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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/10/2024, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
RG VG N 955/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Rel./Est.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice
dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 955/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c.,
promosso congiuntamente da
Parte_1 parte rappresentata e difesa dall'avv. Mara GRISOLANO, presso cui è elettivamente domiciliata,
come da delega in atti;
e
Parte_2 parte rappresentata e difesa dall'avv. Pio CODA, presso cui è elettivamente domiciliata, come da delega in atti;
- r i c o r r e n t i -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
o s s e r v a
.1.
Con ricorso iscritto in data 17.04.2024, i sig.ri e premesso di Parte_1 Parte_2
avere generato prole ( n. il 02.10.2018), chiedevano congiuntamente la regolamentazione dei Per_1
rapporti dei genitori con essa.
Con note scritte insistevano nelle loro conclusioni che qui si riportano:
1. La casa familiare sita in Rueglio Strada Comunale delle Valline n. 4 in comproprietà tra le parti è
stata dismessa e venduta;
le parti hanno già regolato ogni questione patrimoniale connessa alla vendita ed hanno diviso concordemente gli arredi. La RA si è trasferita in Bosconero Parte_2
Frazione Mastri Via Argentera n. 2 presso l'abitazione dei genitori. Il NO vive Parte_1
e risiede in Vale di Chy Vicolo Principe n. 2 nell'abitazione di sua proprietà.
2. Il figlio minore resta affidato in modo condiviso alle parti, con collocazione principale Per_1
presso la mamma e ne seguirà la residenza anagrafica.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei relativi bisogni,
capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità
parentale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3. Relativamente alle visite, salvo un diverso accordo tra le parti e sempre facendo salvi i desiderata/
gli impegni del figlio, le parti concordano la seguente modalità che hanno già in atto sin dalla data di loro separazione (gennaio 2023): - A settimane alterne dal lunedì dall'uscita di scuola alle ore 15.40 (o orario equivalente) sino al lunedì
successivo con rientro a scuola.
Nella settimana di spettanza del papà, il venerdì starà con la mamma dall'uscita di scuola sino Per_1
al sabato pomeriggio verso le ore 17.00 salvo indisponibilità lavorativa della madre o di chi dovrebbe sostituirla, momento in cui il padre lo preleverà dalla casa materna per tenerlo sino al lunedì mattina come sopra indicato.
Sempre facendo salvo un diverso accordo tra le parti, il figlio trascorrerà poi alternativamente con il padre e con la madre:
- durante le ferie estive 15 giorni anche non consecutivi, o un diverso periodo che andrà concordato tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, affinché entrambi abbiano la possibilità di restare con il figlio nel rispettivo periodo di ferie.
- durante le festività natalizie, le parti non derogheranno alla turnazione ordinaria / settimanale alternata sopra indicata ma alterneranno il giorno di Natale e quello di Capodanno a decorrere -in caso di disaccordo- dal Natale 2024 con il papà.
Parimenti faranno durante le vacanze pasquali alternando il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo,
a decorrere – in caso di disaccordo - dalla Pasqua 2025 con il papà.
Entrambi i coniugi s'impegnano, in ogni caso, a rispettare la volontà del figlio per quanto attiene le modalità di visita descritte in precedenza ed a concordare, con congruo anticipo e rispetto reciproco,
eventuali variazioni ai predetti orari e giorni in ragione dei reciproci impegni (lavorativi e non) e di quelli delle figlie.
Il regime dell'alternanza sarà altresì applicato ai giorni di eventuali festività per ponti e/o per il compleanno.
4. In ragione dell'accudimento paritetico del minore, le parti provvederanno al mantenimento diretto del figlio quando l'avrà con sé. Come già ora accade, ciascuno provvederà a dotarsi del vestiario per il minore e curerà l'acquisto di eventuali medicinali da banco o piccola cancelleria necessaria. Saranno divise al 50% tutte le spese che, individuate nel Protocollo di Intesa siglato tra il Tribunale
di Ivrea e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24.6.2016, sono ordinarie ovvero: la spesa della mensa, le ricariche del cellulare, il carburante per futuri mezzi di trasporto.
L'assegno unico per il nucleo familiare sarà percepito al 100% dalla NO . Parte_2
Le detrazioni fiscali saranno fruite al 50% tra i genitori.
5. Le parti sosterranno poi, nella misura del 50% ciascuna, tutte le spese straordinarie (scolastiche,
mediche e ludico/sportive) relative al figlio come previste nel Protocollo di Intesa siglato tra il
Tribunale di Ivrea e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24.6.2016 qui da intendersi integralmente richiamato.
Sempre in relazione alle spese straordinarie i conteggi dare/avere tra le parti verranno effettuati con cadenza mensile ed il genitore obbligato al rimborso lo effettuerà entro la fine del mese sempre a mezzo bonifico bancario.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali (ricevute e fatture) relative a spese deducibili, ovvero a fornire all'al-tro genitore indicazioni sul proprio reddito per l'eventuale compilazione del modello ISEE.
6. La RA provvederà, entro un mese dal deposito del presente ricorso, alla Parte_2
volturazione a proprie spese della vettura Renault Clio tg. GA942WD in uso alla medesima ma di proprietà del NO . In ogni caso restano a carico della stessa sanzioni Parte_1
amministrative /multe, spese di assicurazione e bollo che dovessero risultare ancora dovute fino al passaggio di proprietà.
7. Le parti si scambiano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di passa-porto o documento equipollente che sia necessario per portare il minore all'estero.
8. Spese legali compensate.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento delle conclusioni congiunte. .2.
Valutato l'interesse della prole, nulla osta in fatto ed in diritto all'accoglimento delle conclusioni congiunte sopra riportate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto di e visto il parere del P.M. che accoglie le conclusioni del Parte_1 Parte_2 ricorso, prende atto dell'accordo di cui in parte motiva e provvede in conformità.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 16.10.2024.
IL PRESIDENTE REL./EST.
Alessandro Scialabba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Rel./Est.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice
dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 955/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c.,
promosso congiuntamente da
Parte_1 parte rappresentata e difesa dall'avv. Mara GRISOLANO, presso cui è elettivamente domiciliata,
come da delega in atti;
e
Parte_2 parte rappresentata e difesa dall'avv. Pio CODA, presso cui è elettivamente domiciliata, come da delega in atti;
- r i c o r r e n t i -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
o s s e r v a
.1.
Con ricorso iscritto in data 17.04.2024, i sig.ri e premesso di Parte_1 Parte_2
avere generato prole ( n. il 02.10.2018), chiedevano congiuntamente la regolamentazione dei Per_1
rapporti dei genitori con essa.
Con note scritte insistevano nelle loro conclusioni che qui si riportano:
1. La casa familiare sita in Rueglio Strada Comunale delle Valline n. 4 in comproprietà tra le parti è
stata dismessa e venduta;
le parti hanno già regolato ogni questione patrimoniale connessa alla vendita ed hanno diviso concordemente gli arredi. La RA si è trasferita in Bosconero Parte_2
Frazione Mastri Via Argentera n. 2 presso l'abitazione dei genitori. Il NO vive Parte_1
e risiede in Vale di Chy Vicolo Principe n. 2 nell'abitazione di sua proprietà.
2. Il figlio minore resta affidato in modo condiviso alle parti, con collocazione principale Per_1
presso la mamma e ne seguirà la residenza anagrafica.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei relativi bisogni,
capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità
parentale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3. Relativamente alle visite, salvo un diverso accordo tra le parti e sempre facendo salvi i desiderata/
gli impegni del figlio, le parti concordano la seguente modalità che hanno già in atto sin dalla data di loro separazione (gennaio 2023): - A settimane alterne dal lunedì dall'uscita di scuola alle ore 15.40 (o orario equivalente) sino al lunedì
successivo con rientro a scuola.
Nella settimana di spettanza del papà, il venerdì starà con la mamma dall'uscita di scuola sino Per_1
al sabato pomeriggio verso le ore 17.00 salvo indisponibilità lavorativa della madre o di chi dovrebbe sostituirla, momento in cui il padre lo preleverà dalla casa materna per tenerlo sino al lunedì mattina come sopra indicato.
Sempre facendo salvo un diverso accordo tra le parti, il figlio trascorrerà poi alternativamente con il padre e con la madre:
- durante le ferie estive 15 giorni anche non consecutivi, o un diverso periodo che andrà concordato tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, affinché entrambi abbiano la possibilità di restare con il figlio nel rispettivo periodo di ferie.
- durante le festività natalizie, le parti non derogheranno alla turnazione ordinaria / settimanale alternata sopra indicata ma alterneranno il giorno di Natale e quello di Capodanno a decorrere -in caso di disaccordo- dal Natale 2024 con il papà.
Parimenti faranno durante le vacanze pasquali alternando il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo,
a decorrere – in caso di disaccordo - dalla Pasqua 2025 con il papà.
Entrambi i coniugi s'impegnano, in ogni caso, a rispettare la volontà del figlio per quanto attiene le modalità di visita descritte in precedenza ed a concordare, con congruo anticipo e rispetto reciproco,
eventuali variazioni ai predetti orari e giorni in ragione dei reciproci impegni (lavorativi e non) e di quelli delle figlie.
Il regime dell'alternanza sarà altresì applicato ai giorni di eventuali festività per ponti e/o per il compleanno.
4. In ragione dell'accudimento paritetico del minore, le parti provvederanno al mantenimento diretto del figlio quando l'avrà con sé. Come già ora accade, ciascuno provvederà a dotarsi del vestiario per il minore e curerà l'acquisto di eventuali medicinali da banco o piccola cancelleria necessaria. Saranno divise al 50% tutte le spese che, individuate nel Protocollo di Intesa siglato tra il Tribunale
di Ivrea e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24.6.2016, sono ordinarie ovvero: la spesa della mensa, le ricariche del cellulare, il carburante per futuri mezzi di trasporto.
L'assegno unico per il nucleo familiare sarà percepito al 100% dalla NO . Parte_2
Le detrazioni fiscali saranno fruite al 50% tra i genitori.
5. Le parti sosterranno poi, nella misura del 50% ciascuna, tutte le spese straordinarie (scolastiche,
mediche e ludico/sportive) relative al figlio come previste nel Protocollo di Intesa siglato tra il
Tribunale di Ivrea e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24.6.2016 qui da intendersi integralmente richiamato.
Sempre in relazione alle spese straordinarie i conteggi dare/avere tra le parti verranno effettuati con cadenza mensile ed il genitore obbligato al rimborso lo effettuerà entro la fine del mese sempre a mezzo bonifico bancario.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali (ricevute e fatture) relative a spese deducibili, ovvero a fornire all'al-tro genitore indicazioni sul proprio reddito per l'eventuale compilazione del modello ISEE.
6. La RA provvederà, entro un mese dal deposito del presente ricorso, alla Parte_2
volturazione a proprie spese della vettura Renault Clio tg. GA942WD in uso alla medesima ma di proprietà del NO . In ogni caso restano a carico della stessa sanzioni Parte_1
amministrative /multe, spese di assicurazione e bollo che dovessero risultare ancora dovute fino al passaggio di proprietà.
7. Le parti si scambiano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di passa-porto o documento equipollente che sia necessario per portare il minore all'estero.
8. Spese legali compensate.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento delle conclusioni congiunte. .2.
Valutato l'interesse della prole, nulla osta in fatto ed in diritto all'accoglimento delle conclusioni congiunte sopra riportate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto di e visto il parere del P.M. che accoglie le conclusioni del Parte_1 Parte_2 ricorso, prende atto dell'accordo di cui in parte motiva e provvede in conformità.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 16.10.2024.
IL PRESIDENTE REL./EST.
Alessandro Scialabba