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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 6.3.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N34111 R.G. 2024 promossa da:
e n.q. di genitori del minore Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv. Ti Franca Tabbi e Pietro Ferri Persona_1 con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentato e difeso dal funzionario Flavio Ventura con elezione di CP_1 domicilio in Roma via Giulio Romano 46 Roma
FATTO E DIRITTO
Con ricorso N.R.G. 34111/2024, ritualmente notificato e Parte_3
n.q. di genitori del minore convenivano Parte_2 Persona_2 in giudizio l' per ottenere il diritto alla liquidazione dei ratei della CP_1 indennità di frequenza con la conseguente condanna dell' al pagamento dei CP_1 ratei maturati e maturandi. Deduceva che con decreto di omologa , la prestazione le veniva riconosciuta con decorrenza dal mese di novembre 2022; che aveva inviato all' la CP_1 documentazione richiesta e che ad oggi nessun pagamento era stato effettuato dall'
. CP_1
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi il diritto alla prestazione sopra indicata a decorrere dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei CP_1 ratei , oltre accessori dalla data di maturazione al saldo. Con vittoria di spese da distrarsi Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso . CP_1
La parte ricorrente, alla data odierna chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere dando atto dell' avvenuta comunicazione della liquidazione . Giusta richiesta delle parti va dichiarata cessata la materia del contendere . Osserva, infatti, il giudice che la parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione e dell' avvenuto pagamento effettuato solo dopo la notifica del ricorso ( febbraio 2025 ). Le spese vanno poste a carico dell' e liquidate nella misura di seguito CP_1 indicata tenuto conto della serialità del contenzioso e dell' art. 5 DM 55/2014.
p.q.m.
Dichiara cessata la materia del contendere . Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1800,00 oltre CP_1 iva e cpa e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma,6.3. 2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 6.3.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N34111 R.G. 2024 promossa da:
e n.q. di genitori del minore Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv. Ti Franca Tabbi e Pietro Ferri Persona_1 con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentato e difeso dal funzionario Flavio Ventura con elezione di CP_1 domicilio in Roma via Giulio Romano 46 Roma
FATTO E DIRITTO
Con ricorso N.R.G. 34111/2024, ritualmente notificato e Parte_3
n.q. di genitori del minore convenivano Parte_2 Persona_2 in giudizio l' per ottenere il diritto alla liquidazione dei ratei della CP_1 indennità di frequenza con la conseguente condanna dell' al pagamento dei CP_1 ratei maturati e maturandi. Deduceva che con decreto di omologa , la prestazione le veniva riconosciuta con decorrenza dal mese di novembre 2022; che aveva inviato all' la CP_1 documentazione richiesta e che ad oggi nessun pagamento era stato effettuato dall'
. CP_1
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi il diritto alla prestazione sopra indicata a decorrere dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei CP_1 ratei , oltre accessori dalla data di maturazione al saldo. Con vittoria di spese da distrarsi Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso . CP_1
La parte ricorrente, alla data odierna chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere dando atto dell' avvenuta comunicazione della liquidazione . Giusta richiesta delle parti va dichiarata cessata la materia del contendere . Osserva, infatti, il giudice che la parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione e dell' avvenuto pagamento effettuato solo dopo la notifica del ricorso ( febbraio 2025 ). Le spese vanno poste a carico dell' e liquidate nella misura di seguito CP_1 indicata tenuto conto della serialità del contenzioso e dell' art. 5 DM 55/2014.
p.q.m.
Dichiara cessata la materia del contendere . Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1800,00 oltre CP_1 iva e cpa e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma,6.3. 2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini