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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 05/11/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, nella persona della dott.ssa AR MO quale giudice del lavoro, alla udienza del 14.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2447/2019 R.G. TRA
, NATA IL 17.01.1973 A POLLA (SA) (C.F. ), RAPP.TA Parte_1 C.F._1
E DIFESA DAGLI AVV.TI GIUSEPPE D'ACUNTI E LORETO ZOZZARO, come in atti;
RICORRENTE E
, con sede legale in Roma, via Giuseppe Controparte_1
Grezar n. 14, in persona del Legale Rappresentante in carica per questi, rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Bavasso, come in atti;
nonché
, Agente della Riscossione per la Controparte_1 provincia di Salerno, in persona del Procuratore Speciale , rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Rocco Pedoto;
NONCHÈ
Controparte_3 in persona del Presidente pro tempore, CF , Via
[...] P.IVA_1
Mantova 1, ROMA, rappresentato e difeso dagli Avvocati Michel Martone e Gianluca Lucchetti, come in atti;
Resistente
Conclusioni: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 25.10.2019, la ricorrente in epigrafe indicata deduceva di essere venuta a conoscenza in data 07.10.2019, a mezzo di estratto di ruolo, della pendenza di un debito a suo carico, incorporato nella cartella di pagamento n. 10020180019577650, avente ad oggetto contributi dovuti alla Controparte_3
[...]
Eccepiva la mancata notifica del suddetto titolo nonché l'intervenuta decadenza dal termine annuale per l'iscrizione a ruolo. Concludeva chiedendo, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-Annullare l'estratto di ruolo del 07.10.2019 incorporante la cartella nr.
10020180019577650 per la riscossione di contributi della Parte_2
relativi all'anno 2016, per € 22.890,06 comprese sanzioni ed
[...] interessi;
- Con vittoria di spese e competenze tutte di lite”. Con memoria difensiva depositata in data 01.06.2020 l' eccepiva l'inammissibilità CP_4 dell'impugnativa del ruolo esattoriale per carenza di interesse ad agire nonché per intempestività dell'opposizione. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda, stante la regolarità della notifica della cartella di pagamento. Formulava le seguenti conclusioni: “1) in via del tutto pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso, avverso l'estratto di ruolo de quo non autonomamente impugnabile, per carenza di interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c.; 2) in via del tutto pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso, per intervenuta decadenza del termine di impugnazione ex art.24, comma 5, del D. Lgs. 46/1999; 3) in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del terzo responsabile
[...]
quale Ente creditore a cui non è Controparte_3 stato notificato il ricorso de quo, in relazione al motivo del ricorso concernente il merito della pretesa iscritta a ruolo, ai sensi degli artt.102, secondo comma, 106 e 107 c.p.c. e 39 del D.
Lgs. 112/1999; 4) in via gradata, rigettare il ricorso perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il ruolo ordinario n.2018/3315 relativo alla cartella di pagamento n.10020180019577650, dell'importo di €.21.342,64; 5) condannare la ricorrente
Dott.ssa al pagamento delle spese e dei compensi professionali quantificati in Pt_1 Pt_1
€.5.135,00, oltre spese generali al 15% e CPA, come da nota spese giudiziale che si deposita, da distrarsi in favore dell'Avv. Rocco Pedoto antistatario”. In data 04.06.2020, l' , a mezzo di altro difensore, Controparte_5 depositava ulteriore memoria di costituzione in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e l'infondatezza dello stesso. Ne chiedeva, pertanto, il rigetto con condanna al pagamento delle spese di lite. Con provvedimento del 17.02.2021 il GdL autorizzava la chiamata in causa dell'ente previdenziale titolare del credito, il quale, con memoria dell'01.10.2021, eccepiva l'inammissibilità della domanda avanzata per intervenuta decadenza nonché per carenza di interesse ad agire. Concludeva chiedendo: “- in via preliminare, dichiarare inammissibile nei confronti della resistente il ricorso avversario per le ragioni sopra esposte;
- nel merito CP_3
e con riserva di più ampia argomentazione, rigettare il ricorso avversario in quanto inammissibile e del tutto infondato in fatto e in diritto;
- in subordine ed in via riconvenzionale, in denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, del ricorso avversario, condannare il convenuto ente riscossore a corrispondere in favore della
[...]
l'importo del credito contributivo Controparte_3 contenuto negli atti dell'ente riscossore oggetto di annullamento, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. La causa veniva istruita documentalmente. Nelle more, con decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, veniva disposta la sostituzione della scrivente sul ruolo assegnato alla dott.ssa assente dal servizio, nella trattazione e definizione dei procedimenti Parte_3 pendenti. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
******* Il ricorso non può essere accolto e deve essere dichiarato inammissibile per i motivi che seguono.
Preliminarmente va dato atto che la ricorrente ha agito sulla base di un estratto di ruolo a lei rilasciato in data 07.10.2019, assumendo l'omessa notifica del titolo sotteso, definita “atto imprescindibile al fine della produzione degli effetti giuridici del ruolo”. Il legislatore, al fine di dirimere un travagliato contrasto giurisprudenziale, è recentemente intervenuto sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, statuendo, con D.L.
n. 146 del 21 ottobre, art. 3 bis, da una parte, che lo stesso non è autonomamente impugnabile;
dall'altra, circoscrivendo a tre le ipotesi suscettibili di diretta impugnazione ovvero quelle in cui o il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, o per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all' art. 1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Sul punto, in funzione nomofilattica, sono intervenute le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 26283/2022) chiarendo che il legislatore con la nuova disposizione ha regolato i casi specifici di “azione diretta”, dinanzi ad una invalida notificazione della cartella, dalla quale potrebbe conseguire la necessità di una immediata tutela giurisdizionale. La Corte ha precisato che tale disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione e, quindi, in armonia col principio del giusto processo, la dimostrazione del pregiudizio insorto al momento della presentazione del ricorso a causa dell'estratto di ruolo, può essere fornita anche durante il processo.
A tal proposito, è utile l'istituto della rimessione nei termini, posto che l'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinato dalla novità della norma. La nuova disposizione, dunque, non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi avverso l'estratto di ruolo, ma i contribuenti devono dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali sussisteva un pregiudizio al momento dell'impugnazione.
Alla luce delle suddette coordinate ermeneutiche il ricorso non è ammissibile in quanto la ricorrente afferma di essere venuta a conoscenza della cartella contestata a seguito di una richiesta di estratto di ruolo e, tuttavia, neppure risulta applicabile l'istituto della rimessione in termini, così come richiamato dalla Cassazione, in quanto il ricorso in ogni caso non può essere accolto attesa la tardività dello stesso in virtù della regolarità della notifica allegata in sede di costituzione dall' la cartella impugnata è stata regolarmente notificata alla CP_4 ricorrente a mezzo pec il 20.07.2018 all'indirizzo "MICHELARUSSO@ORDINE.COMMERCIALISTISALA.IT", sicché il ricorso, comunque, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Secondo gli orientamenti stratificatisi sul punto, antecedentemente alla modifica legislativa suesposta, l'impugnazione dell'estratto di ruolo era ritenuta ammissibile solo se lo stesso costituiva il primo atto con cui il contribuente era venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e solo se l'opposizione veniva proposta entro 40 gg da tale conoscenza ovvero entro i 20 giorni laddove venivano dedotti vizi relativi agli atti esecutivi. E, infatti, la Corte aveva statuito che l'estratto di ruolo è di norma atto interno all'amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario, il quale poteva impugnare la cartella cui esso si riferiva, con le forme e nei termini di legge: “Il contribuente, pertanto, può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal della riscossione senza dover necessariamente attendere la CP_6 notifica di un atto successivo. E' una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo, che si giustifica quindi (solo) allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa” (Cass. N. 19704/2015). Nel caso di specie, parte ricorrente non ha documentato ed allegato alcun interesse concreto ed attuale idoneo a giustificare la domanda.
E, infatti, non risulta sussistente nessuna delle tre ipotesi scandite dal dato normativo, così come suesposte, e ritenute applicabili ai giudizi pendenti dalla Suprema Corte, derivandone, quindi, l'inammissibilità del ricorso. Parte istante non ha dedotto l'esistenza di una delle ipotesi indicate, che devono ritenersi tassative e, ad ogni buon conto, non ne ha fornito prova alcuna. A seguito dell'eccezione sollevata dal concessionario della riscossione in merito alla carenza di interesse ad agire, secondo il recente orientamento della giurisprudenza nomofilattica (Cass. Sez. Un. n. 26283/2022), parte ricorrente si è limitata ad escludere l'applicabilità dell'art. 12 comma 4- bis del D.P.R. 602/1973 al presente giudizio, avente ad oggetto un accertamento negativo del credito previdenziale e non tributario. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile. La parte ricorrente, alla luce della norma sopravvenuta, deve provare “un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. In sostanza, il legislatore ha inteso escludere la impugnabilità ad eccezione di tassative ipotesi, quali un eventuale pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto, un blocco di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione e/o la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione. In tutte le altre ipotesi è impugnabile solo il primo atto con cui si manifesta la pretesa cautelare o esecutiva. Nel caso di specie, la circostanza che l' abbia provveduto nelle more a notificare al CP_4 debitore un atto di pignoramento dei crediti presso terzi non è utile ad integrare la condizione richiesta per l'accesso alla tutela giudiziale de qua, non rientrando nelle ipotesi tassative che il legislatore ha previsto. Nulla risultando in tale prospettiva rispetto al potenziale pregiudizio nel caso in esame, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse ad agire ex art. 100 cpc. Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere la sussistenza dell'interesse ad agire, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per altra concorrente ragione. Va, infatti, rimarcato che dalle risultanze di causa e, in particolare, dalla documentazione prodotta dal concessionario (cfr. allegati alla memoria del 04.06.2020), si evince che la cartella impugnata dalla ricorrente è stata, come detto, a lei notificata il 20.07.2018 all'indirizzo pec Appare Email_1 evidente che il presupposto per proporre una azione di impugnativa di estratto di ruolo – omessa conoscenza dei titoli in quanto non notificati – nel caso di specie non ricorre affatto, in quanto la parte aveva ricevuto la notifica del titolo in questione ed avrebbe potuto proporre opposizione nel termine perentorio previsto dalla norma. La domanda riconvenzionale, proposta in via subordinata, deve ritenersi assorbita dalla pronuncia di inammissibilità. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, assorbita ogni ulteriore valutazione dedotta dalle parti. Le spese, in ragione dell'applicabilità in corso di causa della norma risolutiva della controversia, si compensano integralmente fra tutte le parti in causa.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Lagonegro, 4.11.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa AR MO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, nella persona della dott.ssa AR MO quale giudice del lavoro, alla udienza del 14.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2447/2019 R.G. TRA
, NATA IL 17.01.1973 A POLLA (SA) (C.F. ), RAPP.TA Parte_1 C.F._1
E DIFESA DAGLI AVV.TI GIUSEPPE D'ACUNTI E LORETO ZOZZARO, come in atti;
RICORRENTE E
, con sede legale in Roma, via Giuseppe Controparte_1
Grezar n. 14, in persona del Legale Rappresentante in carica per questi, rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Bavasso, come in atti;
nonché
, Agente della Riscossione per la Controparte_1 provincia di Salerno, in persona del Procuratore Speciale , rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Rocco Pedoto;
NONCHÈ
Controparte_3 in persona del Presidente pro tempore, CF , Via
[...] P.IVA_1
Mantova 1, ROMA, rappresentato e difeso dagli Avvocati Michel Martone e Gianluca Lucchetti, come in atti;
Resistente
Conclusioni: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 25.10.2019, la ricorrente in epigrafe indicata deduceva di essere venuta a conoscenza in data 07.10.2019, a mezzo di estratto di ruolo, della pendenza di un debito a suo carico, incorporato nella cartella di pagamento n. 10020180019577650, avente ad oggetto contributi dovuti alla Controparte_3
[...]
Eccepiva la mancata notifica del suddetto titolo nonché l'intervenuta decadenza dal termine annuale per l'iscrizione a ruolo. Concludeva chiedendo, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-Annullare l'estratto di ruolo del 07.10.2019 incorporante la cartella nr.
10020180019577650 per la riscossione di contributi della Parte_2
relativi all'anno 2016, per € 22.890,06 comprese sanzioni ed
[...] interessi;
- Con vittoria di spese e competenze tutte di lite”. Con memoria difensiva depositata in data 01.06.2020 l' eccepiva l'inammissibilità CP_4 dell'impugnativa del ruolo esattoriale per carenza di interesse ad agire nonché per intempestività dell'opposizione. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda, stante la regolarità della notifica della cartella di pagamento. Formulava le seguenti conclusioni: “1) in via del tutto pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso, avverso l'estratto di ruolo de quo non autonomamente impugnabile, per carenza di interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c.; 2) in via del tutto pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso, per intervenuta decadenza del termine di impugnazione ex art.24, comma 5, del D. Lgs. 46/1999; 3) in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del terzo responsabile
[...]
quale Ente creditore a cui non è Controparte_3 stato notificato il ricorso de quo, in relazione al motivo del ricorso concernente il merito della pretesa iscritta a ruolo, ai sensi degli artt.102, secondo comma, 106 e 107 c.p.c. e 39 del D.
Lgs. 112/1999; 4) in via gradata, rigettare il ricorso perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il ruolo ordinario n.2018/3315 relativo alla cartella di pagamento n.10020180019577650, dell'importo di €.21.342,64; 5) condannare la ricorrente
Dott.ssa al pagamento delle spese e dei compensi professionali quantificati in Pt_1 Pt_1
€.5.135,00, oltre spese generali al 15% e CPA, come da nota spese giudiziale che si deposita, da distrarsi in favore dell'Avv. Rocco Pedoto antistatario”. In data 04.06.2020, l' , a mezzo di altro difensore, Controparte_5 depositava ulteriore memoria di costituzione in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e l'infondatezza dello stesso. Ne chiedeva, pertanto, il rigetto con condanna al pagamento delle spese di lite. Con provvedimento del 17.02.2021 il GdL autorizzava la chiamata in causa dell'ente previdenziale titolare del credito, il quale, con memoria dell'01.10.2021, eccepiva l'inammissibilità della domanda avanzata per intervenuta decadenza nonché per carenza di interesse ad agire. Concludeva chiedendo: “- in via preliminare, dichiarare inammissibile nei confronti della resistente il ricorso avversario per le ragioni sopra esposte;
- nel merito CP_3
e con riserva di più ampia argomentazione, rigettare il ricorso avversario in quanto inammissibile e del tutto infondato in fatto e in diritto;
- in subordine ed in via riconvenzionale, in denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, del ricorso avversario, condannare il convenuto ente riscossore a corrispondere in favore della
[...]
l'importo del credito contributivo Controparte_3 contenuto negli atti dell'ente riscossore oggetto di annullamento, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. La causa veniva istruita documentalmente. Nelle more, con decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, veniva disposta la sostituzione della scrivente sul ruolo assegnato alla dott.ssa assente dal servizio, nella trattazione e definizione dei procedimenti Parte_3 pendenti. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
******* Il ricorso non può essere accolto e deve essere dichiarato inammissibile per i motivi che seguono.
Preliminarmente va dato atto che la ricorrente ha agito sulla base di un estratto di ruolo a lei rilasciato in data 07.10.2019, assumendo l'omessa notifica del titolo sotteso, definita “atto imprescindibile al fine della produzione degli effetti giuridici del ruolo”. Il legislatore, al fine di dirimere un travagliato contrasto giurisprudenziale, è recentemente intervenuto sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, statuendo, con D.L.
n. 146 del 21 ottobre, art. 3 bis, da una parte, che lo stesso non è autonomamente impugnabile;
dall'altra, circoscrivendo a tre le ipotesi suscettibili di diretta impugnazione ovvero quelle in cui o il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, o per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all' art. 1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Sul punto, in funzione nomofilattica, sono intervenute le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 26283/2022) chiarendo che il legislatore con la nuova disposizione ha regolato i casi specifici di “azione diretta”, dinanzi ad una invalida notificazione della cartella, dalla quale potrebbe conseguire la necessità di una immediata tutela giurisdizionale. La Corte ha precisato che tale disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione e, quindi, in armonia col principio del giusto processo, la dimostrazione del pregiudizio insorto al momento della presentazione del ricorso a causa dell'estratto di ruolo, può essere fornita anche durante il processo.
A tal proposito, è utile l'istituto della rimessione nei termini, posto che l'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinato dalla novità della norma. La nuova disposizione, dunque, non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi avverso l'estratto di ruolo, ma i contribuenti devono dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali sussisteva un pregiudizio al momento dell'impugnazione.
Alla luce delle suddette coordinate ermeneutiche il ricorso non è ammissibile in quanto la ricorrente afferma di essere venuta a conoscenza della cartella contestata a seguito di una richiesta di estratto di ruolo e, tuttavia, neppure risulta applicabile l'istituto della rimessione in termini, così come richiamato dalla Cassazione, in quanto il ricorso in ogni caso non può essere accolto attesa la tardività dello stesso in virtù della regolarità della notifica allegata in sede di costituzione dall' la cartella impugnata è stata regolarmente notificata alla CP_4 ricorrente a mezzo pec il 20.07.2018 all'indirizzo "MICHELARUSSO@ORDINE.COMMERCIALISTISALA.IT", sicché il ricorso, comunque, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Secondo gli orientamenti stratificatisi sul punto, antecedentemente alla modifica legislativa suesposta, l'impugnazione dell'estratto di ruolo era ritenuta ammissibile solo se lo stesso costituiva il primo atto con cui il contribuente era venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e solo se l'opposizione veniva proposta entro 40 gg da tale conoscenza ovvero entro i 20 giorni laddove venivano dedotti vizi relativi agli atti esecutivi. E, infatti, la Corte aveva statuito che l'estratto di ruolo è di norma atto interno all'amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario, il quale poteva impugnare la cartella cui esso si riferiva, con le forme e nei termini di legge: “Il contribuente, pertanto, può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal della riscossione senza dover necessariamente attendere la CP_6 notifica di un atto successivo. E' una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo, che si giustifica quindi (solo) allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa” (Cass. N. 19704/2015). Nel caso di specie, parte ricorrente non ha documentato ed allegato alcun interesse concreto ed attuale idoneo a giustificare la domanda.
E, infatti, non risulta sussistente nessuna delle tre ipotesi scandite dal dato normativo, così come suesposte, e ritenute applicabili ai giudizi pendenti dalla Suprema Corte, derivandone, quindi, l'inammissibilità del ricorso. Parte istante non ha dedotto l'esistenza di una delle ipotesi indicate, che devono ritenersi tassative e, ad ogni buon conto, non ne ha fornito prova alcuna. A seguito dell'eccezione sollevata dal concessionario della riscossione in merito alla carenza di interesse ad agire, secondo il recente orientamento della giurisprudenza nomofilattica (Cass. Sez. Un. n. 26283/2022), parte ricorrente si è limitata ad escludere l'applicabilità dell'art. 12 comma 4- bis del D.P.R. 602/1973 al presente giudizio, avente ad oggetto un accertamento negativo del credito previdenziale e non tributario. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile. La parte ricorrente, alla luce della norma sopravvenuta, deve provare “un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. In sostanza, il legislatore ha inteso escludere la impugnabilità ad eccezione di tassative ipotesi, quali un eventuale pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto, un blocco di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione e/o la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione. In tutte le altre ipotesi è impugnabile solo il primo atto con cui si manifesta la pretesa cautelare o esecutiva. Nel caso di specie, la circostanza che l' abbia provveduto nelle more a notificare al CP_4 debitore un atto di pignoramento dei crediti presso terzi non è utile ad integrare la condizione richiesta per l'accesso alla tutela giudiziale de qua, non rientrando nelle ipotesi tassative che il legislatore ha previsto. Nulla risultando in tale prospettiva rispetto al potenziale pregiudizio nel caso in esame, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse ad agire ex art. 100 cpc. Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere la sussistenza dell'interesse ad agire, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per altra concorrente ragione. Va, infatti, rimarcato che dalle risultanze di causa e, in particolare, dalla documentazione prodotta dal concessionario (cfr. allegati alla memoria del 04.06.2020), si evince che la cartella impugnata dalla ricorrente è stata, come detto, a lei notificata il 20.07.2018 all'indirizzo pec Appare Email_1 evidente che il presupposto per proporre una azione di impugnativa di estratto di ruolo – omessa conoscenza dei titoli in quanto non notificati – nel caso di specie non ricorre affatto, in quanto la parte aveva ricevuto la notifica del titolo in questione ed avrebbe potuto proporre opposizione nel termine perentorio previsto dalla norma. La domanda riconvenzionale, proposta in via subordinata, deve ritenersi assorbita dalla pronuncia di inammissibilità. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, assorbita ogni ulteriore valutazione dedotta dalle parti. Le spese, in ragione dell'applicabilità in corso di causa della norma risolutiva della controversia, si compensano integralmente fra tutte le parti in causa.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Lagonegro, 4.11.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa AR MO