Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1649 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
GIAN ANDREA MORBELLI PRESIDENTE
ELGA BULGARELLI GIUDICE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1649 /2024 R.G. avente per oggetto: mutamento di sesso.
promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. CUNIBERTO MIRTA che la Parte_1 rappresenta e difende in forza di procura in atti e con l'assistenza dell'amministratore di sostegno nella persona di CP_1
Parte ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti,
Attribuire a nato a Torino il [...] a [...] artt. 1 e ss L. 164/1982 Parte_1 il sesso femminile attribuendogli il prenome . Parte_1
Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piobesi d'Alba (CN) di procedere alla rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso da maschile a femminile negli atti di stato civile.
Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Per il Pm: accogliersi il ricorso
***
Con ricorso ai sensi della legge n.164 del 1982 a chiesto Parte_1 disporsi la rettifica di attribuzione di sesso con assegnazione del nome Femminile e Parte_1 ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile la rettificazione degli atti di stato civile Nell'atto introduttivo si afferma: pagina 1 di 5
- che l'istante è beneficiaria di amministrazione di sostegno in forza di decreto del Tribunale di Asti del 19.4.17
-che l'amministratore di sostegno ha chiesto specifica autorizzazione al giudice tutelare l'autorizzazione per la beneficiaria a stare in giudizio personalmente nel presente giudizio, e che il Giudice tutelare ha espresso parere favorevole a tale istanza, autorizzando l'istante a stare in giudizio personalmente con l'assistenza dell'amministratore di sostegno
- che l'istante ha conseguito la maturità in Scienze Umane nel 2019 e nel giugno 2020 ha portato a termine la scuola professionale AIEM di Torino per make up artist; che dall'aprile 2022 vive e lavora ad Ibiza, ove svolge la professione di assistente alle vendite in negozi di abbigliamento femminili. Quanto alla questione dell'identità di genere la parte ricorrente ha evidenziato come sin dalla tenera infanzia i genitori notavano nel figlio comportamenti e atteggiamenti propri del tipo femminile. A partire dall'adolescenza emergeva in maniera manifesta il tema della sua identità di genere non conforme a quello assegnato alla nascita. Come risulta dalla documentazione in atti, il 06.10.2020 parte ricorrente è stata presa in carico dal
[...]
presso l'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Controparte_2
Scienza di Torino, per effettuare il percorso medico-psicologico di affermazione di genere per adeguare il sesso assegnato alla nascita. Tale percorso è terminato nel febbraio 2022 con la conferma della Disforia di Genere e, prosecuzione dei colloqui psicologici-clinici di accompagnamento alla scelta migliore per la conclusione del percorso di affermazione di genere, sino all'autunno del 2023. Nell relazione conclusiva del (doc. 4 allegato al ricorso), emerge che “in anamnesi emergono CP_2 dunque dati riferibili ad una Disforia di genere esordita verosimilmente in epoca infantile e con una presa di coscienza effettiva strutturatasi durante l'adolescenza” In particolare, dal percorso di affermazione di genere, durato all'incirca due anni, è emerso che la ricorrente ha altresì maturato – grazie al supporto dell'equipe di professionisti del – la CP_2 convinzione che l'assunzione di una terapia ormonale femminilizzante, o un intervento chirurgico agli organi genitali, non fosse necessaria “in quanto la situazione attuale le ha permesso di raggiungere un ottimo livello di soddisfazione ed un benessere psicofisico tale da maturare la consapevolezza che il cambiamento del nome e del genere, pur con la presenza di caratteri sessuali primari, sono per lei sufficienti all'ulteriore miglioramento della qualità della sua vita e che rappresenta il corretto completamento del suo percorso di affermazione di genere”. (pag. 8 della relazione del ). CP_2
Ed ancora, l'equipe medica ha constatato che “nel corso dei mesi di osservazione ha Parte_1 confermato che attualmente la soluzione migliore per lei non è rappresentata dall'intervento di affermazione medico-chirurgica del Genere, ma l'ottenimento della variazione anagrafica del nome e del genere in quanto la presenza di documenti identificativi con il nome maschile è per lei irreale e unico motivo di disagio nella sua vita quotidiana. Al contrario, la presenza dei genitali maschili non compromette allo stato attuale il suo benessere psicologico, affettivo, sociale e relazionale. La presenza di documenti maschili la porta a sentirsi inadeguata e ad avere talvolta condotte di evitamento in situazioni sociali e dunque in accordo con l'equipe si è deciso di procedere con la conclusione del percorso in tale direzione.”
pagina 2 di 5 Come emerge dalla relazione “attualmente l'aspetto esteriore e l'atteggiamento della paziente sono femminili (…) durante questi anni di osservazione clinica non ha mai manifestato sintomi Parte_1 psicopatologici indicativi di una condizione di sofferenza psichica o scompenso psicopatologico”. Nelle conclusioni della relazione clinica in atti si legge “la paziente presenta una Disforia di Genere e vive il ruolo di genere femminile in contesti familiari, sociali e professionali. (…) Per tali ragioni l'equipe curante ritiene che non sussistano controindicazioni al cambio nome e del genere che si considerano essere il trattamento d'elezione per il tipo di condizione psichica che porta la paziente. Il soggetto è consapevole dei vantaggi e degli svantaggi determinati da tale procedura ed ha come prospettiva un notevole ulteriore miglioramento della qualità della propria vita.” Parte ricorrente richiamandosi agli atti chiedeva accogliersi la domanda proposta. Non veniva svolta istruttoria ulteriore rispetto all'acquisizione dei documenti e dell'audizione della ricorrente, in quanto superflua. La causa veniva quindi, all'esito di discussione orale, rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c. ultimo comma.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto concerne l'istanza di attribuzione del sesso femminile la documentazione in atti ripercorre le tappe evolutive della parte ricorrente, attestando la diagnosi di disforia di genere e la necessità di adeguamento del nome e del genere.
Il percorso terapeutico conferma la profondità dell'identità femminile in capo alla ricorrente, l'assenza di scompensi psicopatologici, la serietà della scelta e l'assenza di ripensamenti o dubbi sul percorso ormai da tempo intrapreso;
del resto, lo stesso percorso costituisce una scelta a lungo ponderata e desiderata, attuata non appena la ricorrente ha conseguito la maggiore età.
Anche le pregresse esperienze psicologiche, comportamentali e relazionali in genere, confermano che la ricorrente, all'esito di un percorso psicologico iniziato nella prima infanzia, si è identificata in una femmina a partire dall'infanzia (durante la scuola primaria), vivendo con disagio la differenza biologica e trovando infine nell'adeguamento al genere femminile il completamento ideale del proprio percorso di individualizzazione.
Va infatti osservato che da tempo la ricorrente si presenta come una donna sia nello stile di vestiario sia nell'atteggiamento; parla di sé al femminile e vive il ruolo di genere femminile in contesti familiari sociali e professionali.
La positività di questo periodo “al femminile” conferma, quindi, ulteriormente la diagnosi già emergente dall'esame psicodiagnostico riportato nella relazione conclusiva del C.I.D.I.Ge.M. in atti, che individua nella ricorrente una persona “affetta da Disforia di Genere”. Quanto alla domanda di rettificazione del sesso preme osservare che ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
La Corte di cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria pagina 3 di 5 identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso.
Successivamente la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.” Entrambe le pronunce si fondano sul pieno riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, riconducibile in quanto tale ai diritti fondamentali della persona tutelati sia dalla nostra carta costituzionale, sia dalla C.E.D.U..
In tale contesto, dev'essere attribuito alle persone transessuali il diritto di “poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere” il cui
“momento conclusivo (…) è individuale e certamente non standardizzabile” (cfr. motivazione della sentenza della Cassazione sopra citata).
L'intervento chirurgico non è quindi indispensabile per completare tale percorso, ma costituisce “solo un eventuale ausilio per il benessere della persona”, “ponendo fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica” (ibidem).
Tali conclusioni sono state espressamente richiamate dalla Corte Costituzionale, la quale ha quindi escluso che il trattamento chirurgico costituisca un “prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione”, costituendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. motivazione della sentenza del giudice delle leggi sopra citata). Ne consegue che, in base ai principi affermati dalla Suprema Corte sopra citata, “per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale".
Nel caso di specie la parte ricorrente a sostegno della propria domanda ha prodotto la relazione del in cui si attesta la condizione di “disforia di genere e che vive il ruolo di genere femminile CP_2 in contesti familiari, sociali e professionali. Tale condizione di è manifestata in età infantile ed è presumibilmente irreversibile”, in assenza di “controindicazioni al cambio del nome e del genere che si considerano il trattamento d'elezione per il tipo di condizione psichica che porta la paziente. Il soggetto
è consapevole dei vantaggi e degli svantaggi determinati da tale procedura ed ha come prospettiva un notevole ulteriore miglioramento della qualità della propria vita”. pagina 4 di 5 In udienza la ricorrente ha ribadito di essere convinta della propria richiesta di autorizzazione alla rettificazione di sesso.
La domanda deve pertanto essere accolta.
Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti sulle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
- attribuisce a nato a Torino il [...] a [...] artt. 1 ss, Parte_1
Legge 14 aprile 1982, n. 164, il sesso femminile , attribuendogli il nome di
[...] così rettificando l'atto di nascita ove vi è enunciato il sesso maschile ed il nome Parte_1 rdinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piobesi d'Alba, Parte_1 ove l'atto di nascita è stato trascritto di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 19/02/2025
Il Giudice Est.
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO
Il Presidente
GIAN ANDREA MORBELLI
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