Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/03/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1364/2022
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Giulia ONe Presidente Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Consigliere Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1364/2022 promossa da:
(c.f. C.F. 1 con il patrocinio dell'avv. MARIA LEPORE,Parte 1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE
ONro
'con il patrocinio dell'avv. (P.I. P.IVA 1 ONroparte 1
TOMMASO ROCCABELLA, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
PE parte appellante:
"Voglia l'Ill.mo Corte di Appello adita, nel merito, respinta ogni contraria richiesta ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e l'effetto, in riforma della sentenza n. 9/2022, emessa dal Tribunale di Livorno, accertare la responsabilità dei convenuti e, Voglia condannare la CP 1 in persona del Irpt e lo ONroparte_2 in solido al pagamento del risarcimento del danno comprensivo del lucro cessante e del
-in via subordinata ridurre la somma liquidata a titolo di spese legali alla CP_1 e,
conseguentemente anche quelle in favore al Sottile poste a carico dello CP 2
[...] e pertanto, riformare la sentenza n. 9/2022 per quel che concerne le spese legali liquidate alle parti con riferimento al valore della causa ex. D.M. 55/2014; vittoria di spese e competenze, oltre IVA CPA e rimb. forf. 15%."
PE parte appellata:
"l'appellata ONroparte 1 , per le ragioni di cui sopra, conclude chiedendo il
Parte 1 avverso la sentenza n. 9/2022rigetto dell'atto di appello proposto dal sig. emessa dal Tribunale di Livorno in data 11/01/2022 e conseguentemente la conferma della predetta sentenza n. 9/2022 del Tribunale di Livorno. Con vittoria di spese e onorari di causa."
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9/2022 del Tribunale di Livorno, in materia di responsabilità extracontrattuale dell'agenzia di pratiche auto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
ONroparte_2 e la [...] aveva citato innanzi al Tribunale di LivornoParte 1
per chiedere la loro condanna, in solido, al risarcimento del danno ONroparte_3 patito per effetto della mancata trascrizione dell'atto di acquisto di un'autovettura, quantificato in € 25.000,00.
A supporto della sua domanda, aveva dedotto che:
. nel mese di giugno 2014 aveva acquistato presso la "Concessionaria Eden Auto" di
Livorno, di cui era titolare il Sig. ONroparte_2 l'autovettura Alfa Romeo
147 targata CN146FB;
successivamente, la concessionaria aveva incaricato | ONroparte 4 di effettuare il passaggio di proprietà del veicolo e, in attesa del
[...] libretto, esso attore aveva ricevuto dall'Agenzia la "ricevuta sostitutiva del documento di circolazione", allo scopo di poter utilizzare l'auto;
• decorsi inutilmente i primi mesi, il Pt 1 aveva sollecitato più volte la
Concessionaria e l'Agenzia, ma senza esito alcuno.
in data 11.01.2016, recatosi presso l'ACI di Piombino (LI), aveva consultato l'archivio del P.R.A. così scoprendo che CP 2 non solo non aveva effettuato il passaggio di proprietà in suo favore, ma addirittura, in data
14.01.2015, si era intestato la formale proprietà del veicolo;
egli aveva poi appreso che, con sentenza datata 20.06.2015, la suddetta auto era
•
stata sottoposta a pignoramento in favore del creditore di Parte 2
ciò che lo aveva privato definitivamente del bene.
[...] ON era rimasto contumace. La si era invece costituita eccependo il proprio CP 2
difetto di legittimazione passiva e deducendo l'insussistenza di una responsabilità solidale con il venditore;
aveva spiegato, in particolare, che, pur avendo essa redatto il passaggio di proprietà da PEsona 1 precedente proprietario della vettura, a Pt 1 , non
/
aveva poi provveduto a trascrivere il trasferimento di proprietà in quanto il committente, sig. aveva manifestato la volontà di proseguire nella richiesta non CP 2
formalità e non aveva provveduto al pagamento delle somme a ciò necessarie;
d'altro canto, Pt 1 non le aveva mai chiesto la trascrizione al PRA dell'atto di vendita;
era stato poi PE 1 ,al fine di superare lo status formale di intestatario di un bene di cui non aveva più il possesso, a raggiungere un accordo con CP 2 perché quest'ultimo si intestasse l'auto, formalizzando l'atto il 15/01/2015, di talché essa agenzia aveva provveduto ad annullare la pratica di vendita da PE 1 a Pt 1 .
Il tribunale, escusso un teste, ha, da un canto, accolto la domanda nei confronti di
CP 2 , argomentando che vi era la prova che questi aveva assunto il mandato per la gestione della pratica di passaggio della proprietà del veicolo, che non aveva adempiuto a tale mandato, che si era poi intestato l'autovettura, e che, successivamente a tale intestazione, un creditore di P_ aveva iscritto sul veicolo una formalità
pregiudizievole, tale da rendere sostanzialmente impossibile il nuovo trasferimento al
Sottile, così condannando tale convenuto a corrispondere all'attore la somma di euro €
4.100, oltre a rivalutazione ed interessi dal 14.1.2015 al saldo, nonché le spese di lite;
ON dall'altro, ha respinto la domanda verso la argomentando che, premesso che pacificamente l'incarico a tale agenzia di procedere ad espletare le pratiche per il passaggio di proprietà in favore di Pt 1 era stato conferito da CP 2 'non era ravvisabile una responsabilità extracontrattuale di tale società, non avendo questa alcun obbligo di ultimare le procedure amministrative, una volta che il venditore che le aveva conferito l'incarico le aveva chiesto d'annullare la pratica;
ha inoltre condannato Pt 1 a ON corrispondere a le spese di lite.
ha appellato tale sentenza, facendo valere due motivi d'impugnazione: Pt 1
ON Col primo, ha censurato la sua condanna a corrispondere a la somma di I.
euro 5.560,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese 15% a titolo di spese legali, quando, sebbene egli avesse quantificato la propria pretesa nella somma di €
25.000,00, gli era stato riconosciuto un credito (nei confronti di CP 2 ) di soli € 4.100,00 oltre interessi, di talché la quantificazione delle spese era sproporzionata rispetto al valore effettivo della controversia dovendosi adottare lo scaglione inferiore - ed anche rispetto alla sua esigua complessità, che avrebbe meritato l'applicazione dei valori minimi;
ON Col secondo, ha dato atto che i soci della II. CP 1 Parte 3
erano coimputati per truffa, insieme a Parte 4 ONroparte_5 e
-
nel proc. pen. n. 2787/2013 R.G.N.R. pendente presso il P_ I
Tribunale di Livorno per plurimi capi di imputazione;
in particolare, col capo sub d) era stato addebitato ai medesimi d'aver concorso nella truffa in danno del Pt 1: lo P_ (quale titolare della concessionario "Eden Auto" con sede in Livorno) aveva venduto a Parte 1 in data 1.06.2014
l'autovettura Alfa Romeo 147 targata CN14GFB di proprietà di Pt 2
[...] senza menzionare alcun tipo di vincolo gravante sulla stessa e facendosi corrispondere l'intero prezzo, pari ad euro 1.900,00, e gli altri quattro avevano deliberatamente omesso di effettuare qualsiasi controllo e, nel predisporre e rilasciare al Pt 1 una "ricevuta sostitutiva del documento di circolazione" che gli consentiva di circolare anche senza il relativo libretto, lo avevano indotto in errore circa la libera disponibilità del veicolo, che in data 20.06.2015 veniva invece sottoposto a pignoramento;
inoltre, avevano rinviato il perfezionamento del trasferimento di proprietà per più di un anno, pur nella consapevolezza che esso non era concretamente fattibile, con conseguente ingiusto danno dell'acquirente; il tutto, con l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera professionale.
Da tale circostanza, però, l'appellante ha fatto discendere la sola affermazione che "stante, quindi, la pendenza del suddetto processo penale, al momento, non è possibile statuire sulla responsabilità della ONroparte 1 per i fatti di cui alla presente lite"; inoltre, col medesimo motivo ha rilevato che il tribunale aveva fatto riferimento a delle ipotetiche mail inviate dallo all'indirizzo di posta elettronica del proprio fratello Tes 1CP 2 mail lui ignorava l'esistenza, che la loro
[...] deducendo che di tali l'altro esse non erano state neppure inviate provenienza era incerta, e che tra a lui (ma appunto a suo fratello Testimone 1 ).
Ha quindi chiesto di riformare la sentenza impugnata condannando i convenuti (ma era in realtà già stato condannato) a corrispondergli la somma di euro CP 2
4.100,00 e le spese di lite di entrambi i gradi o, in subordine, di ridurre la somma liquidata a titolo di spese legali alla CP_1 in primo grado. Ha inoltre chiesto la sospensiva del capo della sentenza che lo condannava a ON corrispondere le spese di lite alla
CP 2 non si è costituito neppure in questo grado, mentre la CP 6 costituita, chiedendo il rigetto dell'appello e sostenendo, da un canto, la congruità delle spese liquidate dal tribunale e, dall'altro, che il processo penale invocato dall'appellante s'era concluso con l'assoluzione di tutti gli imputati (come da sentenza n. 1942 del 20/12/2022 sez. Penale del Tribunale di Livorno, divenuta definitiva), e che comunque era onere di ON Pt 1 provare all'interno di questo giudizio, civile, la responsabilità della
Questa Corte, con ordinanza del 31.1.2024, ha respinto l'inibitoria ex art. 351 c.p.c. e,
rilevato che l'appellante non aveva documentato l'avvenuta notifica dell'appello a CP 2 , gli ha assegnato termine per produrre la relativa documentazione o, in alternativa, rinnovare la notifica a tale appellato. aveva depositato Con ordinanza in data 27.6.2024, rilevato che l'appellante documentazione attestato lo stato d'irreperibilità di CP 2 ma non aveva comprovato la rituale notifica ex art. 143 c.p.c. al medesimo, ha tuttavia ritenuto che il ON contraddittorio fosse regolare, posto che l'appello riguardava la sola posizione di e l'omessa notifica a CP 2 non aveva conseguenze ex art. 332 c.p.c., dal momento che le posizioni dei due originari convenuti erano scindibili e nei confronti di
P_ la sentenza di primo grado era ormai divenuta definitiva.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 13.1.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.1.2025.
2. Il perimetro del presente giudizio e le circostanze pacifiche o ormai incontroverse.
Come ricostruito dal primo giudice, e divenuto ormai incontrovertibile in difetto di appello degli originari convenuti:
-nel mese di giugno 2014 Parte 1 ha acquistato presso la "Concessionaria Eden
Auto" del Sig. l'autovettura Alfa Romeo 147, targata CN146FB; ONroparte_2
ONroparte_4- la concessionaria ha incaricato I con sede a
Livorno in via degli Arrotini 116, di effettuare il passaggio di proprietà, e, in attesa del suddetto, l'attore ha ottenuto una certificazione sostitutiva ed il possesso dell'auto;
ONroparte_2 è divenuto il proprietario formale del veicolo-in data 14.01.2015, in oggetto;
- l'atto di vendita tra PE 1 e Pt 1 ,che riportava un prezzo di € 500, è stato annullato;
- la vettura in oggetto è stata pignorata da terzi;
- l'art. 94 Cds pone in linea di principio a carico dell'acquirente l'onere di provvedere al passaggio di proprietà, ma nel caso in esame tale onere era stato espressamente assunto che aveva all'uopo incaricato la società appellata, salvo però, da ONroparte_2 '
poi, chiedere a questa di non dar corso alla trascrizione di tale acquisto, da lui
"annullato", e trascrivere invece il passaggio di proprietà in proprio favore;
Parte 1 aveva corrisposto a CP 2 il prezzo della vettura e le spese necessarie per il passaggio di proprietà.
,inadempiente agli obblighi del mandatario, a corrispondere La condanna di P_
Pt 1 la somma di euro 4.120,00 oltre accessori, come premesso, è ormai a irretrattabile e in questa sede si discute unicamente della possibilità di condannare in ON solido con il suddetto anche la
Appare dunque ultronea la richiesta dell'appellante di "condannare la CP 1 in persona del Irpt e lo in solido al pagamento del risarcimento del danno ONroparte_2 comprensivo del lucro cessante e del danno emergente in favore della parte attrice e ON quantificabile in € 4.100,00", e da intendersi come richiesta di condanna della in solido con CP 2
ON 3. Il secondo motivo d'appello: la responsabilità di
Il secondo motivo d'appello, attenendo al merito, per ragioni logico-giuridiche dev'essere esaminato in via prioritaria, rispetto al primo, relativo alle spese di lite, posto che ON l'eventuale condanna di determinerebbe la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, e imporrebbe al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Tale secondo motivo, tuttavia, è ai limiti dell'ammissibilità e comunque destituito d'ogni fondamento.
ON Riguardo alla pretesa avanzata da Pt_1 verso il primo giudice aveva rilevato: "Con
Co riferimento alla posizione della la fonte della responsabilità non può avere natura contrattuale, posto che pacificamente l'incarico di procedere ad espletare le pratiche per il passaggio di proprietà venne alla stessa conferito dalla CP 2 La domanda va pertanto esaminata sotto il profilo della prospettata responsabilità
extracontrattuale.
A tale riguardo l'attore non precisa quale sarebbe il fatto illecito che addebita alla convenuta, ma si suppone che sia quello di non aver portato a termine le pratiche di passaggio della proprietà e di avere consentito allo di CP 2
intestarsi il veicolo.
PE come si evince dalla documentazione in atti, all'Agenzia era stata presentata una dichiarazione del venditore che affermava di avere venduto oralmente l'autovettura al Sottile. La stessa, pertanto, non aveva avuto alcun rapporto con il Pt 1, né disponeva di un contratto da poter esaminare. In un tale contesto, quindi, in presenza di una richiesta del venditore di annullare le pratiche richieste, | CP_4 non aveva alcun obbligo di ultimare le procedure amministrative, visto che il suo rapporto contrattuale intercorreva solo
Con esso.
Il rapporto tra il venditore e l'Agenzia, infatti, deve essere inquadrato sotto lo schema del contratto di mandato, che per sua natura è sempre revocabile.
Né vi era un obbligo giuridico di tutelare la posizione dell'acquirente.
La normativa sopra richiamata, infatti, pone proprio a carico di questo l'onere di procedere con le pratiche amministrative per il passaggio di proprietà.
In assenza di un impulso da parte di questo, quindi, | CP_4_non era tenuta a coltivare la patica.
Inoltre, la dichiarazione del venditore, che dichiarava di avere annullato la compravendita, era per l'Agenzia valida al pari di quella relativa alla vendita stessa. Non vi era pertanto alcun onere di contattare l'acquirente per ottenere conferma di tale assunto, trattandosi di rapporti inter alios, in ordine ai quali non aveva poteri di censura. Co La quindi, non può essere considerata responsabile solidale con lo CP 2 non avendo assunto alcun obbligo nei confronti del Sottile e non essendo tenuta per legge a portare a termine le procedure di volturazione, in assenza di un impulso delle parti interessate".
A fronte di tale cristallina motivazione, Pt 1 ha invocato la pendenza di un giudizio penale che vedeva, quali imputati per truffa in danno, tra gli altri, di esso appellante, ON anche i soci della senza peraltro allegare compiutamente e dimostrare nel presente giudizio, come sarebbe stato suo onere, un contegno illecito in capo alla società ma, anzi, deducendo in modo monco e già astrattamente inidoneo ad attingere la sentenza di
-
primo grado che "stante, quindi, la pendenza del suddetto processo penale, al
-
momento, non è possibile statuire sulla responsabilità della ONroparte_1 per i fatti di cui alla presente lite".
A fronte della deduzione dell'appellata dell'avvenuta assoluzione di tutti gli imputati con sentenza n. 1942 del 20/12/2022 della sez. Penale del Tribunale di Livorno, divenuta definitiva, poi, l'appellante nulla più ha dedotto o replicato;
egli ha finanche omesso di depositare la comparsa conclusionale, mentre ha depositato una memoria di replica nella ON quale s'è limitato ad invocare una non meglio precisata violazione da parte della dell'obbligo di buona fede contrattuale, senza peraltro misurarsi con la (corretta)
ON affermazione del primo giudice secondo cui tra la ed il Pt 1 non era ravvisabile
alcun rapporto contrattuale.
A sovvertire la decisione di merito di primo grado dovrebbe dunque, nelle intenzione dell'appellante, provvedere l'ulteriore doglianza secondo cui il tribunale aveva fatto riferimento a delle ipotetiche mail inviate dallo CP 2 all'indirizzo di posta elettronica del proprio fratello Testimone_1 mail di cui lui ignorava l'esistenza, la cui provenienza era incerta, e che tra l'altro non erano state inviate ad esso acquirente, bensì, appunto, a suo fratello Testimone 1
Tali mail sono quelle che il tribunale riporta quando fa riferimento alla testimonianza del
Pt 1 (" teste Testimone 1 ha dichiarato che lo CP 2 chiese successivamente ulteriore denaro per effettuare il passaggio di proprietà e togliere il fermo sull'autovettura. Il teste ha esibito una email pervenuta sul telefonino datata 18.12.2014 del seguente tenore: "con la presente siamo a comunicarle che la vettura da lei acquistata deve essere sempre effettuato il passaggio di proprietà, se entro e non oltre dieci giorni non verrà effettuato quanto richiesto verrà eseguita da noi la perdita di possesso dell'autovettura".In una successiva email del 5.1.2015, poi, [...] CP 2 affermava "buonasera sig. Testimone_1 volevamo comunicarle che in data 29/12/2014 è stata effettuata la perdita di possesso della vettura ALFA 147 targata CN146FB e quindi non è più possibile circolare, perché se verrà fermato dalla polizia/carabinieri gli verrà sequestrata. per levare la perdita di possesso dovrà pagare ed effettuare il passaggio di proprietà e in più pagare le spese del levo fermo per € 100. grazie e arrivederci", che tuttavia, con ogni evidenza, non sono affatto poste a fondamento del rigetto della
ON domanda nei confronti della ma piuttosto dell'accoglimento della domanda nei
CP 2 _con la motivazione che "Sulla base del contenuto di tale testimonianza, confronti di
+
della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, quindi, ONroparte_2 si era inizialmente assunto l'onere di
Co coltivare presso la le pratiche per effettuare la trascrizione dell'atto di compravendita, incassando il denaro necessario, ma successivamente si è sollevato da tale onere, ponendolo a carico dell'acquirente".
In definitiva, il fulcro della motivazione del rigetto della domanda avanzata nei confronti
ON della rappresentato dall'affermazione del primo giudice secondo cui, premesso che
-
l'incarico a tale agenzia di procedere ad espletare le pratiche per il passaggio di proprietà in favore di Pt 1 era stato conferito da CP 2 , non era ravvisabile una responsabilità extracontrattuale di tale società, non avendo questa alcun obbligo di ultimare le procedure amministrative, una volta che il venditore che le aveva conferito l'incarico aveva chiesto d'annullare la pratica non è stato attinto da alcuna puntuale censura, di talché tale statuizione merita piena conferma.
4. Il primo motivo d'appello: la quantificazione delle spese di lite di primo grado ON della poste a carico dell'appellante.
Resta dunque da esaminare la doglianza dell'appellante secondo cui la propria condanna ON a rifondere le spese di lite sostenute da sarebbe eccessiva, principalmente perché il tribunale avrebbe dovuto adottare lo scaglione inferiore avendo riconosciuto in suo favore un credito di soli 4.100,00 euro - e comunque perché avrebbe dovuto attestarsi sui valori minimi. Anche tale motivo è infondato.
ON Il primo giudice ha condannato la somma di euro € Pt 1 a corrispondere a
5.560,25, di cui € 875,00 per la fase di studio della controversia, € 740,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.600,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 1.620,00 per la fase decisionale, € 725,25 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Tale somma rappresenta esattamente il valore medio dello scaglione 5.201/26.000, secondo gli importi vigenti al momento della liquidazione (gennaio 2022). ON Poiché Pt 1 aveva chiesto la condanna della al pagamento di euro 25.000,00, lo scaglione è evidentemente corretto, non assumendo alcun rilievo il fatto che all'esito del giudizio gli sia stato riconosciuto un credito, nei confronti dello CP 2 di soli
4.100,00 euro.
Tale circostanza, infatti, avrebbe potuto rilevare soltanto nella liquidazione a carico di
CP 2 (che invece è stato condannato per un importo finanche superiore, ed appare davvero un paradosso che pur di ottenere un decremento del suo debito verso la società appellata nelle proprie conclusioni Pt 1 abbia chiesto di ridimensionare anche la condanna di CP 2 in suo favore: pur comprendendosi che l'appellante purtroppo non riuscirà a ottenere alcunché da tale soggetto, è evidente infatti che non ha alcun interesse né legittimazione a chiedere un ridimensionamento della di lui condanna, tra l'altro ormai passata in giudicato).
Benvero, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 12/06/2019 n. 15857), "l'art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con d.m. n. 55 del 2014, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore".
Quanto, poi, alla pretesa di vedersi liquidare le spese secondo i valori minimi, essa, fondata sulla dedotta "semplicità della materia trattata", parimenti infondata, posto che la causa è di media complessità e giustifica l'applicazione dei valori medi.
5. Le spese di lite.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all'appellata dall'appellante.
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 1.101 a 5.201, in considerazione del quantum appellatum - posto che in questo grado Pt 1 ha limitato la propria pretesa alla soma di euro 4.100,00 - secondo i valori medi ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di euro 1.923,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 9/2022 del Tribunale di Parte 1 istanza, eccezione, deduzione disattesa od Livorno, ogni altra domanda,
assorbita, così provvede: respinge l'appello; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado, che liquida nella somma di euro 1.923,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19.3.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Giulia ONe
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.