Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/05/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5882/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 5882/2022 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla via Parte_1
Raiola n.52 presso lo studio dell'avvocato Gaetano Iovino che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
, elettivamente domiciliato in Sorrento alla via P.R. Giuliani n. Controparte_1
24, presso lo studio dell'avvocato Umberto Davide, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
E
, elettivamente domiciliato in Sorrento alla via P.R. Giuliani n. 24, Controparte_2 presso lo studio dell'avvocato Umberto Davide, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
E
pag. 1
CONVENUTO
Oggetto: azione di risarcimento danni
CONCLUSIONI
Attore e convenuti: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 25-3-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato, in data 8-11-2022, evocava in Parte_2 giudizio , e , al fine di sentirli Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a seguito delle condotte illecite poste in essere in data 2-12-2012, alle ore 4,20 circa, in Sorrento, al Corso Italia, altezza Pizzeria “Da Franco”.
A tal fine, deduceva che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, tra i fratelli e da un lato e , e CP_1 Controparte_3 Parte_2 Controparte_4
dall'altro si era verificata una rissa con pugni e calci sino a che Controparte_5 facevo uso di un coltello e colpiva (e l' ) Controparte_1 Parte_2 CP_4 in parti vitali, cagionando serie ferite da punta e da taglio, un colpo sulla superficie posterolaterale dell'avambraccio sinistro, il secondo all'emitorace a sinistra e il terzo al quadrante addominale inferiore di sinistra che richiesero l'intervento di urgenza dei sanitari del P.O. , e subito dopo, dell' di Napoli;
per tali fatti i CP_6 Controparte_7 convenuti erano stati ritenuti colpevoli e condannati con sentenza n. 240/14 del g.u.p. del
Tribunale di Torre Annunziata in data 7-5-2014 che condannava gli imputati al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili da determinarsi in separata sede e condannandoli al pagamento di una provvisionale;
tale decisione era stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli in data 18-11-2016 e dalla Corte di Cassazione in data 28-
9-2018 con sentenza n. 50436.
Instauratosi il contraddittorio, e contestavano la Controparte_1 Controparte_2 domanda in rito, eccependo l'improcedibilità e la nullità della domanda;
nel merito, eccepivano la prescrizione, l'inammissibilità della domanda per intervenuta accettazione pag. 2 del deposito della somma ex art. 1210 c.c., il concorso di colpa ex art.1227 c.c. dell'attore e contestavano il quantum richiesto.
Pertanto, chiedevano il rigetto della domanda con vittoria di spese.
eccepiva l'improcedibilità e la nullità della domanda, la prescrizione Controparte_3 del diritto e l'infondatezza nel merito della richiesta.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda.
Invero, l'istante ha provveduto - nel termine assegnato con ordinanza del 16-2-2023 – in data 22-2-2023 (cfr. atto depositato in data 7-6-2023), ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12-9-2014 n. 132 convertito in legge 10-11-2014 n. 162, nei confronti di , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
e nulla è stato, al riguardo, eccepito o rilevato in ordine alla completezza e CP_3 ritualità dell'invito inoltrato dal difensore con procura sottoscritta dall'attore posta di seguito all'invito.
3. In secondo luogo va disattesa anche l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna delle controparti al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite nella rissa descritta in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II
pag. 3 sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega documentazione relativa all'evento dannoso.
4. L'attore ha agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dei fatti delittuosi accertati in sede penale.
In particolare, con la sentenza penale n. 204/2014 pronunciata dal Tribunale di Torre
Annunziata e confermata in appello e poi in Cassazione, , Controparte_1 CP_2
e , sono stato giudicati responsabili per il reato di cui agli artt.
[...] Controparte_3
588,110, 56, 575 c.p. e art. 4 L.110/75 e sono stati, pertanto, condannati, ciascuno, alla pena della reclusione, nei termini ivi precisati, nonché, in solido, al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civile e Controparte_4 Parte_2
e al pagamento della provvisionale di euro 40.000,00 in favore di
[...] CP_4
e di euro 35.500,00 in favore di , pari alle somme oggetto di
[...] Parte_2 offerta reale.
Secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, in tema di rapporti fra procedimento penale e procedimento civile, va rammentato che: (i) per l'esistenza del diritto al risarcimento del danno può non bastare la condanna penale, in quanto non tutti i reati producono un danno;
(ii) la sentenza penale non può essere rimessa in discussione, nel relativo giudizio civile o amministrativo, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte del condannato;
(iii) tuttavia, quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del “fatto-reato”, il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, ma non anche al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere
è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli, ex art. 1223 c.c.; (iv) in relazione all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità, dell'esistenza e della quantificazione del danno, all'esito del giudicato penale, resta quindi ferma la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno (Cass. civ., sez. un., n.
4549/2010).
In particolare, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di pag. 4 generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, nel giudizio civile, dell'esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. civ., ordinanza n. 8477/2020 conf., Cass. civ., ordinanza 23960/2022; v. anche, Cass. civ., n.
5660/2018 e Cass. civ., n. 4318/2019). Ne consegue che ogni ulteriore affermazione contenuta nella motivazione della sentenza penale inerente alla concreta sussistenza ed all'entità del danno non può attingere alla dignità di giudicato, trattandosi di un giudizio, quello penale diretto ad accertare la responsabilità del condannato, la illiceità del fatto e non già la dannosità dello stesso.
5. Priva di pregio è l'eccezione di prescrizione proposta dai convenuti.
In giurisprudenza si ritiene che l'obbligazione risarcitoria scaturente dall'illecito aquiliano, normalmente soggetta alla prescrizione breve ex art. 2947, per effetto di una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, emessa anche a seguito di procedimento penale in favore del danneggiato costituitosi parte civile, diventa soggetta alla prescrizione decennale ex iudicato, ai sensi dell'art. 2953 c.c. (Cass. civ., 17825/2002).
E' costante l'affermazione del principio secondo il quale, in ipotesi di condanna generica al risarcimento del danno - la quale, pur non suscettibile di esecuzione forzata, costituisce una statuizione autoritativa che impone all'obbligato di adempiere una prestazione, anche se la specificazione del quantum di tale adempimento è rimandata – l'azione diretta alla determinazione del danno resta assoggettata alla prescrizione decennale di cui all'art. 2953, con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile
(Cass. civ., 17825/2002, 4966/2001, 6757/1996, 9771/1995, 8422/1987, 6595/1987)
La S.C. ha poi ribadito che: “Va infatti data continuità al principio secondo cui «nella previsione normativa dell'art. 2953 cod. civ. deve ritenersi compresa anche la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno, la quale, pur mancando dell'attitudine all'esecuzione forzata, contiene tuttavia, la statuizione sulla responsabilità del debitore, rispetto alla quale la successiva sentenza di liquidazione non ha altra funzione che quella di determinare in concreto la prestazione dovuta affinché sia resa attuabile la condanna già pronunziata con la precedente sentenza sull'an debeatur. Pertanto, una volta che sia passata in giudicato la sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno cagionato da fatto illecito, l'azione diretta alla liquidazione del quantum resta assoggettata,
pag. 5 non più alla prescrizione breve di cui all'art. 2947 cod. civ., ma a quella decennale di cui all'art. 2953 cod. civ., con decorrenza dalla data in cui la sentenza penale di condanna e divenuta irrevocabile»” (Cass. civ., ord., 4318/2019).
Quindi, nel caso di condanna generica al risarcimento del danno con sentenza pronunziata all'esito del dibattimento, il termine decennale di prescrizione decorre dalla data della irrevocabilità.
Nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine decennale di prescrizione, ex art. 2953 cod. civ., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, e non al termine di prescrizione di cui all'art. 2947, terzo comma, cod. civ., atteso che la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del "quantum" (Cass. civ., sentenza, n. 4054 del
19-2-2009; conf., Cass. civ., sentenza n. 6070 del 18-4-2012 e Cass. civ., sentenza n.
6901 del 7-4-2015
Nel caso in cui, invece, il giudizio penale non si sia concluso con una sentenza che contenga anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore della parte civile, la successiva azione, volta ad ottenere il risarcimento del danno prodotto da un fatto previsto dalla legge come reato, è soggetta al termine di prescrizione indicato dall'art. 2947, co. 3, c.c..
In particolare, per quanto rileva in questa sede, si evidenzia che mentre il primo comma dell'art. 2947 c.c. stabilisce che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è verificato, il terzo comma di tale articolo prevede che: “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.”
pag. 6 Nella specie, con la sentenza penale n. 240 del 7-5-2014, il g.i.p. condannava i convenuti alle sanzioni penali per i reati di tentato omicidio, rissa e detenzione di armi ivi precisate, nonché al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili e Controparte_4
da determinarsi in separata sede;
la sentenza – come prima Parte_2 evidenziato – è stata confermata in appello, con sentenza del 18-11-2016, e dalla S.C con sentenza n. 50436 del 28-9-2018.
Essendo stata proposta la domanda entro il termine decennale di prescrizione, è evidente la infondatezza della eccezione che, pertanto, deve essere disattesa.
6. Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità della domanda per aver l'attore accettato il deposito dell'offerta reale della somma di euro 35.000,00 effettuato ex art. 1210 c.c..
Posto che l'attore ha incassato la somma in parola, depositata presso l'istituto bancario
Monte dei Paschi di Siena filiale di Sorrento, solo in data 17-10-2014, la stessa corrisponde all'importo stabilito dal g.i.p. con la sentenza di condanna pronunziata prima di tale data.
Non risultando che l'incasso di tale somma sia avvenuto a saldo e transazione di quanto ulteriormente dovuto (cfr. quietanza del 17-10-2014, depositata sub 5 da CP_1
), per effetto della condanna, non avendo il danneggiato reso alcuna
[...] dichiarazione al riguardo, è evidente che anche tale eccezione non può che essere disattesa.
7. Priva di pregio è anche la richiesta di riconoscimento del concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c. per aver preso parte alla rissa ed aver quindi concorso nella causazione dell'evento.
Per come prima illustrato, invero, la sentenza penale non può essere rimessa in discussione, nel relativo giudizio civile o amministrativo, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte del condannato.
8. Per quanto concerne il profilo del quantum debeatur, e quindi passando alla liquidazione del danno patito da , il danno risarcibile rientra nella Parte_2 macro-area del non patrimoniale ed essenzialmente il danno morale, questo tribunale aderisce all'indirizzo statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre
2008, n. 26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). Con
pag. 7 riferimento, al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.
8.1. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema
Corte (cfr. Cass. civ. sentenza n. 7513/2018 e Cass. civ. sentenza n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. civ., sez. un., novembre 2008 nn. 26972 – 26973 –
26974 -26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dal tribunale: 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria;
3) “categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.); 4) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
5) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione pag. 8 d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale); 7) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
8) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); 9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”); 10) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria".
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – per i postumi diversi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di pag. 9 veicoli a motore e di natanti o da responsabilità sanitaria, ex art. 139 cod ass. nonché ex art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012 e ex art. 7 comma 4 l. 24/2017 -, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza, n. 12408 del 7-6-2011; conf. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28290 del 22-12-2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11754 del 15-5-2018; cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8532 del 6-5-2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para- normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226
c.c.”).
Alla luce di tanto, si procederà alla valutazione dei danni per cui è causa secondo le
Tabelle di Milano elaborate per l'anno 2024.
8.2 Dalla espletata consulenza medico-legale di cui all'elaborato depositato il 30-9-2024 dalla dott.ssa , effettuata oltre che mediante la visita diretta del Persona_1 danneggiato, anche utilizzando la documentazione medica prodotta, ivi analiticamente descritta, è risultato che , che all'epoca dei fatti (2-12-2012) aveva 27 Parte_2 anni, riportava in conseguenza del sinistro lesioni personali consistenti in “Lesione da arma da punta e taglio a livello dell'avambraccio sinistro, trattata con sutura chirurgica. Lesione
pag. 10 penetrante da arma da punta e taglio all'emitorace sinistro, produttiva di pneumo- emotorace trattato con drenaggio toracico. Lesione da arma da punta e taglio al fianco sinistro, produttiva di ematoma muscolare.”
Il c.t.u. ha precisato che sussiste nesso causale tra le lesioni riportate dal danneggiato e la dinamica del sinistro e che in conseguenza di esso:
A) la incapacità temporanea assoluta è stata di giorni 15;
B) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 15 al valore medio del 75%;
C) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 15 al valore medio del 50%;
D) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 15 al valore del 25%
D) residuano postumi permanenti valutabili nella misura complessiva del 7% della totale invalidità.
L'ausiliario ha precisato che i postumi residuati consistono in: “Esiti cicatriziali in regione di avambraccio sinistro, emitorace sinistro e fianco sinistro;
esiti di posizionamento di drenaggio toracico con accreditabile pleurite post traumatica”.
Le conclusioni dell'ausiliario sono condivise dal tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.
Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024, riconoscendo al danneggiato:
1) euro 4.312,50 a titolo di invalidità temporanea, di cui euro 1.725,00 per I.T.T (giorni
15 per euro 115,00), euro 1.293,75 per I.T.P al 75 % (giorni 15 per euro 86,25 pari al
75% di euro 115,00), euro 862,50 per I.T.P al 50 % (giorni 15 per euro 57,50 pari al 50% di euro 115,00) euro 431,25 per I.T.P. al 25% (giorni 15 per euro 28,75 pari al 25% di euro 115,00);
2) euro 12.728,00 a titolo di invalidità permanente riconosciuta nella misura del 7%.
8.3. Per quanto concerne il cd. “danno morale” – come prima esposto - la Suprema
Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del pag. 11 danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione) .
Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).
Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa,
e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-
2023).
Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.
In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali,
pag. 12 l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”.
Ciò evidenziato, tale danno può ritenersi sussistente nel caso di specie, tenuto conto della tipologia e della gravità delle lesioni riportate, delle sofferenze psicologiche patite in termini di “dolore” anche per il periodo di degenza subito, e per la sofferenza derivante dal danno estetico subito;
deve essere, pertanto, riconosciuta l'ulteriore somma di euro
3.182,00 a titolo di danno morale.
8.4. Quanto alla personalizzazione del danno biologico, giova osservare che la Suprema
Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-
2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del
4-3-2021).
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere pag. 13 enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del
18-11-2014.
Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo la predetta allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
8.5. In ordine al danno patrimoniale, a titolo di danno emergente, spetta invece a favore dell'attore la somma di euro 645,97 a titolo di spese mediche documentate dalla parte attrice e ritenute congrue dal c.t.u., rivalutata in attuali euro 786,79.
Deve essere riconosciuta anche l'ulteriore somma di euro 12.600,00, quale retribuzione netta complessiva non percepita per almeno tre mesi (ponendo alla base l'importo medio mensile di euro 4.200,00 netti, come da buste paga prodotte).
L'attore all'epoca dei fatti svolgeva l'attività di marittimo e in ragione della malattia complessiva di giorni 60 e dei tempi verosimilmente necessari per la ricerca e la concreta assunzione, compete tale somma, rivalutata in quella di euro 15.309,00.
8.6 Pertanto, sommando le varie voci di danno sopra specificate, si ottiene la complessiva somma di euro 33.136,29.
9. Come prima sottolineato, i convenuti hanno corrisposto all'attore, in data 17-10-
2014, la somma di euro 35.500,00 a titolo di provvisionale, di cui alla offerta reale prima evidenziata.
È di tutta evidenza, quindi, che al momento del pagamento di tale importo, la somma in concreto dovuta era di importo inferiore, ammontando a complessivi euro 28.305,76, includendo in tale importo anche gli interessi compensativi dovuti sino a quella data e calcolati dall'evento sulla somma devalutata.
Per tali ragioni, la richiesta di condanna dei convenuti al pagamento di una ulteriore somma, a titolo di risarcimento dei danni, non può essere accolta, in quanto quella incassata, stabilita nella sentenza penale passata in giudicato, risultava ampiamente satisfattiva rispetto all'ammontare del danno subito.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
10. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ex art. 92 comma 2 c.p.c., ravvisate nella naturale proposizione, da parte pag. 14 dell'attore, del giudizio in sede civile per il conseguimento del risarcimento dei danni riconosciuto in sede penale, stimato dal giudice penale logicamente in misura superiore all'importo liquidato a titolo di provvisionale, e che legittimava l'aspettativa di un maggiore danno.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, ogni altra instanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
[...]
A) rigetta la domanda;
B) compensa per intero le spese processuali tra le parti;
C) pone le spese di c.t.u a carico di . Parte_2
Torre Annunziata, 19 maggio 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 15