Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N.13679/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina ITALIANA
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], VIA MICHELANGELO BUONARROTI n.51 con l'Avv. MARIA LUCIA ZURLO presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino ITALIANO
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], VIA GIUSEPPE MAZZINI n.23 con l'Avv. GIULIA LUIGIA BETTIO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO in GORGONZOLA (MI) in data 08.09.2007
(anno 2007, atto n.44, reg. Stato Civile - Atti di Matrimonio, parte 2, serie A)
In regime patrimoniale di separazione dei beni.
19.08.2009, cittadino italiano, e (C.F. ), nato a [...], CP_1 C.F._4 il 03.12.2013, cittadino italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“I) La prole ed i rapporti economici
1. Affido e tempi di permanenza e restano affidati ad entrambi i genitori con permanenza prevalente presso Per_1 CP_1 la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
Il padre vedrà e terrà con sé e Per_1 CP_1
• a fine settimana alternati dalle ore 17:00 del sabato sino all'inizio dell'orario scolastico del lunedì;
• in tutte le settimane un giorno infrasettimanale, e precisamente dalle ore 17:00 del giovedì sino all'inizio dell'orario scolastico del venerdì;
• nella settimana in cui il fine settimana i figli staranno con lui, un ulteriore giorno infrasettimanale, e precisamente dalle ore 17:00 del lunedì sino all'inizio dell'orario scolastico del martedì;
• durante le vacanze scolastiche estive due settimane, anche non continuative, da concordare entro il 28.02 di ogni anno con la madre, la quale, durante la chiusura scolastica estiva, trascorrerà un pari intervallo temporale con i figli nel periodo da concordare con il padre entro lo stesso termine di ogni anno;
• durante le festività natalizie e di fine anno, ad anni alterni con la madre, il periodo A) decorrente dalle ore 17:00 del 24 dicembre sino alle ore 17:00 del 25 dicembre e dalle ore 17:00 del 31 dicembre sino alle ore 11:00 del 01 gennaio, oppure il periodo B) decorrente dalle ore 17:00 del 25 dicembre sino alle 22:00 del 26 dicembre e dalle ore
11:00 del 01 gennaio sino alle ore 08:30 del 02 gennaio;
quanto alle festività natalizie e di fine anno 2024 al SI. spetterà il periodo A) ed alla SI.ra Parte_2 Pt_1 il periodo B);
[...]
• durante le festività pasquali, ad anni alterni con la madre, il periodo A) decorrente dalle ore 17:00 del Sabato Santo sino alle ore 21:00 della Domenica di Pasqua, oppure il periodo B) decorrente dalle ore 21:00 della Domenica di Pasqua sino alle ore 08:30 del martedì successivo al Lunedì dell'Angelo, o sino all'inizio dell'orario scolastico se tale martedì coincidesse con l'apertura delle scuole;
• nei giorni di altre festività nazionali (06 gennaio, 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 01 novembre, 08 dicembre, e così via) se coincidenti con i giorni di propria competenza oppure se determinanti ponti scolastici festivi collegati al fine settimana che gli spetta, nel qual caso la decorrenza del week-end sarà anticipata o il relativo termine posticipato in modo tale da includere l'intero ponte;
tale regime varrà anche per la madre quando le festività in parola ricorreranno nei giorni di competenza della medesima o determineranno ponti scolastici festivi collegati al fine settimana a lei spettante;
• fatto salvo ogni e più ampio diverso accordo. In relazione all'esercizio del diritto di visita paterno, il padre si occuperà di recuperare e riaccompagnare i figli, all'inizio ed al termine dei propri tempi di frequentazione, presso l'abitazione materna, oppure presso la scuola o presso i luoghi da loro frequentati, a seconda del momento, fermo restando che , atteso che ha quindici anni di età, potrà spostarsi Per_1 anche in autonomia.
Le parti sono concordi, quando impossibilitati ad occuparsi dei figli per motivi lavorativi o per altri eventi straordinari, nell'affidare e alle cure dei nonni materni e Per_1 CP_1 paterni e, laddove i nonni materni e paterni fossero impediti, alle cure della baby-sitter, il cui costo sarà a carico del genitore impossibilitato.
2. La casa coniugale
La casa coniugale sita a NZ (MI), in via Michelangelo Buonarroti, 51, di proprietà piena ed esclusiva della SI.ra , resta assegnata alla stessa SI.ra con Parte_1 Parte_1 tutti i beni che l'arredano, corredano e che ne sono a servizio.
3. Trasferimento del SI. Parte_2
Le parti danno atto che, su loro accordo, il SI. ha lasciato la casa Parte_2 coniugale a far tempo dal mese di giugno 2023, asportandovi i propri effetti personali, e, in data 24.04.2024, ha spontaneamente consegnato le copie dei sistemi di accesso alla stessa, di cui disponeva, alla SI.ra , che, a propria volta, ne ha accettato la consegna e, Parte_1 per l'effetto, da quel momento è stata immessa nel totale e pieno possesso della casa coniugale.
Il SI. dichiara di avere consegnato alla SI.ra tutte le copie Parte_2 Parte_1 dei sistemi di accesso alla casa coniugale di cui disponeva e di non averne di ulteriori.
Il SI. dichiara di avere presentato in data 30.11.2024 domanda per il Parte_2 cambio della propria residenza e per la modifica dello stato di famiglia e si impegna a portare a buon fine tale richiesta;
al contempo egli dichiara di essersi trasferito a vivere a NZ
(MI), in via Giuseppe Mazzini, 23.
Il SI. dichiara, e la SI.ra ne prende atto, di avere provveduto Parte_2 Parte_1
a cancellare dai propri dispositivi elettronici la app di accesso al sistema di videosorveglianza della casa coniugale.
Per quanto occorrer possa, le parti danno atto che dal mese di giugno 2023 (in coincidenza dell'uscita dalla casa coniugale del SI. sino all'introduzione del presente Parte_2 procedimento esse hanno entrambe continuato a contribuire al mantenimento dei figli ed ai bisogni economici della famiglia in accordo tra loro e dichiarano che non sussistono contestazioni né pretese reciproche in punto.
4. Assegni a favore dei figli
Con decorrenza dal mese di giugno 2024, il SI. verserà alla SI.ra Parte_2 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli e in via anticipata,
[...] Per_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente della SI.ra , Parte_1 la somma mensile di € 1.200,00 (corrispondente ad € 600,00 per ognuno dei figli), che dovrà essere annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, con prima rivalutazione a giugno 2025 e base di calcolo giugno 2024.
5. Spese extra-assegno
5.1 Con decorrenza dal mese di giugno 2024, il SI. terrà, inoltre, a proprio Parte_2 carico, mediante esborso diretto (o rimborso alla SI.ra entro quindici giorni Parte_1 successivi alla richiesta da parte di quest'ultima con esibizione della documentazione comprovante l'esborso) ed in aggiunta al contributo mensile di cui al punto 4., il 100% delle seguenti spese relative ai figli:
• spese dello sport (iscrizioni, anche ai tornei, corsi, oneri di frequenza, attrezzature, abbigliamento, trasferte e quant'altro) del calcio di e del basket di e, in Per_1 CP_1 ogni caso, di almeno un'attività sportiva di e di che comporti costi Per_1 CP_1 ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per calcio, basket, pallavolo, judo, nuoto;
• spese delle cure odontoiatriche e ortodontiche a cui si stanno sottoponendo e Per_1 presso la struttura privata del dott. di Cassina de' Pecchi (MI); CP_1 Pt_3
• spese mediche relative agli accertamenti diagnostici a cui si sta sottoponendo e Per_1 spese delle inerenti cure;
• spesa per la ricarica telefonica del cellulare per , mentre quella per la ricarica Per_1 telefonica del cellulare per resta a carico esclusivo della SI.ra ; CP_1 Parte_1
• ferme le pattuizioni delle parti di cui al presente atto, spese extra assegno come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di IL e dalla Corte d'Appello di IL in data 14 novembre 2017, secondo quanto di seguito previsto, ove applicabile tenuto conto degli accordi stabiliti in questa sede:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5.2 Con decorrenza dal 2025 la SI.ra concorrerà nella misura massima di € 150,00 Parte_1 complessiva per anno e per entrambi i figli (€ 75,00 a figlio all'anno) nelle spese relative alle vacanze dei medesimi senza i genitori.
6. Assegno unico e regime fiscale per i figli
L'assegno unico per i figli sarà ripartito tra i genitori al 50%, mediante accredito diretto della rispettiva quota da parte dell'ente erogatore sui rispettivi conti correnti delle parti.
e resteranno fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50% per Per_1 CP_1 ciascuno.
7. Assegno a favore della moglie
Con decorrenza dal mese di giugno 2024, a titolo di contributo al mantenimento della SI.ra il SI. verserà alla SI.ra , ogni mese, in via Parte_1 Parte_2 Parte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente della SI.ra
, la somma mensile di € 500,00, che dovrà essere annualmente rivalutata secondo Parte_1 gli indici ISTAT del costo della vita, con prima rivalutazione a giugno 2025 e base di calcolo giugno 2024.
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
II) Pattuizioni patrimoniali
I SI.ri e riconoscono e convengono quanto segue, che trova causa Parte_2 Parte_1 nella volontà dei coniugi di regolamentare, in occasione della disgregazione del rapporto coniugale,
i loro rapporti patrimoniali, e, al contempo, dichiarano che ogni disposizione di cui infra è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale insorta, costituendo elemento imprescindibile per la composizione del conflitto coniugale.
8. I beni immobili
Le parti, anche al fine di evitare qualunque tipo di azione volta ad accertare difformità delle formali intestazioni rispetto alle titolarità sostanziali, danno atto che le quote di proprietà della casa coniugale di NZ (MI), via Michelangelo Buonarroti n.51 (1/1 SI.ra Pt_1
– acquistata durante il matrimonio), del box di NZ (MI), via IL sc (1/1
[...]
SI. – acquistato durante il matrimonio ed alienato in data 05.02.2024 dal Parte_2
SI. che ne ha incassato e trattenuto per sé il prezzo di € 14.000,00) e Parte_2 dell'appartamento con cantina e del box di NZ (MI), via dello Sport/via IL (1/2
SI.ra e 1/2 SI. - acquistati prima del matrimonio ed alienati Parte_1 Parte_2 durante il matrimonio in data 01.10.2018) formalmente risultanti dagli atti fossero e siano corrette.
Per quanto occorrer possa, le parti danno atto che l'immobile di OL (MI), via Platone
n.13, è bene di proprietà per il diritto di superficie della SI.ra da prima del Parte_1 matrimonio, mentre gli immobili di NZ (MI), via Leonardo da Vinci nn.34-35-36, sono beni di proprietà del SI. pro quota con terzi per 1/24 per successione Parte_2 mortis causa.
9. I beni mobili
Le parti danno atto che non vi sono contestazioni né pretese reciproche in relazione alla proprietà piena ed esclusiva della SI.ra di tutti i beni che arredano, corredano Parte_1
e sono a servizio della casa coniugale di NZ (MI), via Michelangelo Buonarroti n.51, in relazione alla proprietà piena ed esclusiva del SI. di quelli che ha Parte_2 portato con sé, insieme ai propri effetti personali, in occasione del suo allontanamento dalla stessa casa, ed ancora in relazione alla proprietà piena ed esclusiva del SI. Pt_2 del motociclo Yamaha TMAX targato FF60304, già a lui intestato.
[...]
L'autovettura Renault Clio targata ED821JT, n. di telaio VF1BRC40H44080380, intestata al
SI. e già in uso continuativo alla SI.ra , resta in proprietà Parte_2 Parte_1 piena ed esclusiva della SI.ra , e il SI. ne garantisce la Parte_1 Parte_2 titolarità, la disponibilità, la legittimità della provenienza, il pacifico possesso e la libertà di pesi, vincoli, oneri, prelazioni, privilegi, anche fiscali, qualsivoglia diritti a terzi spettanti, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli;
il sig. dichiara di non avere Parte_2 alcunché a pretendere dalla sig. per qualsiasi titolo, causa e/o ragione relativi, Parte_1 connessi e dipendenti a tale bene ed alla sua proprietà piena ed esclusiva in capo alla medesima;
i coniugi si impegnano ad effettuare la trascrizione del passaggio di proprietà dal
SI. alla SI.ra , presso il PRA, entro trenta giorni dalla Parte_2 Parte_1 pubblicazione della sentenza di separazione, avvalendosi dell'ACI o di un'agenzia di pratiche auto, e dichiarano che, per questo, intendono avvalersi dell'esenzione di cui all'art.19 l.74/1987, fermo restando che gli eventuali costi dovuti ai fini dell'effettuazione della formalità resteranno a carico esclusivo della SI.ra . Parte_1
La piscina fuori terra di proprietà della tuttora presente presso l'abitazione Controparte_2 familiare, verrà asportata dal SI. con ripristino dello stato dei luoghi, il Parte_2 tutto a propria cura e spese, entro giugno 2025, fermo l'obbligo in capo al SI. Pt_2
anche in qualità di amministratore unico della società di
[...] Controparte_2 manlevare la SI.ra da ogni e qualsiasi responsabilità alla quale quest'ultima Parte_1 dovesse andare incontro in relazione alla presenza di detta piscina presso la propria abitazione;
conseguentemente il SI. si accolla l'obbligo di risarcire e di Parte_2 tenere indenne la SI.ra per ogni e qualsiasi danno da lei subito e/o per ogni Parte_1 eventuale pregiudizio e/o pretesa di pagamento ella dovesse patire, in relazione a quanto sopra.
10. La partecipazione sociale nella società Controparte_2
Le parti danno atto che la quota di partecipazione sociale pari al 90% nella società
[...]
c.f. , con sede legale a Melzo (MI), in via Sandro Pertini snc, fosse CP_3 P.IVA_1 ed è bene di piena ed esclusiva proprietà del SI. Parte_2
Il SI. anche in qualità di amministratore unico della società Parte_2 CP_2
si obbliga espressamente a manlevare la SI.ra da ogni e qualsiasi
[...] Parte_1 responsabilità alla quale quest'ultima dovesse andare incontro in relazione a tale partecipazione societaria dello stesso SI. alla sua gestione ed alle sue Parte_2 sorti, nonché in relazione ai ruoli da lui rivestiti ed alle attività da lui espletate o da chi per lui compiute con riferimento ad essa società; conseguentemente il SI. si Parte_2 accolla l'obbligo di risarcire e di tenere indenne la SI.ra per ogni e qualsiasi Parte_1 danno da lei subito e/o per ogni eventuale pregiudizio e/o pretesa di pagamento ella dovesse patire, in relazione a quanto sopra.
11. Mutuo fondiario Banco BPM s.p.a.
Le rate residue del mutuo fondiario, contratto dalla SI.ra con l'istituto di credito Parte_1
Banco BPM s.p.a., con adesione alla polizza incendio abitazione a premio unico finanziato, per l'importo erogato di € 171.025,02, con garante il SI. per atto notarile Parte_2 pubblico del 09.10.2017, notaio dott. , rep. n.179169/13374, per Persona_2
l'acquisto in asta della casa coniugale di NZ (MI), via Michelangelo Buonarroti
n.51, di cui la SI.ra è e resta piena ed esclusiva proprietaria, saranno pagate Parte_1 integralmente dalla SI.ra fino all'estinzione del mutuo stesso. Parte_1
Il SI. resta garante di tale mutuo e si impegna a non pregiudicare la Parte_2 garanzia prestata.
La SI.ra si obbliga espressamente a manlevare il SI. da ogni Parte_1 Parte_2
e qualsiasi responsabilità alla quale quest'ultimo dovesse andare incontro in relazione alla garanzia dal medesimo prestata a favore dell'istituto mutuante, se dipendente dal mancato pagamento del mutuo da parte della SI.ra e sempre che il SI. Parte_1 Parte_2 non abbia in alcun modo pregiudicato la garanzia prestata;
conseguentemente la sig.ra Pt_1 si accolla l'obbligo di risarcire e di tenere indenne il sig. per ogni e
[...] Parte_2 qualsiasi danno da lui subito e/o per ogni eventuale pregiudizio e/o pretesa di pagamento egli dovesse patire per il mancato pagamento del mutuo da parte della SI.ra e sempre Parte_1 che il SI. non abbia in alcun modo pregiudicato la garanzia prestata. Parte_2
Il SI. dà atto e riconosce, in ogni caso, di non avere contestazioni né Parte_2 pretese nei confronti della SI.ra in relazione al pagamento del mutuo come Parte_1 avvenuto sino all'introduzione del presente procedimento.
12. Finanziamento Controparte_4
Il finanziamento contratto dal SI. con assicurazione CPI, con Parte_2 [...]
tramite Banco BPM S.p.A., codice di riferimento , per l'importo CP_4 P.IVA_2 capitale erogato di € 54.212,25, e di cui la SI.ra era coobbligata solidale, è Parte_1 giunto alla sua scadenza.
Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo in capo al SI. di tenere indenne la Parte_2
SI.ra da ogni e qualsiasi responsabilità alla quale quest'ultima dovesse andare Parte_1 incontro in relazione al contratto di finanziamento in parola;
conseguentemente il SI. si accolla l'obbligo di risarcire e di tenere indenne la SI.ra Parte_2 Parte_1 per ogni e qualsiasi danno da lei subito e/o per ogni eventuale pregiudizio e/o pretesa di pagamento ella dovesse patire, in relazione a quanto sopra.
Il SI. dà atto e riconosce, in ogni caso, di non avere contestazioni né Parte_2 pretese nei confronti della SI.ra in relazione al pagamento del finanziamento in Parte_1 parola.
13. Fondi pensione I contratti di assicurazione conclusi con Vera Vita S.p.A., con polizza n.10038912556 quello concluso dalla SI.ra e n.10038909931 quello concluso dal SI. Parte_1 Pt_2
ed il contratto di assicurazione concluso con dal SI.
[...] Controparte_5
restano definitivamente assegnati al rispettivo intestatario, il quale ne Parte_2 assume in via esclusiva gli oneri ed i benefici con diritto a deciderne le sorti nel modo che riterrà più opportuno.
Le parti danno atto e riconoscono, in ogni caso, che non vi sono contestazioni né pretese reciproche in relazione a detti rapporti, alla loro gestione ed al pagamento dei relativi premi, il tutto come avvenuto sino all'introduzione del presente procedimento. 14. Assicurazione “ ” (polizza n.406760931) Controparte_6 Controparte_7 scaduta il 31.03.2024 e sostituita da quella già contratta dalla SI.ra Parte_1
Le parti danno atto che l'assicurazione “ ” Controparte_6 Controparte_7
(polizza n.406760931) con contraente il SI. alla sua scadenza del Parte_2
31.03.2024 è stata sostituita con la polizza n.411108060 con contraente la SI.ra , Parte_1 che si fa carico integralmente dei relativi oneri e con diritto a deciderne le sorti nel modo che riterrà più opportuno.
Le parti danno atto e riconoscono, in ogni caso, che non vi sono contestazioni né pretese reciproche in relazione a detti rapporti, alla loro gestione ed al pagamento dei relativi premi, il tutto come avvenuto sino all'introduzione del presente procedimento. 15. Assicurazione “SEI TU” TA TU (polizza n. 2B/M15425296)
Il SI. anche quale amministratore unico della società Parte_2 Controparte_2 si impegna a comunicare alla SI.ra qualunque variazione dovesse intervenire in Parte_1 relazione al contratto di assicurazione “SEI TU” (polizza n. 2B/M15425296), stipulato dalla società con TA TU per l'anno 2024/2025 indicata nelle premesse, ed Controparte_2 altresì ad informare la SI.ra del suo rinnovo/mancato rinnovo e/o rinnovo a Parte_1 condizioni diverse alle scadenze future;
il SI. fino a quando entrambi i Parte_2 figli non saranno divenuti economicamente autosufficienti, si impegna ad assicurare la loro persona e la propria quantomeno per le garanzie ed i massimali di cui alla polizza in parola con beneficiari per il suo caso morte i figli stessi, facendosi carico integralmente del pagamento dei premi, ove l'assicurazione in parola non fosse rinnovata e/o fosse rinnovato a condizioni peggiorative rispetto a quelle attuali e/o con indicazione di soggetti beneficiari diversi dai figli;
la SI.ra si impegna a comunicare al SI. Parte_1 Parte_2
l'eventuale stipulazione da parte della medesima di altra polizza che la veda come soggetto assicurato per i medesimi rischi cui si riferisce la polizza “SEI TU” TA TU n.
2B/M15425296.
16. Risparmi e altri rapporti economici
Le parti dichiarano di avere provveduto alla divisione delle somme giacenti sui conti correnti cointestati e, fermo quanto previsto nel presente atto, di nulla avere a pretendere tra loro in relazione a tale divisione ed alle somme di denaro giacenti sui rispettivi conti correnti intestati a ciascuna di esse.
Le parti dichiarano e reciprocamente riconoscono che non vi sono contestazioni né pretese reciproche in relazione alla divisione degli immobili a loro già cointestati ed alle attribuzioni economiche dirette e/o indirette come eseguite l'una a favore dell'altra sino all'introduzione del presente procedimento, fermo quanto previsto nel presente atto.
17. Consenso all'espatrio Le parti esprimono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per i figli, impegnandosi a non portare quest'ultimi all'estero senza l'assenso dell'altro genitore e comunque escludendo che i minori possano espatriare per scopi diversi da quelli turistici o scolastici.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione ulteriore di cui all'art. 473-bis.51 co. III c.p.c., rispetto a quella prodotta. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in NZ (MI), in data 08.09.2007
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NZ (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in IL, il 22.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato