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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 13/05/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 13/05/2025 nella causa RG n. 387/2023 promossa da
, , assistito dall'avv. ZOLA NICOLO' Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, , assistito dall'avv. MADARO Controparte_1 P.IVA_1
PAOLO
, in proprio e in qualità di mandatario di assistito dagli avv. CP_2 P.IVA_2 CP_3
MORREALE GABRIELE, ZECCHINI SILVIA
Convenuti
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Biella, in funzione di GL, a seguito della notifica, in data
10.10.23, del preavviso di fermo amministrativo 13280202300000019000, fondato -per quanto qui CP_ rileva- sull'avviso di addebito 43220220000390791000, del quale ha eccepito la mancata notifica ed in relazione a cui ha evidenziato la sproporzione tra il credito da esso portato ed il valore del bene sottoposto al preavviso di fermo;
ha quindi concluso come da ricorso, al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità/invalidità dell'atto impugnato;
CP_
-si sono costituiti in giudizio l' anche quale mandatario di e l'Agente della CP_3
Riscossione, eccependo, il primo, il proprio difetto di legittimazione passiva, ed il secondo, l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi e, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione con riguardo all'eccezione di mancata notifica, nonché l'infondatezza della domanda per il resto;
-la causa, istruita documentalmente e tramite acquisizione documentale ex art. 421 co. 2 c.p.c., è stata discussa oralmente all'odierna udienza, tenutasi ex art. 127 bis c.p.c.
Considerato che: CP_
-non vi è difetto di legittimazione passiva in capo all' essendo il soggetto preposto alla formazione ed alla notifica dell'avviso di addebito ex art. 30 d.l. 78/10 e smi;
-parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità per tardività: il preavviso di fermo è stato notificato il 10.10.23 ed il ricorso depositato il 30.10.23, dunque nel rispetto del termine di cui all'art. 617 c.p.c.;
-infondata risulta, poi, l'eccezione sollevata da parte ricorrente di mancata notifica dell'avviso di CP_ addebito: esso, infatti, risulta essere stato notificato a mani il 27.10.22 (cfr. doc. dep. in data 16.10.24; quanto alle modalità di acquisizione della notifica dell'avviso di cui si discorre, si richiama integralmente il contenuto dell'ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 9.1.2024;
1 -infondata, da ultimo, l'eccezione di invalidità/illegittimità del preavviso di fermo, essendovi una sensibile sproporzione tra il debito iscritto a ruolo e il valore del bene sottoposto alla misura restrittiva;
-si fa presente che all'odierna udienza il difensore di parte attrice ha invocato l'ordinanza della S.C.
n. 32062/2024, la quale ha rimeditato i principi statuiti dalla S.C. nell'ord. 22018/17, secondo cui
“In materia di fermo amministrativo, è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura”;
-la più recente giurisprudenza richiamata ha così sul punto statuito: “(…)il Collegio ritiene, tuttavia, di non aderire a queste conclusioni ponendo in rilievo il profilo che riguarda la necessaria proporzionalità tra lo strumento di tutela offerto dall'ordinamento al creditore e l'interesse del debitore che viene conseguentemente sacrificato;
4.4. è d'uopo invero evidenziare che sono immanenti nel diritto costituzionale italiano (cfr. Corte Costituzionale n. 467 del 19 dicembre 1991), così come nel diritto comunitario (art. 5 Trattato dell'Unione Europea), i principi di ragionevolezza e proporzionalità, che devono soprassedere l'esercizio dell'azione amministrativa (e dunque anche di quella rivolta alla riscossione dei crediti tributari), ed è peraltro degno di nota che per la giurisprudenza della Corte di Giustizia trattasi di principi generali del diritto Ue fondati sulle tradizioni giuridiche degli stessi Stati membri (cfr. Corte Ue, sentenza 8 marzo 2022, C-
205/20);
4.5. in particolare, il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dall'Amministrazione rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti;
4.6. tali principi valgono, quindi, sia come criteri di interpretazione delle norme, sia come canoni di legittimità dell'azione del legislatore e dell'Amministrazione, e da ultimo hanno trovato espressa codificazione nel diritto tributario con l'art. 10 ter dello Statuto del
Contribuente, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (…)4.8. anche la scelta da parte dell'agente della riscossione circa l'adozione di misure quali il fermo dei beni mobili registrati (art. 86 DPR n. 602/1973) deve rispettare, dunque, tale parametro, dovendo essere ponderato il sacrificio imposto al contribuente con le esigenze della riscossione;
4.9. tali canoni devono ritenersi oggettivamente violati, con la ragionevolezza che abbia a sconfinare in arbitrio, quando, ad esempio, emergano significativi disequilibri nel sottoporre a fermo autoveicoli di consistente valore per assicurare la riscossione di crediti di limitatissimo importo;
4.10. nel caso in esame, non si versa, tuttavia, in siffatta ipotesi avendo lo stesso contribuente indicato che, a fronte di un credito di circa Euro 4.000,00, era stata sottoposta a fermo un'autovettura del valore di circa Euro 30.000,00, non sussistendo quindi un'evidente sproporzione tra l'importo del credito non assolto e il valore del bene minacciato dalla misura stessa (…)”;
-indipendentemente, dunque, dall'adesione all'una o all'altra opzione interpretativa, nel caso di specie, anche alla luce dei criteri indicati nella sentenza richiamata dal ricorrente, non sussiste la dedotta sproporzione, poiché a fronte di un debito indicato dal ricorrente in circa 4.000 euro è stata sottoposta a preavviso di fermo un'autovettura del valore di acquisto di euro 9.500, indicato anch'esso dal ricorrente;
-il ricorso deve in definitiva essere respinto;
-passando infine alla decisione sulle spese di lite, considerata la reciproca soccombenza, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-respinge il ricorso;
2 -compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 13/05/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 13/05/2025 nella causa RG n. 387/2023 promossa da
, , assistito dall'avv. ZOLA NICOLO' Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, , assistito dall'avv. MADARO Controparte_1 P.IVA_1
PAOLO
, in proprio e in qualità di mandatario di assistito dagli avv. CP_2 P.IVA_2 CP_3
MORREALE GABRIELE, ZECCHINI SILVIA
Convenuti
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Biella, in funzione di GL, a seguito della notifica, in data
10.10.23, del preavviso di fermo amministrativo 13280202300000019000, fondato -per quanto qui CP_ rileva- sull'avviso di addebito 43220220000390791000, del quale ha eccepito la mancata notifica ed in relazione a cui ha evidenziato la sproporzione tra il credito da esso portato ed il valore del bene sottoposto al preavviso di fermo;
ha quindi concluso come da ricorso, al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità/invalidità dell'atto impugnato;
CP_
-si sono costituiti in giudizio l' anche quale mandatario di e l'Agente della CP_3
Riscossione, eccependo, il primo, il proprio difetto di legittimazione passiva, ed il secondo, l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi e, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione con riguardo all'eccezione di mancata notifica, nonché l'infondatezza della domanda per il resto;
-la causa, istruita documentalmente e tramite acquisizione documentale ex art. 421 co. 2 c.p.c., è stata discussa oralmente all'odierna udienza, tenutasi ex art. 127 bis c.p.c.
Considerato che: CP_
-non vi è difetto di legittimazione passiva in capo all' essendo il soggetto preposto alla formazione ed alla notifica dell'avviso di addebito ex art. 30 d.l. 78/10 e smi;
-parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità per tardività: il preavviso di fermo è stato notificato il 10.10.23 ed il ricorso depositato il 30.10.23, dunque nel rispetto del termine di cui all'art. 617 c.p.c.;
-infondata risulta, poi, l'eccezione sollevata da parte ricorrente di mancata notifica dell'avviso di CP_ addebito: esso, infatti, risulta essere stato notificato a mani il 27.10.22 (cfr. doc. dep. in data 16.10.24; quanto alle modalità di acquisizione della notifica dell'avviso di cui si discorre, si richiama integralmente il contenuto dell'ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 9.1.2024;
1 -infondata, da ultimo, l'eccezione di invalidità/illegittimità del preavviso di fermo, essendovi una sensibile sproporzione tra il debito iscritto a ruolo e il valore del bene sottoposto alla misura restrittiva;
-si fa presente che all'odierna udienza il difensore di parte attrice ha invocato l'ordinanza della S.C.
n. 32062/2024, la quale ha rimeditato i principi statuiti dalla S.C. nell'ord. 22018/17, secondo cui
“In materia di fermo amministrativo, è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura”;
-la più recente giurisprudenza richiamata ha così sul punto statuito: “(…)il Collegio ritiene, tuttavia, di non aderire a queste conclusioni ponendo in rilievo il profilo che riguarda la necessaria proporzionalità tra lo strumento di tutela offerto dall'ordinamento al creditore e l'interesse del debitore che viene conseguentemente sacrificato;
4.4. è d'uopo invero evidenziare che sono immanenti nel diritto costituzionale italiano (cfr. Corte Costituzionale n. 467 del 19 dicembre 1991), così come nel diritto comunitario (art. 5 Trattato dell'Unione Europea), i principi di ragionevolezza e proporzionalità, che devono soprassedere l'esercizio dell'azione amministrativa (e dunque anche di quella rivolta alla riscossione dei crediti tributari), ed è peraltro degno di nota che per la giurisprudenza della Corte di Giustizia trattasi di principi generali del diritto Ue fondati sulle tradizioni giuridiche degli stessi Stati membri (cfr. Corte Ue, sentenza 8 marzo 2022, C-
205/20);
4.5. in particolare, il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dall'Amministrazione rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti;
4.6. tali principi valgono, quindi, sia come criteri di interpretazione delle norme, sia come canoni di legittimità dell'azione del legislatore e dell'Amministrazione, e da ultimo hanno trovato espressa codificazione nel diritto tributario con l'art. 10 ter dello Statuto del
Contribuente, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (…)4.8. anche la scelta da parte dell'agente della riscossione circa l'adozione di misure quali il fermo dei beni mobili registrati (art. 86 DPR n. 602/1973) deve rispettare, dunque, tale parametro, dovendo essere ponderato il sacrificio imposto al contribuente con le esigenze della riscossione;
4.9. tali canoni devono ritenersi oggettivamente violati, con la ragionevolezza che abbia a sconfinare in arbitrio, quando, ad esempio, emergano significativi disequilibri nel sottoporre a fermo autoveicoli di consistente valore per assicurare la riscossione di crediti di limitatissimo importo;
4.10. nel caso in esame, non si versa, tuttavia, in siffatta ipotesi avendo lo stesso contribuente indicato che, a fronte di un credito di circa Euro 4.000,00, era stata sottoposta a fermo un'autovettura del valore di circa Euro 30.000,00, non sussistendo quindi un'evidente sproporzione tra l'importo del credito non assolto e il valore del bene minacciato dalla misura stessa (…)”;
-indipendentemente, dunque, dall'adesione all'una o all'altra opzione interpretativa, nel caso di specie, anche alla luce dei criteri indicati nella sentenza richiamata dal ricorrente, non sussiste la dedotta sproporzione, poiché a fronte di un debito indicato dal ricorrente in circa 4.000 euro è stata sottoposta a preavviso di fermo un'autovettura del valore di acquisto di euro 9.500, indicato anch'esso dal ricorrente;
-il ricorso deve in definitiva essere respinto;
-passando infine alla decisione sulle spese di lite, considerata la reciproca soccombenza, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-respinge il ricorso;
2 -compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 13/05/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
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