Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/06/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n.5679/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. DE NICOLO ANTONIO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 17/06/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 19/07/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza
1
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragioni sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che il CTU, nominato nel corso del presente giudizio di merito ATP per l'espletamento di un supplemento peritale, ha affermato la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza differita dal
07/01/2025 (data del certificato di dimissioni dal P.O. di
Terlizzi – si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni rassegnate dal CTU a pagg.6 e 7 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nel suo elaborato peritale: «L'esame clinico, quello della documentazione presente in atti e quello della documentazione esibita nel corso delle operazioni peritali,
2 consentono di pervenire ad una diagnosi di certezza e ad un'equa valutazione dei postumi.
Allo stato attuale delle condizioni di salute la IG.ra Pt_1
risulta affetta da:
[...]
“Diabete metasteroideo. Epatopatia HCV correlata: antiHCV positivo e RNA negativo. Sarcoma di AP (9.05.2023). Colite ischemica
(2023). Tiroidite subacuta. LES. Cardiopatia ipertensiva in buon compenso (F.E. 60% 1.07.2024). Artroprotesi di ginocchio destro
(2021). Connettivite a maggiore espressione lupica. Polipi amartomatosi ed adenoma tubulo villoso del sigma. Scoliosi sinistro-convessa al passaggio dorso-lombare. Discopatie C3-C4 e
C4-C5. Episodio di embolia polmonare (11.09.2024). Spondilodiscite
L-S (16.09.2024)”.
La Commissione assegnando il codice
9325 NEOPLASIE A PROGNOSI INFAUSTA O PROBABILMENTE SFAVOREVOLE 0 0 100
NONOSTANTE ASPORTAZIONE CHIRURGICA aveva attribuito una percentuale del 100%, che si conferma.
Definito l'inquadramento diagnostico, si ritiene che le affezioni e le menomazioni accertate, valutate nel loro complesso, determinino una riduzione permanente della capacità lavorativa generica della ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, quantificabile nella misura, del 100% (centopercento).
Valutazione globale ottenuto applicando, come riferimento, la
“formula a scalare di Balthazard”.
In considerazione che le patologie accertate a carico della ricorrente erano già tutte così manifeste all'epoca di inoltro della istanza, si ritiene che l'accertata riduzione della capacità lavorativa debba decorrere dalla data del 13.11.2023.
Infine la IG.ra a far data dal 7.01.2025 si trova Parte_1 nelle condizioni per cui le può essere riconosciuta la indennità di accompagnamento.
Alla IG.ra è dovuta la indennità di accompagnamento Parte_1
a far data dal 7.01.2025.
CONCLUSIONI
3 Gli accertamenti espletati consentono di rispondere con parere motivato ai quesiti posti.
La IG.ra , risulta affetta da: Parte_1
“Diabete metasteroideo. Epatopatia HCV correlata: antiHCV positivo e RNA negativo. Sarcoma di AP (9.05.2023). Colite ischemica
(2023). Tiroidite subacuta. LES. Cardiopatia ipertensiva in buon compenso (F.E. 60% 1.07.2024). Artroprotesi di ginocchio destro
(2021). Connettivite a maggiore espressione lupica. Polipi amartomatosi ed adenoma tubulo villoso del sigma. Scoliosi sinistro-convessa al passaggio dorso-lombare. Discopatie C3-C4 e
C4-C5. Episodio di embolia polmonare (11.09.2024). Spondilodiscite
L-S (16.09.2024)”.
Si ritiene che le affezioni e le menomazioni accertate, valutate nel loro complesso, determinino una riduzione permanente della capacità lavorativa generica della ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, quantificabile nella misura, del
100% (centopercento). Valutazione globale ottenuto applicando, come riferimento, la “formula a scalare di Balthazard”.
In considerazione che le patologie accertate a carico della ricorrente erano già tutte così manifeste all'epoca di inoltro della istanza, si ritiene che l'accertata riduzione della capacità lavorativa debba decorrere dalla data del 13.11.2023.
Infine la IG.ra a far data dal 7.01.2025 si trova Parte_1 nelle condizioni per cui le può essere riconosciuta la indennità di accompagnamento.
Alla IG.ra è dovuta la indennità di accompagnamento Parte_1
a far data dal 7.01.2025».
Si ritiene, quindi, che la valutazione del CTU in merito alla decorrenza differita dei requisiti sanitari riguardanti la prestazione in questione sia condivisibile, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni, in ragione del fatto che – come emerge dalle conclusioni rassegnate nella relazione scritta – soltanto all'esito del ricovero presso il P.O. di Terlizzi è stato
4 possibile riscontrate un peggioramento del quadro patologico complessivo rispetto a quanto evidenziato all'epoca della visita eseguita in via amministrativa.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda attorea nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento può trovare accoglimento con la decorrenza differita individuata dal predetto
CTU e specificata in dispositivo.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto della decorrenza differita della prestazione rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, se ne ritiene equa l'integrale compensazione tra le parti [Cass.
Sez. Lav., Ordinanza n.5422 del 2025 (ECLI:IT:CASS:2025:5422CIV)].
Invece, le spese delle C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' in ragione dell'accoglimento della domanda a fronte CP_1 del riscontrato aggravamento.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza differita dal 07/01/2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 17/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
5