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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 06/05/2024, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
SEZIONE LAVORO
N. 1196/2023 R. Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani all'udienza del 6.5.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, viale Leone IV n.38, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Fausto Petraglia (PEC ) che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persone del Direttore Regionale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato
[...] in Viterbo, via Sabotino n°1/3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino (PEC
dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura generale Email_2 alle liti;
RESISTENTE
Oggetto: indennità ex art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000 CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in Cancelleria l'1.8.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede, rappresentando di lavorare, dal 7 ottobre 2022, presso la di Civita Org_1
Castellana; di aver occupato nel tempo diverse mansioni, specificatamente: manovale fino a maggio 2004, meccanico fino ad agosto 2009, addetto al forno nel sollevamento dei carichi fino a dicembre 2016 e magazziniere fino ad oggi;
che il ricorrente era affetto da “sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla e tendinite capolungo del bicipite”; che pertanto, in data 15 febbraio 2021, presentava domanda per il riconoscimento della malattia professionale;
che, il 15 maggio 2021, ad esito della visita medico collegiale, la Commissione esprimeva il seguente giudizio “il rischio lavorativo cui è stato sottoposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata, la pratica viene pertanto archiviata”; che il ricorrente riteneva errata l'anzidetta valutazione espressa dal collegio, e pertanto, in data 16 febbraio 2022, chiedeva di essere sottoposto a nuova visita collegiale;
che tuttavia, il 15 dicembre 2022, la commissione concludeva confermando l'inidoneità del rischio;
e che infine il ricorrente riteneva indubbio il nesso eziologico tra l'attività di operaio svolta per oltre 20 anni e le patologie riscontrate strettamente associate ai movimenti ripetitivi degli arti superiori e al sollevamento manuale di carichi che gli avevano procurato un “grave deficit alla mano destra, estensione del polso con parestesie, deficit di elevazione alla spalla sinistra, postergazione fino al sacro, deficit di forza all'arto superiore sinistro”.
Per tutto quanto sopra premesso, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di: “a) accertare, attraverso una consulenza d'ufficio, di cui sin d'ora si chiede l'ammissione, la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività di lavoro espletata e la patologia di cui risulta affetto il ricorrente come da domanda denunciata del 15 febbraio 2021; b) dichiarare tenuto l al riconoscimento nei CP_1 confronti del ricorrente della malattia professionale nella misura che sarà accertata in corso di causa all'esito delle risultanze istruttorie;
c) per l'effetto condannare l alla corresponsione CP_1 conseguente come previsto dall'art. 13 D.Lvo 38/2000 (indennizzo in capitale o indennizzo in rendita) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
d) con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
contestando le avverse pretese e Controparte_1 chiedendo di: “dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità della domanda non compiutamente determinata in ordine al quantum delle prestazioni chieste in nulla precisate;
in via subordinata, nel
pagina 2 di 5 merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese in sussistenza dei presupposti di legge per la condanna”.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento della CTU, veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D.
Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal
25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione CP_1 morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
pagina 3 di 5 Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004
n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005,
99).
Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, la domanda in questa sede proposta deve dirsi fondata e può essere accolta sulla base delle considerazioni che seguono.
È stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dal ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che “Esaminati gli atti di causa e sottoposto a visita medica il signor , ritengo che le patologie Parte_1 denunciate dal ricorrente abbiano trovato origine, anche solo a titolo di concausa, nelle prestazioni lavorative svolte dal medesimo nel corso della vita professionale. In ragione di ciò si può quantificare l'invalidità con un valore complessivo del 7% alla luce delle voci tabellari 163 e 227 di cui al DM 12/7/2000.”.
Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni ed in accoglimento della domanda proposta con il ricorso, deve essere in questa sede affermato il diritto dell'odierno ricorrente a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione pagina 4 di 5 dell'integrità psicofisica pari al 7% - ovverosia nella misura indicata dal C.T.U. nella relazione agli atti - con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ai soli interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. CP_2
412/1991 dal 121° giorno successivo al 15.02.2021 (data della domanda amministrativa) al soddisfo.
e spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo richiesto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così provvede: dichiara il diritto di a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. Parte_1
38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 7% e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di CP_1 quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ad interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici dal 121° giorno successivo al 15.02.2021 fino al soddisfo;
CP_2 condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Viterbo, 6.5.2024
Il giudice del lavoro
dott.ssa Angela Damiani
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
SEZIONE LAVORO
N. 1196/2023 R. Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani all'udienza del 6.5.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, viale Leone IV n.38, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Fausto Petraglia (PEC ) che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persone del Direttore Regionale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato
[...] in Viterbo, via Sabotino n°1/3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino (PEC
dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura generale Email_2 alle liti;
RESISTENTE
Oggetto: indennità ex art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000 CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in Cancelleria l'1.8.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede, rappresentando di lavorare, dal 7 ottobre 2022, presso la di Civita Org_1
Castellana; di aver occupato nel tempo diverse mansioni, specificatamente: manovale fino a maggio 2004, meccanico fino ad agosto 2009, addetto al forno nel sollevamento dei carichi fino a dicembre 2016 e magazziniere fino ad oggi;
che il ricorrente era affetto da “sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla e tendinite capolungo del bicipite”; che pertanto, in data 15 febbraio 2021, presentava domanda per il riconoscimento della malattia professionale;
che, il 15 maggio 2021, ad esito della visita medico collegiale, la Commissione esprimeva il seguente giudizio “il rischio lavorativo cui è stato sottoposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata, la pratica viene pertanto archiviata”; che il ricorrente riteneva errata l'anzidetta valutazione espressa dal collegio, e pertanto, in data 16 febbraio 2022, chiedeva di essere sottoposto a nuova visita collegiale;
che tuttavia, il 15 dicembre 2022, la commissione concludeva confermando l'inidoneità del rischio;
e che infine il ricorrente riteneva indubbio il nesso eziologico tra l'attività di operaio svolta per oltre 20 anni e le patologie riscontrate strettamente associate ai movimenti ripetitivi degli arti superiori e al sollevamento manuale di carichi che gli avevano procurato un “grave deficit alla mano destra, estensione del polso con parestesie, deficit di elevazione alla spalla sinistra, postergazione fino al sacro, deficit di forza all'arto superiore sinistro”.
Per tutto quanto sopra premesso, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di: “a) accertare, attraverso una consulenza d'ufficio, di cui sin d'ora si chiede l'ammissione, la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività di lavoro espletata e la patologia di cui risulta affetto il ricorrente come da domanda denunciata del 15 febbraio 2021; b) dichiarare tenuto l al riconoscimento nei CP_1 confronti del ricorrente della malattia professionale nella misura che sarà accertata in corso di causa all'esito delle risultanze istruttorie;
c) per l'effetto condannare l alla corresponsione CP_1 conseguente come previsto dall'art. 13 D.Lvo 38/2000 (indennizzo in capitale o indennizzo in rendita) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
d) con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
contestando le avverse pretese e Controparte_1 chiedendo di: “dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità della domanda non compiutamente determinata in ordine al quantum delle prestazioni chieste in nulla precisate;
in via subordinata, nel
pagina 2 di 5 merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese in sussistenza dei presupposti di legge per la condanna”.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento della CTU, veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D.
Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal
25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione CP_1 morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
pagina 3 di 5 Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004
n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005,
99).
Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, la domanda in questa sede proposta deve dirsi fondata e può essere accolta sulla base delle considerazioni che seguono.
È stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dal ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che “Esaminati gli atti di causa e sottoposto a visita medica il signor , ritengo che le patologie Parte_1 denunciate dal ricorrente abbiano trovato origine, anche solo a titolo di concausa, nelle prestazioni lavorative svolte dal medesimo nel corso della vita professionale. In ragione di ciò si può quantificare l'invalidità con un valore complessivo del 7% alla luce delle voci tabellari 163 e 227 di cui al DM 12/7/2000.”.
Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni ed in accoglimento della domanda proposta con il ricorso, deve essere in questa sede affermato il diritto dell'odierno ricorrente a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione pagina 4 di 5 dell'integrità psicofisica pari al 7% - ovverosia nella misura indicata dal C.T.U. nella relazione agli atti - con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ai soli interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. CP_2
412/1991 dal 121° giorno successivo al 15.02.2021 (data della domanda amministrativa) al soddisfo.
e spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo richiesto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così provvede: dichiara il diritto di a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. Parte_1
38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 7% e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di CP_1 quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ad interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici dal 121° giorno successivo al 15.02.2021 fino al soddisfo;
CP_2 condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Viterbo, 6.5.2024
Il giudice del lavoro
dott.ssa Angela Damiani
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