo spiegato motivo di opposizione riguarda gli atti esecutivi e non l'esecuzione e va riqualificato come tale.
Come ammesso dall'opponente stesso nella citazione, la notifica dell'atto di pignoramento
è stata effettuata in data 17/12/2021, mentre il ricorso in opposizione è stato iscritto a ruolo il 20/01/2022, ben oltre il termine di venti giorni di cui al comma 2 dell'art. 617 c.p.c., di conseguenza tale motivo di opposizione è inammissibile.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione asseritamente maturata prima del ricorso per decreto ingiuntivo, si evidenzia che, in applicazione dell'art. 647 e 656 c.p.c., il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di cosa giudicata non solo in ordine al credito azionato, ma anche al titolo posto a fondamento dello stesso (Cass. 8937/2024).
Di conseguenza, anche questa eccezione avrebbe dovuto essere proposta, unitamente a quelle circa la nullità della notifica, con l'opposizione a decreto ingiuntivo tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
5 Per tutti questi motivi l'opposizione non può che essere rigettata.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) quella decisionale. Da questa articolazione per fasi e dall'elencazione delle attività in cui si sostanza la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase
è denominata "Fase istruttoria e/o di trattazione". La conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte” (Cass. n. 28627 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 20993 del 2020;
Cass. n. 4698 del 2019)” (Cassazione civile sez. II, 19/09/2025, n.25711).
Le spese processuali, poste a carico di parte attrice opponente, da rifondere in favore della creditrice opposta, sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M.
Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n.
77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del
13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi” relative ai giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione di valore da Euro 5.201 a Euro 26.000 (valore della causa:
Euro 23.503,94, in relazione al credito per cui si procede, ex art. 17 c.p.c.), nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
***
6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA la spiegata opposizione;
2. DICHIARA TENUTO e per l'effetto CONDANNA, , a Parte_1 rifondere in favore di le spese processuali del presente Controparte_1 giudizio, che liquida in Euro 5.077,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta,
e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
Così deciso in Massa, in data 26.11.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO Dr. Alessandro PELLEGRI
7
Settore civile
* * * * * * * * * * * * in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1659 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2022, promosso da: ELER NT (C.F. ) C.F._1
DIFENSORE: Avv. ELENA CICERI DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro (P.IVA ) CP_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. RAFFAELLA GRECO DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: fase di merito a seguito opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c.
* * * * * * * * * * * * CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 16/09/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni. In data 17.09.2025 era assunta riserva. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza depositata in data 25/09/2025, lo scrivente tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di 20 giorni, decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica. In data 15/10/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 04/11/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica. In data 05/11/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
1 * * * * * * * * * * * * RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima: «La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004). La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * * Ciò posto, il Giudice, RILEVATO CHE:
parte attrice-opponente, , premetteva che in data Parte_1
07/10/2020 gli era stato notificato decreto ingiuntivo n. 454/2019 del Tribunale di Massa, che in forza di detto decreto, in data 24/06/2021, gli veniva notificato atto di precetto. Il
17/12/2021 gli sarebbe stato notificato atto di pignoramento, primo atto con cui sarebbe venuto a conoscenza della procedura nei suoi confronti. A seguito della fase sommaria cautelare, proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c. per i seguenti motivi: 1) il decreto ingiuntivo avrebbe perso efficacia, in quanto emesso in data
26/06/2019 e notificato il 27/09/2019, oltre 60 giorni dalla sua emissione;
detta notifica del
2 decreto ingiuntivo sarebbe inesistente, in quanto effettuata in GN (MS) Via
Bregoscia 54, luogo che non avrebbe alcuna attinenza col destinatario;
2) in data
18/09/2020 la creditrice avrebbe effettuato una nuova notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., esibendo certificato di irreperibilità rilasciato dal Comune di Massa in data 29/05/2020, anche con questa notifica sarebbe violato il termine di cui all'art. 644 c.p.c., pertanto, il decreto ingiuntivo avrebbe perso efficacia;
3) il precetto del 24/06/2021 sarebbe stato notificato in GN (MS) Via Bregoscia 54, indirizzo che non avrebbe alcuna attinenza con l'opponente, di conseguenza anche tale notifica sarebbe inesistente;
4) il credito azionato sarebbe prescritto, in quanto il contratto di finanziamento sarebbe stato sottoscritto in data 10/12/2009 e da quella data alla presunta notifica del decreto ingiuntivo
(07/10/2020) non vi sarebbero stati atti interruttivi della prescrizione.
Chiedeva: dichiarare la nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo n. 454/2019 del Tribunale di Massa;
in via subordinata, dichiarare la nullità/inefficacia del pignoramento a causa dell'inesistenza della notifica del precetto. Con vittoria di spese di lite.
Parte convenuta-opposta, si costituiva in giudizio, eccependo che: CP_1
1) la creditrice non sarebbe incorsa nella decadenza di cui all'art. 644 c.p.c., in quanto il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in data 26/06/2019 ed il plico sarebbe stato consegnato all'agente postale in data 23/09/2019, entro i 60 giorni imposti dalla legge, tenendo conto della sospensione feriale dei termini;
2) in ogni caso la nullità della notifica del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere fatta valere con opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e non con opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c.; 3) la notifica del decreto ingiuntivo si sarebbe perfezionata il 07/10/2020 ex art. 143 c.p.c.; 4) la notifica dell'atto di precetto si sarebbe regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 140
c.p.c., come da cartolina prodotta;
5) il credito non sarebbe prescritto, in quanto il contratto di finanziamento sarebbe stato sottoscritto in data 10/12/2009, ma la prescrizione decorrerebbe dalla scadenza dell'ultimo rateo di cui al piano di ammortamento, quindi dal
2014.
Chiedeva: il rigetto della spiegata opposizione, con vittoria di spese di lite.
OSSERVA
Preliminarmente si osserva che, secondo consolidato orientamento di legittimità: “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice,
3 con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617
c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda
(a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (Cassazione civile sez. III, 16/05/2023, n.13365, Cassazione civile sez. I, 29/01/2025, n.2118, Cassazione civile sez. III, 20/04/2015, n.7990); ed ancora: “Nell'ambito della disciplina dettata dall'articolo 644 del Cpc, l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo articolo 650 del
Cpc, deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'articolo 644 del Cpc.” (Cassazione civile sez. III, 19/11/2024, n.29820).
Nel caso di specie, il primo tentativo di notifica del 23/09/2019 sarebbe stato effettuato in
GN (MS) Via Bregoscia 54, indirizzo che non ha avrebbe attinenza col destinatario, come si desume dal certificato storico di residenza (doc.1 allegato all'opposizione) e dal certificato di irreperibilità rilasciato dal comune di Massa ed allegato alla successiva notifica, effettuata e art. 143 c.p.c.
Solo a seguito di due notifiche effettuate ad indirizzo che non aveva alcuna attinenza con il debitore (Via Bregoscia 54 GN), il 18/09/2020 il decreto ingiuntivo veniva notificato ex art. 143 c.p.c. in via Frangola a Massa, ultimo indirizzo risultante dal certificato di irreperibilità emesso dal Comune di Massa.
Di conseguenza la notifica si perfezionava solo a seguito della notifica ex art. 143 c.p.c. in data 07/10/2020.
Tuttavia, occorre ricordare il principio sviluppato dalle Sezioni Unite in tema di ricorso per cassazione, ma applicabile a qualsiasi notifica: “In tema di ricorso per cassazione, il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto.
Ne consegue che i vizi relativi all'individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a
4 seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291
c.p.c.” (Cassazione civile sez. un., 20/07/2016, n.14916). Di conseguenza i vizi lamentati riguardano semplicemente la nullità e non l'inesistenza delle notifiche.
Ciò considerato, in applicazione dei summenzionati principi di diritto, l'opponente avrebbe dovuto fare valere i vizi circa la nullità della notifica del decreto ingiuntivo utilizzando lo strumento dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e non con opposizione esecutiva. Pertanto, si ritengono inammissibili i relativi motivi di opposizione.
Con riferimento all'eccepita nullità della notifica dell'atto di precetto, si rammenta che l'art. 617 c.p.c. dispone: “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
Di conseguenza lo spiegato motivo di opposizione riguarda gli atti esecutivi e non l'esecuzione e va riqualificato come tale.
Come ammesso dall'opponente stesso nella citazione, la notifica dell'atto di pignoramento
è stata effettuata in data 17/12/2021, mentre il ricorso in opposizione è stato iscritto a ruolo il 20/01/2022, ben oltre il termine di venti giorni di cui al comma 2 dell'art. 617 c.p.c., di conseguenza tale motivo di opposizione è inammissibile.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione asseritamente maturata prima del ricorso per decreto ingiuntivo, si evidenzia che, in applicazione dell'art. 647 e 656 c.p.c., il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di cosa giudicata non solo in ordine al credito azionato, ma anche al titolo posto a fondamento dello stesso (Cass. 8937/2024).
Di conseguenza, anche questa eccezione avrebbe dovuto essere proposta, unitamente a quelle circa la nullità della notifica, con l'opposizione a decreto ingiuntivo tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
5 Per tutti questi motivi l'opposizione non può che essere rigettata.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) quella decisionale. Da questa articolazione per fasi e dall'elencazione delle attività in cui si sostanza la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase
è denominata "Fase istruttoria e/o di trattazione". La conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte” (Cass. n. 28627 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 20993 del 2020;
Cass. n. 4698 del 2019)” (Cassazione civile sez. II, 19/09/2025, n.25711).
Le spese processuali, poste a carico di parte attrice opponente, da rifondere in favore della creditrice opposta, sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M.
Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n.
77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del
13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi” relative ai giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione di valore da Euro 5.201 a Euro 26.000 (valore della causa:
Euro 23.503,94, in relazione al credito per cui si procede, ex art. 17 c.p.c.), nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA la spiegata opposizione;
2. DICHIARA TENUTO e per l'effetto CONDANNA, , a Parte_1 rifondere in favore di le spese processuali del presente Controparte_1 giudizio, che liquida in Euro 5.077,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta,
e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
Così deciso in Massa, in data 26.11.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO Dr. Alessandro PELLEGRI
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