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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/07/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 9 luglio
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 204/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Bambaci, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti
RESISTENTE
OGGETTO: assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 12 gennaio 2024, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 27 settembre 2021, ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a codesto
Tribunale ed iscritto al n. 4124/2021 R.G., accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto dell'invalidità civile in misura non inferiore al 75%;
- il ctu nominato aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario richiesto;
- aveva, pertanto, depositato dichiarazione di dissenso.
Eccepiva la nullità della relazione di ctu, lamentando che il consulente non aveva rispettato il termine assegnato per consentire alle parti di trasmette le proprie controdeduzioni alla bozza di relazione.
Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che, sebbene il consulente avesse riconosciuto l'esistenza di una cardiopatia ipertensiva, di una valvulopatia e di un diabete mellito insulinodipendente, aveva commesso il grave errore di considerare, nella valutazione percentuale, soltanto la cardiopatia e l'insufficienza diabetica, escludendo tutte le problematiche connesse alla grave valvulopatia, alla sindrome depressiva e alla incontinenza urinaria.
Rilevava, inoltre, errori nell'applicazione del calcolo riduzionistico.
Evidenziava, infatti che, attribuendo alla cardiopatia di cui ella soffriva una percentuale di invalidità pari al 50% e al diabete mellito insulinodipendente una percentuale del 50%, l'applicazione della formula di non determinava un'invalidità complessiva del 60%, bensì del 75%.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuta e dichiarata invalida in misura non inferiore al 75% con diritto al conseguimento delle spettanze economiche, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda volta al CP_1 riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale e al pagamento dei ratei dell 'assegno mensile di assistenza.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 9 luglio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità
(giudizio iscritto al RG n. 4124/2021, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati escludeva la sussistenza del requisito richiesto e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, è stato disposto il richiamo del ctu nominato nel procedimento per atp.
Il ctu, nel procedimento per atp, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da “cardiopatia ipertensiva e valvulopatia , diabete mellito insulino dipendente” ed ha concluso ritenendo la ricorrente invalida nella misura pari al 60%.
In seguito al disposto richiamo nel presente procedimento il ctu ha rilevato: “...La paziente al momento della visita medica si è limitata a riferire anamnesticamente di essere affetta da sindrome depressiva non aggiungendo la sussistenza di sintomatologia ad essa correlata . Lo scrivente ha valutato anche la certificazione medica rilasciata dall'IRCCS acclusa ai fascicoli di causa. Sul punto si deve osservare che nel caso di affezioni della sfera psichica assume rilievo ai fini della valutazione medico-legale, la osservazione protratta nel tempo documentata da plurime certificazioni mediche rilasciate dal personale medico che l'ha avuto in osservazione. Per quanto precede è evidente che tale affezione non assume rilevanza ai fini valutativi per le finalità che ci occupano. La obiettività rilevata era assolutamente di lieve entità e non valutabile pertanto per le finalità della presente Si osserva inoltre che tale infermità va valutata secondo una corretta metodologia medico-legale con particolare riguardo alla natura, entità ed incidenza funzionale della stessa sulla efficienza psico- fisica e quindi sulla validità della paziente… trovandoci di fronte ad una paziente con una scarsa sintomatologia con una documentazione medica relativa a tale affezione scarsa secondo la corretta metodologia medico legale precedentemente descritta , l'apprezzamento medico-legale fa escludere che tale affezione abbia rilevanza ai fini della invalidità civile”.
Il ctu ha, altresì, rilevato che “la incontinenza è una delle più frequenti complicanze della malattia diabetica spesso se il paziente ne è affetto da molto tempo e pertanto è stata anch'essa valutata”.
Il consulente ha ribadito che “la osservazione di parte ricorrente relativa alla patologia cardiaca è priva di considerazioni mediche che possano determinare una riconsiderazione della valutazione che pertanto si riconferma…Nella attuale espressività clinica tale infermità è riconducibile a quella prevista dal DM del febbraio 1992 con codice 6442 e dà luogo ad una invalidità del 50%”.
In ordine alla patologia cardiaca, il ctu ha osservato che “Nella attuale espressività clinica tale infermità è riconducibile a quella prevista dal DM del febbraio 1992 con codice 6442 e dà luogo ad una invalidità del 50%. Relativamente alla quantificazione della percentuale della invalidità si è provveduto ad una revisione del calcolo riduzionistico ed in esito allo stesso si può concludere che la paziente sia invalida nella misura del 75 a fara data dalla presentazione della domanda amministrativa”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce l'accertamento del diritto alla prestazione.
7- In ragione di quanto esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 utili al conseguimento dell'assegno di invalidità dalla presentazione della domanda amministrativa, come previsto dal ctu.
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e delle ragioni della decisione, le spese del procedimento per atp vengono poste a carico dell' e vengono liquidate in dispositivo ex DM 10 CP_1 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia, le spese del presente giudizio vengono compensate per metà e la restante quota viene posta a carico dell' e viene liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti CP_1 tenuto conto della semplicità della controversia;
vengono, altresì, poste in via definitiva a carico dell' le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili per il riconoscimento Parte_1 dell'assegno di invalidità dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
b) condanna l' al pagamento di metà delle spese giudiziali del presente procedimento liquidate CP_1 nella somma di € 1347,75, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota;
c) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali del procedimento per atp liquidate nella CP_1 somma di € 1.168,50, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario;
d) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 10 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 9 luglio
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 204/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Bambaci, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti
RESISTENTE
OGGETTO: assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 12 gennaio 2024, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 27 settembre 2021, ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a codesto
Tribunale ed iscritto al n. 4124/2021 R.G., accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto dell'invalidità civile in misura non inferiore al 75%;
- il ctu nominato aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario richiesto;
- aveva, pertanto, depositato dichiarazione di dissenso.
Eccepiva la nullità della relazione di ctu, lamentando che il consulente non aveva rispettato il termine assegnato per consentire alle parti di trasmette le proprie controdeduzioni alla bozza di relazione.
Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che, sebbene il consulente avesse riconosciuto l'esistenza di una cardiopatia ipertensiva, di una valvulopatia e di un diabete mellito insulinodipendente, aveva commesso il grave errore di considerare, nella valutazione percentuale, soltanto la cardiopatia e l'insufficienza diabetica, escludendo tutte le problematiche connesse alla grave valvulopatia, alla sindrome depressiva e alla incontinenza urinaria.
Rilevava, inoltre, errori nell'applicazione del calcolo riduzionistico.
Evidenziava, infatti che, attribuendo alla cardiopatia di cui ella soffriva una percentuale di invalidità pari al 50% e al diabete mellito insulinodipendente una percentuale del 50%, l'applicazione della formula di non determinava un'invalidità complessiva del 60%, bensì del 75%.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuta e dichiarata invalida in misura non inferiore al 75% con diritto al conseguimento delle spettanze economiche, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda volta al CP_1 riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale e al pagamento dei ratei dell 'assegno mensile di assistenza.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 9 luglio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità
(giudizio iscritto al RG n. 4124/2021, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati escludeva la sussistenza del requisito richiesto e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, è stato disposto il richiamo del ctu nominato nel procedimento per atp.
Il ctu, nel procedimento per atp, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da “cardiopatia ipertensiva e valvulopatia , diabete mellito insulino dipendente” ed ha concluso ritenendo la ricorrente invalida nella misura pari al 60%.
In seguito al disposto richiamo nel presente procedimento il ctu ha rilevato: “...La paziente al momento della visita medica si è limitata a riferire anamnesticamente di essere affetta da sindrome depressiva non aggiungendo la sussistenza di sintomatologia ad essa correlata . Lo scrivente ha valutato anche la certificazione medica rilasciata dall'IRCCS acclusa ai fascicoli di causa. Sul punto si deve osservare che nel caso di affezioni della sfera psichica assume rilievo ai fini della valutazione medico-legale, la osservazione protratta nel tempo documentata da plurime certificazioni mediche rilasciate dal personale medico che l'ha avuto in osservazione. Per quanto precede è evidente che tale affezione non assume rilevanza ai fini valutativi per le finalità che ci occupano. La obiettività rilevata era assolutamente di lieve entità e non valutabile pertanto per le finalità della presente Si osserva inoltre che tale infermità va valutata secondo una corretta metodologia medico-legale con particolare riguardo alla natura, entità ed incidenza funzionale della stessa sulla efficienza psico- fisica e quindi sulla validità della paziente… trovandoci di fronte ad una paziente con una scarsa sintomatologia con una documentazione medica relativa a tale affezione scarsa secondo la corretta metodologia medico legale precedentemente descritta , l'apprezzamento medico-legale fa escludere che tale affezione abbia rilevanza ai fini della invalidità civile”.
Il ctu ha, altresì, rilevato che “la incontinenza è una delle più frequenti complicanze della malattia diabetica spesso se il paziente ne è affetto da molto tempo e pertanto è stata anch'essa valutata”.
Il consulente ha ribadito che “la osservazione di parte ricorrente relativa alla patologia cardiaca è priva di considerazioni mediche che possano determinare una riconsiderazione della valutazione che pertanto si riconferma…Nella attuale espressività clinica tale infermità è riconducibile a quella prevista dal DM del febbraio 1992 con codice 6442 e dà luogo ad una invalidità del 50%”.
In ordine alla patologia cardiaca, il ctu ha osservato che “Nella attuale espressività clinica tale infermità è riconducibile a quella prevista dal DM del febbraio 1992 con codice 6442 e dà luogo ad una invalidità del 50%. Relativamente alla quantificazione della percentuale della invalidità si è provveduto ad una revisione del calcolo riduzionistico ed in esito allo stesso si può concludere che la paziente sia invalida nella misura del 75 a fara data dalla presentazione della domanda amministrativa”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce l'accertamento del diritto alla prestazione.
7- In ragione di quanto esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 utili al conseguimento dell'assegno di invalidità dalla presentazione della domanda amministrativa, come previsto dal ctu.
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e delle ragioni della decisione, le spese del procedimento per atp vengono poste a carico dell' e vengono liquidate in dispositivo ex DM 10 CP_1 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia, le spese del presente giudizio vengono compensate per metà e la restante quota viene posta a carico dell' e viene liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti CP_1 tenuto conto della semplicità della controversia;
vengono, altresì, poste in via definitiva a carico dell' le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili per il riconoscimento Parte_1 dell'assegno di invalidità dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
b) condanna l' al pagamento di metà delle spese giudiziali del presente procedimento liquidate CP_1 nella somma di € 1347,75, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota;
c) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali del procedimento per atp liquidate nella CP_1 somma di € 1.168,50, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario;
d) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 10 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga