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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 227/2025
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
AR BORTOT Presidente
Gaetano CAMPO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(C.F.: ), nato a [...] l'[...], residente in Parte_1 C.F._1
Arcugnano (VI), via Mazzanta n. 64, con gli avvocati G.Paolo Lando (C.F. , C.F._2
pec: e MA RE (C.F. , Email_1 C.F._3
pec: , entrambi con fax n. 049831066, difensori e procuratori, Email_2
per mandato in atti, i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni inerenti alla procedura all'indirizzo PEC: Email_1
Parte appellante contro
c.f. e p.IVA , con sede legale in 36040 – Val Liona (VI) Controparte_1 P.IVA_1
Via Fontana Samoro n.2, in persona del legale rappresentante pro tempore, Signor CP_2
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Enrica C.F._4
ER (C.F. ) del Foro di Treviso e TR AL AR (C.F. C.F._5
) del Foro di Vicenza, che hanno dichiarato di voler ricevere eventuali C.F._6
1 comunicazioni e notifiche anche agli indirizzi PEC e Email_3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_4
dell'Avv. Enrica ER in 31100 - Treviso, Viale G. Verdi, n. 23, e digitalmente all'indirizzo PEC
ex art. 16 sexies D.L. 179/2012 Email_3
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 200/2025 del Tribunale di VICENZA – sezione lavoro
IN PUNTO: licenziamento per giusta causa
Conclusioni:
Per parte appellante:
“1. - accertare, per i motivi indicati, in via gradata, in narrativa, l'illegittimità/invalidità/ingiustificatezza
del licenziamento intimato al sig. e condannare, come chiarito in narrativa, Parte_1 [...]
con sede legale in Val Liona (VI), via Fontana Samoro n. 2 (CAP 36044), San Germano CP_1
dei Berici (C.F. e P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, a P.IVA_1
reintegrare il sig. nel suo posto di lavoro e a risarcirgli i danni, parametrati all'ultima Parte_1
retribuzione globale di fatto - di Euro 2.702,00, come indicato in narrativa, salvo le diverse somme
risultanti in giudizio - dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra, con i limiti di legge,
oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ex art. 18, 4° comma, S.L., o, in
subordine, a pagare alla ricorrente un'indennità risarcitoria compresa da un minimo di 12 a un
massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, come sopra indicata, ex art. 18, 5°
comma, S.L., o, in ulteriore subordine, compresa da un minimo di 6 a un massimo di 12 mensilità
dell'ultima suddetta retribuzione globale di fatto, ex art. 18, 6° comma, S.L., o, in estremo subordine,
compresa tra 2,5 e 14 mensilità della retribuzione di cui sopra ex art. 8 L. n. 604/1966, oltre, in ogni
modo, all'indennità sostitutiva del preavviso di Euro 1.351,00, salvo le diverse somme risultanti in
causa, anche a seguito dell'applicazione di un diverso CCNL;
2. - il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. e art. 1284, 1° comma, c.c.
dalla maturazione dei titoli al giorno precedente al deposito del ricorso ed ex art. 1284, 4 comma,
c.c. dal deposito del ricorso al saldo;
3. - con rifusione integrale di spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio, previa
2 distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti, che dichiarano di aver anticipato le
spese e non riscosso diritti ed onorari.”
Per parte appellata:
“Nel merito, in via principale:
Rigettare, per le causali di cui in narrativa, le domande tutte di parte appellante, in quanto infondate
in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti e qui richiamati e per l'effetto confermarsi la sentenza di
primo grado n. 200/20025 emessa dal Tribunale di Vicenza.
Nel merito, in via subordinata:
nella denegata ipotesi di accertamento dell'insussistenza della giusta causa di licenziamento,
convertirsi il licenziamento intimato per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo
soggettivo e per l'effetto rigettarsi le domande di parte appellante in quanto infondate in fatto e diritto,
ad eccezione della condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
In ogni caso:
spese e compenso professionale interamente rifusi.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande del sig. , Parte_1
volte a far accertare l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società e a Controparte_1
ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro. Ha, altresì, compensato tra le parti le spese di lite.
1.1. Il sig. è stato dipendente della soc. dal 16.7.1999, da ultimo con Parte_1 Controparte_1
mansioni di operaio specializzato (2° livello del CCNL Edilizia Industria).
Egli, dal 17.2.2023, si è assentato dal lavoro per malattia, in quanto veniva operato per asportare un emangioma cerebrale a seguito di incidente stradale e poi svolgeva la necessaria riabilitazione.
La società, con lettera del 14.11.2023, rilevando che il periodo di malattia si era concluso al
4.11.2023, ha contestato al lavoratore l'assenza ingiustificata dal lavoro nei giorni 8-9-10.11.2023.
In data 28.11.2023 il sig. ha inviato alla società nuovo certificato medico che Parte_1
giustificava retroattivamente anche le precedenti giornate di assenza.
La società ha ritenuto tardive le giustificazioni del lavoratore e, con lettera del 1°.12.2023,
3 ricevuta in data 11.12.2023, ha intimato il licenziamento per giusta causa.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento in data 30.1.2024 e ha instaurato il presente procedimento.
1.2. Il primo giudice ha rigettato le domande del ricorrente.
Ha osservato che risulta documentalmente provato che: - la società ha spedito la lettera di contestazione di addebito disciplinare all'indirizzo di residenza del lavoratore;
- è stata tentata la consegna della stessa in data 21.11.2023; - a seguito dell'infruttuoso tentativo di consegna, la lettera raccomandata è stata disponibile per il ritiro dal 23.11.2023 presso l'ufficio postale;
- non essendo stata ritirata, la lettera è stata restituita al mittente in data 8.1.2024.
Circa la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., il primo giudice ha richiamato i principi espressi da Cass. n. 12822/2016 e ha precisato che, nel caso di specie, non è documentalmente provato il rilascio, nella cassetta postale, dell'avviso di giacenza della raccomandata. Tuttavia, in via presuntiva (ritenendo sussistente una presunzione di regolare funzionamento del servizio postale),
considerati l'indicazione “FA 21/11/2023” apposta sul plico non ritirato e tutti gli elementi in atti, ha ritenuto che il procedimento sia stato regolarmente attuato.
Ha, dunque, concluso che la notifica deve ritenersi legittimamente eseguita, poiché il sig.
è stato messo in grado di conoscere la comunicazione in questione. Parte_1
Ha rilevato che la tesi del ricorrente relativa alla propria incapacità naturale all'epoca della asserita notifica della contestazione disciplinare non è verosimile, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente medesimo in sede di interrogatorio libero. In particolare, ha evidenziato che il ricorrente ha richiesto al datore di lavoro di essere licenziato (al fine di ottenere la dopo aver CP_3
appreso che, al termine della malattia, non sarebbe stato reimpiegato nelle mansioni svolte in precedenza in quanto ritenute incompatibili con il suo stato di salute. Ha osservato che: - non risulta uno stato di incapacità naturale del lavoratore;
- la sanzione adottata dal datore di lavoro risulta giustificata;
- era esigibile l'attivazione del lavoratore finalizzata a giustificare la propria assenza per le giornate successive alla scadenza dell'ultimo certificato medico (4.11.2023), anche tenuto conto che il certificato del 28.11.2023 è stato ottenuto dal lavoratore con una semplice telefonata e che in quel periodo egli era in grado di telefonare, come emerge dalle dichiarazioni delle parti. Ha, quindi,
4 escluso che la mancata giustificazione dell'assenza sia dipesa da uno stato di incapacità naturale e ha affermato che, anzi, sussistono ragioni per ipotizzare che essa fosse mirata a ottenere il licenziamento.
Il primo giudice ha, in definitiva, ritenuto ingiustificata l'assenza del lavoratore e legittima la sanzione del licenziamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 100 e 98, comma 7, del CCNL
applicato. Ha rilevato che è pacifica l'assenza protrattasi più di tre giorni dopo il termine del periodo di malattia (4.11.2023), senza l'invio di alcun certificato prima del 28.11.2023. Ha evidenziato che,
al di là della manifesta intempestività della certificazione del 28.11.2023, non è stata effettuata alcuna valutazione medica a copertura del periodo tra il 5.11.2023 e il 28.11.2023. Ha, pertanto,
ritenuto ingiustificata l'assenza nelle giornate oggetto di contestazione (8-9-10.11.2023) alla luce delle previsioni contrattuali, della condotta del lavoratore e dei certificati in atti.
Ha dichiarato assorbita ogni altra questione.
Ha compensato tra le parti le spese di lite, in considerazione della complessità delle questioni e dell'assenza di un univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni relative al recapito della lettera di contestazione.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sig. sulla base di due Parte_1
motivi.
2.1. Con il primo motivo di appello, il lavoratore ha impugnato la sentenza per violazione degli artt. 1335 e 2729 c.c.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha ritenuto integrata la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. della lettera raccomandata contenente la contestazione di addebito disciplinare sulla base delle schede informative delle Poste nonché delle indicazioni apposte sul plico. Precisa
che, nel caso di specie – trattandosi di contestazione disciplinare, per la quale è prescritta la forma scritta (ad substantiam) e che è atto recettizio, inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento – non si applicano l'art. 140 c.p.c. e l'art. 8 L. 890/1982, bensì le Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio postale delle Poste italiane (in particolare gli artt. 21, 23 e
25).
L'appellante illustra i tre orientamenti della giurisprudenza di legittimità sull'applicazione della
5 presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.. Afferma che è preferibile l'orientamento che richiede un rigoroso rispetto della procedura di recapito della posta (ex multis Cass. S.U. 10012/2021), tanto più per atti che richiedono la forma scritta ad substantiam e che sono recettizi, sicché nel caso di specie non può operare la presunzione di conoscenza, mancando la prova del deposito dell'avviso di giacenza. Osserva che – anche seguendo l'orientamento (seguito dal primo giudice) che ritiene sufficienti le schede informative delle (cfr. Cass. n. 15397/2023) – nel caso di specie non può Pt_2
operare la presunzione di conoscenza poiché vi è prova documentale che non è stata rispettata la procedura, in quanto il postino non ha barrato il motivo della mancata consegna della raccomandata e non ha posto la sua firma sotto la scritta “FA 21.11.2023”.
2.2. Con il secondo motivo di appello, il lavoratore ha impugnato la sentenza per violazione degli artt. 98 e 100 CCNL, anche in relazione agli artt. 1362 s.s. e 2119 c.c.
L'appellante si duole che il primo giudice ha ritenuto ingiustificate le assenze oggetto di contestazione. Evidenzia che i giorni di contestata assenza ingiustificata erano, in realtà, coperti da un certificato medico rilasciato – seppur tardivamente – con l'indicazione della continuazione della malattia (rispetto al periodo anteriore di malattia), con prognosi fino al 12.1.2024 e con identica diagnosi dei certificati medici antecedenti. Sostiene che, dunque, le assenze non erano ingiustificate e che l'unica violazione contestabile al lavoratore è il tardivo invio del certificato medico, violazione non equiparabile all'assenza ingiustificata e non sanzionata dal CCNL applicato. Richiama Cass. n.
33134/2022 e precisa che la circolare n. 147/1996, citata da controparte, si limita a disciplinare CP_4
l'indennità di malattia e le condizioni per riconoscerla.
2.3. L'appellante ribadisce che, poiché il licenziamento non preceduto dalla contestazione disciplinare comporta l'inesistenza dell'intero procedimento disciplinare, nel caso di specie trova applicazione l'art. 18, comma 4, Stat. Lav. oppure – in subordine – l'art. 18, comma 5, Stat. Lav. o –
in ulteriore subordine – l'art. 18, comma 6, Stat. Lav.. Precisa che l'ultima retribuzione globale di fatto è pari a complessivi € 2.702,00 e che spetta inoltre l'indennità sostitutiva del preavviso pari a €
1.351,00. Ribadisce che controparte non ha provato di occupare meno di 15 dipendenti e che, nella denegata ipotesi in cui non sia ritenuto applicabile l'art. 18 Stat. Lav., debba applicarsi l'art. 8 L.
604/1966 con aumento della misura massima dell'indennità ivi prevista.
6 3. Si è costituita la soc. ontestando l'appello e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Quanto al primo motivo di appello, la società contesta la ricostruzione di controparte e sostiene che la giurisprudenza maggioritaria valorizza anche elementi probatori diversi dall'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza al fine di ritenere integrata la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
Quanto al secondo motivo di appello, la società osserva che l'accertamento dello stato di malattia è connesso all'obbligo di relativa certificazione ai fini del trattamento economico previdenziale;
richiama la circolare n. 147/1996 e ribadisce che il certificato medico del CP_4
28.11.2023, relativo a una visita ambulatoriale e riportante mere dichiarazioni del lavoratore, non è
idoneo a giustificare le assenze antecedenti;
precisa che la giurisprudenza richiamata ex adverso è
inconferente al caso di specie.
La società, inoltre, dichiara di rinunciare ad ogni eccezione in punto di applicazione dell'art. 18 Stat. Lav. nella denegata ipotesi di accertamento dell'illegittimità del licenziamento.
4. All'udienza del 20.11.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato e deve essere accolto per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
6. La Corte ritiene innanzitutto fondato il primo motivo di appello (relativo all'inconfigurabilità,
nel caso concreto, della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.).
6.1. Il primo giudice non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto stabilito da Cass.
12822/2016, peraltro riportato a pag. 4 della sentenza impugnata: “ In effetti l'errore in cui è incorsa
la Corte territoriale è stato quello di considerare sufficiente, ai fini della presunzione di conoscibilità
dell'addebito disciplinare, la semplice spedizione della raccomandata A.R., contenente la
contestazione dell'addebito disciplinare, all'indirizzo del destinatario, pur in mancanza della prova
del perfezionamento del procedimento notificatorio a causa della mancanza dell'avviso di
ricevimento o dell'attestazione di compiuta giacenza. Si è, infatti, affermato (Cass. sez. 1 n. 20924
del 27/10/2005) che "la spedizione di una comunicazione in plico raccomandato non vale da sola a
7 stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta,
occorrendo, invece, provare che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una
presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario;
il principio di presunzione di conoscenza
posto dall'art. 1335 cod. civ., infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel
luogo di destinazione, ma non quando sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell'indirizzo e
il dichiarante non fornisca elementi di prova idonei a sostenere tale assunto. ….. Ciò in quanto il
principio posto dall'art. 1335 c.c., secondo il quale ogni dichiarazione diretta ad una determinata
persona si reputa da questa conosciuta al momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario se
questi non prova di essere stato senza sua colpa nelle impossibilità di averne notizia, opera per il
solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione in detto luogo, ma non quando sia contestato che
essa sia mai pervenuta a quell'indirizzo e il dichiarante non fornisca elementi di prova idonei a
sostenere l'assunto.“ (v. anche Cass. 24703/17; Cass. 19232/18).
6.2. Nel caso di specie il Collegio rileva che è contestato che la lettera contenente l'addebito disciplinare sia pervenuta all'indirizzo del e la società non ha fornito elementi di Parte_1 CP_1
prova idonei a sostenere tale assunto.
Sicchè non opera la presunzione ex art. 1335 c.c.
Nel caso di specie, invero, non c'è prova che il postino abbia tentato di consegnare la lettera in questione al domicilio del (v. doc. 3: sul plico non c'è nemmeno l'indicazione che il Parte_1
tentativo di consegna all'indicato indirizzo vi sia stato e le ragioni per cui non è andato a buon fine).
Anche l'ulteriore documentazione dimessa da (schermate di lavorazione della spedizione non Pt_2
sottoscritte da alcuno) contiene attestazioni generiche (e, come detto, non sottoscritte) sul fatto che
“Non è stato possibile effettuare la consegna della spedizione” (v. doc. 4.2. ), ma non vi è Pt_2
alcuna attestazione sul fatto che la lettera sia pervenuta all'indirizzo e sui motivi della mancata consegna al lavoratore (il quale, peraltro, allega di essere rimasto sempre in casa nei giorni in questione). Anche il doc.
4.3. di (del pari, in ogni caso, non sottoscritto) contiene la generica Pt_2
indicazione “consegna non andata a buon fine”, che non attesta che la lettera sia quantomeno pervenuta all'indirizzo e i motivi del mancato recapito. Infine, la distinta dei prodotti rientrati presso l'ufficio postale il 21.11.2023 indica anche la lettera di cui si discorre e l'asserita assenza del
8 destinatario o di altra persona abilitata, ma trattasi di documento non sottoscritto, le cui risultanze,
non confermate in giudizio dal portalettere che, in tesi, avrebbe eseguito il tentativo di consegna (nel presente grado la società ha rinunciato alle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, v. pag.
19 della relativa memoria di costituzione in appello), non possiedono idoneità probatoria, in particolare a fronte della contestazione specifica, da parte del lavoratore, dell'arrivo della lettera al suo domicilio.
Inoltre, non c'è prova dell'avvenuto rilascio in cassetta dell'avviso di giacenza, né di un tanto sussiste attestazione sottoscritta da parte del postino (pacifico che la sigla sul plico “FA21/11/2023”
non è stata sottoscritta dal postino che asseritamente ha tentato il recapito).
Del resto, in assenza di prova del fatto che sia stato rilasciato in cassetta un avviso di deposito della lettera presso l'ufficio postale, la configurazione nel caso concreto della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. sarebbe irragionevole, in quanto non è provato che il lavoratore sia stato posto in condizione di prendere effettiva conoscenza di una lettera a lui diretta in giacenza presso . Si configura, dunque, quella situazione di mancanza di concreta possibilità per il Pt_2
lavoratore al quale la lettera è diretta di venirne a conoscenza che anche l'orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato menziona come ipotesi in cui la presunzione ex art. 1335 c.c. non opera.
In questa prospettiva (contestazione disciplinare non comunicata/non conosciuta dal lavoratore) l'intero procedimento disciplinare è inesistente con conseguente insussistenza del fatto e applicazione dell'art. 18, comma 4, della L. 300/970 (Cass. 28927/2024).
7. La Corte ritiene, in ogni caso, fondato anche il secondo motivo di appello, relativo all'insussistenza del fatto contestato.
Ed invero, l'assenza del lavoratore nei giorni 8, 9,10 è giustificata dal certificato medico del
28.11.2023. Si tratta di un certificato che, ancorchè pervenuto al datore di lavoro tardivamente rispetto all'assenza (v. art. 98 CCNL che prescrive la giustificazione entro il giorno successivo “salvo
giustificati motivi di impedimento” e l'invio del certificato medico entro tre giorni), è certamente idoneo a giustificare l'assenza in quanto indica uno stato patologico “in continuazione” rispetto al precedente certificato medico con prognosi sino al 4.11.2023, indicando una nuova prognosi sino al 12.1.2024
9 e pacificamente con la medesima diagnosi dei certificati medici precedenti (doc. 7 lavoratore).
Sicché, a fronte di elementi che depongono per l'attendibilità di tale ultimo certificato medico, in difetto di altri elementi che smentiscano il perdurante stato di malattia, non rilevano le modalità con le quali il certificato è stato ottenuto (richiesta telefonica).
Del resto, tale certificato è pervenuto al datore di lavoro pacificamente prima della restituzione al datore di lavoro medesimo, per compiuta giacenza, della raccomandata contenente l'addebito disciplinare e anche prima della lettera di licenziamento. Quindi il datore di lavoro (che era pacificamente a conoscenza della situazione in cui versava il lavoratore, tanto che il legale rappresentante si era recato in ospedale a trovare il dipendente e pacificamente erano in corso interlocuzioni in merito al fatto che, al rientro, il lavoratore non avrebbe più potuto riprendere le proprie mansioni), prima di adottare la sanzione espulsiva, era a conoscenza del certificato che,
seppur tardivamente, doveva essere ritenuto, secondo correttezza e buona fede (proprio alla luce della valutazione complessiva della situazione e della conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione del lavoratore), idoneo a giustificare l'assenza e, nondimeno, ha concluso la procedura licenziando il lavoratore per assenza ingiustificata.
Tutt'al più, nella fattispecie si configura un ritardato invio della certificazione medica,
comportamento che, tuttavia, da un lato potrebbe essere ritenuto giustificato dalla grave patologia del lavoratore (v. art. 98, comma 1, CCNL che attribuisce efficacia “scriminante” ai “giustificati motivi
di impedimento”), dall'altro non è pacificamente contemplato dal CCNL applicato come condotta idonea a giustificare il licenziamento.
Sicchè, trattandosi di condotta, a tutto voler concedere, astrattamente idonea a giustificare una mera sanzione conservativa, anche nella prospettiva qui in esame, l'accoglimento del motivo comporta l'applicazione dell'art. 18, comma 4, L. 300/1970.
8. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato al sig. , il licenziamento medesimo deve essere annullato e Parte_1
la società in persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere Controparte_1
condannata a reintegrare il sig. nel suo posto di lavoro e al pagamento di Parte_1
10 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (euro 2.702,00) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti di dodici mensilità, nonchè al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, come per legge.
9. Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico della società dovendosi Controparte_1
interpretare (alla luce del principio della liquidazione delle spese di lite secondo soccombenza) come un mero errore materiale l'indicazione, nel dispositivo, della condanna di “parte appellante” (il
, in realtà vittorioso). Parte_1
Sicché, un tanto precisato, la società deve essere condannata alla Controparte_1
rifusione in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi, nella misura liquidata in Parte_1
dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai medi
dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario, IVA e CPA
come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato al sig. , annulla il licenziamento Parte_1
medesimo e condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
reintegrare il sig. nel suo posto di lavoro e al pagamento di un'indennità Parte_1
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (euro 2.702,00) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti di dodici mensilità, nonchè al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, come per legge;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite di entrambi i gradi che liquida, quanto al primo grado, in euro 6.580,00, e quanto al presente grado in
11 euro 6.946,00, oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge, con distrazione delle spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Venezia, il giorno 20.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia LI AR TO
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