Decreto cautelare 22 maggio 2024
Decreto cautelare 27 maggio 2024
Decreto cautelare 28 maggio 2024
Ordinanza collegiale 7 giugno 2024
Ordinanza cautelare 10 luglio 2024
Sentenza 23 dicembre 2025
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- 1. Le decisioni cautelari monocratiche pronunciate dal TAR Lombardia, sede di Milano (anno di riferimento 2024)Ilaria Genuessi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocraticaFabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocraticaFabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
La Rivista è lieta di ospitare nella Sezione Diritto e Processo Amministrativo lo studio compiuto in collaborazione tra l'Università statale di Milano e l'Università di Milano Bicocca sulle decisioni cautelari monocratiche del Tar Lombardia, Milano, relative all'anno 2024. Lo studio si compone di diverse parti, che verranno pubblicate dalla rivista con cadenza settimanale. Questo articolo è la prima parte ed è stata già pubblicata l'Introduzione a cura Alfredo Marra e Margherita Ramajoli. Seguiranno nell'ordine: Il contenuto dei decreti cautelari monocratici tra sospensione del provvedimento amministrativo, creatività giurisprudenziale e rapporti con la successiva ordinanza collegiale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 23/12/2025, n. 4243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4243 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04243/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00658/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 658 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Air Pullman Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Cocco, Chiara Guardamagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Societa' per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ceceri, Antonio Nardone, Vincenzo Pansini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorita' di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Pullini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, Regione Lombardia, Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, non costituiti in giudizio;
nei confronti
VI EL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierfrancesco Palatucci, Elena Stella Richter, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Marsico, Paolo Sansone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Stie S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Stajano, Enrico Campagnano, Alessandro Arduino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Flibtravel International Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Parisi, AN Soncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autostradale S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
I) con il ricorso introduttivo:
- degli atti della procedura selettiva indetta e svolta da SEA di cui alla lettera di invito prot. 0007728-15/05/2023-SEA_SPA-DCM00-P avente ad oggetto “Lettera d'invito alla procedura di selezione per l'utilizzo, non in esclusiva, di cinque aree di sosta ubicate presso il Terminal 1 di Malpensa – Aerostazione Passeggeri – e di cinque aree di sosta ubicate presso il Terminal 2 di Malpensa – Aerostazione Passeggeri – destinate all'attività di servizio di linea di collegamento tramite bus TPL Malpensa – Milano Stazione Centrale” e all'avviso esplorativo prot. n. 8736 del 10 novembre 2022 avente ad oggetto “Procedura di selezione per l'utilizzo, non in esclusiva e in applicazione del principio di rotazione, di quattro aree di sosta, ubicate presso il Terminal 1 di Malpensa, aerostazione passeggeri – piano terra – arrivi fronte porta 4 e Terminal 2 di Malpensa aerostazione passeggeri 4 – arrivi fronte porta 7, destinate all'attività di servizio di linea di collegamento tramite bus TPL Malpensa – Milano Stazione centrale”, nei limiti dell'interesse della ricorrente, quali in particolare:
- la lettera di invito assunta da SEA con atto prot. 0007728-15/05/2023-SEA_SPA-DCM00-P in parte qua nei limiti dell'interesse fatto valere dalla ricorrente e i relativi allegati:
- l'avviso esplorativo assunto da SEA con atto prot. n. 8736 del 10 novembre 2022 in parte qua nei limiti dell'interesse fatto valere dalla ricorrente;
- l'eventuale atto di aggiudicazione dei singoli stalli, eventualmente disposto e, al momento, non noto né tanto meno comunicato;
- le valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice nelle sedute del 17 e del 18 gennaio 2024, la relativa assegnazione del punteggio alle offerte delle concorrenti, e la conseguente graduatoria finale, come da verbali e da atti di cui al momento non si dispone;
- tutti i verbali delle operazioni di gara nei limiti dell'interesse fatto valere da parte ricorrente;
- per quanto occorrer possa, la nota di SEA prot. 3040 del 15/02/2024;
- di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, in parte qua e nei limiti dell'interesse fatto valere dalla ricorrente;
nonché per la condanna previa declaratoria di inefficacia del contratto di assegnazione – sia per il Terminal 1 sia per il Terminal 2 – di uno degli stalli da n. 1 a n. 3, o, in subordine dello stallo n. 9 eventualmente stipulato con un altro concorrente rispetto al quale si dichiara fin da ora la disponibilità al subentro, al risarcimento del danno in forma specifica mediante conseguimento dell'aggiudicazione e assegnazione del contratto di stallo alla ricorrente, ovvero – qualora non fosse possibile disporre la tutela in forma specifica – al risarcimento del danno per equivalente nella misura che verrà accertata, anche in via equitativa, nel corso del giudizio e con riserva di quantificarla in corso di causa.
II) Con i motivi aggiunti del 12.5.2024
-della nota di SEA del 19 marzo 2024, prot. n. 5347, via pec in pari data relativa alla “Procedura di selezione per l'utilizzo, non in esclusiva di cinque aree di sosta ubicate presso il Terminal 1 di Malpensa – Aerostazione Passeggeri - e di cinque aree di sosta ubicate presso il Terminal 2 di Malpensa - Aerostazione Passeggeri – destinate all'attività di servizio di linea di collegamento tramite bus TPL Malpensa – Milano Stazione Centrale”, recante la comunicazione di assegnazione ad Air Pullman dello stallo n. 10 del Terminal 1 e dello stallo n. 12 del Terminal 2, nonché l'invito alla sottoscrizione del contratto (allegato alla pec) entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale nell'esclusivo interesse di SEA del 5 aprile 2024 (doc. 30);
- del contratto trasmesso unitamente alla nota di SEA del 19 marzo 2024, prot. n. 5347 (doc. 30 bis);
- di tutte le parallele e contestuali note di SEA (di cui al momento non si dispone) del 19 marzo 2024, con le quali l'Ente gestore ha comunicato l'assegnazione degli altri quattro stalli presso il Terminal 1 e degli altri quattro stalli presso il Terminal 2 alle altre quattro società che hanno partecipato alla selezione;
- di tutti gli atti di gara, ora resi disponibili, e quindi le operazioni effettuate in data 17 gennaio 2024 nella 1ª seduta, pubblica, (come da verbale n. 1 – doc. 31), in data 17/18 gennaio 2024 nella 2ª seduta, riservata, (come da verbale n. 2 – doc. 32, ivi inclusi i relativi allegati), in data 18 gennaio 2024 nella 3ª seduta pubblica, ivi inclusi l'attribuzione dei punteggi sia per l'offerta tecnica che per quella economica, le graduatorie, nonché la proposta di assegnazione degli stalli formulata dalla Commissione (come da verbale n. 3 – doc. 33);
d) nonché della nota del 26 marzo 2024 (doc. 34), con la quale SEA ha comunicato la sospensione dell'assegnazione di cui alla nota prot. n. 5347 del 19 marzo 2024 e degli adempimenti conseguenti, se ed in quanto tale nota possa, comunque, ritenersi implicitamente confermativa della procedura che qui si contesta.
Nonché per la condanna previa declaratoria di inefficacia del contratto di assegnazione – sia per il Terminal 1 sia per il Terminal 2 – di uno degli stalli da n. 1 a n. 3, o, in subordine dello stallo n. 9 eventualmente stipulato con un altro concorrente rispetto al quale si dichiara fin da ora la disponibilità al subentro, al risarcimento del danno in forma specifica mediante conseguimento dell'aggiudicazione e assegnazione del contratto di stallo alla ricorrente, ovvero – qualora non fosse possibile disporre la tutela in forma specifica – al risarcimento del danno per equivalente nella misura che verrà accertata, anche in via equitativa, nel corso del giudizio e con riserva di quantificarla in corso di causa.
III) Con i motivi aggiunti del 27.5.2024:
- della nota SEA 0008771-15/05/2024-SEA_SPA-DCM00-P comunicazione di ripresa dei termini successivi all'assegnazione degli stalli con richiesta di firma e restituzione dell'accordo di assegnazione entro il 31 maggio 2024 (doc. 37);
- di tutte le parallele e contestuali note di SEA (di cui al momento non si dispone), con le quali l'Ente gestore ha comunicato la ripresa dei termini successivi all'assegnazione degli altri quattro stalli presso il Terminal 1 e degli altri quattro stalli presso il Terminal 2 alle altre quattro società che hanno partecipato alla selezione con richiesta di firma e restituzione di ciascun accordo entro il 31 maggio 2024.
Nonché per la condanna previa declaratoria di inefficacia del contratto di assegnazione – sia per il Terminal 1 sia per il Terminal 2 – di uno degli stalli da n. 1 a n. 3, o, in subordine dello stallo n. 9 eventualmente stipulato con un altro concorrente rispetto al quale si dichiara fin da ora la disponibilità al subentro, al risarcimento del danno in forma specifica mediante conseguimento dell'aggiudicazione e assegnazione del contratto di stallo alla ricorrente, ovvero – qualora non fosse possibile disporre la tutela in forma specifica – al risarcimento del danno per equivalente nella misura che verrà accertata, anche in via equitativa, nel corso del giudizio e con riserva di quantificarla in corso di causa.
IV) Con i motivi aggiunti dell’11.11.2024:
- della nota SEA 0008771-15/05/2024-SEA_SPA-DCM00-P comunicazione di ripresa dei termini successivi all’assegnazione degli stalli con richiesta di firma e restituzione dell’accordo di assegnazione entro il 31 maggio 2024 (doc. 37);
-di tutte le parallele e contestuali note di SEA (di cui al momento non si dispone), con le quali l’Ente gestore ha comunicato la ripresa dei termini successivi all’assegnazione degli altri quattro stalli presso il Terminal 1 e degli altri quattro stalli presso il Terminal 2 alle altre quattro società che hanno partecipato alla selezione con richiesta di firma e restituzione di ciascun accordo entro il 31 maggio 2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Società SEA, VI EL S.p.A., CA S.r.l., Stie S.p.A., Flibtravel International Italy S.r.l., dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa AN BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è società che esercita il servizio di trasporto aeroportuale di persone, concessionaria anche del servizio dall’aeroporto di Malpensa.
Con il ricorso introduttivo ha impugnato gli atti di avvio della selezione indetta dalla Società per azioni esercizi aeroportuali (da ora anche solo S.E.A.), per l’utilizzo degli stalli di sosta destinati all’attività di servizio di linea di collegamento tramite bus TPL Malpensa – Milano Stazione centrale, unitamente agli atti presupposti.
Si sono costituite in giudizio la resistente SEA s.p.a. (d’ora innanzi anche SEA), ENAC, la Regione Lombardia e le altre società controinteressate, assegnatarie di altri stalli, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con motivi aggiunti del 12 maggio 2024, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della comunicazione di SEA dell’assegnazione definitiva alla ricorrente dello stallo n. 10 del Terminal 1 e dello stallo n. 12 del Terminal 2, nonché di tutte le altre partecipanti e ha trasmesso il relativo contratto per la regolamentazione dell’utilizzazione delle aree di sosta aggiudicate.
Con i motivi aggiunti del 27 maggio 2024 venivano impugnate le comunicazioni di ripresa dei termini successivi all'assegnazione degli stalli con richiesta di firma e restituzione dell'accordo di assegnazione entro il 31 maggio 2024.
Il Collegio con ordinanza del 7 giugno 2024 n. 1720 disponeva istruttoria, chiedendo a ENAC “ documentati chiarimenti in ordine all'utilizzabilità dello stallo n. 10 del Terminal 1, allo stato inibita "fino a nuova comunicazione" dal provvedimento di sospensione del 17 maggio 2024;
Sulla base della documentazione depositata, con ordinanza 10 luglio 2024 n. 704 la domanda cautelare veniva respinta.
L’ordinanza veniva confermata in sede di appello (n. sez. V 3737 del 10.11.2024).
La ricorrente ha poi impugnato con i motivi aggiunti dell’11 novembre 2024 la nota 0008771-15/05/2024-SEA_SPA-DCM00-P con cui SEA comunicava la ripresa dei termini successivi all’assegnazione degli stalli con richiesta di firma e restituzione dell’accordo di assegnazione entro il 31 maggio 2024.
Medio tempore SEA inviava la nota prot. 0009647-18/06/2025 del 18 giugno 2025, a tutte le imprese concorrenti, avente ad oggetto " Attività di servizio di linea di collegamento tramite
bus TPL Malpensa – Milano Stazione Centrale, Comunicazione di ritiro della selezione indetta
con lettera d'invito del 15 maggio 2023 e di tutti gli atti conseguenziali ”, cui seguiva la comunicazione del 25 giugno 2025, prot. 0010122, recante: " attività di servizio di linea di
collegamento tramite bus TPL Malpensa – Milano Stazione Centrale. Comunicazione di
proroga dei contratti in corso"
I provvedimenti venivano impugnati nei giudizi promossi da altre partecipanti, r.g. n. 90/2023 e n.1115/2024 proposti, rispettivamente, da VI EL spa e CA srl.
Con memoria ex art. 73 c.p.a. Air Pulmann ha dichiarato che “ l’atto di ritiro, in quanto volto ad eliminare la procedura di selezione contestata da Air Pullman con tutti gli atti conseguenti, non può che considerarsi misura satisfattiva dell’interesse della ricorrente ”, chiedendo quindi che venisse dichiara l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio.
In via subordinata, nell’ipotesi di accoglimento dei ricorsi di VI e di CA, ha chiesto un termine ex art. 73 c.p.a.
All’udienza pubblica del 25 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1) Come emerge dalla ricostruzione in fatto, il presente giudizio ha quale oggetto la procedura di selezione, indetta da SEA, per l’affidamento di cinque aree di sosta (cd. stalli) ubicate presso il Terminal 1 di Malpensa e cinque aree di sosta ubicate presso il Terminal 2 di Malpensa, per lo svolgimento dell’attività di trasporto su gomma per la tratta Milano Stazione Centrale – Aeroporto di Malpensa, per la durata di cinque anni.
Con provvedimento del 18 giugno 2025, la stessa SEA ha ritirato tutti gli atti della suddetta selezione, impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.
I ricorsi proposti avverso gli atti di ritiro sono stati respinti, con sentenze di questa Sezione nn. 4191/2025 e 4190/2025 del 17.12.2025, in cui il Collegio ha rilevato che “ il provvedimento impugnato debba essere qualificato, in ragione della sua sostanza, come atto di revoca ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, essendo fondato su una nuova valutazione dell’opportunità dell’atto ritirato; pertanto la sua legittimità deve essere vagliata in base a tale disposizione normativa.
Nel caso di specie, nel provvedimento impugnato del 18.6.2025, la società resistente ha analiticamente esposto le circostanze integranti le “sopravvenute esigenze” e la “radicale modificazione del quadro fattuale e logistico di riferimento”, evidenziando che:
- la procedura di assegnazione degli stalli è stata oggetto di plurime impugnative da parte delle società coinvolte, che ne hanno rallentato lo svolgimento;
- a seguito del giudizio attivato da Airpullman per contestare l’assegnazione dello stallo n. 10, l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale ha vietato all’operatore l’utilizzo dell’area;
- non hanno avuto esito i tentativi di ricercare una soluzione condivisa con gli operatori;
- nelle more, si sono verificati molteplici mutamenti di fatto e di contesto, elencati alle pagg. 2-3 del provvedimento, rispetto alle condizioni iniziali sulla cui base era stata indetta la selezione, rendendola non più rispondente alle esigenze operative dello scalo aeroportuale e di SEA, elencati, e segnatamente:
“• il variato contesto generale derivante dall’avvicinarsi dei XXV Giochi Olimpici Invernali del 2026, che si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina d'Ampezzo, che impone una diversa organizzazione degli spazi aeroportuali dello scalo di Milano Malpensa che sarà centrale per la logistica dell’evento - anche relativamente alla realizzazione di nuove aree destinate a funzioni di scambio intermodale - non prevedibile all’epoca della programmazione della procedura (2021);
• la conseguente progettazione e prossima realizzazione di lavori infrastrutturali presso lo scalo di Malpensa, il cui progetto è stato approvato solo a luglio 2024, che coinvolgono, pertanto, le stesse aree oggetto della selezione;
• gli stalli assegnati nell’ambito della procedura in parola che, alla luce delle circostanze di cui sopra, sarebbero disponibili solo per pochissimi mesi, tenuto conto che a gennaio 2026 le aree destinate al trasporto su gomma saranno allocate in altra parte dello scalo aeroportuale;
• la sopravvenuta disponibilità, solo a partire dal 1° gennaio 2025, di ulteriori stalli (n. 4 e n. 5), prima occupati da altri operatori che svolgevano il medesimo servizio per linee diverse da quella di cui si discute”.
Nella sentenza si dà atto che “ la motivazione posta da SEA a fondamento della revoca dell’avviso pubblico sfugga al suo sindacato, non apparendo affetta da manifesta irragionevolezza, difetti logici, violazione dell’imparzialità o travisamento istruttorio”.
3) A fronte quindi dei provvedimenti di ritiro e della dichiarazione di parte ricorrente, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese possono essere compensate tra tutte le parti, in ragione della complessità e della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente
AN BI, Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN BI | AN LL |
IL SEGRETARIO