Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
Consigliere rel./est 3. dr. Anna Rita Motti
ha pronunciato in grado di appello all'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 15.4.25 la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 890/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentate/a/o e difese/a/o come da mandato in atti dall' Avv. GUIDO Parte_1
MARONE;
APPELLANTE
E
in persona del CP_2 p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso come per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso la quale domicilia;
APPELLATO/
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI NORD n° n. 5058/2023, in atti, con la quale, era stato rigettato il ricorso volto ad "accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente precario siccome destinataria di incarichi di supplenza annuale per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 di percepire per ciascuna annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della
L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui;
B) per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 2.000,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o
DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
CP 3 AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. CP_3 AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente...".
Il primo giudice, previa disamina della normativa applicabile e della giurisprudenza anche eurocomunitaria, affermato astrattamente il diritto della ricorrente, in ruolo dall'anno scolastico
2023/2024, ha però rigettato la domanda ritenendo che la ricorrente avesse richiesto un importo in denaro che non poteva esserle riconosciuto, così si è espresso: "Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha dedotto e provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ossia fino al 30 giugno di ogni anno, per gli a.s. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (cfr. contratti allegati al ricorso). Rispetto alla domanda proposta, tuttavia, il ricorso deve essere rigettato, avendo parte ricorrente inequivocabilmente richiesto l'attribuzione del corrispettivo in denaro, e non avendo la stessa nemmeno precisato tale domanda, anche a seguito della citata pronuncia di legittimità. Parte ricorrente, infatti, nelle note di trattazione scritta ha insistito nelle originarie conclusioni, limitandosi a rappresentare la propria immissione in ruolo a partire dall'a.s. 2023/2024. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma come dedotto dalla stessa ricorrente - la consegna di una carta avente un
-
dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale...".
Ha proposto gravame l' appellante censurando la sentenza con riguardo all' interpretazione della domanda effettuata dal primo giudice e ne ha chiesto la riforma. Si è costituito il CP_1 che nulla ha osservato con riguardo al merito, riportandosi al recente intervento della Suprema Corte;
ed ha chiesto compensarsi le spese di lite, allegando precedenti giurisprudenziali.
La controversia alla presente udienza cartolare nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, pervio deposito di note di trattazione, è decisa come segue.
L'appello è fondato e va accolto, richiamandosi in questa sede, quanto al merito, altre statuizioni di questa stessa Corte anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc.
Il thema decidendum concerne il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico pari ad € 500,00 annui, tramite la cd. Carta elettronica o Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per il personale docente a tempo determinato.
Sulla questione controversa, si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, la quale ha enunciato i principi di diritto che di seguito si richiamano: “1) La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1 "; 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica".
Dunque, la Suprema Corte ha sancito in maniera chiara la spettanza della Carta elettronica anche per il personale docente non di ruolo, in presenza di determinati requisiti, ovvero in presenza di
"...incarichi annuali fino al 31.8... o "...incarichi per docenza fino al termine delle attività di "
didattiche, ovverosia fino al 30.6".
Nel caso di specie non vi è alcuna contestazione sulla sussistenza di questi ultimi requisiti.
Sul punto, invero, sia la convenuta che il primo giudice sono concordi.
La sentenza pecca con riguardo all'effettiva domanda proposta ed all'effettiva tutela da applicarsi.
In ordine alla tutela da accordare ai docenti che non hanno beneficiato tempestivamente del bonus in argomento - come nel caso che ci occupa - la Suprema Corte, nella succitata pronuncia, ha delineato una differenziazione a seconda della condizione in cui veniva a trovarsi il docente al momento in cui reclamava detto beneficio;
per i docenti che risultavano "... iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo..." spettava l'adempimento in forma specifica del diritto;
mentre, per i docenti "...fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze" era accordata una tutela risarcitoria.
Nel caso in esame, l'appellante sia con le note di trattazione in primo grado che in sede di gravame ha allegato di essere entrata in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023/24.
La circostanza non è stata contestata dalla convenuta neppure questo grado di giudizio. Si deve ritenere dunque la permanenza all'interno dell'organizzazione scolastica con conseguente diritto all'esecuzione in forma specifica.
Dunque, in ossequio ai principi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, va riconosciuto il diritto dell'appellante al beneficio economico della Carta elettronica in misura pari ad € 500,00 annui con riferimento all' annualità scolastica 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. Con condanna del Controparte_1 all'assegnazione in suo favore della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado" per i suddetti anni scolastici, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
Le spese del doppio grado di giudizio devono essere compensate per la metà. Invero all'atto del deposito del ricorso di primo grado non era ancora intervenuta la pronuncia risolutiva della Suprema
Corte e vi era ancora rilevante incertezza nelle pronunce di merito. Inoltre la formulazione della domanda, come proposta, effettivamente poteva dare adito a qualche incertezza interpretativa. Infine da non sottovalutarsi, con riguardo a questo grado di giudizio, è la condotta dell'appellata che con grande correttezza processuale si è rimessa a pronuncia in linea con la giurisprudenza della Suprema
Corte.
Dunque, per tutto quanto sopra detto, si ritiene di compensare per metà le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Il residuo è liquidato come in dispositivo, con attribuzione, in ossequio ai parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2015, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della serialità della lite e della limitata attività espletata.
In tal senso va riformata la sentenza gravata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante alla Carta elettronica di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui, relativamente agli anni scolastici 2019/2020 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e condanna il all'assegnazione in suo favore Controparte_1 della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado" per i suddetti anni scolastici, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, nei termini di cui in motivazione;
compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna l'appellato al pagamento del residuo che liquida in euro 480,00 per il primo grado e 500,00 per il grado di appello oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione;
Così deciso in Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 15.4.25
Il Consigliere est. Il Presidente