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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5648/2022
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5648/2022
Oggi 10 aprile 2025 il dott. Andrea Francesco Fabbri, lette le note scritte depositate dalle parti al fine di partecipare all'udienza tenutasi con modalità cartolare e già fissata per la discussione ex art 281 sexies cpc.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5648/2022
tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate.
pagina 2 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
al fine di vederla condannata al pagamento di contributi consortili.
Con atto di citazione regolarmente e tempestivamente notificato si è opposta la la quale ha Parte_1
chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, non ritenendo provata la propria qualità di consorziata e ritenendo che la documentazione prodotta non fosse idonea alla dimostrazione del credito ingiunto.
Nello specifico, non sarebbero state prodotte le delibere di approvazione dei bilanci relativi a tutte le annualità per cui è richiesto il pagamento e non si sarebbe dato atto dei criteri di riparto, che sarebbero rimasti sconosciuti.
Si è costituita parte opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, rilevando che la qualità di consorziato si acquisisce automaticamente ai sensi dell'art 6 dello statuto consortile e che, in ogni caso, può essere acquisita anche per fatti concludenti;
in merito alla prova del credito ha prodotto le fatture relative a tutte le annualità e la delibera di approvazione delle tabelle millesimali con relative tabelle allegate, ha sostenuto che il bilancio preventivo del 2019 (riferito all'esercizio 2020) potesse valere anche per il versamento dei contributi di gestione riferibili alle annualità 2021 e 2022, in assenza di delibere che avessero approvato i bilanci preventivi o consuntivi relativi alle annualità 2021 e 2022.
Sono stati assegnati i termini di cui all'art 183 co 6 cpc e, all'esito del deposito delle memorie, la causa
è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'odierna udienza per la discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'opposizione è infondata.
Come primo motivo l'opponente deduce di non rivestire la qualità di consorziato, per non essere stato prestato il consenso unanime dei precedenti consorziati e per non aver la prestato consenso Parte_1 all'acquisto della qualità di consorziato.
L'assunto non convince, in quanto l'art 6 dello statuto del prevede espressamente che la CP_1 qualifica di consorziato si acquisisce automaticamente con l'acquisto di un'unità immobiliare compresa nel stesso. CP_1
Ne deriva che il consenso unanime dei precedenti consorziati è stato preventivamente fornito ed è contenuto proprio nella previsione in parola.
Quanto al consenso dell'odierno opponente, va rilevato che, come già osservato nell'ordinanza del
28/2/2023, l'intenzione di aderire al può desumersi anche tacitamente, a meno che la legge o CP_1 lo statuto richiedano la forma espressa: tale volontà, infatti, “può desumersi da presunzioni o fatti pagina 3 di 8 concludenti, quali la consapevolezza di acquistare un immobile compreso in un consorzio oppure l'utilizzazione in concreto dei servizi posti a disposizione dei consorziati” (Cass 22641/2013).
Si consideri poi che “In tema di consorzi, la fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà, ovvero da una "obligatio propter rem" atipica, ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato, che è tenuto al pagamento degli oneri consortili non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il è stato costituito” (Cass. CP_1
9533/2023).
Nel caso di specie parte opposta ha dedotto che l'opponente partecipava alle assemblee consortili ed esprimeva voto;
trattasi di circostanze non contestate dall'opponente, che rendono conto del consenso della stessa alla partecipazione al consorzio e dell'accettazione per facta concludentia della qualità di consorziato.
Ciò posto, va chiarito che le norme in materia di condominio possono essere applicate analogicamente anche ai consorzi (vd Cass. 22641/2021: “Le disposizioni in materia di condominio possono ritenersi applicabili al consorzio costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, pur appartenendo il alla categoria delle associazioni, in CP_1
quanto non esistono schemi obbligati per la costituzione di tale ente, assumendo, per l'effetto, rilievo decisivo la volontà manifestata dagli stessi consorziati con la regolamentazione statutaria, e potendo, peraltro, l'intenzione di aderire al rivelarsi anche tacitamente, a meno che la legge o - come CP_1
nella specie - lo statuto richiedano la forma espressa. Ne consegue, altresì, che solo l'adesione al può far sorgere l'obbligazione di versare la quota stabilita dagli organi statutariamente CP_1
competenti, legittimando la pretesa di pagamento dell'ente").
Va dunque indagato se il abbia dato idonea prova circa la sussistenza del credito vantato, CP_1
potendosi far riferimento, per quanto appena detto, al dibattito pretorio sviluppatosi in tema di condominio.
Deve premettersi che in base al “disposto degli artt. 1130 e 1131 cod. civ. l'amministratore del condominio ha la legittimazione ad agire in giudizio, nei confronti del condomino moroso per la riscossione dei contributi, senza necessità di autorizzazione da parte dell'assemblea, rilevando l'esistenza o meno di uno stato di ripartizione delle spese approvato dall'assemblea soltanto in ordine alla fondatezza della domanda, con riferimento all'onere probatorio a suo carico” (Cass 2453/1994).
Inoltre, “l'obbligo del di pagare al , per la sua quota, le spese per la CP_3 CP_3
manutenzione e l'esercizio dei servizi comuni dell'edificio deriva dalla gestione stessa e quindi preesiste pagina 4 di 8 all'approvazione da parte dell'assemblea dello stato di ripartizione, che non ha valore costitutivo, ma solo dichiarativo del relativo credito del ”, dovendo pertanto “escludersi che la delibera di CP_3
approvazione assembleare del piano di ripartizione costituisca un presupposto processuale o una condizione dell'azione, posto che la legittimazione ad agire dell'amministratore per il pagamento della quota condominiale trova fondamento direttamente nelle disposizioni di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c.“
(Cass 10621/2017). Ne consegue che l'assenza di una delibera che approva il bilancio non preclude all'amministratore di agire in giudizio per la riscossione dei contributi ma lo onera semplicemente a fornire aliunde la prova degli elementi costitutivi del credito, costituiti dalle spese sostenute (o a sostenersi) e dai criteri di riparto.
Al riguardo, è stato precisato che assume valenza qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo, che abbia intrinseca legalità, purché idonea a dimostrare il diritto fatto valere (Cass 4638/2001, in quel caso erano state prodotte delle ricevute).
Qualora siano prodotte fatture, va fatta applicazione, anche nella materia de qua, dei principi di cui a
Cass 949/2024 ai sensi della quale “in linea generale la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v.
Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010). Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass. 6502/1998).
Per quanto riguarda, poi, la valenza del bilancio preventivo, si registra un contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibilità per il condominio di richiedere, sulla base di un bilancio preventivo adottato in riferimento ad una determinata annualità, i contributi relativi ad annualità successive cui il bilancio non si riferisce.
Ed invero, se alcune sentenze di merito hanno avallato tale modus operandi (Trib. Nola 1044/2018 del
29/5/20218; Trib Napoli 5875/2024 del 6/6/2024 pubblicata in data 7/6/2024), altre ne hanno escluso la legittimità (Trib. Messina 1611/2023 del 20/9/2023, pubblicata in pari data).
Il primo orientamento si giustifica in base all'esigenza di evitare uno stallo nella gestione del condominio, ravvisabile qualora in seguito all'approvazione del preventivo riferito ad una determinata pagina 5 di 8 annualità, non si addivenga all'approvazione del consuntivo per quell'anno o ai preventivi e/o consuntivi relativi alle annualità successive: si vuole evitare che uno stallo nel meccanismo deliberativo si riverberi in ambito gestionale, traducendosi in un fermo della amministrazione. Tale orientamento fa leva su alcune pronunce dei giudici di legittimità (segnatamente Cass 24299/2008 e 21650/2013). In realtà tali arresti dichiarano “erroneo” il “principio secondo cui il bilancio sarebbe azionabile sino a che non sia scaduto l'esercizio cui esso si riferisce”, ma non sanciscono alcuna ultrattività del bilancio preventivo. In tali arresti della giurisprudenza di legittimità, in altre parole, viene semplicemente affermato che la scadenza dell'esercizio cui il bilancio preventivo si riferisce non costituisce alcun limite temporale, non rappresenta una decadenza per poter riscuotere le quote condominiali in base al preventivo approvato, sempre che queste siano riferite e riferibili all'annualità cui il bilancio si riferisce.
Ed infatti, con motivazioni del tutto condivisibili, Cass 7706/1996 ha ritenuto nulla la delibera condominiale di approvazione di un bilancio nella parte in cui ne aveva esteso la portata temporale anche ad annualità successive. Parallelamente, se non può considerarsi legittima la delibera approvata a maggioranza, non può, a fortiori, considerarsi legittimo il comportamento dell'amministratore che agisca in tal senso a prescindere dall'adozione di qualsiasi delibera. In tale arresto si è fatto riferimento alla “dimensione annuale della gestione”, ricavabile non solo dall'art 1135 n 2 c.c., che riferisce espressamente il bilancio preventivo alle spese occorrenti durante l'anno, ma anche al“la previsione della nomina annuale dell'amministratore (art. 1129 c.c.): il riguardare l'anno il preventivo di spesa
(art.1135 n. 2 c.c.) nonché l'anno decorso il rendimento delle spese e delle entrate (art. 1135 n. 3 c.c.)”.
Dal punto di vista sistematico, poi, in tale arresto viene smentito l'assunto su cui poggia la tesi dell'ultrattività del bilancio, costituito dal rischio di impasse gestionale, atteso che l'amministratore è dotato del potere di ottenere, anche in executivis la contribuzione a prescindere da un'apposita deliberazione dei condomini (art 1130 n.3 c.c.) (vedi anche Cass 10621/2017 cit.). Anche Cass
7395/2017 si riferisce espressamente alla “dimensione annuale della gestione” condominiale “annuali essendo” … “il preventivo delle spese ed il rendiconto (art. 1135, comma 1, n. 2 e 3 c.c.)”.
Ed allora il bilancio preventivo, esclusa una sua valenza, quale titolo della pretesa, successiva all'esercizio cui si riferisce, può sicuramente assumere, per tali frangenti temporali, una funzione in ambito probatorio, nella misura in cui fa riferimento a determinate spese che, stante la valenza pluriennale o il rinnovo annuale dei contratti stipulati con i terzi da parte del , tendono a CP_3 ripetersi e mantenersi uguali anche negli anni a seguire e posto che, come sopra evidenziato, l'obbligo di contribuzione non sorge per effetto dell'approvazione della delibera ma si fonda direttamente sulla legge.
pagina 6 di 8 Tali principi di diritto vanno ora calati nel caso di specie.
Parte opponente ha dedotto l'insussistenza della prova del credito, motivandola in base alla mancata produzione delle delibere di approvazione dei bilanci riferiti a tutte le annualità per cui si chiede il pagamento ed all'assenza della indicazione e produzione dei criteri di riparto.
Invero, parte opposta ha prodotto delibere di approvazione di bilanci preventivi, datate 7/3/2019 e
7/11/2019, aventi ad oggetto gli esercizi 2019 e 2020, in uno ai relativi piani di riparto;
ha prodotto la delibera di modifica delle tabelle millesimali e le relative tabelle (all. 5 e 5,1 alla comparsa di costituzione).
Non ha prodotto le delibere di approvazione dei bilanci relativi alle annualità 2021 e 2022; ha, però, prodotto le fatture dei fornitori relative a tutte le annualità, dal 2019 al 2022 [segnatamente le fatture nn. 492, 636/2019 ciascuna di € 902,28; 37, 63, 92, 139, 210, 270, 295, 339, 410, 436 del 2020 ciascuna di € 863,41(oltre che nn. 247/2020 € 196,32 e 381/2020 di € 73,35 per consumi idrici); 36,
110, 135, 178, 266, 286, 334, 360, 393, 488, 525, 564/2021 ciascuna di € 863,41 (nonché nn 239/2021 di € 73,35 e 458/2021 di € 73,35 per consumi idrici); 26 e 108/2022 ciascuna di € 863,41 (nonché n.
76/2022 per consumi idrici di € 97,94)].
Parte opponente non ha contestato né le fatture né i criteri di riparto, salvo un generico (ed in quanto tale del tutto inefficace) disconoscimento di tutte le scritture prodotte, né ha fornito un diverso calcolo della somma dovuta in base alle fatture ed alla quota millesimale applicabile, onde può dirsi che non ha contestato i documenti e le deduzioni fattuali su cui si fonda la prova della sussistenza del credito.
In definitiva, la prova del credito, per le annualità 2019 e 2020, si fonda sulle delibere assembleari che approvano il bilancio, mentre per le annualità 2021 e 2022 si basa sulle fatture e sulle tabelle millesimali prodotte.
Da tali considerazioni discende il rigetto dell'opposizione e la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente alle spese di lite in base al criterio della soccombenza, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 7 di 8 Condanna la al pagamento, in favore del , delle spese di lite che Controparte_2 Controparte_1
si liquidano in euro 5.838,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Gerardo Paciulo, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
10/04/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5648/2022
Oggi 10 aprile 2025 il dott. Andrea Francesco Fabbri, lette le note scritte depositate dalle parti al fine di partecipare all'udienza tenutasi con modalità cartolare e già fissata per la discussione ex art 281 sexies cpc.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5648/2022
tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate.
pagina 2 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
al fine di vederla condannata al pagamento di contributi consortili.
Con atto di citazione regolarmente e tempestivamente notificato si è opposta la la quale ha Parte_1
chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, non ritenendo provata la propria qualità di consorziata e ritenendo che la documentazione prodotta non fosse idonea alla dimostrazione del credito ingiunto.
Nello specifico, non sarebbero state prodotte le delibere di approvazione dei bilanci relativi a tutte le annualità per cui è richiesto il pagamento e non si sarebbe dato atto dei criteri di riparto, che sarebbero rimasti sconosciuti.
Si è costituita parte opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, rilevando che la qualità di consorziato si acquisisce automaticamente ai sensi dell'art 6 dello statuto consortile e che, in ogni caso, può essere acquisita anche per fatti concludenti;
in merito alla prova del credito ha prodotto le fatture relative a tutte le annualità e la delibera di approvazione delle tabelle millesimali con relative tabelle allegate, ha sostenuto che il bilancio preventivo del 2019 (riferito all'esercizio 2020) potesse valere anche per il versamento dei contributi di gestione riferibili alle annualità 2021 e 2022, in assenza di delibere che avessero approvato i bilanci preventivi o consuntivi relativi alle annualità 2021 e 2022.
Sono stati assegnati i termini di cui all'art 183 co 6 cpc e, all'esito del deposito delle memorie, la causa
è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'odierna udienza per la discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'opposizione è infondata.
Come primo motivo l'opponente deduce di non rivestire la qualità di consorziato, per non essere stato prestato il consenso unanime dei precedenti consorziati e per non aver la prestato consenso Parte_1 all'acquisto della qualità di consorziato.
L'assunto non convince, in quanto l'art 6 dello statuto del prevede espressamente che la CP_1 qualifica di consorziato si acquisisce automaticamente con l'acquisto di un'unità immobiliare compresa nel stesso. CP_1
Ne deriva che il consenso unanime dei precedenti consorziati è stato preventivamente fornito ed è contenuto proprio nella previsione in parola.
Quanto al consenso dell'odierno opponente, va rilevato che, come già osservato nell'ordinanza del
28/2/2023, l'intenzione di aderire al può desumersi anche tacitamente, a meno che la legge o CP_1 lo statuto richiedano la forma espressa: tale volontà, infatti, “può desumersi da presunzioni o fatti pagina 3 di 8 concludenti, quali la consapevolezza di acquistare un immobile compreso in un consorzio oppure l'utilizzazione in concreto dei servizi posti a disposizione dei consorziati” (Cass 22641/2013).
Si consideri poi che “In tema di consorzi, la fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà, ovvero da una "obligatio propter rem" atipica, ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato, che è tenuto al pagamento degli oneri consortili non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il è stato costituito” (Cass. CP_1
9533/2023).
Nel caso di specie parte opposta ha dedotto che l'opponente partecipava alle assemblee consortili ed esprimeva voto;
trattasi di circostanze non contestate dall'opponente, che rendono conto del consenso della stessa alla partecipazione al consorzio e dell'accettazione per facta concludentia della qualità di consorziato.
Ciò posto, va chiarito che le norme in materia di condominio possono essere applicate analogicamente anche ai consorzi (vd Cass. 22641/2021: “Le disposizioni in materia di condominio possono ritenersi applicabili al consorzio costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, pur appartenendo il alla categoria delle associazioni, in CP_1
quanto non esistono schemi obbligati per la costituzione di tale ente, assumendo, per l'effetto, rilievo decisivo la volontà manifestata dagli stessi consorziati con la regolamentazione statutaria, e potendo, peraltro, l'intenzione di aderire al rivelarsi anche tacitamente, a meno che la legge o - come CP_1
nella specie - lo statuto richiedano la forma espressa. Ne consegue, altresì, che solo l'adesione al può far sorgere l'obbligazione di versare la quota stabilita dagli organi statutariamente CP_1
competenti, legittimando la pretesa di pagamento dell'ente").
Va dunque indagato se il abbia dato idonea prova circa la sussistenza del credito vantato, CP_1
potendosi far riferimento, per quanto appena detto, al dibattito pretorio sviluppatosi in tema di condominio.
Deve premettersi che in base al “disposto degli artt. 1130 e 1131 cod. civ. l'amministratore del condominio ha la legittimazione ad agire in giudizio, nei confronti del condomino moroso per la riscossione dei contributi, senza necessità di autorizzazione da parte dell'assemblea, rilevando l'esistenza o meno di uno stato di ripartizione delle spese approvato dall'assemblea soltanto in ordine alla fondatezza della domanda, con riferimento all'onere probatorio a suo carico” (Cass 2453/1994).
Inoltre, “l'obbligo del di pagare al , per la sua quota, le spese per la CP_3 CP_3
manutenzione e l'esercizio dei servizi comuni dell'edificio deriva dalla gestione stessa e quindi preesiste pagina 4 di 8 all'approvazione da parte dell'assemblea dello stato di ripartizione, che non ha valore costitutivo, ma solo dichiarativo del relativo credito del ”, dovendo pertanto “escludersi che la delibera di CP_3
approvazione assembleare del piano di ripartizione costituisca un presupposto processuale o una condizione dell'azione, posto che la legittimazione ad agire dell'amministratore per il pagamento della quota condominiale trova fondamento direttamente nelle disposizioni di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c.“
(Cass 10621/2017). Ne consegue che l'assenza di una delibera che approva il bilancio non preclude all'amministratore di agire in giudizio per la riscossione dei contributi ma lo onera semplicemente a fornire aliunde la prova degli elementi costitutivi del credito, costituiti dalle spese sostenute (o a sostenersi) e dai criteri di riparto.
Al riguardo, è stato precisato che assume valenza qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo, che abbia intrinseca legalità, purché idonea a dimostrare il diritto fatto valere (Cass 4638/2001, in quel caso erano state prodotte delle ricevute).
Qualora siano prodotte fatture, va fatta applicazione, anche nella materia de qua, dei principi di cui a
Cass 949/2024 ai sensi della quale “in linea generale la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v.
Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010). Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass. 6502/1998).
Per quanto riguarda, poi, la valenza del bilancio preventivo, si registra un contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibilità per il condominio di richiedere, sulla base di un bilancio preventivo adottato in riferimento ad una determinata annualità, i contributi relativi ad annualità successive cui il bilancio non si riferisce.
Ed invero, se alcune sentenze di merito hanno avallato tale modus operandi (Trib. Nola 1044/2018 del
29/5/20218; Trib Napoli 5875/2024 del 6/6/2024 pubblicata in data 7/6/2024), altre ne hanno escluso la legittimità (Trib. Messina 1611/2023 del 20/9/2023, pubblicata in pari data).
Il primo orientamento si giustifica in base all'esigenza di evitare uno stallo nella gestione del condominio, ravvisabile qualora in seguito all'approvazione del preventivo riferito ad una determinata pagina 5 di 8 annualità, non si addivenga all'approvazione del consuntivo per quell'anno o ai preventivi e/o consuntivi relativi alle annualità successive: si vuole evitare che uno stallo nel meccanismo deliberativo si riverberi in ambito gestionale, traducendosi in un fermo della amministrazione. Tale orientamento fa leva su alcune pronunce dei giudici di legittimità (segnatamente Cass 24299/2008 e 21650/2013). In realtà tali arresti dichiarano “erroneo” il “principio secondo cui il bilancio sarebbe azionabile sino a che non sia scaduto l'esercizio cui esso si riferisce”, ma non sanciscono alcuna ultrattività del bilancio preventivo. In tali arresti della giurisprudenza di legittimità, in altre parole, viene semplicemente affermato che la scadenza dell'esercizio cui il bilancio preventivo si riferisce non costituisce alcun limite temporale, non rappresenta una decadenza per poter riscuotere le quote condominiali in base al preventivo approvato, sempre che queste siano riferite e riferibili all'annualità cui il bilancio si riferisce.
Ed infatti, con motivazioni del tutto condivisibili, Cass 7706/1996 ha ritenuto nulla la delibera condominiale di approvazione di un bilancio nella parte in cui ne aveva esteso la portata temporale anche ad annualità successive. Parallelamente, se non può considerarsi legittima la delibera approvata a maggioranza, non può, a fortiori, considerarsi legittimo il comportamento dell'amministratore che agisca in tal senso a prescindere dall'adozione di qualsiasi delibera. In tale arresto si è fatto riferimento alla “dimensione annuale della gestione”, ricavabile non solo dall'art 1135 n 2 c.c., che riferisce espressamente il bilancio preventivo alle spese occorrenti durante l'anno, ma anche al“la previsione della nomina annuale dell'amministratore (art. 1129 c.c.): il riguardare l'anno il preventivo di spesa
(art.1135 n. 2 c.c.) nonché l'anno decorso il rendimento delle spese e delle entrate (art. 1135 n. 3 c.c.)”.
Dal punto di vista sistematico, poi, in tale arresto viene smentito l'assunto su cui poggia la tesi dell'ultrattività del bilancio, costituito dal rischio di impasse gestionale, atteso che l'amministratore è dotato del potere di ottenere, anche in executivis la contribuzione a prescindere da un'apposita deliberazione dei condomini (art 1130 n.3 c.c.) (vedi anche Cass 10621/2017 cit.). Anche Cass
7395/2017 si riferisce espressamente alla “dimensione annuale della gestione” condominiale “annuali essendo” … “il preventivo delle spese ed il rendiconto (art. 1135, comma 1, n. 2 e 3 c.c.)”.
Ed allora il bilancio preventivo, esclusa una sua valenza, quale titolo della pretesa, successiva all'esercizio cui si riferisce, può sicuramente assumere, per tali frangenti temporali, una funzione in ambito probatorio, nella misura in cui fa riferimento a determinate spese che, stante la valenza pluriennale o il rinnovo annuale dei contratti stipulati con i terzi da parte del , tendono a CP_3 ripetersi e mantenersi uguali anche negli anni a seguire e posto che, come sopra evidenziato, l'obbligo di contribuzione non sorge per effetto dell'approvazione della delibera ma si fonda direttamente sulla legge.
pagina 6 di 8 Tali principi di diritto vanno ora calati nel caso di specie.
Parte opponente ha dedotto l'insussistenza della prova del credito, motivandola in base alla mancata produzione delle delibere di approvazione dei bilanci riferiti a tutte le annualità per cui si chiede il pagamento ed all'assenza della indicazione e produzione dei criteri di riparto.
Invero, parte opposta ha prodotto delibere di approvazione di bilanci preventivi, datate 7/3/2019 e
7/11/2019, aventi ad oggetto gli esercizi 2019 e 2020, in uno ai relativi piani di riparto;
ha prodotto la delibera di modifica delle tabelle millesimali e le relative tabelle (all. 5 e 5,1 alla comparsa di costituzione).
Non ha prodotto le delibere di approvazione dei bilanci relativi alle annualità 2021 e 2022; ha, però, prodotto le fatture dei fornitori relative a tutte le annualità, dal 2019 al 2022 [segnatamente le fatture nn. 492, 636/2019 ciascuna di € 902,28; 37, 63, 92, 139, 210, 270, 295, 339, 410, 436 del 2020 ciascuna di € 863,41(oltre che nn. 247/2020 € 196,32 e 381/2020 di € 73,35 per consumi idrici); 36,
110, 135, 178, 266, 286, 334, 360, 393, 488, 525, 564/2021 ciascuna di € 863,41 (nonché nn 239/2021 di € 73,35 e 458/2021 di € 73,35 per consumi idrici); 26 e 108/2022 ciascuna di € 863,41 (nonché n.
76/2022 per consumi idrici di € 97,94)].
Parte opponente non ha contestato né le fatture né i criteri di riparto, salvo un generico (ed in quanto tale del tutto inefficace) disconoscimento di tutte le scritture prodotte, né ha fornito un diverso calcolo della somma dovuta in base alle fatture ed alla quota millesimale applicabile, onde può dirsi che non ha contestato i documenti e le deduzioni fattuali su cui si fonda la prova della sussistenza del credito.
In definitiva, la prova del credito, per le annualità 2019 e 2020, si fonda sulle delibere assembleari che approvano il bilancio, mentre per le annualità 2021 e 2022 si basa sulle fatture e sulle tabelle millesimali prodotte.
Da tali considerazioni discende il rigetto dell'opposizione e la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente alle spese di lite in base al criterio della soccombenza, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 7 di 8 Condanna la al pagamento, in favore del , delle spese di lite che Controparte_2 Controparte_1
si liquidano in euro 5.838,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Gerardo Paciulo, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
10/04/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
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