Art. 38. (Cumulo della pensione liquidata in caso di invalidita' o morte per causa di servizio con la rendita di infortunio)
A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quella di entrata in vigore della presente legge, quando la pensione sia assegnata per invalidita' derivante da causa di servizio che dia diritto anche ad una rendita in base alle norme concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, la pensione spettante a carico del Fondo, in favore dell'iscritto o dei superstiti, deve essere ridotta ad una misura tale che, sommata con la rendita liquidata in base alle norme della suddetta assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, non superi, per l'iscritto, l'ultima retribuzione effettivamente percepita e, per i superstiti, le percentuali fissate nel precedente articolo 20.
Il precedente comma non si applica quando l'invalidita' sia di grado pari o superiore all'80 per cento.
Resta, in ogni caso, garantita la corresponsione a carico del Fondo dei minimi di pensione di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 376 .
A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quella di entrata in vigore della presente legge, quando la pensione sia assegnata per invalidita' derivante da causa di servizio che dia diritto anche ad una rendita in base alle norme concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, la pensione spettante a carico del Fondo, in favore dell'iscritto o dei superstiti, deve essere ridotta ad una misura tale che, sommata con la rendita liquidata in base alle norme della suddetta assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, non superi, per l'iscritto, l'ultima retribuzione effettivamente percepita e, per i superstiti, le percentuali fissate nel precedente articolo 20.
Il precedente comma non si applica quando l'invalidita' sia di grado pari o superiore all'80 per cento.
Resta, in ogni caso, garantita la corresponsione a carico del Fondo dei minimi di pensione di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 376 .