TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/07/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASTI
N. 2537/2024 R.G.
Il giorno 10.7.2025, davanti al giudice Marco Bottallo, nella causa iscritta al numero di registro in epigrafe indicato, compare per l'attore l'avv. Marinetti, il quale richiama le conclusioni del ricorso e discute oralmente la causa.
Dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza in assenza delle parti:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
in composizione monocratica, in persona del Dott. Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da elettivamente domiciliato in Asti, via Pelletta n. 18, presso lo studio dell'Avv. Guido Parte_1
Marinetti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- attore - contro e Controparte_1 CP_2
- convenuti contumaci –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. , deducendo di essere esclusivo proprietario in qualità di erede dei genitori Parte_1 [...]
e di un immobile ad uso abitativo e di un garage siti in Asti, corso Savona Per_1 Persona_2
n. 74, facenti parte del , ha chiesto di dichiarare l'intervenuta usucapione in suo Controparte_3 favore, limitatamente alla quota di comproprietà catastalmente intestata ai convenuti, di una porzione del predetto garage nonché del terrazzo sovrastante, annesso all'immobile ad uso abitativo, che a seguito di verifiche effettuate dal per procedere a lavori di ristrutturazione nell'ambito del CP_3
c.d. bonus “110” erano risultate insistere su sedime per una superficie di circa 3 mq. CP_4
I convenuti, regolarmente evocati in giudizio, non hanno svolto difese, rimanendo contumaci.
Ciò premesso, la domanda appare meritevole di accoglimento.
L'attore ha dedotto di possedere in modo pieno ed esclusivo le porzioni di immobili in questione da oltre un ventennio, tenuto conto anche del possesso precedentemente esercitato dai propri danti pagina 1 di 3 causa, in quanto costituenti un corpo unico rispettivamente con l'appartamento e il garage che il sig.
aveva acquistato nel 1966 con atto a rogito notaio (doc. 1). Persona_1 Persona_3
Tali immobili sono successivamente ricaduti nella successione dapprima del sig. e Persona_1 successivamente della sig.ra divenendo così di proprietà esclusiva del sig. Persona_2 [...]
(doc. 7 e 8). Pt_1
A seguito di verifiche effettuate dal al fine di procedere ad alcuni lavori di Controparte_3 ristrutturazione usufruendo delle agevolazioni fiscali di cui al c.d. “bonus 110”, emergeva tuttavia, come confermato dal geom. in sede di escussione testimoniale, che il garage e il CP_5 terrazzo che ne costituisce la copertura erano stati realizzati in modo difforme dal progetto e dal permesso di costruire iniziali, il che aveva comportato un'eccedenza di superficie rispetto al progetto, eccedenza che insisteva sul cortile condominiale;
tali porzioni, sia del garage che della terrazza, sono state quindi frazionate e intestate catastalmente a tutti i condomini in proporzione alle loro quote millesimali, al fine di procedere poi alla sanatoria e ai lavori di ristrutturazione (v. doc. 14).
Le parti così frazionate, tuttavia, costituendo un corpo unico con il resto della terrazza e del garage, sono state oggetto di possesso esclusivo sin dal 1966 da parte del sig. – che aveva Persona_1 acquistato la proprietà di detti immobili con atto di compravendita – e successivamente dei suoi eredi e . Persona_2 Parte_1
Tale circostanza è stata confermata dalla teste , che ha abitato nel condominio in Tes_1 questione dal 1963 al 1982 e ha riferito che il garage di proprietà del sig. era utilizzato da lui e Per_1 dai suoi famigliari per collocarvi il proprio autoveicolo. La teste , moglie dell'attore, ha Testimone_2 inoltre riferito che dopo il 1979, anno in cui la famiglia si trasferì ad abitare altrove, il garage Per_1 venne locato a dei condomini che abitavano in quel palazzo, mentre l'appartamento venne locato ad altre persone;
la stessa teste ha inoltre dichiarato che l'appartamento è stato venduto l'anno scorso, ma senza il terrazzo che è stato concesso in comodato d'uso, non essendo ancora possibile venderlo a causa dei suddetti problemi di intestazione della titolarità.
La locazione del garage, quantomeno a partire dal 1999, risulta altresì documentalmente provata dai contratti prodotti in giudizio (doc. 9 e 10).
La teste ha, infine, aggiunto che al termine dei contratti di locazione il garage rimase Tes_2 vuoto, ma continuò a essere utilizzato dai sig.ri come magazzino. Per_1
Deve inoltre tenersi conto della mancata comparizione dei convenuti a rendere l'interrogatorio formale nonostante regolare notifica del verbale ammissivo dello stesso, in base alla quale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., valutati gli altri elementi di prova presenti in atti, i fatti dedotti da parte attrice possono ritenersi ammessi.
Alla luce di quanto precede può pertanto ritenersi provato che l'attore e prima di lui i suoi danti causa a partire dal 1966 abbiano posseduto in modo esclusivo uti domini, anche indirettamente locandoli a terzi, sia il garage che la terrazza sovrastante (alla quale si poteva accedere solo dall'immobile di pagina 2 di 3 proprietà del sig. come confermato dai testi e ), ovviamente nella loro Per_1 Tes_1 Tes_2 interezza trattandosi di unità immobiliari costituenti dei corpi unici non accessibili da parte di altri soggetti, compresa quindi la parte eccedente rispetto a quanto previsto nel permesso di costruire e insistente sul sedime condominiale.
Tale possesso, come risulta dagli elementi di prova acquisiti, è stato esercitato pubblicamente per oltre un ventennio.
Appaiono quindi sussistere tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'accoglimento della domanda, avente ad oggetto la quota di 71/2000 catastalmente intestata in regime di comunione dei beni ai convenuti e (v. doc. 14), risultando accertato che il sig. Controparte_1 CP_2 [...]
abbia acquistato per intervenuta usucapione ventennale la suddetta quota di comproprietà Pt_1 delle porzioni di immobile di cui si è detto, così identificate al C.F. di Asti:
F. 106, part. 958, sub. 24, corso Savona 74, piano T, cat. F5, consistenza 3 m²;
F. 106 part. 958, sub 23, corso Savona 74, piano T, cat. C6, consistenza 3 m².
Le spese di lite devono essere dichiarate non ripetibili, in ragione della mancata opposizione dei convenuti e non apparendo ravvisabile una loro soccombenza per non essersi presentati presso lo studio notarile per sottoscrivere l'atto di cessione della quota, non essendo stato dedotto né posto a fondamento della domanda un loro obbligo in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra istanza:
- dichiara che il sig. , nato ad [...] il [...] (c.f. ) ha acquistato Parte_1 C.F._1 per intervenuta usucapione ventennale la quota di 71/2000 catastalmente intestata a CP_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) e , nata a
[...] C.F._2 CP_2
Castagnole Monferrato il 6.11.1955 (c.f. degli immobili così identificati al C.F. di C.F._3
Asti:
F. 106, part. 958, sub. 24, corso Savona 74, piano T, cat. F5, consistenza 3 m²;
F. 106, part. 958, sub. 23, corso Savona 74, piano T, cat. C6, consistenza 3 m²;
- manda al competente Conservatore dei Registri immobiliari di trascrivere la presente sentenza su istanza di parte;
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Il Giudice
Marco Bottallo
pagina 3 di 3