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Sentenza 28 dicembre 2024
Sentenza 28 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/12/2024, n. 5255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 5255 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 12995/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Bari, 4^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice designato, dott. Giuseppe Marseglia, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 12995 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2019 e vertente
T R A
, TITOLARE DELLA Parte_1 Controparte_1
,
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Attolico, per procura in atti
Attore
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Sinesi, per procura in atti
Convenuta
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: all'udienza del 15.5.2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE pagina 1 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di titolare della ditta Parte_1
individuale , ha convenuto in giudizio la Controparte_1 [...]
deducendo di aver intrattenuto con il suddetto istituto di credito due rapporti di conto Controparte_2
corrente ordinario, il n. 101252002-49 (poi n. 1000/1) acceso il 17/4/1997 ed estinto il 30.12.2008, ed il n. 27/237 acceso il 17.3.1994 e ancora in essere, rispetto ai quali ha eccepito l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della commissione di massimo scoperto, oltre che l'usurarietà dei tassi di interessi applicati. L'attore ha, altresì, eccepito la nullità del mutuo chirografario (n. 0979075311675) di € 25.000,00 per difetto di causa e chiesto l'accertamento degli effettivi rapporti di dare e avere, con ripetizione di quanto indebitamente percepito dalla banca quantificato in € 110.399,50.
L'attore ha inoltre richiesto, in caso di segnalazione della posizione alla Centrale Rischi, la condanna della banca convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa,
con vittoria di spese e competenze di causa.
Si è costituita la convenuta, con comparsa di costituzione e risposta del 5.12.2019, con cui ha CP_3
contestato le avverse eccezioni e chiesto il rigetto della domanda attorea, eccependo preliminarmente la prescrizione di tutte le rimesse solutorie eventualmente ritenute illegittime.
Con provvedimento del 18.06.2020 il GI ha ordinato alla ex art.210 cpc, l'esibizione della CP_3
documentazione elencata in sede di citazione, disponendo poi
CTU contabile affidata alla dott.ssa che ha depositato il proprio elaborato peritale in data Per_1
6.08.2021.
All'udienza indicata in epigrafe, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
/-----------------------------/
pagina 2 di 9 La domanda formulata da parte attrice, all'esito della disposta istruttoria, è solo parzialmente fondata,
nei termini di seguito esposti.
Con riferimento al rapporto di c/c ordinario n. 101252002-49 (poi n. 1000/1), acceso il 17.4.1997 ed estinto il 30.12.2008, si rileva che in atti non vi è traccia della documentazione contrattuale, ma sono stati prodotti senza soluzione di continuità gli estratti e gli scalari relativi al periodo che va dall'1.1.2003 al 30.12.2008, con un saldo finale di € 0,00.
Sul punto, la banca convenuta ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla correntista ex art. 2697 c.c., contestando l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sulla base del combinato disposto degli artt. 119, D.lgs. n. 385/93 e s.m.i. (T.U.B.) e 2220 c.c. inerente all'obbligo di conservazione delle scritture contabili nei limiti di dieci anni, stante la mancata produzione, da parte dell'odierna attrice, del necessario corredo probatorio (il contratto di c/c n. 101252002-49 e la serie continua degli estratti conto), eccezione che può in effetti ritenersi fondata.
E' opportuno in proposito richiamare l'orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi in seno alle corti di merito e di legittimità, secondo il quale: “l'obbligazione di consegna periodica degli
estratti conto, nell'ambito dei rapporti regolati in conto corrente, ai sensi del comma 2 dell'articolo
119, si differenzia dall'obbligazione, sancita dal comma 4 della stessa disposizione, di consegna di
«copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni». La
differenza è lampante: a) l'obbligazione di cui al comma 2 sorge con la stipulazione del contratto, che
ne regola i tempi, ed in particolare la cadenza, ed oggi anche i modi, dal momento che gli estratti
conto possono essere consegnati, a scelta del cliente, in cartaceo o su supporto informatico, con la
conseguenza che l'inadempimento dell'obbligazione, tenuto conto che essa è modellata quale
obbligazione da adempiersi presso il cliente, creditore della prestazione, si consuma una volta che il
termine sia spirato senza che la banca abbia provveduto, salvo il caso della causa non imputabile, alla
consegna degli estratti conto nei modi contrattualmente previsti;
b) l'obbligazione di cui al comma 4
sorge sì dal contratto, ma deve essere adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta,
pagina 3 di 9 sicché, fintanto che la richiesta non sia stata avanzata, attraverso l'esercizio della facoltà
normativamente contemplata, neppure diviene attuale l'obbligazione in capo alla banca, con l'ulteriore
conseguenza che non è pensabile il concretizzarsi di un suo inadempimento, che invece scatta solo ove
la richiesta del cliente vi sia stata, e sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto. Si tratta,
insomma, nella previsione del comma 4, di un diritto potestativo, che, fintanto che non venga
esercitato, rimane confinato nel mondo del possibile giuridico. La giurisprudenza di legittimità,
inoltre, ha già chiarito (cfr. Cass. n. 11004 del 2006, in motivazione) che la pretesa alla
documentazione da parte di un cliente della banca è "un diritto autonomo che, pur derivando dal
contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto", in quanto
nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno
di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da
specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a
preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed
è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo
rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione
di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione
dell'interesse della controparte (cfr. Cass. n. 12093 del 2001). Tale dovere di collaborazione, alla
stregua di quanto normalmente previsto per i contratti di collaborazione, produce i suoi effetti fino a
quando permane l'interesse giuridicamente riconosciuto e tutelato della controparte a essere informata
(cfr. Cass. n. 4598 del 1997). Già soltanto per effetto di quanto si è fin detto, allora, il terzo motivo
dell'odierno ricorso non merita accoglimento, posto che anche gli estratti conto possono rientrare nel
perimetro applicativo (oltre che dell'art. 2220 cod. civ., pure) dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385
del 1993.” (si veda, Cass. civ., n. 35039/22).
Ne discende pertanto che, a fronte della mancata richiesta ex art. 119 TUB ante causam da parte dell'odierna attrice, va parzialmente revocata l'ordinanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. del 18.06.2020
pagina 4 di 9 con riferimento alla copia degli estratti conto ultradecennali del conto corrente ordinario n. 101252002-
49 (poi n. 1000/1) e del relativo documento contrattuale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 119
TUB, 4 comma e 2220 c.c.
Ciò posto, va osservato che nell'ipotesi in cui il correntista deduca la mancata consegna del contratto non può ritenersi gravante sullo stesso anche l'onere della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo invece sulla banca convenuta darne positivo riscontro.
Difatti, nell'ipotesi in cui il correntista eccepisca la mancata sottoscrizione di pattuizioni scritte,
secondo il maggioritario orientamento giurisprudenziale, l'onere di provare che le affermazioni asserenti la carenza di pattuizioni siano infondate incombe sulla banca poiché sulla stessa grava lo specifico obbligo di consegna della documentazione contrattuale al cliente ex art. 117 TUB (sicché se questi allega la mancata consegna è onere della banca provare che il contratto è stato sottoscritto e consegnato) e poiché essa, quand'anche convenuta, è l'unica interessata a provare che l'operatività di talune condizioni praticate, facilmente desumibili dagli estratti conto, abbia fonte legittima in appositi contratti scritti e sottoscritti da parte del correntista, pena la nullità delle relative pattuizioni (si veda
Cass. civ., n. 24051/19; C. App. Bari, n. 487/2018; Trib. Bari, n. 2863/22; Trib. Napoli, n. 5613/22).
Tuttavia nel caso di specie l'attore non ha mai asserito che i contratti non sono mai stati sottoscritti e/o sono inesistenti;
dunque: “è certamente onere del correntista attore fornire in giudizio la prova del suo
credito restitutorio, con il conseguente ricalcolo del saldo corretto del conto corrente, documentando
gli addebiti operati a suo carico e le ragioni della loro illegittimità (mancanza di causa debendi” (si veda Cass. civ., n. 30789/2023).
Dunque, la domanda giudiziale proposta dall'attore, con riferimento al c/c ordinario n. 101252002-49
(poi n. 1000/1), non può essere accolta.
Con riferimento al conto corrente ordinario n. 27/237, acceso il 17.03.1994 ed ancora in essere al momento dell'introduzione del giudizio, tecnicamente collegato con l'apertura di credito per l'importo pari a Lire 50.000.000,00, si rileva preliminarmente che il suddetto è oggetto della domanda di pagina 5 di 9 accertamento negativo del saldo determinato dalla banca (pari ad € – 1.479,26), con verifica della legittimità delle condizioni contrattuali applicate, e della domanda di ripetizione di indebito, che può
ritenersi fondata
Come già innanzi precisato, in forza dei principi generali in tema di onere della prova, ex art. 2697 c.c.,
sul correntista, che agisce per la rideterminazione del saldo o per la ripetizione di indebito, incombe l'onere di allegare tutta la documentazione afferente il rapporto in contestazione, ma, a fronte della allegazione del correntista riguardo l'inesistenza di un accordo scritto relativo alla pattuizione degli interessi debitori ultra legali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo scoperto, spetta alla banca dimostrare l'esistenza di un accordo valido ed efficace attraverso la produzione del contratto e la prova che il contratto stesso sia stato consegnato al cliente, se vuole evitarne la pronunzia di nullità integrale ex art. 117 TUB (si veda Cass. civ., n. 6480/2021).
Nel caso di specie, gli attori hanno prodotto, oltre al contratto di apertura del conto corrente in esame,
tutti gli e/c e i c/scalari relativi al periodo che va dall'1.01,2000, con un saldo iniziale di Lire 106,023 a credito della correntista, al 31.08.2017, deducendo, sin dall'atto introduttivo, l'inesistenza delle pattuizioni scritte di cui assumevano l'illegittimità.
Invero, manca qualsivoglia condizione economica pattuita nel contratto di conto corrente dedotto in giudizio (v. contratto di apertura c/c n. 27/237 allegato all'atto di citazione).
Né l'istituto di credito ha provveduto, in ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ad allegare in giudizio il contratto di apertura del conto corrente, ma si è limitato a depositare nella comparsa di risposta gli e/c relativi all'1.08.2019 ed al 30.9.2019 e gli e/c dal 1.10.2019 al 31.10.2019.
Pertanto, in mancanza di prova in merito alla stipulazione del contratto di conto corrente, correttamente il CTU, nell'effettuare la rideterminazione del saldo, ha considerato il periodo dall'1.1.2000 al
31.1.2020, applicando gli interessi ex art. 117 T.U.B. ed escludendo tutti gli addebiti derivanti da condizioni contrattuali che non risultano provate per iscritto (CMS, spese e commissioni,
capitalizzazione, regolamentazione valute non concordate e variazioni contrattuali).
pagina 6 di 9 Alla luce dei risultati cui è giunta la consulenza tecnica, correttamente argomentata e condivisibile nelle valutazioni, deve concludersi per l'accertamento di un saldo a credito della correntista pari ad €
74.022,47, a fronte di € 1.479,26 a debito della stessa, ma la domanda di ripetizione di indebito formulata da parte attrice non può ritenersi ammissibile.
Va premesso che, con riguardo all'azione di ripetizione di indebito, mentre la giurisprudenza costante ne ha lungamente asserito l'improcedibilità in ogni caso in cui il conto risultasse aperto alla data di avvio dell'azione, la Suprema Corte con la recente pronuncia del 15 febbraio 2024 n. 4214 ha affermato il seguente principio di diritto: “l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in
costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata
illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come
ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso
contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod.
civ., in capo al correntista, il quale potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su
cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del
conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di
recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli.
Ciò premesso, nel caso di specie e con particolare riferimento al c/c n. 27/237, sebbene sia stato accertato il saldo a credito della correntista, depurato delle appostazioni illegittime, questa “non può
agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo”
(cfr. Cass. Civ., n. 4214/2024) e potrà semmai procedere in tal senso solo dopo la chiusura del conto.
In riferimento al contratto di mutuo chirografario del 30.10.2015, di € 25.000,00, parte attrice assume che il finanziamento sia stato erogato dalla Banca per una “ristrutturazione finanziaria”, meglio precisando, per abbattere l'esposizione debitoria (pari ad euro 24.405,29) relativa al c/c n.27/237.
Posto che il c.d. “mutuo solutorio”, in quanto tale, non è nullo in quanto il ripianamento delle passività
costituisce una possibile finalità del contratto, che non si pone in contrasto né con la legge, né con pagina 7 di 9 l'ordine pubblico, va precisato che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9475/2022 ha espresso, a riguardo, un principio assolutamente condivisibile: affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è, per contro,
necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica,
soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro.
Ciò premesso, nel caso di specie, la verifica di un eventuale collegamento negoziale non sarebbe comunque possibile stante la mancata produzione del contratto di finanziamento in esame;
pertanto la doglianza di nullità del contratto di mutuo chirografario del 30.10.2015 va rigettata.
Priva di pregio è anche la doglianza, formulata dal mutuatario, in merito alla nullità della pattuizione relativa agli interessi per indeterminatezza/erroneità del TAEG.
Va precisato che la sua eventuale inesattezza non costituisce motivo di nullità delle condizioni economiche pattuite.
Premesso che tale sanzione di nullità è prevista dall'art. 125 bis TUB co. 6 TUB solo per i contratti di credito al consumo, tra i quali non rientra, evidentemente, il caso che ci occupa, atteso che il credito è
stato concesso al sig. in qualità di titolare dell'azienda agricola, ad ogni modo già la Parte_1
prevalente giurisprudenza di merito aveva sostenuto che l'ISC o TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, in quanto lo stesso svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Ne discende che l'omessa o l'erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o pagina 8 di 9 precontrattuale nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante.
Nella specie, come innanzi già evidenziato, parte attrice non ha prodotto il contratto di mutuo con le relative condizioni economiche pattuite;
dunque, alcuna violazione può in concreto ipotizzarsi.
Infine, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da parte attrice per l'illegittima segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi eseguita dalla banca, che ha dedotto di non aver effettuato alcuna segnalazione, né è stata fornita prova del contrario.
Sulla base tutte le considerazioni che precedono, pur condividendosi la rideterminazione dei rapporti di dare - avere relativo al periodo 01/01/2000 – 31/01/2020 effettuata dal CTU, con un credito in favore della correntista pari ad € 74.022,47, andrà adottata una pronunzia di mero accertamento e atteso il solo parziale accoglimento della domanda, di fatto equiparabile reciproca soccombenza, le spese processuali e di CTU andranno integralmente compensate
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel giudizio portante n. 12995/2019 R.G., ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 27/237 alla data del 31.01.2020 era pari ad €. 74.022,47 a credito della correntista
, titolare dell' ; Parte_1 Controparte_1
2. rigetta ogni ulteriore domanda proposta da parte attrice;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
4. pone le spese di CTU, nella misura liquidata con separato decreto in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice per 1/2 e della banca convenuta per il restante 1/2.
Così deciso in Bari il 27 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Giuseppe Marseglia pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Bari, 4^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice designato, dott. Giuseppe Marseglia, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 12995 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2019 e vertente
T R A
, TITOLARE DELLA Parte_1 Controparte_1
,
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Attolico, per procura in atti
Attore
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Sinesi, per procura in atti
Convenuta
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: all'udienza del 15.5.2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE pagina 1 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di titolare della ditta Parte_1
individuale , ha convenuto in giudizio la Controparte_1 [...]
deducendo di aver intrattenuto con il suddetto istituto di credito due rapporti di conto Controparte_2
corrente ordinario, il n. 101252002-49 (poi n. 1000/1) acceso il 17/4/1997 ed estinto il 30.12.2008, ed il n. 27/237 acceso il 17.3.1994 e ancora in essere, rispetto ai quali ha eccepito l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della commissione di massimo scoperto, oltre che l'usurarietà dei tassi di interessi applicati. L'attore ha, altresì, eccepito la nullità del mutuo chirografario (n. 0979075311675) di € 25.000,00 per difetto di causa e chiesto l'accertamento degli effettivi rapporti di dare e avere, con ripetizione di quanto indebitamente percepito dalla banca quantificato in € 110.399,50.
L'attore ha inoltre richiesto, in caso di segnalazione della posizione alla Centrale Rischi, la condanna della banca convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa,
con vittoria di spese e competenze di causa.
Si è costituita la convenuta, con comparsa di costituzione e risposta del 5.12.2019, con cui ha CP_3
contestato le avverse eccezioni e chiesto il rigetto della domanda attorea, eccependo preliminarmente la prescrizione di tutte le rimesse solutorie eventualmente ritenute illegittime.
Con provvedimento del 18.06.2020 il GI ha ordinato alla ex art.210 cpc, l'esibizione della CP_3
documentazione elencata in sede di citazione, disponendo poi
CTU contabile affidata alla dott.ssa che ha depositato il proprio elaborato peritale in data Per_1
6.08.2021.
All'udienza indicata in epigrafe, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
/-----------------------------/
pagina 2 di 9 La domanda formulata da parte attrice, all'esito della disposta istruttoria, è solo parzialmente fondata,
nei termini di seguito esposti.
Con riferimento al rapporto di c/c ordinario n. 101252002-49 (poi n. 1000/1), acceso il 17.4.1997 ed estinto il 30.12.2008, si rileva che in atti non vi è traccia della documentazione contrattuale, ma sono stati prodotti senza soluzione di continuità gli estratti e gli scalari relativi al periodo che va dall'1.1.2003 al 30.12.2008, con un saldo finale di € 0,00.
Sul punto, la banca convenuta ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla correntista ex art. 2697 c.c., contestando l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sulla base del combinato disposto degli artt. 119, D.lgs. n. 385/93 e s.m.i. (T.U.B.) e 2220 c.c. inerente all'obbligo di conservazione delle scritture contabili nei limiti di dieci anni, stante la mancata produzione, da parte dell'odierna attrice, del necessario corredo probatorio (il contratto di c/c n. 101252002-49 e la serie continua degli estratti conto), eccezione che può in effetti ritenersi fondata.
E' opportuno in proposito richiamare l'orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi in seno alle corti di merito e di legittimità, secondo il quale: “l'obbligazione di consegna periodica degli
estratti conto, nell'ambito dei rapporti regolati in conto corrente, ai sensi del comma 2 dell'articolo
119, si differenzia dall'obbligazione, sancita dal comma 4 della stessa disposizione, di consegna di
«copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni». La
differenza è lampante: a) l'obbligazione di cui al comma 2 sorge con la stipulazione del contratto, che
ne regola i tempi, ed in particolare la cadenza, ed oggi anche i modi, dal momento che gli estratti
conto possono essere consegnati, a scelta del cliente, in cartaceo o su supporto informatico, con la
conseguenza che l'inadempimento dell'obbligazione, tenuto conto che essa è modellata quale
obbligazione da adempiersi presso il cliente, creditore della prestazione, si consuma una volta che il
termine sia spirato senza che la banca abbia provveduto, salvo il caso della causa non imputabile, alla
consegna degli estratti conto nei modi contrattualmente previsti;
b) l'obbligazione di cui al comma 4
sorge sì dal contratto, ma deve essere adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta,
pagina 3 di 9 sicché, fintanto che la richiesta non sia stata avanzata, attraverso l'esercizio della facoltà
normativamente contemplata, neppure diviene attuale l'obbligazione in capo alla banca, con l'ulteriore
conseguenza che non è pensabile il concretizzarsi di un suo inadempimento, che invece scatta solo ove
la richiesta del cliente vi sia stata, e sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto. Si tratta,
insomma, nella previsione del comma 4, di un diritto potestativo, che, fintanto che non venga
esercitato, rimane confinato nel mondo del possibile giuridico. La giurisprudenza di legittimità,
inoltre, ha già chiarito (cfr. Cass. n. 11004 del 2006, in motivazione) che la pretesa alla
documentazione da parte di un cliente della banca è "un diritto autonomo che, pur derivando dal
contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto", in quanto
nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno
di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da
specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a
preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed
è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo
rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione
di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione
dell'interesse della controparte (cfr. Cass. n. 12093 del 2001). Tale dovere di collaborazione, alla
stregua di quanto normalmente previsto per i contratti di collaborazione, produce i suoi effetti fino a
quando permane l'interesse giuridicamente riconosciuto e tutelato della controparte a essere informata
(cfr. Cass. n. 4598 del 1997). Già soltanto per effetto di quanto si è fin detto, allora, il terzo motivo
dell'odierno ricorso non merita accoglimento, posto che anche gli estratti conto possono rientrare nel
perimetro applicativo (oltre che dell'art. 2220 cod. civ., pure) dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385
del 1993.” (si veda, Cass. civ., n. 35039/22).
Ne discende pertanto che, a fronte della mancata richiesta ex art. 119 TUB ante causam da parte dell'odierna attrice, va parzialmente revocata l'ordinanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. del 18.06.2020
pagina 4 di 9 con riferimento alla copia degli estratti conto ultradecennali del conto corrente ordinario n. 101252002-
49 (poi n. 1000/1) e del relativo documento contrattuale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 119
TUB, 4 comma e 2220 c.c.
Ciò posto, va osservato che nell'ipotesi in cui il correntista deduca la mancata consegna del contratto non può ritenersi gravante sullo stesso anche l'onere della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo invece sulla banca convenuta darne positivo riscontro.
Difatti, nell'ipotesi in cui il correntista eccepisca la mancata sottoscrizione di pattuizioni scritte,
secondo il maggioritario orientamento giurisprudenziale, l'onere di provare che le affermazioni asserenti la carenza di pattuizioni siano infondate incombe sulla banca poiché sulla stessa grava lo specifico obbligo di consegna della documentazione contrattuale al cliente ex art. 117 TUB (sicché se questi allega la mancata consegna è onere della banca provare che il contratto è stato sottoscritto e consegnato) e poiché essa, quand'anche convenuta, è l'unica interessata a provare che l'operatività di talune condizioni praticate, facilmente desumibili dagli estratti conto, abbia fonte legittima in appositi contratti scritti e sottoscritti da parte del correntista, pena la nullità delle relative pattuizioni (si veda
Cass. civ., n. 24051/19; C. App. Bari, n. 487/2018; Trib. Bari, n. 2863/22; Trib. Napoli, n. 5613/22).
Tuttavia nel caso di specie l'attore non ha mai asserito che i contratti non sono mai stati sottoscritti e/o sono inesistenti;
dunque: “è certamente onere del correntista attore fornire in giudizio la prova del suo
credito restitutorio, con il conseguente ricalcolo del saldo corretto del conto corrente, documentando
gli addebiti operati a suo carico e le ragioni della loro illegittimità (mancanza di causa debendi” (si veda Cass. civ., n. 30789/2023).
Dunque, la domanda giudiziale proposta dall'attore, con riferimento al c/c ordinario n. 101252002-49
(poi n. 1000/1), non può essere accolta.
Con riferimento al conto corrente ordinario n. 27/237, acceso il 17.03.1994 ed ancora in essere al momento dell'introduzione del giudizio, tecnicamente collegato con l'apertura di credito per l'importo pari a Lire 50.000.000,00, si rileva preliminarmente che il suddetto è oggetto della domanda di pagina 5 di 9 accertamento negativo del saldo determinato dalla banca (pari ad € – 1.479,26), con verifica della legittimità delle condizioni contrattuali applicate, e della domanda di ripetizione di indebito, che può
ritenersi fondata
Come già innanzi precisato, in forza dei principi generali in tema di onere della prova, ex art. 2697 c.c.,
sul correntista, che agisce per la rideterminazione del saldo o per la ripetizione di indebito, incombe l'onere di allegare tutta la documentazione afferente il rapporto in contestazione, ma, a fronte della allegazione del correntista riguardo l'inesistenza di un accordo scritto relativo alla pattuizione degli interessi debitori ultra legali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo scoperto, spetta alla banca dimostrare l'esistenza di un accordo valido ed efficace attraverso la produzione del contratto e la prova che il contratto stesso sia stato consegnato al cliente, se vuole evitarne la pronunzia di nullità integrale ex art. 117 TUB (si veda Cass. civ., n. 6480/2021).
Nel caso di specie, gli attori hanno prodotto, oltre al contratto di apertura del conto corrente in esame,
tutti gli e/c e i c/scalari relativi al periodo che va dall'1.01,2000, con un saldo iniziale di Lire 106,023 a credito della correntista, al 31.08.2017, deducendo, sin dall'atto introduttivo, l'inesistenza delle pattuizioni scritte di cui assumevano l'illegittimità.
Invero, manca qualsivoglia condizione economica pattuita nel contratto di conto corrente dedotto in giudizio (v. contratto di apertura c/c n. 27/237 allegato all'atto di citazione).
Né l'istituto di credito ha provveduto, in ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ad allegare in giudizio il contratto di apertura del conto corrente, ma si è limitato a depositare nella comparsa di risposta gli e/c relativi all'1.08.2019 ed al 30.9.2019 e gli e/c dal 1.10.2019 al 31.10.2019.
Pertanto, in mancanza di prova in merito alla stipulazione del contratto di conto corrente, correttamente il CTU, nell'effettuare la rideterminazione del saldo, ha considerato il periodo dall'1.1.2000 al
31.1.2020, applicando gli interessi ex art. 117 T.U.B. ed escludendo tutti gli addebiti derivanti da condizioni contrattuali che non risultano provate per iscritto (CMS, spese e commissioni,
capitalizzazione, regolamentazione valute non concordate e variazioni contrattuali).
pagina 6 di 9 Alla luce dei risultati cui è giunta la consulenza tecnica, correttamente argomentata e condivisibile nelle valutazioni, deve concludersi per l'accertamento di un saldo a credito della correntista pari ad €
74.022,47, a fronte di € 1.479,26 a debito della stessa, ma la domanda di ripetizione di indebito formulata da parte attrice non può ritenersi ammissibile.
Va premesso che, con riguardo all'azione di ripetizione di indebito, mentre la giurisprudenza costante ne ha lungamente asserito l'improcedibilità in ogni caso in cui il conto risultasse aperto alla data di avvio dell'azione, la Suprema Corte con la recente pronuncia del 15 febbraio 2024 n. 4214 ha affermato il seguente principio di diritto: “l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in
costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata
illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come
ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso
contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod.
civ., in capo al correntista, il quale potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su
cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del
conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di
recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli.
Ciò premesso, nel caso di specie e con particolare riferimento al c/c n. 27/237, sebbene sia stato accertato il saldo a credito della correntista, depurato delle appostazioni illegittime, questa “non può
agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo”
(cfr. Cass. Civ., n. 4214/2024) e potrà semmai procedere in tal senso solo dopo la chiusura del conto.
In riferimento al contratto di mutuo chirografario del 30.10.2015, di € 25.000,00, parte attrice assume che il finanziamento sia stato erogato dalla Banca per una “ristrutturazione finanziaria”, meglio precisando, per abbattere l'esposizione debitoria (pari ad euro 24.405,29) relativa al c/c n.27/237.
Posto che il c.d. “mutuo solutorio”, in quanto tale, non è nullo in quanto il ripianamento delle passività
costituisce una possibile finalità del contratto, che non si pone in contrasto né con la legge, né con pagina 7 di 9 l'ordine pubblico, va precisato che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9475/2022 ha espresso, a riguardo, un principio assolutamente condivisibile: affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è, per contro,
necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica,
soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro.
Ciò premesso, nel caso di specie, la verifica di un eventuale collegamento negoziale non sarebbe comunque possibile stante la mancata produzione del contratto di finanziamento in esame;
pertanto la doglianza di nullità del contratto di mutuo chirografario del 30.10.2015 va rigettata.
Priva di pregio è anche la doglianza, formulata dal mutuatario, in merito alla nullità della pattuizione relativa agli interessi per indeterminatezza/erroneità del TAEG.
Va precisato che la sua eventuale inesattezza non costituisce motivo di nullità delle condizioni economiche pattuite.
Premesso che tale sanzione di nullità è prevista dall'art. 125 bis TUB co. 6 TUB solo per i contratti di credito al consumo, tra i quali non rientra, evidentemente, il caso che ci occupa, atteso che il credito è
stato concesso al sig. in qualità di titolare dell'azienda agricola, ad ogni modo già la Parte_1
prevalente giurisprudenza di merito aveva sostenuto che l'ISC o TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, in quanto lo stesso svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Ne discende che l'omessa o l'erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o pagina 8 di 9 precontrattuale nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante.
Nella specie, come innanzi già evidenziato, parte attrice non ha prodotto il contratto di mutuo con le relative condizioni economiche pattuite;
dunque, alcuna violazione può in concreto ipotizzarsi.
Infine, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da parte attrice per l'illegittima segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi eseguita dalla banca, che ha dedotto di non aver effettuato alcuna segnalazione, né è stata fornita prova del contrario.
Sulla base tutte le considerazioni che precedono, pur condividendosi la rideterminazione dei rapporti di dare - avere relativo al periodo 01/01/2000 – 31/01/2020 effettuata dal CTU, con un credito in favore della correntista pari ad € 74.022,47, andrà adottata una pronunzia di mero accertamento e atteso il solo parziale accoglimento della domanda, di fatto equiparabile reciproca soccombenza, le spese processuali e di CTU andranno integralmente compensate
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel giudizio portante n. 12995/2019 R.G., ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 27/237 alla data del 31.01.2020 era pari ad €. 74.022,47 a credito della correntista
, titolare dell' ; Parte_1 Controparte_1
2. rigetta ogni ulteriore domanda proposta da parte attrice;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
4. pone le spese di CTU, nella misura liquidata con separato decreto in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice per 1/2 e della banca convenuta per il restante 1/2.
Così deciso in Bari il 27 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Giuseppe Marseglia pagina 9 di 9