Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A da considerarsi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. incorporata all'ordinanza che precede nella causa civile iscritta al n. 334/2024 R.G. degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), in Frattaminore (NA) alla Parte_1 P.IVA_1
Piazza San Maurizio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Sant'Antimo (NA), alla Via dei Gabbiani n. 6, presso lo studio dell'Avv. Andrea Pezone (PEC: , Email_1
che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
OPPONENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._1
Napoli, alla Via Gaetano Filangieri n. 21, presso lo studio dell'Avv. Paolo
Lioniello (PEC: , che lo rappresenta e difende Email_2
giusta procura in atti,
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord
[...]
proponendo opposizione avverso l'atto di precetto CP_1
notificatole da quest'ultimo il 13.12.2023 per l'importo complessivo di €
23.572,42 (in virtù della sentenza n. 1868/2021 emessa dal Tribunale di
Napoli Nord il 21.07.2021 e munita della formula esecutiva il 25.05.2022, di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento e di rilascio immobile per il 31.10.2021, nonché di condanna al pagamento dei canoni scaduti e da scadere, degli oneri condominiali, degli interessi e delle spese processuali), lamentando che controparte aveva messo in esecuzione la sentenza (pubblicata il 21.07.2021) solo il 12.12.2022 (ottenendo il rilascio dell'immobile il 20.03.2023) così conteggiando somme per canoni scaduti e indennità superiori a quelli dovuti, nonché lamentando la carenza di legittimazione passiva nell'esecuzione in quanto l'immobile in questione era regolarmente detenuto da un terzo a titolo di comodato gratuito e concludendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza dell'avverso diritto a procedere esecutivamente per tutte le somme intimate, ma solo per quelle fino alla data di pubblicazione della sentenza o ad altra ritenuta;
con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio , resistendo e concludendo per CP_1
il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite, da attribuirsi all'avvocato antistatario.
In particolare evidenziava che, pubblicata la sentenza il CP_1
21.07.2021, la stessa veniva corretta -a seguito di apposita procedura di correzione- in data 22.02.2022 e la formula esecutiva veniva apposta in data
25.05.2022, quindi che il conseguente atto di precetto di rilascio immobile veniva notificato al comodatario gratuito in data 12.09.2022 Persona_1
ed alla -dopo omesse notifiche- in data 16.11.2022; per cui il Parte_1 12.12.2022 veniva notificato il preavviso di rilascio ed il 20.03.2023 -in sede di secondo accesso- l'Ufficiale giudiziario provvedeva al rilascio materiale dell'immobile; perciò non sussisteva alcun ritardo nella messa in esecuzione del titolo, effettuata altresì nei confronti sia del locatario che del comodatario.
Inoltre rilevava che le somme dovute da sentenza CP_1
erano quelle fino al materiale rilascio del bene.
Con ordinanza del 20.12.2024 il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione e rinviava la causa per la decisione all'udienza del 27.05.2025.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di
Napoli Nord, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP che, con ordinanza del 15.04.2025, provvedeva a disporre per la già fissata udienza del 27.05.2025 la precisazione delle conclusioni e la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svoltasi l'udienza del 27.05.2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., rassegnate dalle parti le conclusioni, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Dalla documentazione agli atti di causa emerge che con la sentenza n.
1868/2021 del 21.07.2021 la Parrocchia di San Maurizio -regolarmente costituita in giudizio- veniva, tra l'altro, condannata al rilascio dell'immobile in Frattaminore alla Via Roma n. 25 in favore di per la data CP_1
del 31.10.2021, nonché a pagare a quest'ultimo la somma di € 7.500,00 per canoni scaduti ed impagati dalla domanda, oltre a quelli a scadere con gli oneri condominiali (come da correzione della sentenza di cui al provvedimento del 22.02.2022) ed oltre gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
La detta sentenza non è risultata in atti contestata dalla Parrocchia di , per cui ha successivamente provveduto ad Parte_1 CP_1
agire nei confronti della stessa per il recupero delle somme dovute, come quantificate nell'atto di precetto notificato il 13.12.2023 e calcolate fino alla data del 20.03.2023 di rilascio dell'immobile, come indicato in sentenza.
Quanto ai tempi per ottenere dall'Ufficiale giudiziario il verbale di eseguito sfratto e di rilascio immobile, ha provveduto CP_1
adeguatamente a documentare che, in mancanza dello spontaneo rilascio dello stesso immobile alla data del 31.10.2021 indicata in sentenza, pubblicata la sentenza il 21.07.2021, la stessa veniva corretta -a seguito di apposita procedura di correzione- in data 22.02.2022 e la formula esecutiva veniva apposta in data 25.05.2022; perciò, considerato che la locataria aveva a suo tempo ceduto la detenzione Parte_1
dell'immobile, concedendolo in comodato gratuito a Persona_1 [...]
provvedeva a notificare il conseguente atto di precetto di rilascio CP_1
immobile sia al comodatario gratuito subaffittuario in data Persona_1
12.09.2022, che alla in data 16.11.2022 a seguito Parte_1
di omessa notifica;
successivamente, in data 12.12.2022 veniva notificato il preavviso di rilascio ed in data 20.03.2023 -in sede di secondo accesso-
l'Ufficiale giudiziario provvedeva a redigere il verbale di eseguito sfratto e di rilascio materiale dell'immobile.
Quindi, a parte il fatto che la , Parte_1
regolarmente costituita in giudizio, avrebbe dovuto ottemperare a quanto statuito in sentenza, rilasciando l'immobile alla data del 31.10.2021 -ovvero attivarsi affinché il comodatario lo rilasciasse-, in ogni caso nessun ritardo nella messa in esecuzione del titolo può addebitarsi a , sia CP_1
perché esso non si ravvisa nella fattispecie, sia perché era comunque interesse di parte debitrice rilasciare l'immobile il prima possibile.
Infine, dalla lettura della sentenza azionata, come corretta, risulta infondato altresì il rilievo dell'opponente che, Parte_1 non contestando il calcolo matematico degli importi richiesti nell'atto di precetto, ha soltanto lamentato il fatto che gli stessi erano stati conteggiati non fino alla data di pubblicazione della sentenza, bensì fino alla data del rilascio;
infatti, al riguardo l'opponente non ha tenuto in alcun conto quanto effettivamente statuito in sentenza.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione per infondatezza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, per cui va disposta, ex art. 91 c.p.c., la condanna della al pagamento Parte_1
delle stesse in favore di , che si liquidano nella misura CP_1
indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia -di cui al
D.M. 55/2014 e successive integrazioni e modifiche- ed all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dalla nei confronti di , Parte_1 CP_1
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna la , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di
[...]
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € CP_1
3.500,00 per competenze, oltre spese generali, CPA ed IVA, da attribuirsi all'Avv. Paolo Lioniello dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa il 27.05.2025
Il G.O.P. giudice monocratico dott. Gianluca Actis