Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/02/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 792/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 792/2020 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 13.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. SPIRITO FRANCESCO P.IVA_1
( ) VIA FRANCESCO CANTARELLA, 7 84122 SALERNO;
dal quale C.F._1
è rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
FUCILARI C/O AVV COSTABILE VALERIA 28 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. PATRIZI FELICE (c.f.: ) C.F._2 Controparte_2
( ) VIA DEI CONDOTTI 91 00187 ROMA, dal quale
[...] C.F._3
è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_3 P.IVA_3
FUCILARI, 28 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. COSTABILE
VALERIA (c.f.: ) e dell'Avv. PATRIZI FELICE C.F._4
( ) VIA FUCILARI C/O AVV COSTABILE VALERIA 28 NOCERA C.F._2
INFERIORE; ( ) VIA Controparte_2 C.F._3
DEI CONDOTTI 91 00187 ROMA, dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
Pagina 1 di 9
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo può essere omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45 comma diciassettesimo della legge n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti necessari della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, essendo richiesta soltanto la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
L'atto di citazione è stato ritualmente notificato dal attore alla PEC delle società Parte_1
convenute in data 5.2.2020; con il predetto atto di citazione il NT ha richiesto revocarsi, ex art. 67, co. 2, l.f., i pagamenti per complessivi Euro 118.202,39 effettuati dalla fallita in favore di (il cui patrimonio per effetto di scissione Parte_1 CP_4
iscritta nel Registro delle Imprese in data 28.12.2018, è confluito nella Controparte_1
e nella (già , nel semestre sospetto anteriore Controparte_3 Controparte_5
alla prima domanda di concordato preventivo e, conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento del suddetto importo, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
Come si legge a pagina 33 della visura camerale storica (doc. 2 atto di citazione), infatti, la società in data 20.1.2016 aveva presentato ricorso ai sensi dell'art. 161 co. Parte_1
6 l.f. ricorso per concordato preventivo, iscritto al registro delle imprese in data 30.1.2016.
In data 6.7.2016 rinunciava al suddetto ricorso e presentava contestualmente “RICORSO
DI CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 160 E 186 BIS LF” quale domanda piena di concordato (vedi pag. 28 della visura storica); in data 26.7.206, con decreto ai sensi dell'art. 163 l.f., la società proponente veniva ammessa al concordato preventivo con fissazione dell'adunanza dei creditori.
Successivamente, in data 7.2.2017 veniva disposta la revoca del concordato ed emessa sentenza dichiarativa di fallimento della società Parte_1
Pagina 2 di 9 Come la richiamata successione degli accadimenti ex se attesta, le iniziative promosse dalla sono state tutte finalizzate alla gestione di un unico ed unitario stato di Parte_1
dissesto cui, purtroppo, non è stato possibile dar soluzione per il tramite delle procedure avviate. Tali procedure, peraltro, si pongono tra loro in evidente regime di consecutio (cfr. Cassazione, 11 giugno 2019, n. 15724) .
Nel caso di specie, essendosi in presenza di una successione di procedure di risoluzione della crisi di impresa opera il principio della c.d. “retrodatazione”, pacifico nella giurisprudenza di legittimità e, del resto, ormai sancito dalla norma di legge.
Nel caso di specie è incontestabile che la declaratoria di fallimento della Parte_1
sia stata pronunciata in consecuzione con la procedura di concordato preventivo, e dunque senza soluzione di continuità ex art. 69-bis co. 2 l.f., trattandosi di due procedure espressione e manifestazione della medesima insolvenza e crisi di impresa.
Del tutto irrilevante, ai fini della consecuzione delle procedure, è la declaratoria di improcedibilità della prima domanda prenotativa, in virtù di rinuncia, posto che ad essa ha fatto subito seguito, dopo circa 5 mesi -come si è visto- una domanda di concordato ex art. 186-bis l.f. e, quindi, la procedura fallimentare, costituente espressione e manifestazione della medesima insolvenza e crisi di impresa.
Alla luce di quanto sopra, deve concludersi che nel nostro caso il periodo sospetto rilevante ai sensi dell'art. 67 co. 2 l.f. va pertanto temporalmente collocato tra il 30.7.2015 ed il 30.1.2016
(data di iscrizione nel registro delle imprese della prima domanda di concordato ex art. 161 co. 6 l.f.).
Ricorre quindi il presupposto temporale della revocatoria, essendo documentalmente provato che gli indicati pagamenti in favore della sono stati disposti dalla CP_4 Parte_1
tutti nel mese di novembre 2015 e, quindi, nel semestre sospetto.
Va osservato come, nel caso concreto, è indubbio che il fallimento sia intervenuto successivamente all'apertura di una procedura di concordato preventivo a sua volta preceduta da una domanda “in bianco”, ci si trovi nell'ambito del c.d. “fallimento in consecuzione”
(disciplinato, con riferimento alle modalità delle azioni revocatorie, dall'art. 69 bis l. fall.).
Dalla semplice scansione temporale degli eventi appare pacifico come ci sia stata solo una minima soluzione di continuità tra le procedure e, soprattutto, in relazione allo stato in
Pagina 3 di 9 insolvenza già manifestatosi al momento del deposito della prima domanda di concordato “in bianco” da parte di (in data 20.1.2016). Parte_1
Ne consegue come sia di immediata evidenza (anche in ragione di quanto accaduto nel corso delle procedure minori e delle conseguenti decisioni assunte dal Tribunale) il fatto che la abbia depositato più domande di concordato in presenza di una chiara Parte_1
situazione di insolvenza preesistente alla prima domanda di concordato.
Risulta pertanto chiaro come, nel caso di successione di più concordati, occorra verificare se ogni procedimento si ponga in rapporto di continuità con il fallimento finale;
la consecutio sarà quindi applicabile a partire dalla prima domanda di concordato nel caso in cui il successivo fallimento sia riconducibile alla medesima situazione di crisi/insolvenza che aveva determinato la presentazione della prima domanda di concordato preventivo.
Nel caso di specie tutto ciò risulta provato dall'iter relativo alle procedure che hanno visto coinvolta la fallita nonché dai documenti prodotti da parte ricorrente e soprattutto dalle motivazioni che hanno condotto alla declaratoria di fallimento.
La consecuzione tra le procedure dovrà essere considerata rispetto alla prima domanda di concordato depositata poiché sono rinvenibili tutti gli indici (presenti ab origine) idonei a dimostrare la predetta consecuzione: stato di continuità della crisi ed insolvenza irreversibile;
continuità cronologica tra le procedure;
continuità causale e unità concettuale delle procedure;
assenza di uno scarto temporale irragionevole tra le procedure tale da far propendere per una soluzione di continuità.
Secondo il costante orientamento della S.C., il descritto meccanismo di consecuzione tra procedure opera quando le procedure originano da un medesimo unico presupposto costituito dallo stato di insolvenza già manifestatosi al momento della procedura anteriore e minore
(concordato preventivo), non rilevando l'eventuale successivo deposito di una domanda piena di concordato preventivo a seguito di rinuncia o di inammissibilità/improcedibilità della prima, né rilevando se vi siano state successive istanze di fallimento, tutte da riunirsi alla procedura minore, risultando tutte le procedure regolatorie in senso alternativo della crisi d'impresa espressione di un medesimo stato di crisi perdurante quantomeno da gennaio 2016 e comunque di insolvenza irreversibile, come conclamato dal fallimento di luglio 2017.
Ciò è ritenuto pacificamente dalla S.C. la quale ha testualmente affermato che (cfr. la nota Cass. Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015; vedi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7324 del
Pagina 4 di 9 13/04/2016, conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8439 del 28/05/2012 “In tema di revocatoria fallimentare nel regime successivo al d.lgs. n. 5 del 2006, il principio della cd. consecuzione delle procedure concorsuali comporta la considerazione unitaria della procedura di fallimento succeduta a quella di concordato preventivo e la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento dell'ammissione del debitore a quest'ultima. Inoltre, non potendo il giudice investito della revocatoria rivalutare i presupposti di ammissione al precedente concordato (allo stesso modo in cui non può sindacare la legittimità della dichiarazione di fallimento), il fatto stesso che un'ammissione vi sia stata impone di considerare la successiva dichiarazione di fallimento come conseguenza di quel medesimo stato d'insolvenza che ha costituito il fondamento oggettivo del concordato preventivo.”; vedi anche Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 9290 del 16/04/2018 (Rv. 648445 - 01) secondo la quale
“In tema di revocatoria fallimentare, nel caso in cui dopo la revoca dell'ammissione del debitore al concordato preventivo si frapponga un intervallo di tempo prima della sua dichiarazione di fallimento, non è esclusa la consecuzione delle procedure concorsuali e, quindi, la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento della detta ammissione, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure”).
Si tratta all'evidenza e pacificamente di una declaratoria di fallimento pronunciata in consecuzione con la procedura di concordato preventivo e dunque senza soluzione di continuità ex art. 69 bis, secondo comma, L.F., trattandosi di due procedure connotate dall'assenza di qualunque iato temporale nonché espressione e manifestazione della medesima insolvenza e crisi di impresa.
Pertanto, la regola di cui all'art.69 bis lf trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la procedura di concordato preventivo si sia arrestata ad un momento anteriore all'ammissione con conseguente fallimento, purché appunto sia possibile ravvisare quell'unicità della crisi imprenditoriale (stessa situazione di dissesto) che dà luogo ad una consecutio tra procedure;
del tutto irrilevante, poi, è la ragione per la quale il concordato si sia arrestato prima dell'ammissione posto che non necessariamente il fallimento deve essere immediatamente conseguente alla dichiarazione di inammissibilità.
Ciò che rileva, infatti, non è che la domanda di concordato sia stata esaminata e ritenuta ammissibile ma basta a determinare la retrodatazione del periodo sospetto al momento della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese il fatto che una domanda
Pagina 5 di 9 di concordato, ancorché con riserva, sia stata pubblicata, non essendo stata risolta e regolata la crisi dell'impresa mediante lo strumento concordatario, rivelatosi alla prova dei fatti inidoneo a tal fine.
Premesso che la consecuzione può abbracciare non solo una procedura minore (ad es. di concordato preventivo) e una fallimentare, bensì anche più procedure minori e una fallimentare, come dimostra anche la nota categoria del riconoscimento della c.d.
“prededuzione orizzontale”, ciò che rileva al fine di ritenere le procedure tra loro consecutive
è, esclusivamente, l'unicità della situazione di crisi alla quale ciascuna procedura minore/alternativa ha cercato di porre rimedio, a prescindere dalla prospettiva cronologica e dal loro susseguirsi senza soluzione di continuità.
Alla luce di tali chiari principi, non assume dunque alcuna rilevanza -nel senso di escludere la consecuzione -lo iato temporale di circa cinque mesi intercorso tra la prima domanda prenotativa di (omissis) e la dichiarazione di fallimento, posto che tra le stesse vi è manifesta continuità, nel senso che i fatti alla base delle due insolvenze, malgrado la cesura temporale, sono sostanzialmente i medesimi.
Il principio della c.d. “retrodatazione” risulta ormai pacifico in giurisprudenza di legittimità, trattandosi sostanzialmente dell'espressione di un medesimo stato di insolvenza sotteso alla procedura minore di regolazione della crisi così come al fallimento, tanto che Cass. Sez. 1 -,
Sentenza n. 25728 del 14/12/2016 ha affermato che “L'art. 69 bis l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, laddove dispone che, se alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64,65,67, commi 1 e 2, e 69
l.fall. decorrono «dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese», trova applicazione, in forza del comma 3 del citato art. 33, ai procedimenti di concordato preventivo introdotti «dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione» e, quindi, per effetto dei termini a ritroso previsti dal menzionato art. 67, anche agli atti pregiudizievoli compiuti prima della sua stessa entrata in vigore, senza, peraltro, che tale conseguenza lo esponga a possibili censure di incostituzionalità, per disparità di trattamento, rispetto alle procedure aperte in epoca anteriore alla data predetta: la norma, infatti, sia pure con riguardo alla data di iscrizione della domanda nel registro delle imprese, ha recepito il principio di consecuzione tra le procedure concorsuali che, nell'interpretazione giurisprudenziale, già assegnava rilevanza, ai fini del computo del periodo sospetto, alla data di presentazione della domanda di concordato (ove la procedura
Pagina 6 di 9 fosse stata poi ammessa) per essere la sentenza di fallimento l'atto terminale di un procedimento comunque sorretto dalla successivamente accertata insolvenza dell'imprenditore.” Del resto, proprio in ordine agli effetti processuali ed al termine a ritroso in tema di revocatoria, il chiaro disposto dell'art. 69 comma 2 legge fallimentare prevede che
“Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.”.
Quanto all'elemento soggettivo, l'art. 67 co. 2 LF dispone che è soggetto a revocatoria il pagamento di debiti liquidi ed esigibili compiuti nel semestre anteriore alla declaratoria di fallimento, ponendo tuttavia l'onere probatorio della scientia decoctionis a carico della curatela: “se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore”.
Nella revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 67, secondo comma, legge fall., l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della
"par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens.
In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività (Cass. n.
3336/2015).
Innanzitutto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 526 del
14/01/2016) ritiene che “In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, ex artt. 2727 e 2729 c.c…”). Si è poi affermato che (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3081 del 08/02/2018) “In tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., la "scientia decoctionis" in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alle presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale
Pagina 7 di 9 ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'"accipiens"
e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati.” (conforme Sez. 1, Ordinanza n.
3854 del 08/02/2019).
Ciò posto in linea teorica quanto alle coordinate interpretative della giurisprudenza di legittimità, va osservato quanto segue in relazione alla fattispecie concreta.
Il Tribunale ritiene che i documenti prodotti da parte attrice siano inidonei ed insufficienti a dimostrare una conoscenza specifica e qualificata dello stato di insolvenza della Parte_1
da parte della società
[...] CP_4
Invero il doc. 6 concerne iscrizione di ipoteca giudiziale (derivante da decreto ingiuntivo) avvenuta, tuttavia, in data 8.1.2016 e, dunque, successivamente ai pagamenti oggetto di revocatoria.
Il doc. 7 riguarda le risultanze della centrale dei rischi.
Il doc. 8 afferisce protesti, dei quali soltanto due sono precedenti rispetto ai pagamenti ovvero il protesto di assegno iscritto il 6.10.2015 ed il protesto di cambiale iscritta il 17.11.2015 (che rileverebbe soltanto per i pagamenti effettuati successivamente a tale data).
Tuttavia, il Tribunale ritiene che tali scarni elementi non siano di gravità tali da far presumere l'effettiva scientia decoctionis da parte della società che ha effettuato i pagamenti, nel senso che quest'ultima, abbia effettivamente percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione in cui versava la società in bonis.
Pertanto, l'azione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come da dispositivo in Parte_1
base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda di revocatoria;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dei convenuti che si liquidano in euro 9.167,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 04/02/2025
Pagina 8 di 9 IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 9 di 9