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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/11/2025, n. 5049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5049 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
N. R.G. 14268/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa SA ES Giudice Relatore dott.ssa Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento tra le parti
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 MONTICONE ELISA che lo rappresenta e difende per delega in atti
Ricorrente contro
Controparte_1
Convenuto contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
disporre che il minore , C.F. , nato in [...] il Persona_1 C.F._1 13/03/2016, sia affidato in modalità esclusiva rafforzata al padre, Sig. presso il Parte_1 quale avrà la residenza anagrafica ed il domicilio prevalente;
disporre che la madre possa, qualora lo richieda e previa valutazione del Servizio sociale e di NPI, incontrare il minore inizialmente in modalità protetta o in ogni caso alla presenza del padre o di personale educativo, ma ciò solamente nell'eventualità e nella misura in cui ciò risulti confacente all'interesse del minore e, in particolar modo, al suo benessere psico-fisico.
disporre che la madre corrisponda al Sig. quale contributo al mantenimento del figlio Pt_1 minore, la somma di € 200,00 e/o quella ritenuta di giustizia sulla base delle risultanze di causa, da versare direttamente al padre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT;
disporre altresì che le spese sanitarie non coperte dal SSN, quelle scolastiche, le spese relative ad attività ludico ricreative sportive, di istruzione extrascolastiche, siano sostenute al 50% da ciascun genitore.
pagina 1 di 4 autorizzare il padre del minore ad assumere, in caso di necessità e qualora la madre risulti irreperibile, tutte le decisioni fondamentali per la vita del minore (istruzione, salute..) e ad ottenere il rilascio e/o il rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e il figlio minore, quali l'iscrizione sul passaporto non scaduto o il rilascio di un documento autonomo, in applicazione della legge sui passaporti n. come modificata dalla l. n. 3/03. Numero_1
Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa.
Per il P.M.:
Nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti è nato il minore in data 13/03/2016. Persona_1
Con ricorso del 04/08/2024 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 337-bis e ss. del codice civile in punto affidamento, collocazione, regime di visite con il genitore non collocatario e contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo.
All'udienza del 26/05/2025 veniva eccepita la nullità della notifica e veniva fissata nuova udienza con termine per procedere alla notifica a parte convenuta.
All'udienza in data 27/10/2025 avanti al Giudice Delegato la resistente, non costituita in giudizio, compariva senza l'assistenza di un difensore e le parti venivano ascoltate. Il Giudice, dichiarata la contumacia della resistente, invitava alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate, rinunciando alle istanze istruttorie, e all'esito il giudice dichiarava la contumacia della resistente e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla ha opposto.
***
Il ricorrente ha domandato disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato del minore a sé. La domanda deve trovare accoglimento. Pertanto, il figlio deve essere affidato al padre, in Persona_1 applicazione dell'art. 337 quater c.c., atteso che l'affidamento a entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale della madre.
Invero, dal settembre 2023, dopo aver trascorso insieme l'estate in Romania, gli incontri tra la madre e sono stati molto limitati ed oggi ad occuparsi del minore sono il padre e la nonna Persona_1 paterna.
Dalle stesse dichiarazioni rese dalla resistente in udienza, è trasparsa la prolungata assenza dalla vita del figlio: la sig.ra , ad esempio, non ha indicato correttamente la classe frequentata dal figlio CP_1
(nato nel 2016) verbalizzando che sarebbe alle medie, non conosce il nome del pediatra, né delle maestre e ha dichiarato di non aver mai versato nulla per il mantenimento.
Dalle restituzioni del servizio sociale, il minore è apparso turbato e sofferente, si sente abbandonato dalla madre e teme che ella possa “portarlo via”. Il minore vive principalmente con la nonna paterna, visto che il padre è fuori casa molte ore al giorno per lavoro. Le decisioni e la cura del minore sono a carico esclusivo del padre e della nonna.
Ciò posto, per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui il sig. Pt_1 andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole con un pagina 2 di 4 genitore sostanzialmente assente e che non ha un reale rapporto con il figlio, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c. deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per il figlio siano adottate dal padre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
Emergono, comunque, tentativi di contatto da parte della madre nei confronti del figlio che, tuttavia allo stato non hanno dato esito positivo. Per questo motivo si ritiene che gli incontri, se nell'interesse del minore e previa valutazione delle capacità genitoriali della sig.ra , debbano avvenire in luogo CP_1 neutro ed alla presenza di personale educativo.
In punto mantenimento, il ricorrente ha domandato porsi a carico della madre un contributo per il minore di euro 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
La sig.ra ha riferito ai servizi sociali ed ha confermato in udienza di svolgere con la madre CP_1 l'attività di badante nel weekend per euro 600 mensili.
Il sig. fa traslochi a chiamata con guadagni mensili di circa 1400/1500 euro e percepisce Pt_1 l'assegno unico al 100% per euro 230 mensili. Vive in affitto per 400 euro mensili.
Posto che il mantenimento diretto del minore grava, allo stato, esclusivamente sul sig. si Pt_1 ritiene equo porre a carico della sig.ra un contributo al mantenimento di euro 200 mensili oltre al CP_1 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
Nulla deve disporsi in ordine alla domanda di autorizzazione del sig. ad assumere le decisioni Pt_1 straordinarie e di rinnovo dei documenti del figlio, poiché effetto dell'affido esclusivo rafforzato.
In ultimo, alla luce delle osservazioni sollevate dal servizio sociale che hanno evidenziato un malessere del minore legato alla propria situazione familiare, si ritiene opportuno disporre la prosecuzione della presa in carico del servizio sociale, oltre a disporre la presa in carico di da parte del Persona_1 servizio di NPI/Psicologia dell'età evolutiva. Si invitano, inoltre, entrambi i genitori ad effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità.
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico della convenuta, essendo il comportamento di quest'ultima ad aver indotto il ricorrente ad adire il Tribunale al fine di meglio tutelare il minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
il figlio in via esclusiva al padre sig. demandando al Pt_2 Persona_1 Parte_1 medesimo altresì le decisioni di maggior importanza (educazione, istruzione e salute) per il minore e disponendo che lo stesso mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore;
DISPONE che la sig.ra possa incontrare il figlio, previa valutazione delle capacità genitoriali, in CP_1 luogo neutro ed alla presenza di personale educativo secondo tempi e modi ritenuti dal servizio sociale e di NPI/Psicologia nell'interesse del minore;
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre, la sig.ra corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento del figlio, CP_1 l'assegno periodico di € 200,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino;
CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale per la prosecuzione degli pagina 3 di 4 interventi di supporto e di monitoraggio già in atto sino a quando stimato necessario;
DISPONE la presa in carico per il minore da parte del servizio di NPI/Psicologia dell'età Persona_1 evolutiva, affinché attui ogni intervento necessario al fine di rielaborare il vissuto traumatico e prepari il minore ad una eventuale ripresa della relazione con la madre;
INVITA le parti ad effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità;
CONDANNA a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 3808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa SA ES
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
Settima Sezione Civile
N. R.G. 14268/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa SA ES Giudice Relatore dott.ssa Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento tra le parti
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 MONTICONE ELISA che lo rappresenta e difende per delega in atti
Ricorrente contro
Controparte_1
Convenuto contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
disporre che il minore , C.F. , nato in [...] il Persona_1 C.F._1 13/03/2016, sia affidato in modalità esclusiva rafforzata al padre, Sig. presso il Parte_1 quale avrà la residenza anagrafica ed il domicilio prevalente;
disporre che la madre possa, qualora lo richieda e previa valutazione del Servizio sociale e di NPI, incontrare il minore inizialmente in modalità protetta o in ogni caso alla presenza del padre o di personale educativo, ma ciò solamente nell'eventualità e nella misura in cui ciò risulti confacente all'interesse del minore e, in particolar modo, al suo benessere psico-fisico.
disporre che la madre corrisponda al Sig. quale contributo al mantenimento del figlio Pt_1 minore, la somma di € 200,00 e/o quella ritenuta di giustizia sulla base delle risultanze di causa, da versare direttamente al padre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT;
disporre altresì che le spese sanitarie non coperte dal SSN, quelle scolastiche, le spese relative ad attività ludico ricreative sportive, di istruzione extrascolastiche, siano sostenute al 50% da ciascun genitore.
pagina 1 di 4 autorizzare il padre del minore ad assumere, in caso di necessità e qualora la madre risulti irreperibile, tutte le decisioni fondamentali per la vita del minore (istruzione, salute..) e ad ottenere il rilascio e/o il rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e il figlio minore, quali l'iscrizione sul passaporto non scaduto o il rilascio di un documento autonomo, in applicazione della legge sui passaporti n. come modificata dalla l. n. 3/03. Numero_1
Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa.
Per il P.M.:
Nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti è nato il minore in data 13/03/2016. Persona_1
Con ricorso del 04/08/2024 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 337-bis e ss. del codice civile in punto affidamento, collocazione, regime di visite con il genitore non collocatario e contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo.
All'udienza del 26/05/2025 veniva eccepita la nullità della notifica e veniva fissata nuova udienza con termine per procedere alla notifica a parte convenuta.
All'udienza in data 27/10/2025 avanti al Giudice Delegato la resistente, non costituita in giudizio, compariva senza l'assistenza di un difensore e le parti venivano ascoltate. Il Giudice, dichiarata la contumacia della resistente, invitava alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate, rinunciando alle istanze istruttorie, e all'esito il giudice dichiarava la contumacia della resistente e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla ha opposto.
***
Il ricorrente ha domandato disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato del minore a sé. La domanda deve trovare accoglimento. Pertanto, il figlio deve essere affidato al padre, in Persona_1 applicazione dell'art. 337 quater c.c., atteso che l'affidamento a entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale della madre.
Invero, dal settembre 2023, dopo aver trascorso insieme l'estate in Romania, gli incontri tra la madre e sono stati molto limitati ed oggi ad occuparsi del minore sono il padre e la nonna Persona_1 paterna.
Dalle stesse dichiarazioni rese dalla resistente in udienza, è trasparsa la prolungata assenza dalla vita del figlio: la sig.ra , ad esempio, non ha indicato correttamente la classe frequentata dal figlio CP_1
(nato nel 2016) verbalizzando che sarebbe alle medie, non conosce il nome del pediatra, né delle maestre e ha dichiarato di non aver mai versato nulla per il mantenimento.
Dalle restituzioni del servizio sociale, il minore è apparso turbato e sofferente, si sente abbandonato dalla madre e teme che ella possa “portarlo via”. Il minore vive principalmente con la nonna paterna, visto che il padre è fuori casa molte ore al giorno per lavoro. Le decisioni e la cura del minore sono a carico esclusivo del padre e della nonna.
Ciò posto, per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui il sig. Pt_1 andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole con un pagina 2 di 4 genitore sostanzialmente assente e che non ha un reale rapporto con il figlio, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c. deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per il figlio siano adottate dal padre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
Emergono, comunque, tentativi di contatto da parte della madre nei confronti del figlio che, tuttavia allo stato non hanno dato esito positivo. Per questo motivo si ritiene che gli incontri, se nell'interesse del minore e previa valutazione delle capacità genitoriali della sig.ra , debbano avvenire in luogo CP_1 neutro ed alla presenza di personale educativo.
In punto mantenimento, il ricorrente ha domandato porsi a carico della madre un contributo per il minore di euro 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
La sig.ra ha riferito ai servizi sociali ed ha confermato in udienza di svolgere con la madre CP_1 l'attività di badante nel weekend per euro 600 mensili.
Il sig. fa traslochi a chiamata con guadagni mensili di circa 1400/1500 euro e percepisce Pt_1 l'assegno unico al 100% per euro 230 mensili. Vive in affitto per 400 euro mensili.
Posto che il mantenimento diretto del minore grava, allo stato, esclusivamente sul sig. si Pt_1 ritiene equo porre a carico della sig.ra un contributo al mantenimento di euro 200 mensili oltre al CP_1 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
Nulla deve disporsi in ordine alla domanda di autorizzazione del sig. ad assumere le decisioni Pt_1 straordinarie e di rinnovo dei documenti del figlio, poiché effetto dell'affido esclusivo rafforzato.
In ultimo, alla luce delle osservazioni sollevate dal servizio sociale che hanno evidenziato un malessere del minore legato alla propria situazione familiare, si ritiene opportuno disporre la prosecuzione della presa in carico del servizio sociale, oltre a disporre la presa in carico di da parte del Persona_1 servizio di NPI/Psicologia dell'età evolutiva. Si invitano, inoltre, entrambi i genitori ad effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità.
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico della convenuta, essendo il comportamento di quest'ultima ad aver indotto il ricorrente ad adire il Tribunale al fine di meglio tutelare il minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
il figlio in via esclusiva al padre sig. demandando al Pt_2 Persona_1 Parte_1 medesimo altresì le decisioni di maggior importanza (educazione, istruzione e salute) per il minore e disponendo che lo stesso mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore;
DISPONE che la sig.ra possa incontrare il figlio, previa valutazione delle capacità genitoriali, in CP_1 luogo neutro ed alla presenza di personale educativo secondo tempi e modi ritenuti dal servizio sociale e di NPI/Psicologia nell'interesse del minore;
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre, la sig.ra corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento del figlio, CP_1 l'assegno periodico di € 200,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino;
CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale per la prosecuzione degli pagina 3 di 4 interventi di supporto e di monitoraggio già in atto sino a quando stimato necessario;
DISPONE la presa in carico per il minore da parte del servizio di NPI/Psicologia dell'età Persona_1 evolutiva, affinché attui ogni intervento necessario al fine di rielaborare il vissuto traumatico e prepari il minore ad una eventuale ripresa della relazione con la madre;
INVITA le parti ad effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità;
CONDANNA a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 3808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa SA ES
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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