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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/05/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 409/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 409/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RE) il 17 ottobre 1977; rappresentata e difesa dall'avv. Ines Caramaschi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Pansa n. 51
- attrice - contro
C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Emilia il 19 gennaio 1979; rappresentato e difeso dall'avv. Valter Pompeo Azzolini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via della Previdenza Sociale n. 8
- convenuto - con l'intervento del
1 di 5 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- Confermare l'affido condiviso delle minori di anni Persona_1
17 e di anni 16 ad entrambi i genitori e stante la Persona_2 maggior presenza delle stesse presso la madre, disporre che abbiano la residenza presso di lei. La madre si impegnerà comunque a fornire ogni informazione relativa alle figlie provenienti da Enti pubblici e sanitari. Il sig. si impegna a firmare la CP_1 modulistica necessaria affinché venga apportato il cambio di residenza;
- Fermo restando il principio di bigenitorialità disporre che le figlie, in considerazione anche della loro età anagrafica si accordino direttamente con il padre in merito ai giorni in cui recarsi presso di lui, con la precisazione che le stesse potranno trascorrere un week- end a settimane alterne presso il padre salvo impegni scolastici, sportivi o ludici/ricreativi che verranno tempestivamente comunicati. In tale ultimo caso le figlie si accorderanno col padre per recarsi presso di lui in altri giorni;
- Disporre che il padre versi entro il giorno dieci di ogni mese sul conto corrente della madre a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie la somma di euro 400,00 mensili (200,00 euro per ciascuna figlia). Il primo versamento verrà eseguito in data
10.06.2025 ed includerà le mensilità di aprile e maggio. La somma disposta a titolo di contributo di mantenimento verrà aggiornata annualmente secondo gli indici Istat. Si precisa fin d'ora che quest'anno la figlia dovrebbe recarsi per motivi di studio Per_1 all'estero permanendovi dieci mesi e il padre per il periodo in cui la figlia si troverà all'estero, provvederà al suo mantenimento diretto
2 di 5 fino al suo rientro in Italia. Egli verserà quindi alla madre solo
l'assegno di mantenimento per la figlia Durante la sua Per_2 permanenza all'estero sarà in possesso di carta di credito a Per_1 proprio nome ma “appoggiata” sul conto corrente della madre e tale carta sarà l'unico strumento per inviare denaro alla figlia da parte dei genitori. Pertanto, in caso di necessità di denaro da parte di i genitori verseranno l'occorrente in egual misura, per cui Per_1 il padre per la propria quota pari al 50% verserà a mezzo bonifico bancario la corrispondente somma necessaria e utile per la figlia sul conto corrente della madre, la quale eseguirà la ricarica sulla carta di credito di inviandone poi ricevuta al sig. Per_1 CP_1
- Al rientro in Italia di il padre verserà regolarmente Per_1
l'assegno di mantenimento di euro 400,00 ovvero euro 200,00 per ciascuna figlia;
- Disporre che le spese straordinarie per le figlie come disciplinate in sede di protocollo in uso presso il nostro Tribunale vengano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che non sostiene la spesa dovrà rimborsarla all'altro, previa esibizione della documentazione, tramite bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese;
- Disporre che l'assegno unico venga percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
- Spese legali compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Gli ex coniugi e sono Controparte_1 Parte_1 genitori di (nata il [...]) ed (nata il 14 Per_1 Per_2 maggio 2009).
I rapporti genitoriali sono retti dalla sentenza n. 975/2022 resa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 20 settembre 2022, che, accogliendo il ricorso a domanda congiunta delle parti e dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio da esse contratto, ha disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione
3 di 5 paritetica a settimane alterne, mantenimento diretto da parte di ciascun genitore e suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 7 febbraio 2025, , assumendo che da novembre 2024 le Parte_1 minori si recavano dal padre per un solo giorno a settimana, segnatamente dal sabato a pranzo alla domenica pomeriggio, ha chiesto la collocazione prevalente delle minori presso di sé, la rimodulazione degli incontri padre-figlie ed un contributo per il mantenimento della prole in misura pari ad € 500,00 al mese, oltre alla precisazione che il padre provveda al rimborso delle spese straordinarie entro il giorno dieci del mese successivo.
3. Costituito con comparsa depositata in data 14 aprile 2025,
ha chiesto il rigetto delle domande attoree e la Controparte_1 determinazione di un nuovo calendario di visita paritetico, offrendo di contribuire al mantenimento delle figlie in misura pari ad € 250,00 al mese (€ 125,00 per ciascuna figlia) e di consentire alla madre di percepire integralmente l'assegno unico.
4. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 14 febbraio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e disposto un rinvio in pendenza di trattative, alla prima udienza in prosecuzione del 29 maggio 2025 i procuratori delle parti, dichiarando di avere raggiunto un accordo, hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e, pertanto, la causa è stata rimessa in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
4 di 5 Le nuove condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e, pertanto, l'accordo può essere recepito.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
2. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, a parziale modifica della sentenza n. 975/2022 emessa dal Tribunale medesimo in data
20 settembre 2022:
1. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti, così come trascritte in epigrafe;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 29 maggio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 409/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RE) il 17 ottobre 1977; rappresentata e difesa dall'avv. Ines Caramaschi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Pansa n. 51
- attrice - contro
C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Emilia il 19 gennaio 1979; rappresentato e difeso dall'avv. Valter Pompeo Azzolini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via della Previdenza Sociale n. 8
- convenuto - con l'intervento del
1 di 5 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- Confermare l'affido condiviso delle minori di anni Persona_1
17 e di anni 16 ad entrambi i genitori e stante la Persona_2 maggior presenza delle stesse presso la madre, disporre che abbiano la residenza presso di lei. La madre si impegnerà comunque a fornire ogni informazione relativa alle figlie provenienti da Enti pubblici e sanitari. Il sig. si impegna a firmare la CP_1 modulistica necessaria affinché venga apportato il cambio di residenza;
- Fermo restando il principio di bigenitorialità disporre che le figlie, in considerazione anche della loro età anagrafica si accordino direttamente con il padre in merito ai giorni in cui recarsi presso di lui, con la precisazione che le stesse potranno trascorrere un week- end a settimane alterne presso il padre salvo impegni scolastici, sportivi o ludici/ricreativi che verranno tempestivamente comunicati. In tale ultimo caso le figlie si accorderanno col padre per recarsi presso di lui in altri giorni;
- Disporre che il padre versi entro il giorno dieci di ogni mese sul conto corrente della madre a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie la somma di euro 400,00 mensili (200,00 euro per ciascuna figlia). Il primo versamento verrà eseguito in data
10.06.2025 ed includerà le mensilità di aprile e maggio. La somma disposta a titolo di contributo di mantenimento verrà aggiornata annualmente secondo gli indici Istat. Si precisa fin d'ora che quest'anno la figlia dovrebbe recarsi per motivi di studio Per_1 all'estero permanendovi dieci mesi e il padre per il periodo in cui la figlia si troverà all'estero, provvederà al suo mantenimento diretto
2 di 5 fino al suo rientro in Italia. Egli verserà quindi alla madre solo
l'assegno di mantenimento per la figlia Durante la sua Per_2 permanenza all'estero sarà in possesso di carta di credito a Per_1 proprio nome ma “appoggiata” sul conto corrente della madre e tale carta sarà l'unico strumento per inviare denaro alla figlia da parte dei genitori. Pertanto, in caso di necessità di denaro da parte di i genitori verseranno l'occorrente in egual misura, per cui Per_1 il padre per la propria quota pari al 50% verserà a mezzo bonifico bancario la corrispondente somma necessaria e utile per la figlia sul conto corrente della madre, la quale eseguirà la ricarica sulla carta di credito di inviandone poi ricevuta al sig. Per_1 CP_1
- Al rientro in Italia di il padre verserà regolarmente Per_1
l'assegno di mantenimento di euro 400,00 ovvero euro 200,00 per ciascuna figlia;
- Disporre che le spese straordinarie per le figlie come disciplinate in sede di protocollo in uso presso il nostro Tribunale vengano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che non sostiene la spesa dovrà rimborsarla all'altro, previa esibizione della documentazione, tramite bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese;
- Disporre che l'assegno unico venga percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
- Spese legali compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Gli ex coniugi e sono Controparte_1 Parte_1 genitori di (nata il [...]) ed (nata il 14 Per_1 Per_2 maggio 2009).
I rapporti genitoriali sono retti dalla sentenza n. 975/2022 resa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 20 settembre 2022, che, accogliendo il ricorso a domanda congiunta delle parti e dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio da esse contratto, ha disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione
3 di 5 paritetica a settimane alterne, mantenimento diretto da parte di ciascun genitore e suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 7 febbraio 2025, , assumendo che da novembre 2024 le Parte_1 minori si recavano dal padre per un solo giorno a settimana, segnatamente dal sabato a pranzo alla domenica pomeriggio, ha chiesto la collocazione prevalente delle minori presso di sé, la rimodulazione degli incontri padre-figlie ed un contributo per il mantenimento della prole in misura pari ad € 500,00 al mese, oltre alla precisazione che il padre provveda al rimborso delle spese straordinarie entro il giorno dieci del mese successivo.
3. Costituito con comparsa depositata in data 14 aprile 2025,
ha chiesto il rigetto delle domande attoree e la Controparte_1 determinazione di un nuovo calendario di visita paritetico, offrendo di contribuire al mantenimento delle figlie in misura pari ad € 250,00 al mese (€ 125,00 per ciascuna figlia) e di consentire alla madre di percepire integralmente l'assegno unico.
4. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 14 febbraio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e disposto un rinvio in pendenza di trattative, alla prima udienza in prosecuzione del 29 maggio 2025 i procuratori delle parti, dichiarando di avere raggiunto un accordo, hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e, pertanto, la causa è stata rimessa in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
4 di 5 Le nuove condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e, pertanto, l'accordo può essere recepito.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
2. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, a parziale modifica della sentenza n. 975/2022 emessa dal Tribunale medesimo in data
20 settembre 2022:
1. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti, così come trascritte in epigrafe;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 29 maggio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
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