Articolo 203 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 171 septiesArticolo 163
Versione
18 dicembre 1942
Art. 203.

Con Regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di televisione.

Finche' non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la televisione e' regolata dai principi generali di questa legge in quanto applicabili.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942