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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 474/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 474/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'Avv. Marco Del Debbio;
Parte_1 CodiceFiscale_1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Stefano Leuzzi;
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 765/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 19/07/2022.
CONCLUSIONI
In data 4.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte di appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, formulate anche in via istruttoria ed incidentale:
In via istruttoria:
- disporre consulenza tecnica volta a verificare e stabilire il consumo effettivo di acqua dell'immobile sito in San Lorenzo a Vaccoli Via del Mulino 224/b nel periodo 3/11/2015 –
18/7/2019, e se le bollette pagate dal corrispondano ai consumi effettivi di cui Parte_1
pagina 1 di 9 alle cartoline di autolettura prodotte con l'atto di citazione (docc.
1-5 fascicolo primo grado)
e con successiva memoria ex art 183 comma 6 n.2 c.p.c. (all. A) fascicolo primo grado;
- disporre l'acquisizione della sentenza dichiarativa dell'interdizione della sig.ra
[...]
, madre del;
CP_2 Parte_1
- ammettersi prova testimoniale sui capitoli formulati nella istanza istruttoria che qui si ritrascrivono, preceduti dalla locuzione “E' vero che”:
1) la sig. , a seguito delle dimissioni dalla struttura di Cure intermedie OP avvenuta l'11.9.2019, era incapace di compiere autonomamente ogni normale atto della vita quotidiana e necessitava di apposito letto e sedia a rotelle per disabili;
a teste il Dott.
[...] di Lucca;
Tes_1
2) l'immobile sito a Matraia, Via di Vergaia 10, abitazione della sig.ra OP
, presentava una salita/discesa per accedervi e cinque gradini di accesso per arrivare
[...] alla porta di ingresso, che rendevano difficoltoso l'accesso della sedia a rotelle;
3) nel luglio del 2019 l'immobile sito in Lucca San Lorenzo a Vaccoli era completamente arredato ed aveva al piano terra una camera adatta ad ospitare la sig.ra OP
e che l'accesso per la predetta sedia a rotelle era agevole e senza barriere;
[...]
4) detto immobile alla data del 11.9.2019 era ancora completamente arredato ed aveva una camera adatta ad ospitare la sig.ra e verificaste che in tale data OP
l'immobile era privo di acqua corrente;
5) per sopperire alle necessità di convalescenza ed abitazione della sig.ra CP_2 stipulaste i contratti di affitto di giorni 30 che vi si mostrano;
[...]
6) per dette locazioni sono stati pagati dal sig. gli importi di cui ai suddetti contratti. Pt_1
A testi i sigg.ri , res. Via di Tiglio 754 Capannori ed il sig. , res.te Via Tes_2 Testimone_3
Barbantini 168 Lucca.
Nel merito, in riforma della sentenza impugnata.
Accertato e dichiarato l'inadempimento di nel contratto di utenza idrica con il sig. CP_1
, per l'illegittima sospensione della fornitura: Parte_1
1. ordinare a il ripristino della utenza, con spese a carico della con invio delle CP_1 CP_1 successive bollette con gli importi calcolati solo sui consumi effettivi;
pagina 2 di 9
2. condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, diretti CP_1 ed indiretti, da calcolarsi con specifico riferimento agli importi pagati per i canoni di affitto temporaneo (€ 18.000,00), oltre il danno morale per il disagio ed a tutte le spese anche successive;
con vittoria di spese e competenze di causa.;
3. Revocare la condanna alle spese di lite e la condanna alle spese di cui all'art. 96 c.p.c.”
Per la parte appellata:
“1) “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto confermando la sentenza impugnata”.
2) “In via meramente subordinata, laddove sia accertata responsabilità alcuna a carico di per quanto è oggetto di causa, Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare CP_1 responsabilità ex art. 1227 comma 1° Codice Civile di nella misura ritenuta di Parte_1
Giustizia nell'originare ogni eventuale danno che verrà dimostrato, così riducendo la somma eventualmente dovuta a parte attrice nella misura di responsabilità ascrivibile all'attore e per l'effetto respingere le domande di parte attrice per la differenza”.
3) “Voglia comunque il Giudice adito accogliere le presenti conclusioni con vittoria di spese e compensi professionali””
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio in primo grado la (concessionaria del Parte_1 Controparte_1
Servizio Idrico Integrato nel territorio del Comune di Lucca) lamentando l'illegittimità del distacco, occorso nel settembre 2019, della fornitura idrica servente il proprio immobile sito in Lucca, frazione San Lorenzo a Vaccoli, Via del Molino n. 224/B, oggetto di contratto di utenza con la convenuta, chiedendone il ripristino a spese del gestore, con condanna altresì del medesimo al risarcimento dai danni, patrimoniali e non, provocati dalla condotta, in particolare relativi ai costi sopportati dall'attore, pari ad € 18.000,00 a titolo di canoni di locazione, per offrire una diversa sistemazione alloggiativa alla madre, OP convalescente a seguito di una ischemia cerebrale.
Censurava in particolare l'accaduto, rilevando, in sintesi, che: a) il distacco, motivato con la morosità dell'utente, era avvenuto nonostante il avesse sempre provveduto al Pt_1 pagamento delle bollette ricevute (rectius al pagamento degli importi ritenuti dovuti, tenuto conto che le fatture addebitavano illegittimamente consumi presunti o “a calcolo” non corrispondenti a quelli effettivi comunicati periodicamente dal somministrato mediante pagina 3 di 9 autoletture); b) il distacco, inoltre, si poneva in contrasto con le previsioni del D.P.C.M.
29.8.2016 (sulla necessità di garantire a ciascun abitante, anche in caso di morosità,
l'erogazione di 50 litri di acqua giornalieri per i bisogni essenziali) e della delibera ARERA
311/2019/R/idr (prevedente la possibilità di sospendere la fornitura d'acqua solo quando l'importo insoluto della bolletta superi il corrispettivo annuo per la fascia di consumo agevolato, ovvero 50 litri al giorno a persona, pari a 1.800 litri all'anno, quantitativo, questo, ampiamente superiore a quello consumato nell'immobile).
2. Nella resistenza di il Tribunale di Lucca, istruita la causa in via documentale, CP_1 rigettava al termine del giudizio le domande proposte, con condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento di una somma corrispondente ad un terzo dell'importo delle spese di lite liquidate, in particolare evidenziando che: a) l'asserito diritto a fruire del c.d. quantitativo minimo vitale di 50 litri di acqua al giorno non poteva, nel caso specifico, essere riconosciuto, siccome previsto dal D.P.C.M. 29.8.2016 solo in favore degli utenti domestici “residenti” e “in condizioni di documentato stato di disagio economico- sociale”, requisiti entrambi che l'attore non possedeva/non aveva dimostrato di possedere;
b) la disciplina di cui alla delibera ARERA 311/2019/R/idr non poteva essere invocata, giacché applicabile solo a far data dal gennaio 2020; c) sussisteva la morosità dell'utente, il quale non aveva dimostrato l'integrale pagamento delle bollette indicate dalla recanti CP_1
l'indicazione di consumi effettivi, della cui correttezza non vi era motivo di dubitare, non potendo attribuirsi valenza a quelli autodichiarati dall'attore, viste le previsioni del regolamento d'utenza; d) il distacco era stato dunque giustificato e l'unica condotta inadempiente era stata quella dell'attore; e) peraltro difettava, per plurime ragioni, la prova dei danni lamentati (ed in particolare sia per la mancata dimostrazione del rapporto di filiazione dell'attore con la oltre che delle descritte condizioni di salute di CP_2 quest'ultima e dell'impossibilità di collocarla in altro immobile disponibile, sia per il carattere evidentemente fittizio dei contratti di locazione asseritamente stipulati, ricavabile da una serie di elementi sintomatici) nemmeno soccorrendo allo scopo i capitoli di prova testimoniale articolati in quanto valutativi, generici e inconferenti.
3. Avverso la decisione ha proposto appello il chiedendone la riforma con integrale Pt_1 accoglimento delle richieste già formulate in primo grado, previa reiterazione delle istanze istruttorie disattese.
A sostegno del gravame, ha dedotto:
pagina 4 di 9 1) la violazione e/o erronea applicazione degli art. 3 del D.P.C.M. 29.8.2016, per non avere il primo giudice tenuto conto del generale principio da esso sancito, “ossia che l'acqua è un bene di prima necessità”, a prescindere dalla residenza nell'immobile, valendo inoltre le previsioni della delibera ARERA 311/2019/R/idr, i cui limiti non erano stati superati;
2) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e l'erronea applicazione del principio dell'onere della prova “in relazione all'art. 2712 c.c.”, per avere il giudice di prime cure ritenuto sussistente la morosità del benché non vi fossero prove al riguardo, tali non Pt_1 essendo le fatture emesse dal gestore del servizio idrico in quanto documenti di formazione unilaterale contestati dall'attore, poiché riferiti a consumi presunti o “a calcolo” e non a quelli effettivi, comunicati con cadenza bimestrale dallo stesso utente, il quale, peraltro, non aveva specificamente approvato per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le clausole di cui agli artt. 21 e
22 del regolamento G.E.A.L. “limitative di particolari diritti dell'utente”;
3) riguardo al risarcimento del danno, l'esistenza di prove del fatto che la fosse CP_2 la madre dell'attore e che fosse invalida, ospitabile per le sue condizioni solo nell'immobile sito a San Lorenzo a Vaccoli, circostanze che, comunque, avrebbero potuto trovare riscontro dalla prova testimoniale prima ammessa e poi “incomprensibilmente” revocata dal Tribunale, mentre, per altro verso, rispetto alla ritenuta simulazione dei contratti di locazione prodotti, valeva osservare come per essi, in relazione alla durata inferiore al mese, non fosse necessaria la registrazione;
4) riguardo alla condanna ex art. 96 c.p.c., il fatto che “ , anche nella Parte_1 denegata ipotesi di una sua ritenuta (ma contestata) morosità, non può considerarsi comunque totalmente inadempiente, perché egli aveva pagato le bollette per quegli importi che riteneva dovuti sulla base dei consumi effettivi e quindi si rileva come difettino sia i presupposti della mala fede ovvero della colpa grave necessari ai fini della condanna ex art.
96, 1° e 2° co., c.p.c., sia sotto il profilo della responsabilità sanzionatoria di cui al 3° comma del suddetto articolo”.
4. Si è costituita in giudizio la chiedendo, sulla scorta delle medesime Controparte_1 argomentazioni difensive svolte in primo grado, il rigetto dell'appello e, in via gradata,
l'accoglimento della domanda di accertamento del concorso di colpa dell'attore nella causazione dei danni (con conseguente riduzione dell'onere risarcitorio a proprio carico), già proposta, in via subordinata, dinanzi al Tribunale.
pagina 5 di 9 5. La causa è stata trattenuta in decisione in data 4.3.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va pertanto respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, va osservato al riguardo quanto segue.
6. Il motivo di censura riguardante il disposto dell'art. 3 del D.P.C.M. 29.8.2016
(Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato) è privo di consistenza.
6.1. La norma richiamata, relativa alle utenze morose non disalimentabili, dispone, per quanto qui è di interesse, che “in nessun caso è applicata la disalimentazione del servizio agli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, come individuati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno”.
L'appellante non ha posto in dubbio la correttezza di quanto affermato in sentenza circa il fatto che egli (i) non è residente nell'immobile di Lucca, frazione San Lorenzo a Vaccoli, Via del Molino n. 224/B, ove è avvenuto il distacco, ma in altra località, e (ii) nemmeno ha documentato al gestore del servizio idrico lo stato di disagio economico-sociale richiesto per poter beneficiare della fornitura “minima”, peraltro da escludere alla luce dell'esborso che sarebbe stato in grado di sostenere per locare un altro immobile per la madre (€ 18.000,00 dal settembre 2019 al gennaio 2020, corrispondenti a circa 3.600,00 euro mensili, oltre agli ulteriori canoni a seguire).
Che poi la norma preveda il requisito nella residenza dell'immobile al quale è destinata la fornitura è palese dal suo tenore testuale, data la menzione dei soli utenti domestici
“residenti”.
A nulla vale appellarsi alla natura dell'acqua quale bene essenziale, di fronte all'inequivoco dettato normativo che prevede ben determinate condizioni (non ricorrenti nella fattispecie) per l'operatività del divieto di disalimentazione con garanzia di un determinato quantitativo minimo di fornitura.
pagina 6 di 9 6.2. Inconferente è poi, in questo contesto, il richiamo alla delibera ARERA
311/2019/R/idr, slegato dalla critica concernente la mancata applicazione del citato D.P.C.M..
L'appellante si limita a richiamare, come già fatto in primo grado, la previsione della delibera sulla possibilità di eseguire la sospensione della fornitura solo successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato (peraltro anche in questo caso con riguardo alle ipotesi di morosità degli utenti finali domestici “residenti”), limite che nella fattispecie non sarebbe stato superato, senza nulla obiettare al rilievo contenuto in sentenza circa l'inapplicabilità ratione temporis di tale procedura ai fatti di causa, di cui si anzi dà espressamente conto nello stesso atto di appello (“Osserva il Giudice a quo che tale delibera trova applicazione dal gennaio 2020”).
7. Venendo al tema della morosità, premesso che il richiamo all'art. 2712 c.c. nell'intitolazione del II motivo di appello non trova un chiaro ed esauriente svolgimento nel prosieguo dello scritto, va osservato come la valutazione finale del Tribunale meriti di essere condivisa, sia pur dovendo opportunamente correggersi ed integrarsi la motivazione adottata.
È infatti dall'esame in dettaglio delle fatture emesse dal gestore del servizio che si desume come le lamentele dell'attore siano in realtà labili e in ultima analisi infondate.
Il punto non è che non possano essere prese in considerazione le autoletture dell'utente
(rese d'altronde su “cartoline” di “autolettura” predisposte, all'evidenza, da la quale CP_1 nelle stesse fatture e nel riepilogo delle letture prodotti in giudizio ha fatto riferimento a letture dell'utente ovvero risultanti da “cartolina”).
Piuttosto, l'aspetto rilevante è che le fatture sono state emesse con addebito di consumi effettivi coerenti con le stesse autoletture prodotte dal ove invece vi è stato addebito di Pt_1 consumi stimati (o “a calcolo” secondo la nomenclatura utilizzata) vi è stato poi conguaglio in bollette successive (vedasi la voce “detrazioni acconti fatturati” presente in alcune delle fatture emesse, che nella sezione “dettaglio fornitura” si chiarisce come restituzione di consumi già precedentemente fatturati: ad es. il maggior consumo stimato nella fattura del 31.8.2017 relativamente al periodo 13.4.2017 - 29.8.2017 veniva scomputato nella fattura del
27.10.2017), tanto da determinare anche bollette negative e quindi a credito per l'utente, i cui importi sono stati, a loro volta, detratti in altre fatture (è il caso, ad es., della citata fattura del
27.10.2017 pari a - € 10,95, portata in detrazione in quella del 21.1.2018, che indica appunto alla voce “rimborso bollette negative” la cifra di € 10,95).
pagina 7 di 9 Dai bollettini prodotti dall'appellante si evince come lo stesso abbia deciso di
“autoridurre” i pagamenti, versando di volta in volta importi inferiori a quelli portati dalle fatture (lasciando, peraltro, alcune di queste completamente insolute), sulla base di propri conteggi, ritenendo, tra l'altro, di poter escludere gli importi dovuti a titolo di indennità di mora, ma così facendo ha finito per pagare solo parzialmente il complessivo debito maturato in relazione all'utenza.
Ecco che, dunque, è riscontrabile l'effettiva esistenza della morosità indicata dalla che il non ha inteso sanare nemmeno a fronte del valore contenuto del debito CP_1 Pt_1
(poco meno di 150,00 euro) e, vieppiù, delle possibilità di rateizzo dello stesso, mettendosi nelle condizioni di subire, infine, il distacco.
8. Quanto sopra consente di ritenere assorbito ogni profilo riguardante la prova dei danni di cui l'appellante ha chiesto ristoro (così come l'aspetto dell'applicabilità al caso di specie delle disposizioni dell'art. 1227 c.c.), dato che, una volta escluso il carattere antigiuridico della condotta assunta dal gestore del servizio idrico, viene meno ogni possibilità di individuare un danno risarcibile. Si appalesa superflua, perciò, anche la prova per testi di cui l'appellante ha reiterato la richiesta.
9. Infine, la condanna ex art. 96 c.p.c. comminata in primo grado non è stata criticata con argomentazioni pertinenti, posto che, certamente, non basta affermare che l'attore “aveva pagato le bollette per quegli importi che riteneva dovuti sulla base dei consumi effettivi” per sostenere che il medesimo non sia incorso in colpa grave nel promuovere il giudizio. Da questo punto di vista l'impugnazione non si confronta con le specifiche ragioni poste dal giudice a fondamento della statuizione, ossia non solo la “palese infondatezza delle domande attoree” ma anche “la natura assolutamente simulata dei contratti di locazione prodotti in giudizio a sostegno della domanda risarcitoria” (pag. 8 sent.). Rispetto al tema della simulazione, invero, l'appellante si è limitato ad osservare come i contratti di locazione non fossero soggetti ad obbligo di registrazione, particolare questo ininfluente rispetto al ragionamento compiuto dal giudice, il quale ha motivato il proprio convincimento in proposito sulla base di altri elementi.
10. Al rigetto dell'appello segue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, secondo i parametri medi (eccezion fatta per la fase 3, per la quale si giustifica il pagina 8 di 9 dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione).
Il valore della causa è indeterminabile considerato che, oltre alla domanda risarcitoria,
l'azione è stata intentata anche per il ripristino della fornitura idrica. Pertanto:
€ 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.523,00 fase 3 ed € 3.470,00 fase 4, in tutto €
9.991,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitiva-mente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 8.469,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 30.5.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 474/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'Avv. Marco Del Debbio;
Parte_1 CodiceFiscale_1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Stefano Leuzzi;
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 765/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 19/07/2022.
CONCLUSIONI
In data 4.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte di appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, formulate anche in via istruttoria ed incidentale:
In via istruttoria:
- disporre consulenza tecnica volta a verificare e stabilire il consumo effettivo di acqua dell'immobile sito in San Lorenzo a Vaccoli Via del Mulino 224/b nel periodo 3/11/2015 –
18/7/2019, e se le bollette pagate dal corrispondano ai consumi effettivi di cui Parte_1
pagina 1 di 9 alle cartoline di autolettura prodotte con l'atto di citazione (docc.
1-5 fascicolo primo grado)
e con successiva memoria ex art 183 comma 6 n.2 c.p.c. (all. A) fascicolo primo grado;
- disporre l'acquisizione della sentenza dichiarativa dell'interdizione della sig.ra
[...]
, madre del;
CP_2 Parte_1
- ammettersi prova testimoniale sui capitoli formulati nella istanza istruttoria che qui si ritrascrivono, preceduti dalla locuzione “E' vero che”:
1) la sig. , a seguito delle dimissioni dalla struttura di Cure intermedie OP avvenuta l'11.9.2019, era incapace di compiere autonomamente ogni normale atto della vita quotidiana e necessitava di apposito letto e sedia a rotelle per disabili;
a teste il Dott.
[...] di Lucca;
Tes_1
2) l'immobile sito a Matraia, Via di Vergaia 10, abitazione della sig.ra OP
, presentava una salita/discesa per accedervi e cinque gradini di accesso per arrivare
[...] alla porta di ingresso, che rendevano difficoltoso l'accesso della sedia a rotelle;
3) nel luglio del 2019 l'immobile sito in Lucca San Lorenzo a Vaccoli era completamente arredato ed aveva al piano terra una camera adatta ad ospitare la sig.ra OP
e che l'accesso per la predetta sedia a rotelle era agevole e senza barriere;
[...]
4) detto immobile alla data del 11.9.2019 era ancora completamente arredato ed aveva una camera adatta ad ospitare la sig.ra e verificaste che in tale data OP
l'immobile era privo di acqua corrente;
5) per sopperire alle necessità di convalescenza ed abitazione della sig.ra CP_2 stipulaste i contratti di affitto di giorni 30 che vi si mostrano;
[...]
6) per dette locazioni sono stati pagati dal sig. gli importi di cui ai suddetti contratti. Pt_1
A testi i sigg.ri , res. Via di Tiglio 754 Capannori ed il sig. , res.te Via Tes_2 Testimone_3
Barbantini 168 Lucca.
Nel merito, in riforma della sentenza impugnata.
Accertato e dichiarato l'inadempimento di nel contratto di utenza idrica con il sig. CP_1
, per l'illegittima sospensione della fornitura: Parte_1
1. ordinare a il ripristino della utenza, con spese a carico della con invio delle CP_1 CP_1 successive bollette con gli importi calcolati solo sui consumi effettivi;
pagina 2 di 9
2. condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, diretti CP_1 ed indiretti, da calcolarsi con specifico riferimento agli importi pagati per i canoni di affitto temporaneo (€ 18.000,00), oltre il danno morale per il disagio ed a tutte le spese anche successive;
con vittoria di spese e competenze di causa.;
3. Revocare la condanna alle spese di lite e la condanna alle spese di cui all'art. 96 c.p.c.”
Per la parte appellata:
“1) “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto confermando la sentenza impugnata”.
2) “In via meramente subordinata, laddove sia accertata responsabilità alcuna a carico di per quanto è oggetto di causa, Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare CP_1 responsabilità ex art. 1227 comma 1° Codice Civile di nella misura ritenuta di Parte_1
Giustizia nell'originare ogni eventuale danno che verrà dimostrato, così riducendo la somma eventualmente dovuta a parte attrice nella misura di responsabilità ascrivibile all'attore e per l'effetto respingere le domande di parte attrice per la differenza”.
3) “Voglia comunque il Giudice adito accogliere le presenti conclusioni con vittoria di spese e compensi professionali””
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio in primo grado la (concessionaria del Parte_1 Controparte_1
Servizio Idrico Integrato nel territorio del Comune di Lucca) lamentando l'illegittimità del distacco, occorso nel settembre 2019, della fornitura idrica servente il proprio immobile sito in Lucca, frazione San Lorenzo a Vaccoli, Via del Molino n. 224/B, oggetto di contratto di utenza con la convenuta, chiedendone il ripristino a spese del gestore, con condanna altresì del medesimo al risarcimento dai danni, patrimoniali e non, provocati dalla condotta, in particolare relativi ai costi sopportati dall'attore, pari ad € 18.000,00 a titolo di canoni di locazione, per offrire una diversa sistemazione alloggiativa alla madre, OP convalescente a seguito di una ischemia cerebrale.
Censurava in particolare l'accaduto, rilevando, in sintesi, che: a) il distacco, motivato con la morosità dell'utente, era avvenuto nonostante il avesse sempre provveduto al Pt_1 pagamento delle bollette ricevute (rectius al pagamento degli importi ritenuti dovuti, tenuto conto che le fatture addebitavano illegittimamente consumi presunti o “a calcolo” non corrispondenti a quelli effettivi comunicati periodicamente dal somministrato mediante pagina 3 di 9 autoletture); b) il distacco, inoltre, si poneva in contrasto con le previsioni del D.P.C.M.
29.8.2016 (sulla necessità di garantire a ciascun abitante, anche in caso di morosità,
l'erogazione di 50 litri di acqua giornalieri per i bisogni essenziali) e della delibera ARERA
311/2019/R/idr (prevedente la possibilità di sospendere la fornitura d'acqua solo quando l'importo insoluto della bolletta superi il corrispettivo annuo per la fascia di consumo agevolato, ovvero 50 litri al giorno a persona, pari a 1.800 litri all'anno, quantitativo, questo, ampiamente superiore a quello consumato nell'immobile).
2. Nella resistenza di il Tribunale di Lucca, istruita la causa in via documentale, CP_1 rigettava al termine del giudizio le domande proposte, con condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento di una somma corrispondente ad un terzo dell'importo delle spese di lite liquidate, in particolare evidenziando che: a) l'asserito diritto a fruire del c.d. quantitativo minimo vitale di 50 litri di acqua al giorno non poteva, nel caso specifico, essere riconosciuto, siccome previsto dal D.P.C.M. 29.8.2016 solo in favore degli utenti domestici “residenti” e “in condizioni di documentato stato di disagio economico- sociale”, requisiti entrambi che l'attore non possedeva/non aveva dimostrato di possedere;
b) la disciplina di cui alla delibera ARERA 311/2019/R/idr non poteva essere invocata, giacché applicabile solo a far data dal gennaio 2020; c) sussisteva la morosità dell'utente, il quale non aveva dimostrato l'integrale pagamento delle bollette indicate dalla recanti CP_1
l'indicazione di consumi effettivi, della cui correttezza non vi era motivo di dubitare, non potendo attribuirsi valenza a quelli autodichiarati dall'attore, viste le previsioni del regolamento d'utenza; d) il distacco era stato dunque giustificato e l'unica condotta inadempiente era stata quella dell'attore; e) peraltro difettava, per plurime ragioni, la prova dei danni lamentati (ed in particolare sia per la mancata dimostrazione del rapporto di filiazione dell'attore con la oltre che delle descritte condizioni di salute di CP_2 quest'ultima e dell'impossibilità di collocarla in altro immobile disponibile, sia per il carattere evidentemente fittizio dei contratti di locazione asseritamente stipulati, ricavabile da una serie di elementi sintomatici) nemmeno soccorrendo allo scopo i capitoli di prova testimoniale articolati in quanto valutativi, generici e inconferenti.
3. Avverso la decisione ha proposto appello il chiedendone la riforma con integrale Pt_1 accoglimento delle richieste già formulate in primo grado, previa reiterazione delle istanze istruttorie disattese.
A sostegno del gravame, ha dedotto:
pagina 4 di 9 1) la violazione e/o erronea applicazione degli art. 3 del D.P.C.M. 29.8.2016, per non avere il primo giudice tenuto conto del generale principio da esso sancito, “ossia che l'acqua è un bene di prima necessità”, a prescindere dalla residenza nell'immobile, valendo inoltre le previsioni della delibera ARERA 311/2019/R/idr, i cui limiti non erano stati superati;
2) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e l'erronea applicazione del principio dell'onere della prova “in relazione all'art. 2712 c.c.”, per avere il giudice di prime cure ritenuto sussistente la morosità del benché non vi fossero prove al riguardo, tali non Pt_1 essendo le fatture emesse dal gestore del servizio idrico in quanto documenti di formazione unilaterale contestati dall'attore, poiché riferiti a consumi presunti o “a calcolo” e non a quelli effettivi, comunicati con cadenza bimestrale dallo stesso utente, il quale, peraltro, non aveva specificamente approvato per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le clausole di cui agli artt. 21 e
22 del regolamento G.E.A.L. “limitative di particolari diritti dell'utente”;
3) riguardo al risarcimento del danno, l'esistenza di prove del fatto che la fosse CP_2 la madre dell'attore e che fosse invalida, ospitabile per le sue condizioni solo nell'immobile sito a San Lorenzo a Vaccoli, circostanze che, comunque, avrebbero potuto trovare riscontro dalla prova testimoniale prima ammessa e poi “incomprensibilmente” revocata dal Tribunale, mentre, per altro verso, rispetto alla ritenuta simulazione dei contratti di locazione prodotti, valeva osservare come per essi, in relazione alla durata inferiore al mese, non fosse necessaria la registrazione;
4) riguardo alla condanna ex art. 96 c.p.c., il fatto che “ , anche nella Parte_1 denegata ipotesi di una sua ritenuta (ma contestata) morosità, non può considerarsi comunque totalmente inadempiente, perché egli aveva pagato le bollette per quegli importi che riteneva dovuti sulla base dei consumi effettivi e quindi si rileva come difettino sia i presupposti della mala fede ovvero della colpa grave necessari ai fini della condanna ex art.
96, 1° e 2° co., c.p.c., sia sotto il profilo della responsabilità sanzionatoria di cui al 3° comma del suddetto articolo”.
4. Si è costituita in giudizio la chiedendo, sulla scorta delle medesime Controparte_1 argomentazioni difensive svolte in primo grado, il rigetto dell'appello e, in via gradata,
l'accoglimento della domanda di accertamento del concorso di colpa dell'attore nella causazione dei danni (con conseguente riduzione dell'onere risarcitorio a proprio carico), già proposta, in via subordinata, dinanzi al Tribunale.
pagina 5 di 9 5. La causa è stata trattenuta in decisione in data 4.3.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va pertanto respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, va osservato al riguardo quanto segue.
6. Il motivo di censura riguardante il disposto dell'art. 3 del D.P.C.M. 29.8.2016
(Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato) è privo di consistenza.
6.1. La norma richiamata, relativa alle utenze morose non disalimentabili, dispone, per quanto qui è di interesse, che “in nessun caso è applicata la disalimentazione del servizio agli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, come individuati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno”.
L'appellante non ha posto in dubbio la correttezza di quanto affermato in sentenza circa il fatto che egli (i) non è residente nell'immobile di Lucca, frazione San Lorenzo a Vaccoli, Via del Molino n. 224/B, ove è avvenuto il distacco, ma in altra località, e (ii) nemmeno ha documentato al gestore del servizio idrico lo stato di disagio economico-sociale richiesto per poter beneficiare della fornitura “minima”, peraltro da escludere alla luce dell'esborso che sarebbe stato in grado di sostenere per locare un altro immobile per la madre (€ 18.000,00 dal settembre 2019 al gennaio 2020, corrispondenti a circa 3.600,00 euro mensili, oltre agli ulteriori canoni a seguire).
Che poi la norma preveda il requisito nella residenza dell'immobile al quale è destinata la fornitura è palese dal suo tenore testuale, data la menzione dei soli utenti domestici
“residenti”.
A nulla vale appellarsi alla natura dell'acqua quale bene essenziale, di fronte all'inequivoco dettato normativo che prevede ben determinate condizioni (non ricorrenti nella fattispecie) per l'operatività del divieto di disalimentazione con garanzia di un determinato quantitativo minimo di fornitura.
pagina 6 di 9 6.2. Inconferente è poi, in questo contesto, il richiamo alla delibera ARERA
311/2019/R/idr, slegato dalla critica concernente la mancata applicazione del citato D.P.C.M..
L'appellante si limita a richiamare, come già fatto in primo grado, la previsione della delibera sulla possibilità di eseguire la sospensione della fornitura solo successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato (peraltro anche in questo caso con riguardo alle ipotesi di morosità degli utenti finali domestici “residenti”), limite che nella fattispecie non sarebbe stato superato, senza nulla obiettare al rilievo contenuto in sentenza circa l'inapplicabilità ratione temporis di tale procedura ai fatti di causa, di cui si anzi dà espressamente conto nello stesso atto di appello (“Osserva il Giudice a quo che tale delibera trova applicazione dal gennaio 2020”).
7. Venendo al tema della morosità, premesso che il richiamo all'art. 2712 c.c. nell'intitolazione del II motivo di appello non trova un chiaro ed esauriente svolgimento nel prosieguo dello scritto, va osservato come la valutazione finale del Tribunale meriti di essere condivisa, sia pur dovendo opportunamente correggersi ed integrarsi la motivazione adottata.
È infatti dall'esame in dettaglio delle fatture emesse dal gestore del servizio che si desume come le lamentele dell'attore siano in realtà labili e in ultima analisi infondate.
Il punto non è che non possano essere prese in considerazione le autoletture dell'utente
(rese d'altronde su “cartoline” di “autolettura” predisposte, all'evidenza, da la quale CP_1 nelle stesse fatture e nel riepilogo delle letture prodotti in giudizio ha fatto riferimento a letture dell'utente ovvero risultanti da “cartolina”).
Piuttosto, l'aspetto rilevante è che le fatture sono state emesse con addebito di consumi effettivi coerenti con le stesse autoletture prodotte dal ove invece vi è stato addebito di Pt_1 consumi stimati (o “a calcolo” secondo la nomenclatura utilizzata) vi è stato poi conguaglio in bollette successive (vedasi la voce “detrazioni acconti fatturati” presente in alcune delle fatture emesse, che nella sezione “dettaglio fornitura” si chiarisce come restituzione di consumi già precedentemente fatturati: ad es. il maggior consumo stimato nella fattura del 31.8.2017 relativamente al periodo 13.4.2017 - 29.8.2017 veniva scomputato nella fattura del
27.10.2017), tanto da determinare anche bollette negative e quindi a credito per l'utente, i cui importi sono stati, a loro volta, detratti in altre fatture (è il caso, ad es., della citata fattura del
27.10.2017 pari a - € 10,95, portata in detrazione in quella del 21.1.2018, che indica appunto alla voce “rimborso bollette negative” la cifra di € 10,95).
pagina 7 di 9 Dai bollettini prodotti dall'appellante si evince come lo stesso abbia deciso di
“autoridurre” i pagamenti, versando di volta in volta importi inferiori a quelli portati dalle fatture (lasciando, peraltro, alcune di queste completamente insolute), sulla base di propri conteggi, ritenendo, tra l'altro, di poter escludere gli importi dovuti a titolo di indennità di mora, ma così facendo ha finito per pagare solo parzialmente il complessivo debito maturato in relazione all'utenza.
Ecco che, dunque, è riscontrabile l'effettiva esistenza della morosità indicata dalla che il non ha inteso sanare nemmeno a fronte del valore contenuto del debito CP_1 Pt_1
(poco meno di 150,00 euro) e, vieppiù, delle possibilità di rateizzo dello stesso, mettendosi nelle condizioni di subire, infine, il distacco.
8. Quanto sopra consente di ritenere assorbito ogni profilo riguardante la prova dei danni di cui l'appellante ha chiesto ristoro (così come l'aspetto dell'applicabilità al caso di specie delle disposizioni dell'art. 1227 c.c.), dato che, una volta escluso il carattere antigiuridico della condotta assunta dal gestore del servizio idrico, viene meno ogni possibilità di individuare un danno risarcibile. Si appalesa superflua, perciò, anche la prova per testi di cui l'appellante ha reiterato la richiesta.
9. Infine, la condanna ex art. 96 c.p.c. comminata in primo grado non è stata criticata con argomentazioni pertinenti, posto che, certamente, non basta affermare che l'attore “aveva pagato le bollette per quegli importi che riteneva dovuti sulla base dei consumi effettivi” per sostenere che il medesimo non sia incorso in colpa grave nel promuovere il giudizio. Da questo punto di vista l'impugnazione non si confronta con le specifiche ragioni poste dal giudice a fondamento della statuizione, ossia non solo la “palese infondatezza delle domande attoree” ma anche “la natura assolutamente simulata dei contratti di locazione prodotti in giudizio a sostegno della domanda risarcitoria” (pag. 8 sent.). Rispetto al tema della simulazione, invero, l'appellante si è limitato ad osservare come i contratti di locazione non fossero soggetti ad obbligo di registrazione, particolare questo ininfluente rispetto al ragionamento compiuto dal giudice, il quale ha motivato il proprio convincimento in proposito sulla base di altri elementi.
10. Al rigetto dell'appello segue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, secondo i parametri medi (eccezion fatta per la fase 3, per la quale si giustifica il pagina 8 di 9 dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione).
Il valore della causa è indeterminabile considerato che, oltre alla domanda risarcitoria,
l'azione è stata intentata anche per il ripristino della fornitura idrica. Pertanto:
€ 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.523,00 fase 3 ed € 3.470,00 fase 4, in tutto €
9.991,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitiva-mente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 8.469,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 30.5.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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