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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 6 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1510/2019 R.G.
È comparso, per la parte appellante, l'avv. WALTER MANGANO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte appellata, l'avv. RITA FRANCA MAROTTA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa e l'accoglimento dell'appello incidentale.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui le scrivente si è insediato presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1510/2019 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Walter Mangano presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Rita Marotta, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace – rimborso spese urgenti ex art. 1134 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 24 settembre 2019 e Parte_1 Parte_2 proponevano appello contro la sentenza n. 34/2019 con cui il Giudice di Pace di Naso
2 aveva rigettato la loro domanda di condanna al rimborso di spese urgenti avanzata ex art. 1134 c.c. nei confronti del , compensando le spese di lite. Controparte_1
Nella resistenza del , costituitosi con comparsa del 6 dicembre 2019 CP_1 contenente appello incidentale sulla regolamentazione delle spese, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 1° dicembre 2022 e, dopo alcuni differimenti resi necessari per la riorganizzazione del ruolo istruttorio e la definizione di procedimenti più risalenti, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalla parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – Con il primo e articolato motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza impugnata per non avere riconosciuto l'urgenza di provvedere nella realizzazione dei lavori eseguiti sull'immobile in Capo d'Orlando, via della Fonte n. 53 in Catasto al fg.
2 part. 569 – sub 2 (i.e. dismissione della pavimentazione del marciapiede realizzata con tipologia in pietrine di cemento;
scavo a sezione per prelevare il materiale ritenuto non drenante;
risanamento della parete in c.a. contro terra con trattamento dell'umidità presente con idonei materiali anti umido;
posa in opera al piede della parete di tubazione corrugata per la raccolta e convogliamento delle acque drenate;
collocazione in opera di misto granulometrico di idonea pezzatura per svolgere funzione di drenaggio;
posizionamento di pozzetti piede pluviale per il convogliamento delle acque bianche nella rete comunale presente nella via Bellini;
posa in opera di massetto sotto pavimentazione nei marciapiedi, opportunamente impermeabilizzato;
posa in opera di pavimentazione del marciapiedi;
risanamento dei pilastri posti al piano terra in cemento armato;
irruvidimento della superficie dell'intervento; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo suo trattamento con malta passivante;
spazzolatura; rifacimento delle parti di intonaco deteriorate;
igienizzazione del perimetro delle pareti ammalorate e della pavimentazione) e, per l'effetto, non avere condannato controparte al rimborso di € 3.850,00 (oltre interessi) ex art. 1134 c.c., alla cui stregua “[i]l che ha assunto la gestione delle parti comuni CP_1 senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”.
3 Il motivo è infondato.
Il Giudice di legittimità ha precisato che “[n]ella materia condominiale, il diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per la gestione delle cose comuni ai sensi dell'art. 1134
c.c., a differenza di quanto previsto dall'art. 1100 c.c. nella comunione ordinaria, non insorge in caso di trascuranza degli altri comunisti, ma presuppone il requisito dell'urgenza, intendendo la legge trattare con rigore la possibilità che il singolo possa intervenire nell'amministrazione dei beni in proprietà” (Cass., n. 27106/2021).
Tale diversità di disciplina trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione (Cass., S.U., n. 2046/2006).
La Suprema Corte ha peraltro interpretato in modo restrittivo il requisito dell'urgenza, precisando che possono definirsi urgenti solo quelle spese che si realizzano alla
“presenza di una situazione tale da non consentire neppure quella minima dilazione necessaria per consentire al condominio di deliberarli o per ottenere l'autorizzazione dell'amministratore” (Cass.,
n. 4330/2012 e, più di recente, Cass., n. 4684/2018).
Tale presupposto va poi distinto dalla mera necessità di esecuzione degli interventi, poiché esso ricorre quando detti interventi appaiano indifferibili per evitare un possibile nocumento alla cosa comune o ove siano connessi alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a terzi o alla stabilità dell'edificio un danno imminente o prossimo (cfr., ex multis, Tribunale Pisa sez. I, 17/12/2021, n. 1635), non essendo dunque sufficiente a legittimare un intervento sostitutivo il mero degrado dei luoghi.
Il condòmino gestore deve, pertanto, dimostrare non solo l'indifferibilità nei termini prima indicati, ma anche che la spesa anticipata fosse indispensabile per evitare un possibile nocumento e dunque dovesse essere eseguita senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condòmini.
4 Pacifica l'assenza di qualsivoglia autorizzazione condominiale, l'accertamento tecnico d'ufficio in atti esclude – come già evidenziato dal giudice di prime cure – la sussistenza del requisito dell'urgenza.
In particolare il C.T.U., esaminato il compendio documentale, ha formulato un giudizio di verosimiglianza in ordine all'esistenza di umidità da infiltrazioni e della loro accentuazione, ma ha qualificato i lavori eseguiti come “utili e necessari” e non già indifferibili (v. pagg. 11 e 12 della consulenza d'ufficio).
Tali conclusioni sono logiche ed argomentate perché considerano che gli attori non hanno prodotto alcuna fotografia (i.e. una prova “neutra”) sullo stato di fatto preesistente al loro intervento e che nessun profilo di urgenza poteva inferirsi dalla prima relazione di parte redatta dall'ing. la cui seconda relazione del 30 Per_1 luglio 2015 dava conto di una situazione di inagibilità dei locali dovuta ad infiltrazioni.
Posto che le dichiarazioni del C.T.U devono ritenersi assistite da una presunzione di imparzialità e che la contestazione dell'esattezza delle conclusioni della espletata consulenza mediante la pura e semplice contrapposizione ad essa delle diverse valutazioni espresse dal consulente di parte non è sufficiente ad evidenziare alcun errore delle prime, ma solo la diversità dei giudizi formulati dagli esperti (Cass., n.
7078/2006), tale deficit dimostrativo non è colmato – a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti – neppure dalle prove orali raccolte.
Infatti, non basta che il teste si riferisca a un invecchiamento patologico per Per_1 ritenere provata l'indifferibilità degli interventi, giacché è emerso che lo stabile risale a circa 50/60 or sono: era pertanto necessario chiarire specificatamente quali fossero i pericoli che i lavori realizzati miravano a scongiurare e la probabilità della loro verificazione;
cosa che senza un'adeguata produzione fotografica anteriore appare impossibile, specie perché “si sapeva che vi era un problema di umidità” (così la teste
, ma vedi anche il geom. che ha fatto risalire i problemi di Testimone_1 CP_2 infiltrazione nel condominio agli anni 2011/2012 all'esito di sopralluoghi su incarico dell'amministratore) e perché il teste ha riferito che solo una parte del solaio era Tes_2 pericolante (“avevo tolto parte del solaio che era pericolante”) e non ha chiarito quanta fosse l'acqua che ha visto entrare dal tetto il giorno che ha piovuto.
5 Peraltro, essendo emerso che l'immobile era stato affittato all'accademia di musica di dal 2008 al 2013, può inferirsi che lo stesso, fino a due anni prima dei Parte_3 fatti oggetto di causa, era utilizzabile.
Ritiene invero il Tribunale che gli interventi eseguiti dagli appellanti non fossero dunque motivati dall'urgenza di porre rimedio a un nocumento per sé o altri, ma piuttosto dalla necessità di completare in tempi brevi le modifiche necessarie per mutare la destinazione d'uso dei locali.
Infatti, il teste – genero degli appellanti – ha dichiarato che “a gennaio Testimone_3
– febbraio si sentiva puzza di umidità e si vedeva[no] segni di efflorescenze di umidità” e che i lavori erano stati ritardati “in quanto la ditta non era disponibile” per essere iniziati nel giugno dello stesso anno.
Irrilevante la circostanza che l'amministratore convocato sul posto non abbia interrotto gli interventi – si noti – già in itinere (“nella stessa data mi sono recato sui luoghi in compagnia del geom. ove ho constatato che la trave del muro di contenimento era Controparte_3 già stata scrostata dalla muratura ed i ferri trattati con materiale isolante e colorato”), il teste ha dichiarato di avergli “fatto presente (...) che dovevamo completare i lavori” – iniziati per motivi pacificamente diversi dal risanamento delle strutture condominiali – senza essere in grado di valutare i rischi sulla stabilità dell'immobile (“non posso valutare [il] rischio sulla stabilità dell'immobile”) e senza chiarire quali fossero le specifiche competenze che gli consentivano di affermare “se si fossero ritardati i lavori ci sarebbe stato un ulteriore peggioramento della situazione”; peggioramento che, beninteso, non equivale automaticamente ad improcrastinabilità dell'intervento.
In sintesi, le deposizioni testimoniali raccolte e l'accertamento tecnico espletato lasciano intendere che i lavori realizzati dagli appellanti non avessero il carattere dell'urgenza, ma mirassero ad ovviare a una situazione oramai consolidatasi.
E deve ritenersi che la condizione di urgenza non sussiste nelle ipotesi in cui la situazione a cui l'intervento vuol porre riparo si protragga da anni;
situazione questa che, invece, potrebbe legittimare il singolo condomino a convocare formalmente l'assemblea condominiale per l'adozione delle misure necessarie (e non già a fare intervenire l'amministratore sul posto) e, nell'evenienza di paralisi dell'assemblea
6 medesima e dunque di inerzia ovvero di mancato raggiungimento di un accordo, a rivolgersi all'organo giudiziario competente con le forme della procedura camerale di volontaria giurisdizione a norma dell'art. 1105 c.c. per ottenere le provvidenze sostitutive di quelle di competenza dell'assemblea ed eventualmente con nomina di un amministratore ad hoc (v., in questo senso, anche Corte d'Appello Napoli, Sez. II,
22/07/2008, n. 2934).
Né, infine, dalla condotta dell'amministratore può evincersi un'ammissione dell'urgenza di provvedere, giacché quest'ultimo avrebbe riferito che i lavori erano necessari (“bisogna farli”), ma non urgenti. Se, infatti, fossero stati improcrastinabili è logico ritenere che egli – pur non essendoci fondi in cassa – si sarebbe in qualche maniera attivato tempestivamente al fine di non incorrere in responsabilità omissive alla luce della sua posizione di garanzia.
La reiezione del primo motivo di gravame comporta il rigetto del secondo e l'accoglimento dell'appello incidentale, giacché non è possibile compensare le spese di lite (nella specie, quelle diverse dagli onorari del C.T.U.) “in ragione dell'articolata vicenda” come invece operato dal giudice di prime cure.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, e vanno condannati, in Parte_1 Parte_2 solido, alla refusione in favore del delle spese di lite del Controparte_1 primo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, nella versione vigente al tempo di conclusione della prestazione professionale, per le cause di valore fino a € 5.200, ridotti del 20 % in ragione dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
3. – Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e Parte_1 Parte_2 in solido e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M.
n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in
7 fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 5.200 tenuto conto della semplicità delle questioni trattate nel presente grado ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Rilevato che l'appello principale è stato proposto in epoca successiva al 31 gennaio
2013, sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa n. 1510/2018 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) RIGETTA l'appello principale proposto da e Parte_1
contro la sentenza n. 34/2019 del Giudice di Pace di Parte_4
Naso;
2) ACCOGLIE l'appello incidentale proposto dal e, in Controparte_1 parziale riforma della sentenza n. 34/2019 del Giudice di Pace di Naso, condanna e in solido a rifondere al Parte_1 Parte_2
le spese del primo grado di giudizio, liquidate in € Controparte_1
964,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) condanna e in solido a rifondere al Parte_1 Parte_2
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € Controparte_1
852,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
8 Così deciso in Patti, lì 6 febbraio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
9
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 6 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1510/2019 R.G.
È comparso, per la parte appellante, l'avv. WALTER MANGANO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte appellata, l'avv. RITA FRANCA MAROTTA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa e l'accoglimento dell'appello incidentale.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui le scrivente si è insediato presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1510/2019 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Walter Mangano presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Rita Marotta, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace – rimborso spese urgenti ex art. 1134 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 24 settembre 2019 e Parte_1 Parte_2 proponevano appello contro la sentenza n. 34/2019 con cui il Giudice di Pace di Naso
2 aveva rigettato la loro domanda di condanna al rimborso di spese urgenti avanzata ex art. 1134 c.c. nei confronti del , compensando le spese di lite. Controparte_1
Nella resistenza del , costituitosi con comparsa del 6 dicembre 2019 CP_1 contenente appello incidentale sulla regolamentazione delle spese, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 1° dicembre 2022 e, dopo alcuni differimenti resi necessari per la riorganizzazione del ruolo istruttorio e la definizione di procedimenti più risalenti, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalla parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – Con il primo e articolato motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza impugnata per non avere riconosciuto l'urgenza di provvedere nella realizzazione dei lavori eseguiti sull'immobile in Capo d'Orlando, via della Fonte n. 53 in Catasto al fg.
2 part. 569 – sub 2 (i.e. dismissione della pavimentazione del marciapiede realizzata con tipologia in pietrine di cemento;
scavo a sezione per prelevare il materiale ritenuto non drenante;
risanamento della parete in c.a. contro terra con trattamento dell'umidità presente con idonei materiali anti umido;
posa in opera al piede della parete di tubazione corrugata per la raccolta e convogliamento delle acque drenate;
collocazione in opera di misto granulometrico di idonea pezzatura per svolgere funzione di drenaggio;
posizionamento di pozzetti piede pluviale per il convogliamento delle acque bianche nella rete comunale presente nella via Bellini;
posa in opera di massetto sotto pavimentazione nei marciapiedi, opportunamente impermeabilizzato;
posa in opera di pavimentazione del marciapiedi;
risanamento dei pilastri posti al piano terra in cemento armato;
irruvidimento della superficie dell'intervento; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo suo trattamento con malta passivante;
spazzolatura; rifacimento delle parti di intonaco deteriorate;
igienizzazione del perimetro delle pareti ammalorate e della pavimentazione) e, per l'effetto, non avere condannato controparte al rimborso di € 3.850,00 (oltre interessi) ex art. 1134 c.c., alla cui stregua “[i]l che ha assunto la gestione delle parti comuni CP_1 senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”.
3 Il motivo è infondato.
Il Giudice di legittimità ha precisato che “[n]ella materia condominiale, il diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per la gestione delle cose comuni ai sensi dell'art. 1134
c.c., a differenza di quanto previsto dall'art. 1100 c.c. nella comunione ordinaria, non insorge in caso di trascuranza degli altri comunisti, ma presuppone il requisito dell'urgenza, intendendo la legge trattare con rigore la possibilità che il singolo possa intervenire nell'amministrazione dei beni in proprietà” (Cass., n. 27106/2021).
Tale diversità di disciplina trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione (Cass., S.U., n. 2046/2006).
La Suprema Corte ha peraltro interpretato in modo restrittivo il requisito dell'urgenza, precisando che possono definirsi urgenti solo quelle spese che si realizzano alla
“presenza di una situazione tale da non consentire neppure quella minima dilazione necessaria per consentire al condominio di deliberarli o per ottenere l'autorizzazione dell'amministratore” (Cass.,
n. 4330/2012 e, più di recente, Cass., n. 4684/2018).
Tale presupposto va poi distinto dalla mera necessità di esecuzione degli interventi, poiché esso ricorre quando detti interventi appaiano indifferibili per evitare un possibile nocumento alla cosa comune o ove siano connessi alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a terzi o alla stabilità dell'edificio un danno imminente o prossimo (cfr., ex multis, Tribunale Pisa sez. I, 17/12/2021, n. 1635), non essendo dunque sufficiente a legittimare un intervento sostitutivo il mero degrado dei luoghi.
Il condòmino gestore deve, pertanto, dimostrare non solo l'indifferibilità nei termini prima indicati, ma anche che la spesa anticipata fosse indispensabile per evitare un possibile nocumento e dunque dovesse essere eseguita senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condòmini.
4 Pacifica l'assenza di qualsivoglia autorizzazione condominiale, l'accertamento tecnico d'ufficio in atti esclude – come già evidenziato dal giudice di prime cure – la sussistenza del requisito dell'urgenza.
In particolare il C.T.U., esaminato il compendio documentale, ha formulato un giudizio di verosimiglianza in ordine all'esistenza di umidità da infiltrazioni e della loro accentuazione, ma ha qualificato i lavori eseguiti come “utili e necessari” e non già indifferibili (v. pagg. 11 e 12 della consulenza d'ufficio).
Tali conclusioni sono logiche ed argomentate perché considerano che gli attori non hanno prodotto alcuna fotografia (i.e. una prova “neutra”) sullo stato di fatto preesistente al loro intervento e che nessun profilo di urgenza poteva inferirsi dalla prima relazione di parte redatta dall'ing. la cui seconda relazione del 30 Per_1 luglio 2015 dava conto di una situazione di inagibilità dei locali dovuta ad infiltrazioni.
Posto che le dichiarazioni del C.T.U devono ritenersi assistite da una presunzione di imparzialità e che la contestazione dell'esattezza delle conclusioni della espletata consulenza mediante la pura e semplice contrapposizione ad essa delle diverse valutazioni espresse dal consulente di parte non è sufficiente ad evidenziare alcun errore delle prime, ma solo la diversità dei giudizi formulati dagli esperti (Cass., n.
7078/2006), tale deficit dimostrativo non è colmato – a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti – neppure dalle prove orali raccolte.
Infatti, non basta che il teste si riferisca a un invecchiamento patologico per Per_1 ritenere provata l'indifferibilità degli interventi, giacché è emerso che lo stabile risale a circa 50/60 or sono: era pertanto necessario chiarire specificatamente quali fossero i pericoli che i lavori realizzati miravano a scongiurare e la probabilità della loro verificazione;
cosa che senza un'adeguata produzione fotografica anteriore appare impossibile, specie perché “si sapeva che vi era un problema di umidità” (così la teste
, ma vedi anche il geom. che ha fatto risalire i problemi di Testimone_1 CP_2 infiltrazione nel condominio agli anni 2011/2012 all'esito di sopralluoghi su incarico dell'amministratore) e perché il teste ha riferito che solo una parte del solaio era Tes_2 pericolante (“avevo tolto parte del solaio che era pericolante”) e non ha chiarito quanta fosse l'acqua che ha visto entrare dal tetto il giorno che ha piovuto.
5 Peraltro, essendo emerso che l'immobile era stato affittato all'accademia di musica di dal 2008 al 2013, può inferirsi che lo stesso, fino a due anni prima dei Parte_3 fatti oggetto di causa, era utilizzabile.
Ritiene invero il Tribunale che gli interventi eseguiti dagli appellanti non fossero dunque motivati dall'urgenza di porre rimedio a un nocumento per sé o altri, ma piuttosto dalla necessità di completare in tempi brevi le modifiche necessarie per mutare la destinazione d'uso dei locali.
Infatti, il teste – genero degli appellanti – ha dichiarato che “a gennaio Testimone_3
– febbraio si sentiva puzza di umidità e si vedeva[no] segni di efflorescenze di umidità” e che i lavori erano stati ritardati “in quanto la ditta non era disponibile” per essere iniziati nel giugno dello stesso anno.
Irrilevante la circostanza che l'amministratore convocato sul posto non abbia interrotto gli interventi – si noti – già in itinere (“nella stessa data mi sono recato sui luoghi in compagnia del geom. ove ho constatato che la trave del muro di contenimento era Controparte_3 già stata scrostata dalla muratura ed i ferri trattati con materiale isolante e colorato”), il teste ha dichiarato di avergli “fatto presente (...) che dovevamo completare i lavori” – iniziati per motivi pacificamente diversi dal risanamento delle strutture condominiali – senza essere in grado di valutare i rischi sulla stabilità dell'immobile (“non posso valutare [il] rischio sulla stabilità dell'immobile”) e senza chiarire quali fossero le specifiche competenze che gli consentivano di affermare “se si fossero ritardati i lavori ci sarebbe stato un ulteriore peggioramento della situazione”; peggioramento che, beninteso, non equivale automaticamente ad improcrastinabilità dell'intervento.
In sintesi, le deposizioni testimoniali raccolte e l'accertamento tecnico espletato lasciano intendere che i lavori realizzati dagli appellanti non avessero il carattere dell'urgenza, ma mirassero ad ovviare a una situazione oramai consolidatasi.
E deve ritenersi che la condizione di urgenza non sussiste nelle ipotesi in cui la situazione a cui l'intervento vuol porre riparo si protragga da anni;
situazione questa che, invece, potrebbe legittimare il singolo condomino a convocare formalmente l'assemblea condominiale per l'adozione delle misure necessarie (e non già a fare intervenire l'amministratore sul posto) e, nell'evenienza di paralisi dell'assemblea
6 medesima e dunque di inerzia ovvero di mancato raggiungimento di un accordo, a rivolgersi all'organo giudiziario competente con le forme della procedura camerale di volontaria giurisdizione a norma dell'art. 1105 c.c. per ottenere le provvidenze sostitutive di quelle di competenza dell'assemblea ed eventualmente con nomina di un amministratore ad hoc (v., in questo senso, anche Corte d'Appello Napoli, Sez. II,
22/07/2008, n. 2934).
Né, infine, dalla condotta dell'amministratore può evincersi un'ammissione dell'urgenza di provvedere, giacché quest'ultimo avrebbe riferito che i lavori erano necessari (“bisogna farli”), ma non urgenti. Se, infatti, fossero stati improcrastinabili è logico ritenere che egli – pur non essendoci fondi in cassa – si sarebbe in qualche maniera attivato tempestivamente al fine di non incorrere in responsabilità omissive alla luce della sua posizione di garanzia.
La reiezione del primo motivo di gravame comporta il rigetto del secondo e l'accoglimento dell'appello incidentale, giacché non è possibile compensare le spese di lite (nella specie, quelle diverse dagli onorari del C.T.U.) “in ragione dell'articolata vicenda” come invece operato dal giudice di prime cure.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, e vanno condannati, in Parte_1 Parte_2 solido, alla refusione in favore del delle spese di lite del Controparte_1 primo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, nella versione vigente al tempo di conclusione della prestazione professionale, per le cause di valore fino a € 5.200, ridotti del 20 % in ragione dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
3. – Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e Parte_1 Parte_2 in solido e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M.
n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in
7 fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 5.200 tenuto conto della semplicità delle questioni trattate nel presente grado ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Rilevato che l'appello principale è stato proposto in epoca successiva al 31 gennaio
2013, sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa n. 1510/2018 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) RIGETTA l'appello principale proposto da e Parte_1
contro la sentenza n. 34/2019 del Giudice di Pace di Parte_4
Naso;
2) ACCOGLIE l'appello incidentale proposto dal e, in Controparte_1 parziale riforma della sentenza n. 34/2019 del Giudice di Pace di Naso, condanna e in solido a rifondere al Parte_1 Parte_2
le spese del primo grado di giudizio, liquidate in € Controparte_1
964,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) condanna e in solido a rifondere al Parte_1 Parte_2
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € Controparte_1
852,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
8 Così deciso in Patti, lì 6 febbraio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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