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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/07/2025, n. 3291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3291 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE TERZA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. MAURIZIO FABBROCINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. 15065-2022
promosso da
VV LAURA e COSTANTINO DOMENICO con avv. Parte_1
EMANUELE CORDIOLI ATTRICE
Contro
CONVENUTO CONTUMACIE Controparte_1
E CONTRO
con avv. ANNA GUERINI CONVENUTA Controparte_2
E CONTRO
con avv. MARCO SEVERINO Controparte_3
CONVENUTO
E CONTRO
con avv. VALERIO E DANIELE VALSERIATI CP_4
CONVENUTA
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori impugnano la delibera del 4 marzo 2005 (doc 4 parte attrice) in cui si adibiva il cortile ed il portico comune dello stabile a parcheggio e veniva concesso ad uso esclusivo e perpetuo ai condomini e , CP_3 CP_5 CP_4
all'epoca della delibera i comproprietari erano 3 nel 2024 sono 6.
Considerato che l'orientamento della Suprema Corte è ormai consolidato nel ritenere che: “il regolamento di condominio, o anche una deliberazione
organizzativa, non possono validamente disporre l'assegnazione nominativa,
in via esclusiva e per un tempo indefinito, a favore di singoli condomini di posti
fissi nel cortile comune per il parcheggio della loro autovettura.” Ex multis
Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9069 del 22 marzo 2022, Cass. Civ., Sez. II, sent. n.
11034 del 27 maggio 2016.
Rilevato che in forza dell'art. 1102 c.c. “uso della parte comune” ogni condomino “possa servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la
destinazione e non ne impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso
secondo il loro diritto.”. I parcheggi individuati nel cortile e nel portico così come disciplinati, impediscono in tal modo ai ricorrenti di CP_6
poter far uso di tali spazi, in quanto questi sono occupati, in via esclusiva e perpetua, dalle autovetture di proprietà dei convenuti.
2 Rilevato altresì come anche la Suprema Corte concordi nel ritenere che: “il
regolamento di condominio, o anche una deliberazione organizzativa, non
possono validamente disporre l'assegnazione nominativa, in via esclusiva e per
un tempo indefinito, a favore di singoli condomini di posti fissi nel cortile
comune per il parcheggio della loro autovettura.” Cass. Civ., Sez. II, sent. n.
9069 del 22 marzo 2022.
Si ritiene pertanto una delibera che assegni a taluni condomini il diritto di godere delle parti comuni, a scapito di altri, sia da considerarsi nulla, in quanto con tale decisione è stato concesso ad alcuni proprietari di parcheggiare le loro autovetture, utilizzando uti dominus spazi comuni che sono di tutti i partecipanti al condominio.
Con riguardo alla domanda di parte attrice in merito alla regolamentazione delle modalità con cui regolamentare l'uso del portico e del cortile condominiale,
rilevato che il controllo del giudice sulle delibere delle assemblee condominiali
è limitato al riscontro della legittimità, in base alle norme di legge o del regolamento condominiale, e non può mai estendersi alla valutazione del merito ed alla verifica delle modalità di esercizio del potere discrezionale spettante all'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini (v. Cass. civ.
Sez.VI-e 25/02/2020 n.5061), nè tantomeno il Giudice può inserirsi nella formazione della volontà assembleare oppure ordinare alcunché all'assemblea,
si ritiene rigettarsi tale domanda.
Con riguardo alle spese del giudizio, ritenuta la complessità e la difficoltà
giuridica di correttamente inquadrare tale fattispecie, vista anche la parziale
3 reciproca soccombenza, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così
provvede:
• Dichiara la nullità della delibera assunta in data 4 marzo 2005, dai Sigg.ri
Arch. e proprietari di Parte_2 Controparte_3 CP_4
unità abitative site nel complesso ubicato in Brescia, Piazzetta G. Labus n. 2,
compensa le spese di lite
Brescia 24.7.25
Il giudice dott. Maurizio Fabbrocini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE TERZA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. MAURIZIO FABBROCINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. 15065-2022
promosso da
VV LAURA e COSTANTINO DOMENICO con avv. Parte_1
EMANUELE CORDIOLI ATTRICE
Contro
CONVENUTO CONTUMACIE Controparte_1
E CONTRO
con avv. ANNA GUERINI CONVENUTA Controparte_2
E CONTRO
con avv. MARCO SEVERINO Controparte_3
CONVENUTO
E CONTRO
con avv. VALERIO E DANIELE VALSERIATI CP_4
CONVENUTA
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori impugnano la delibera del 4 marzo 2005 (doc 4 parte attrice) in cui si adibiva il cortile ed il portico comune dello stabile a parcheggio e veniva concesso ad uso esclusivo e perpetuo ai condomini e , CP_3 CP_5 CP_4
all'epoca della delibera i comproprietari erano 3 nel 2024 sono 6.
Considerato che l'orientamento della Suprema Corte è ormai consolidato nel ritenere che: “il regolamento di condominio, o anche una deliberazione
organizzativa, non possono validamente disporre l'assegnazione nominativa,
in via esclusiva e per un tempo indefinito, a favore di singoli condomini di posti
fissi nel cortile comune per il parcheggio della loro autovettura.” Ex multis
Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9069 del 22 marzo 2022, Cass. Civ., Sez. II, sent. n.
11034 del 27 maggio 2016.
Rilevato che in forza dell'art. 1102 c.c. “uso della parte comune” ogni condomino “possa servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la
destinazione e non ne impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso
secondo il loro diritto.”. I parcheggi individuati nel cortile e nel portico così come disciplinati, impediscono in tal modo ai ricorrenti di CP_6
poter far uso di tali spazi, in quanto questi sono occupati, in via esclusiva e perpetua, dalle autovetture di proprietà dei convenuti.
2 Rilevato altresì come anche la Suprema Corte concordi nel ritenere che: “il
regolamento di condominio, o anche una deliberazione organizzativa, non
possono validamente disporre l'assegnazione nominativa, in via esclusiva e per
un tempo indefinito, a favore di singoli condomini di posti fissi nel cortile
comune per il parcheggio della loro autovettura.” Cass. Civ., Sez. II, sent. n.
9069 del 22 marzo 2022.
Si ritiene pertanto una delibera che assegni a taluni condomini il diritto di godere delle parti comuni, a scapito di altri, sia da considerarsi nulla, in quanto con tale decisione è stato concesso ad alcuni proprietari di parcheggiare le loro autovetture, utilizzando uti dominus spazi comuni che sono di tutti i partecipanti al condominio.
Con riguardo alla domanda di parte attrice in merito alla regolamentazione delle modalità con cui regolamentare l'uso del portico e del cortile condominiale,
rilevato che il controllo del giudice sulle delibere delle assemblee condominiali
è limitato al riscontro della legittimità, in base alle norme di legge o del regolamento condominiale, e non può mai estendersi alla valutazione del merito ed alla verifica delle modalità di esercizio del potere discrezionale spettante all'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini (v. Cass. civ.
Sez.VI-e 25/02/2020 n.5061), nè tantomeno il Giudice può inserirsi nella formazione della volontà assembleare oppure ordinare alcunché all'assemblea,
si ritiene rigettarsi tale domanda.
Con riguardo alle spese del giudizio, ritenuta la complessità e la difficoltà
giuridica di correttamente inquadrare tale fattispecie, vista anche la parziale
3 reciproca soccombenza, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così
provvede:
• Dichiara la nullità della delibera assunta in data 4 marzo 2005, dai Sigg.ri
Arch. e proprietari di Parte_2 Controparte_3 CP_4
unità abitative site nel complesso ubicato in Brescia, Piazzetta G. Labus n. 2,
compensa le spese di lite
Brescia 24.7.25
Il giudice dott. Maurizio Fabbrocini
4