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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
N. R.G. 2792/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa IC LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2792 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
( ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
07/11/1978
, nata in [...] il [...] Parte_2
, nata in ARGENTINA il [...], in [...] e Parte_3 quale esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Controparte_1
, sulla figlia minore ( ), nata in
[...] Per_1 C.F._2
ARGENTINA il 07/02/2009
( , nato in [...] il Parte_4 C.F._3
16/10/1982, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a sul figlio minore Controparte_2 Persona_2
( , nato in [...] il [...] C.F._4 con l'Avv. MICHELE DELLA BELLA e con l'Avv. LICIA AMATO, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTI
contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
e con l'intervento di
( ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
07/11/1978, quale esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a
[...] sul figlio minore nato in [...] il [...] CP_4 Persona_3
, nata in [...] il [...], quale esercente Parte_3 la responsabilità genitoriale, unitamente a , sul figlio Controparte_1 minore , nato in [...] il [...] Persona_4
Oggetto: Diritti della cittadinanza.
Conclusioni delle parti
per parte ricorrente: “Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare e dichiarare che i sig.ri , Parte_1 Parte_2
, , , e
[...] Parte_4 Parte_3 Persona_2
, hanno diritto all'attribuzione e/o al riconoscimento della cittadinanza Per_1 italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al funzionario dell'Ufficio di Stato Civile del Consolato competente - avuto riguardo alla residenza dei ricorrenti - ovvero ad atro Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge”; per parte interveniente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, in rito, accertato e dichiarato legittimo il presente intervento, nel merito, accertare e dichiarare che i sigg. hanno diritto Persona_3 Persona_4 all'attribuzione e/o al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al funzionario dell'Ufficio di Stato Civile del Consolato competente avuto riguardo alla residenza dei ricorrenti - ovvero ad atro Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge”; per il : “In via principale, rigettare il ricorso proposto qualora non risulti CP_3 provata documentalmente l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dell'avo dei ricorrenti, ed in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti (qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), si chiede che il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre in ogni caso, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2/9 Con ricorso depositato il 10-12-2024, i ricorrenti richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna, per essere gli stessi discendenti diretti di un cittadino italiano, che non ha mai perso la cittadinanza, esponendo che:
- l'avo nasceva a Fornace (TN) in data 3-4-1901 (doc. 2); Persona_5
- il medesimo emigrava in Argentina, senza mai naturalizzarsi (doc. 4);
- dal matrimonio dell'avo con (doc. 3) nasceva Persona_6 Persona_7 doc. 6);
[...]
- dal matrimonio di quest'ultima con (doc. 7) nascevano gli odierni Parte_4 ricorrenti (doc. 8), (doc. 9), Parte_2 Parte_1
(doc. 10) e (doc. 11); Parte_3 Parte_4
- dal matrimonio di con (doc. 12) nasceva Parte_3 CP_1
l'odierna ricorrente (doc. 13); Per_1
- dall'unione fra e nasceva l'odierno Parte_4 CP_2 ricorrente (doc. 14). Persona_2
Tutto quanto premesso i ricorrenti deducono che:
- nel caso di specie, è stata fornita prova, tramite la produzione dei rispettivi atti di nascita e matrimonio degli ascendenti, debitamente legalizzati e tradotti in lingua italiana, della discendenza iure sanguinis;
- il Consolato di Moron e Buenos Aires non consente a causa dell'arretrato la presentazione della domanda in via amministrativa;
conclusivamente richiedendo, in via giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana.
Con atto del 25-9-2025, i ricorrenti (unitamente a Parte_1 [...]
e (unitamente a ) CP_4 Parte_3 Controparte_1 hanno spiegato intervento in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale, rispettivamente, nei confronti del minore nato in [...] il 24- Persona_3
7-2019, e del minore , nato in [...] il [...], allegando che: Persona_4
- dal matrimonio di con (doc. 12) è nato Parte_3 CP_1 altresì l'interveniente (doc. 17); Persona_4
pag. 3/9 - dall'unione di con è nato Parte_1 Controparte_4
l'interveniente (doc. 19); Persona_3
- gli intervenienti, a seguito del d.l. n. 36/2025, potrebbero richiedere la cittadinanza italiana in via amministrativa soltanto sino al 31-5-2026, con conseguente rischio di non riuscire a perfezionare la domanda entro il predetto termine;
conclusivamente richiedendo accertarsi che gli intervenienti hanno diritto all'attribuzione e/o al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con note dell'1-10-2025 la difesa dei ricorrenti ha prodotto in giudizio la documentazione richiamata in ricorso.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa di costituzione dd. 1-10-2025 il Ministero dell'Interno rileva che:
- con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato per ulteriori cinque anni- al fine di ottenere la cittadinanza italiana;
-i tempi di evasione delle richieste pervenute in via consolare dipendono dalla scarsità delle risorse e dall'elevato e sproporzionato numero delle domande;
-deve essere verificata l'assenza di cause di eventuale perdita della cittadinanza e/o la non avvenuta rinuncia a quest'ultima da parte degli avi prima e dei loro ascendenti poi sulla base delle disposizioni succedutesi nel tempo (la l. n. 91/92, la l. n. 555/1912 e, prim'ancora, le preleggi al Codice Civile del 1865);
- la mancata, tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda non può essere supplita in corso di giudizio alla luce del disposto di cui all'art. 281 duodecies c.p.c.; conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda ove non provata l'acquisizione della cittadinanza italiana in capo all'avo; in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana, previa verifica dei relativi presupposti, la compensazione delle spese di lite.
Con note del 20-10-2025 la difesa dei ricorrenti ha prodotto l'estratto di leva relativo all'avo con attestazione di congedo in data 29-6-1923 (all.to A). Persona_8
pag. 4/9 All'udienza del 21-10-2025 la difesa dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
nessuno è comparso per l'Avvocatura.
*
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Nel caso di specie l'avo risulta nato a [...] il [...].
I ricorrenti hanno documentato, per il tramite dell'estratto di leva attestante la presenza in Italia nel 1923, che l'emigrazione è intervenuta soltanto in data successiva.
Non trova, dunque, applicazione al caso de quo la disciplina di cui alla l. n. 379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l.
n. 379/2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273/2005, conv. in l. n.
51/2006).
Nel caso di specie, in quanto l'avo è emigrato all'estero in data successiva a quella dell'entrata in vigore del Trattato di Saint Germain, va esclusa la necessità della dichiarazione richiesta dall'art. 1, comma 2, della l. 379/2000.
In punto di acquisito della cittadinanza straniera, va rammentato che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche
l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023); ciò dovendo ribadirsi anche in ordine all'art. 8 della legge n. 555 del 19 marzo 1912 (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 5250 del
10/10/1979: “L'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della
pag. 5/9 cittadinanza italiana, la quale richiede, ai sensi dell'art 8 della legge 13 giugno 1912 n
555, che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente, ovvero se verificatosi senza concorso di volontà dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. Pertanto, il sopravvenuto acquisto della cittadinanza straniera non può essere di per se invocato, anche al fine della giurisdizione, come causa della perdita della cittadinanza italiana, occorrendo l'allegazione e dimostrazione delle indicate circostanze”; cfr. anche Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6220 del 21/11/1981); in argomento la recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 25317 del
24/08/2022, chiamata a pronunciarsi in ordine al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, ha in ogni caso subordinato la perdita della cittadinanza al compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo- e, in punto di riparto dell'onere probatorio, ha precisato che “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Quanto, invece, alla disciplina di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 91, l'art. 11 di detta legge, circoscrivendo le ipotesi di perdita della cittadinanza, ora prevede che “Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero” (Cass.
Civ., Sez. 1, Sentenza n. 22271 del 03/11/2016).
I ricorrenti hanno documentato che l'avo, dopo essere emigrato, non si è mai volontariamente naturalizzato (doc. 4).
pag. 6/9 Tutto quanto sopra premesso, la linea di discendenza rappresentata dai ricorrenti trova riscontro nella documentazione richiamata e versata agli atti.
Nessuna previsione formale a pena di decadenza risulta prescritta quanto ai mezzi istruttori dall'art. 281 undecies c.p.c., sì da escludersi la configurabilità di preclusioni sul punto alla luce dell'art. 152 c.p.c.
Sono, pertanto, verificati i presupposti in fatto della domanda dei ricorrenti.
Vertendosi in ipotesi di accertamento di diritto soggettivo, in difetto di espressa previsione legislativa della fase amministrativa quale condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, con diretto accesso, quindi, alla tutela giurisdizionale (cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 09/12/2008), ne consegue che va dichiarato lo status di cittadini italiani dei ricorrenti, con ordine al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Per ciò che concerne la domanda spiegata dagli intervenienti con atto del 30-9-2025, in data quindi successiva all'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025, conv. in l. n. 74/2025, va osservato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 ter, d.l. n. 36 cit. (comma inserito dall'art. 1, comma 1, della l. n. 74/2025 in sede di conversione), “Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio
1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026”.
La disposizione disciplina, quindi, la condizione dei minori alla data di entrata in vigore della l. n. 74/2015 cit. figli di coloro, nati all'estero e che siano in possesso di altra cittadinanza, il cui status di cittadini italiani “sia accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data” (art. 3 bis, comma 1, lett. c, l. n. 91/1992).
In siffatta ipotesi l'acquisto della cittadinanza italiana consegue a dichiarazione dei genitori o del tutore di volontà dell'acquisto della cittadinanza italiana. In particolare, ai pag. 7/9 sensi dell'art. 4, comma 1 bis, lett. b), della l. n. 91/1992, “Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti: (…) b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano”.
La previsione espressa di cui al comma 1 ter dell'art. 1 della l. n. 74/2025 introduce un'espressa deroga a detto limite temporale, individuando in via autonoma quello del 31 maggio 2026, nondimeno e al contempo estendendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana in esito alla menzionata dichiarazione anche ai figli minori di coloro che abbiano visto riconoscere la cittadinanza italiana in forza di domanda giudiziale presentata entro la data del 27 marzo 2025.
Le superiori condizioni sono verificate nel caso concreto, atteso il deposito del ricorso in data 10-12-2024 e avendo i ricorrenti documentato la filiazione anche nei rapporti con i minori , nato il [...] (doc. 17), e nato il 24-7- Persona_4 Persona_3
2019 (doc. 19).
L'acquisto della cittadinanza italiana in forza della disposizione di cui al comma 1 ter cit. consegue ad atto dichiarativo dei genitori e, quindi, alla mera verifica delle condizioni oggettive previste dalla legge.
Va, tuttavia, osservato che, da un lato, la dichiarazione di cui all'art. 4 cit. è subordinata all'accertamento giudiziale dello status di cittadini dei genitori, accertamento che può spiegare efficacia soltanto al maturare del relativo passaggio in giudicato;
dall'altro lato, la cittadinanza italiana conseguente a dichiarazione ex art. 4 l. n. 91/1992, diversamente da quella derivante dall'accertamento dello status di cittadino iure sanguinis, “ha effetto
… dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste” (art. 15 l. n. 91/1992), circostanza quest'ultima che sembra precludere il relativo accertamento in fase precedente all'acquisto di efficacia quanto alla dichiarazione dello status di cittadini in capo ai genitori e nell'assenza in ogni caso dell'acquisizione di una siffatta dichiarazione in sede amministrativa.
In via dirimente, difetta peraltro idoneo interesse ad agire, nei relativi necessari requisiti di concretezza e attualità, tenuto conto che la domanda è spiegata, in primo luogo, sul presupposto della pretesa incertezza dei tempi processuali, che tuttavia in pag. 8/9 concreto allo stato non elidono, invece, la possibilità di acquisizione di definitività entro il 31 maggio 2026, in secondo luogo, in relazione a eventuali ritardi dei tuttavia Parte_5 non verificati, né dimostrati con riferimento al servizio specifico coinvolto dalla nuova disciplina.
La domanda degli intervenienti, nell'assenza di interesse attuale e concreto, deve, dunque, essere dichiarata inammissibile.
Non dimostrata la presentazione di domanda in sede amministrativa, né il decorso del termine di 730 giorni di cui all'art. 3 DPR n. 362/1994 da eventuali tentativi, sussistono analoghe e gravi ragioni, ex art. 92 c.p.c., onde disporre la compensazione delle spese di lite.
In ragione della novità della questione le spese di lite devono essere integralmente compensate anche nei rapporti con le parti intervenienti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
• dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti , Parte_1
, , , Parte_2 Parte_4 Parte_3
e ; Persona_2 Per_1
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_3 competente e a ogni altra autorità amministrativa interessata di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• dichiara l'inammissibilità della domanda dei terzi intervenienti;
• spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Trento, 23/12/2025
Il Giudice
IC LI
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
N. R.G. 2792/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa IC LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2792 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
( ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
07/11/1978
, nata in [...] il [...] Parte_2
, nata in ARGENTINA il [...], in [...] e Parte_3 quale esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Controparte_1
, sulla figlia minore ( ), nata in
[...] Per_1 C.F._2
ARGENTINA il 07/02/2009
( , nato in [...] il Parte_4 C.F._3
16/10/1982, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a sul figlio minore Controparte_2 Persona_2
( , nato in [...] il [...] C.F._4 con l'Avv. MICHELE DELLA BELLA e con l'Avv. LICIA AMATO, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTI
contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
e con l'intervento di
( ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
07/11/1978, quale esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a
[...] sul figlio minore nato in [...] il [...] CP_4 Persona_3
, nata in [...] il [...], quale esercente Parte_3 la responsabilità genitoriale, unitamente a , sul figlio Controparte_1 minore , nato in [...] il [...] Persona_4
Oggetto: Diritti della cittadinanza.
Conclusioni delle parti
per parte ricorrente: “Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare e dichiarare che i sig.ri , Parte_1 Parte_2
, , , e
[...] Parte_4 Parte_3 Persona_2
, hanno diritto all'attribuzione e/o al riconoscimento della cittadinanza Per_1 italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al funzionario dell'Ufficio di Stato Civile del Consolato competente - avuto riguardo alla residenza dei ricorrenti - ovvero ad atro Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge”; per parte interveniente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, in rito, accertato e dichiarato legittimo il presente intervento, nel merito, accertare e dichiarare che i sigg. hanno diritto Persona_3 Persona_4 all'attribuzione e/o al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al funzionario dell'Ufficio di Stato Civile del Consolato competente avuto riguardo alla residenza dei ricorrenti - ovvero ad atro Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge”; per il : “In via principale, rigettare il ricorso proposto qualora non risulti CP_3 provata documentalmente l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dell'avo dei ricorrenti, ed in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti (qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), si chiede che il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre in ogni caso, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2/9 Con ricorso depositato il 10-12-2024, i ricorrenti richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna, per essere gli stessi discendenti diretti di un cittadino italiano, che non ha mai perso la cittadinanza, esponendo che:
- l'avo nasceva a Fornace (TN) in data 3-4-1901 (doc. 2); Persona_5
- il medesimo emigrava in Argentina, senza mai naturalizzarsi (doc. 4);
- dal matrimonio dell'avo con (doc. 3) nasceva Persona_6 Persona_7 doc. 6);
[...]
- dal matrimonio di quest'ultima con (doc. 7) nascevano gli odierni Parte_4 ricorrenti (doc. 8), (doc. 9), Parte_2 Parte_1
(doc. 10) e (doc. 11); Parte_3 Parte_4
- dal matrimonio di con (doc. 12) nasceva Parte_3 CP_1
l'odierna ricorrente (doc. 13); Per_1
- dall'unione fra e nasceva l'odierno Parte_4 CP_2 ricorrente (doc. 14). Persona_2
Tutto quanto premesso i ricorrenti deducono che:
- nel caso di specie, è stata fornita prova, tramite la produzione dei rispettivi atti di nascita e matrimonio degli ascendenti, debitamente legalizzati e tradotti in lingua italiana, della discendenza iure sanguinis;
- il Consolato di Moron e Buenos Aires non consente a causa dell'arretrato la presentazione della domanda in via amministrativa;
conclusivamente richiedendo, in via giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana.
Con atto del 25-9-2025, i ricorrenti (unitamente a Parte_1 [...]
e (unitamente a ) CP_4 Parte_3 Controparte_1 hanno spiegato intervento in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale, rispettivamente, nei confronti del minore nato in [...] il 24- Persona_3
7-2019, e del minore , nato in [...] il [...], allegando che: Persona_4
- dal matrimonio di con (doc. 12) è nato Parte_3 CP_1 altresì l'interveniente (doc. 17); Persona_4
pag. 3/9 - dall'unione di con è nato Parte_1 Controparte_4
l'interveniente (doc. 19); Persona_3
- gli intervenienti, a seguito del d.l. n. 36/2025, potrebbero richiedere la cittadinanza italiana in via amministrativa soltanto sino al 31-5-2026, con conseguente rischio di non riuscire a perfezionare la domanda entro il predetto termine;
conclusivamente richiedendo accertarsi che gli intervenienti hanno diritto all'attribuzione e/o al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con note dell'1-10-2025 la difesa dei ricorrenti ha prodotto in giudizio la documentazione richiamata in ricorso.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa di costituzione dd. 1-10-2025 il Ministero dell'Interno rileva che:
- con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato per ulteriori cinque anni- al fine di ottenere la cittadinanza italiana;
-i tempi di evasione delle richieste pervenute in via consolare dipendono dalla scarsità delle risorse e dall'elevato e sproporzionato numero delle domande;
-deve essere verificata l'assenza di cause di eventuale perdita della cittadinanza e/o la non avvenuta rinuncia a quest'ultima da parte degli avi prima e dei loro ascendenti poi sulla base delle disposizioni succedutesi nel tempo (la l. n. 91/92, la l. n. 555/1912 e, prim'ancora, le preleggi al Codice Civile del 1865);
- la mancata, tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda non può essere supplita in corso di giudizio alla luce del disposto di cui all'art. 281 duodecies c.p.c.; conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda ove non provata l'acquisizione della cittadinanza italiana in capo all'avo; in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana, previa verifica dei relativi presupposti, la compensazione delle spese di lite.
Con note del 20-10-2025 la difesa dei ricorrenti ha prodotto l'estratto di leva relativo all'avo con attestazione di congedo in data 29-6-1923 (all.to A). Persona_8
pag. 4/9 All'udienza del 21-10-2025 la difesa dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
nessuno è comparso per l'Avvocatura.
*
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Nel caso di specie l'avo risulta nato a [...] il [...].
I ricorrenti hanno documentato, per il tramite dell'estratto di leva attestante la presenza in Italia nel 1923, che l'emigrazione è intervenuta soltanto in data successiva.
Non trova, dunque, applicazione al caso de quo la disciplina di cui alla l. n. 379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l.
n. 379/2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273/2005, conv. in l. n.
51/2006).
Nel caso di specie, in quanto l'avo è emigrato all'estero in data successiva a quella dell'entrata in vigore del Trattato di Saint Germain, va esclusa la necessità della dichiarazione richiesta dall'art. 1, comma 2, della l. 379/2000.
In punto di acquisito della cittadinanza straniera, va rammentato che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche
l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023); ciò dovendo ribadirsi anche in ordine all'art. 8 della legge n. 555 del 19 marzo 1912 (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 5250 del
10/10/1979: “L'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della
pag. 5/9 cittadinanza italiana, la quale richiede, ai sensi dell'art 8 della legge 13 giugno 1912 n
555, che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente, ovvero se verificatosi senza concorso di volontà dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. Pertanto, il sopravvenuto acquisto della cittadinanza straniera non può essere di per se invocato, anche al fine della giurisdizione, come causa della perdita della cittadinanza italiana, occorrendo l'allegazione e dimostrazione delle indicate circostanze”; cfr. anche Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6220 del 21/11/1981); in argomento la recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 25317 del
24/08/2022, chiamata a pronunciarsi in ordine al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, ha in ogni caso subordinato la perdita della cittadinanza al compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo- e, in punto di riparto dell'onere probatorio, ha precisato che “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Quanto, invece, alla disciplina di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 91, l'art. 11 di detta legge, circoscrivendo le ipotesi di perdita della cittadinanza, ora prevede che “Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero” (Cass.
Civ., Sez. 1, Sentenza n. 22271 del 03/11/2016).
I ricorrenti hanno documentato che l'avo, dopo essere emigrato, non si è mai volontariamente naturalizzato (doc. 4).
pag. 6/9 Tutto quanto sopra premesso, la linea di discendenza rappresentata dai ricorrenti trova riscontro nella documentazione richiamata e versata agli atti.
Nessuna previsione formale a pena di decadenza risulta prescritta quanto ai mezzi istruttori dall'art. 281 undecies c.p.c., sì da escludersi la configurabilità di preclusioni sul punto alla luce dell'art. 152 c.p.c.
Sono, pertanto, verificati i presupposti in fatto della domanda dei ricorrenti.
Vertendosi in ipotesi di accertamento di diritto soggettivo, in difetto di espressa previsione legislativa della fase amministrativa quale condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, con diretto accesso, quindi, alla tutela giurisdizionale (cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 09/12/2008), ne consegue che va dichiarato lo status di cittadini italiani dei ricorrenti, con ordine al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Per ciò che concerne la domanda spiegata dagli intervenienti con atto del 30-9-2025, in data quindi successiva all'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025, conv. in l. n. 74/2025, va osservato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 ter, d.l. n. 36 cit. (comma inserito dall'art. 1, comma 1, della l. n. 74/2025 in sede di conversione), “Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio
1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026”.
La disposizione disciplina, quindi, la condizione dei minori alla data di entrata in vigore della l. n. 74/2015 cit. figli di coloro, nati all'estero e che siano in possesso di altra cittadinanza, il cui status di cittadini italiani “sia accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data” (art. 3 bis, comma 1, lett. c, l. n. 91/1992).
In siffatta ipotesi l'acquisto della cittadinanza italiana consegue a dichiarazione dei genitori o del tutore di volontà dell'acquisto della cittadinanza italiana. In particolare, ai pag. 7/9 sensi dell'art. 4, comma 1 bis, lett. b), della l. n. 91/1992, “Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti: (…) b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano”.
La previsione espressa di cui al comma 1 ter dell'art. 1 della l. n. 74/2025 introduce un'espressa deroga a detto limite temporale, individuando in via autonoma quello del 31 maggio 2026, nondimeno e al contempo estendendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana in esito alla menzionata dichiarazione anche ai figli minori di coloro che abbiano visto riconoscere la cittadinanza italiana in forza di domanda giudiziale presentata entro la data del 27 marzo 2025.
Le superiori condizioni sono verificate nel caso concreto, atteso il deposito del ricorso in data 10-12-2024 e avendo i ricorrenti documentato la filiazione anche nei rapporti con i minori , nato il [...] (doc. 17), e nato il 24-7- Persona_4 Persona_3
2019 (doc. 19).
L'acquisto della cittadinanza italiana in forza della disposizione di cui al comma 1 ter cit. consegue ad atto dichiarativo dei genitori e, quindi, alla mera verifica delle condizioni oggettive previste dalla legge.
Va, tuttavia, osservato che, da un lato, la dichiarazione di cui all'art. 4 cit. è subordinata all'accertamento giudiziale dello status di cittadini dei genitori, accertamento che può spiegare efficacia soltanto al maturare del relativo passaggio in giudicato;
dall'altro lato, la cittadinanza italiana conseguente a dichiarazione ex art. 4 l. n. 91/1992, diversamente da quella derivante dall'accertamento dello status di cittadino iure sanguinis, “ha effetto
… dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste” (art. 15 l. n. 91/1992), circostanza quest'ultima che sembra precludere il relativo accertamento in fase precedente all'acquisto di efficacia quanto alla dichiarazione dello status di cittadini in capo ai genitori e nell'assenza in ogni caso dell'acquisizione di una siffatta dichiarazione in sede amministrativa.
In via dirimente, difetta peraltro idoneo interesse ad agire, nei relativi necessari requisiti di concretezza e attualità, tenuto conto che la domanda è spiegata, in primo luogo, sul presupposto della pretesa incertezza dei tempi processuali, che tuttavia in pag. 8/9 concreto allo stato non elidono, invece, la possibilità di acquisizione di definitività entro il 31 maggio 2026, in secondo luogo, in relazione a eventuali ritardi dei tuttavia Parte_5 non verificati, né dimostrati con riferimento al servizio specifico coinvolto dalla nuova disciplina.
La domanda degli intervenienti, nell'assenza di interesse attuale e concreto, deve, dunque, essere dichiarata inammissibile.
Non dimostrata la presentazione di domanda in sede amministrativa, né il decorso del termine di 730 giorni di cui all'art. 3 DPR n. 362/1994 da eventuali tentativi, sussistono analoghe e gravi ragioni, ex art. 92 c.p.c., onde disporre la compensazione delle spese di lite.
In ragione della novità della questione le spese di lite devono essere integralmente compensate anche nei rapporti con le parti intervenienti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
• dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti , Parte_1
, , , Parte_2 Parte_4 Parte_3
e ; Persona_2 Per_1
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_3 competente e a ogni altra autorità amministrativa interessata di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• dichiara l'inammissibilità della domanda dei terzi intervenienti;
• spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Trento, 23/12/2025
Il Giudice
IC LI
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