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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 08/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1105/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio D'Abrusco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1105/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILLIERY Parte_1 C.F._1
MICHEL, elettivamente domiciliato in VIA LOSANNA, 5 11100 AOSTA presso il difensore avv.
MILLIERY MICHEL
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALICATA Controparte_1 P.IVA_1
FABIO ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA N. SAURO 44 95100 CATANIA presso il difensore avv. ALICATA FABIO ANGELO
CONVENUTO/OPPOSTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
BORNEY GIOVANNI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BORNEY GIOVANNI
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: opposizione a D.I. n. 336/2023
CONCLUSIONI
Parte opponente precisa le conclusioni come da note scritte del 9.12.2024 (voglia il Tribunale di Aosta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - nel merito con riferimento al convenuto in opposizione accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. Parte_1
essendo il credito azionato dal convenuto in opposizione riferibile al contratto di sub-appalto
pagina 1 di 5 intervenuto fra la (IVA ) e la ditta individuale Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(IVA ); e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, Controparte_1 P.IVA_1 tenere indenne il sig. da ogni domanda della ditta individuale Parte_1 Controparte_1
(IVA ; nel merito in via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo
[...] P.IVA_1
opposto, respingere le domande della ditta individuale (IVA Controparte_1
), in quanto destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
- nel merito con P.IVA_1
riferimento alla terza chiamata previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la società
(IVA ) a tenere indenne il sig. Controparte_2 P.IVA_2 Parte_1
( ) da ogni richiesta creditoria avanzata dalla ditta individuale C.F._1 [...]
(IVA ). - in via istruttoria - respingere le istanze istruttorie di prova Controparte_1 P.IVA_1
orale formulate dalla convenuta in opposizione e della terza chiamata, in quanto generiche, indeterminate, in contrasto con norme di settore ed indi inammissibili e comunque irrilevanti;
- respingere l'istanza di ammissione di Consulenza Tecnica d'ufficio formulata dalla convenuta in opposizione e della terza chiamata, in quanto inammissibile essendo la stessa puramente esplorativa.
Con il favore delle spese e degli onorari di lite. Con ogni riserva del caso e di legge).
Parte opposta conclude come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. (Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - preliminarmente, dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art 648 c.p.c, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- rigettare la proposta opposizione, siccome destituita di qualsiasi fondamento sostanziale e giuridico ed, in ogni caso, non provata nonché rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dall'opponente, siccome palesemente infondate, per le motivazioni esposte in parte narrativa e per quanto di ragione, confermando in toto il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, condannare l'opponente al pagamento in favore della società opposta delle somme portate dal Decreto ingiuntivo opposto, ovvero le minori somme ritenute di ragione, oltre agli interessi convenzionali di mora maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo. - infine, in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui l'intestato Tribunale dovesse ritenere sussistente il difetto di legittimazione passiva dell'odierno opponente, condannare la terza chiamata, al Controparte_3
pagamento in favore della società opposta delle somme portate dal Decreto ingiuntivo opposto, ovvero delle diverse somme ritenute di ragione, oltre agli interessi convenzionali di mora maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. Con salvezza di ogni diritto), con la precisazione di cui alla terza memoria ex art. 171 ter in punto spese di negoziazione assistita, richiamando le istanze istruttorie.
pagina 2 di 5 Terzo chiamato conclude come in comparsa di costituzione e risposta (Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, previe in fatto le prove e in diritto le declaratorie del caso, accertare e dichiarare che la nulla deve per i titoli di cui al presente giudizio né alla impresa Controparte_2 né al Sig. e per l'effetto rigettare la domanda svolta dal Sig. Controparte_1 Parte_1 Parte_1
nei suoi confronti nonché, ove eventualmente proponesse a sua volta domanda nei Controparte_1 confronti di rigettare anche tale domanda Con la condanna ai sensi Controparte_2
dell'art. 96 c.p.c. di e comunque con il favore delle spese di lite), richiamando le istanze Parte_1
istruttorie.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ditta individuale otteneva dal Tribunale di Aosta l'emissione, nei Controparte_1
Par confronti di , di decreto ingiuntivo per euro 18.689,00, oltre interessi, onorario di Parte_1
avvocato ed esborsi.
Avverso il decreto ingiuntivo, il proponeva opposizione, chiedendo contestualmente di Parte_1
essere autorizzato alla chiamata in manleva del terzo deducendo come le Controparte_2 opere realizzate dall'impresa di rientrassero nel contratto di appalto stipulato a corpo CP_1 CP_1
con la società terza chiamata e che pertanto l'eventuale credito di avrebbe dovuto essere CP_1 soddisfatto dalla che aveva subappaltato al la realizzazione dell'impianto CP_4 CP_1
elettrico.
In particolare, l'opponente ha allegato, documentato e dedotto che: in data 19/06/2019 la
[...] ed i sigg.ri e coniugi, Controparte_2 Parte_1 Controparte_5
sottoscrivevano contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione e il completamento di un fabbricato in corso di costruzione su terreno ubicato in St. Christophe (AO) Località Rouye;
trattavasi di contratto di appalto a corpo in ragione del quale la società Controparte_2
assumeva, tra le altre, l'obbligazione di realizzare l'impianto elettrico relativo all'immobile in oggetto;
in ragione degli impegni assunti, la società subappaltava le opere relative Controparte_2 all'impianto elettrico alla ditta individuale diversamente da quanto dedotto ex adverso, alcuna CP_1 opera extra capitolato è mai stata commissionata dal D alla come emerge Pt_1 Controparte_1
da un mero raffronto tra il preventivo, intervenuto tra la ditta individuale e la CP_1 Controparte_2
e la fattura oggetto del ricorso monitorio;
pertanto, le opere di cui controparte afferma il
[...]
mancato pagamento non sono lavori extra capitolato ma rientrano nel rapporto di subappalto sottoscritto tra la società e la ditta nessun'altra opera è Controparte_2 Controparte_6 mai stata commissionata dal sig. alla ditta e la mail del 29.1.2021 di cui al Parte_1 CP_1
pagina 3 di 5 documento 5 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo non può essere ritenuta riconoscimento di debito.
L'opposto e la terza chiamata hanno assunto la medesima linea difensiva, allegando e deducendo che: nel corso dei lavori di completamento dell'immobile appaltati alla la Controparte_2 quale a sua volta aveva subappaltato alla la realizzazione dell'impianto elettrico, il Controparte_1
D'Agostino, come risulta dalla sua mail del 29.1.2021, richiedeva alla l'esecuzione di opere CP_1
ulteriori rispetto a quelle rientranti nel contratto di appalto e, precisamente, la realizzazione de plano dell'impianto elettrico del piano seminterrato;
nella detta mail lo stesso comunicava alla Parte_1
che avrebbe provveduto direttamente al pagamento delle spettanze della specificando CP_2 CP_1
che le opere eseguite da quest'ultimo non erano comprese nel capitolato.
L'opposizione va accolta.
Si rileva, infatti, che le allegazioni e le prove orali offerte dall'attore sostanziale, sul quale incombe l'onere di provare gli elementi costitutivi del credito, sono assolutamente generiche e valutative
(laddove si demanda ai testi di riferire su imprecisate “modifiche”, integrazioni”, “trasformazioni” dell'impianto elettrico – v. memorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. dell'opposto), in quanto non sono state indicate, qualitativamente e quantitativamente, le opere ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto di appalto intercorso tra e che peraltro già contemplava la Parte_1 Controparte_2 realizzazione dell'impianto elettrico anche per il piano seminterrato, né sono state indicate le asserite
“integrazioni” o “modifiche” rispetto a quanto previsto in un ipotetico “progetto” neppure versato in atti.
Non ha alcun valore confessorio la mail suindicata, stante l'assoluta genericità della stessa, che in ogni caso non può avere alcuna valenza ricognitiva rispetto a un documento (fattura azionata) successivamente ed unilateralmente predisposto dalla CP_1
Conseguentemente, in assenza della prova della sussistenza del credito, va respinta anche la domanda subordinata svolta da nei riguardi di D'altra parte, siffatta CP_1 Controparte_2 domanda è del tutto incompatibile con l'allegazione (comune all'opposta e al terzo chiamato) per cui la non avrebbe affatto commissionato le presunte opere extra capitolato oggetto della Controparte_2
fattura azionata.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato e vanno respinte tutte le domande svolte dall'opposta.
Le spese, liquidate ex DM 55/2014 secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (con riduzione del 50% per la fase istruttoria, in quanto solo cartolare, e per quella decisoria, in quanto semplificata) seguono la soccombenza, cosicché l'opposta e la terza chiamata vanno condannate in solido al relativo pagamento in favore dell'opponente.
pagina 4 di 5
PQM
Revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta tutte le domande dell'opposta.
Condanna l'opposta e la terza chiamata in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'opponente liquidate in euro 3386,50 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge, ed euro 145,50 per esborsi.
AOSTA, 8 gennaio 2025
Sentenza redatta con la collaborazione del Gop Elisa Catanuto
Il Giudice
dott. Maurizio D'Abrusco
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio D'Abrusco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1105/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILLIERY Parte_1 C.F._1
MICHEL, elettivamente domiciliato in VIA LOSANNA, 5 11100 AOSTA presso il difensore avv.
MILLIERY MICHEL
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALICATA Controparte_1 P.IVA_1
FABIO ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA N. SAURO 44 95100 CATANIA presso il difensore avv. ALICATA FABIO ANGELO
CONVENUTO/OPPOSTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
BORNEY GIOVANNI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BORNEY GIOVANNI
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: opposizione a D.I. n. 336/2023
CONCLUSIONI
Parte opponente precisa le conclusioni come da note scritte del 9.12.2024 (voglia il Tribunale di Aosta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - nel merito con riferimento al convenuto in opposizione accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. Parte_1
essendo il credito azionato dal convenuto in opposizione riferibile al contratto di sub-appalto
pagina 1 di 5 intervenuto fra la (IVA ) e la ditta individuale Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(IVA ); e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, Controparte_1 P.IVA_1 tenere indenne il sig. da ogni domanda della ditta individuale Parte_1 Controparte_1
(IVA ; nel merito in via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo
[...] P.IVA_1
opposto, respingere le domande della ditta individuale (IVA Controparte_1
), in quanto destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
- nel merito con P.IVA_1
riferimento alla terza chiamata previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la società
(IVA ) a tenere indenne il sig. Controparte_2 P.IVA_2 Parte_1
( ) da ogni richiesta creditoria avanzata dalla ditta individuale C.F._1 [...]
(IVA ). - in via istruttoria - respingere le istanze istruttorie di prova Controparte_1 P.IVA_1
orale formulate dalla convenuta in opposizione e della terza chiamata, in quanto generiche, indeterminate, in contrasto con norme di settore ed indi inammissibili e comunque irrilevanti;
- respingere l'istanza di ammissione di Consulenza Tecnica d'ufficio formulata dalla convenuta in opposizione e della terza chiamata, in quanto inammissibile essendo la stessa puramente esplorativa.
Con il favore delle spese e degli onorari di lite. Con ogni riserva del caso e di legge).
Parte opposta conclude come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. (Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - preliminarmente, dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art 648 c.p.c, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- rigettare la proposta opposizione, siccome destituita di qualsiasi fondamento sostanziale e giuridico ed, in ogni caso, non provata nonché rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dall'opponente, siccome palesemente infondate, per le motivazioni esposte in parte narrativa e per quanto di ragione, confermando in toto il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, condannare l'opponente al pagamento in favore della società opposta delle somme portate dal Decreto ingiuntivo opposto, ovvero le minori somme ritenute di ragione, oltre agli interessi convenzionali di mora maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo. - infine, in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui l'intestato Tribunale dovesse ritenere sussistente il difetto di legittimazione passiva dell'odierno opponente, condannare la terza chiamata, al Controparte_3
pagamento in favore della società opposta delle somme portate dal Decreto ingiuntivo opposto, ovvero delle diverse somme ritenute di ragione, oltre agli interessi convenzionali di mora maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. Con salvezza di ogni diritto), con la precisazione di cui alla terza memoria ex art. 171 ter in punto spese di negoziazione assistita, richiamando le istanze istruttorie.
pagina 2 di 5 Terzo chiamato conclude come in comparsa di costituzione e risposta (Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, previe in fatto le prove e in diritto le declaratorie del caso, accertare e dichiarare che la nulla deve per i titoli di cui al presente giudizio né alla impresa Controparte_2 né al Sig. e per l'effetto rigettare la domanda svolta dal Sig. Controparte_1 Parte_1 Parte_1
nei suoi confronti nonché, ove eventualmente proponesse a sua volta domanda nei Controparte_1 confronti di rigettare anche tale domanda Con la condanna ai sensi Controparte_2
dell'art. 96 c.p.c. di e comunque con il favore delle spese di lite), richiamando le istanze Parte_1
istruttorie.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ditta individuale otteneva dal Tribunale di Aosta l'emissione, nei Controparte_1
Par confronti di , di decreto ingiuntivo per euro 18.689,00, oltre interessi, onorario di Parte_1
avvocato ed esborsi.
Avverso il decreto ingiuntivo, il proponeva opposizione, chiedendo contestualmente di Parte_1
essere autorizzato alla chiamata in manleva del terzo deducendo come le Controparte_2 opere realizzate dall'impresa di rientrassero nel contratto di appalto stipulato a corpo CP_1 CP_1
con la società terza chiamata e che pertanto l'eventuale credito di avrebbe dovuto essere CP_1 soddisfatto dalla che aveva subappaltato al la realizzazione dell'impianto CP_4 CP_1
elettrico.
In particolare, l'opponente ha allegato, documentato e dedotto che: in data 19/06/2019 la
[...] ed i sigg.ri e coniugi, Controparte_2 Parte_1 Controparte_5
sottoscrivevano contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione e il completamento di un fabbricato in corso di costruzione su terreno ubicato in St. Christophe (AO) Località Rouye;
trattavasi di contratto di appalto a corpo in ragione del quale la società Controparte_2
assumeva, tra le altre, l'obbligazione di realizzare l'impianto elettrico relativo all'immobile in oggetto;
in ragione degli impegni assunti, la società subappaltava le opere relative Controparte_2 all'impianto elettrico alla ditta individuale diversamente da quanto dedotto ex adverso, alcuna CP_1 opera extra capitolato è mai stata commissionata dal D alla come emerge Pt_1 Controparte_1
da un mero raffronto tra il preventivo, intervenuto tra la ditta individuale e la CP_1 Controparte_2
e la fattura oggetto del ricorso monitorio;
pertanto, le opere di cui controparte afferma il
[...]
mancato pagamento non sono lavori extra capitolato ma rientrano nel rapporto di subappalto sottoscritto tra la società e la ditta nessun'altra opera è Controparte_2 Controparte_6 mai stata commissionata dal sig. alla ditta e la mail del 29.1.2021 di cui al Parte_1 CP_1
pagina 3 di 5 documento 5 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo non può essere ritenuta riconoscimento di debito.
L'opposto e la terza chiamata hanno assunto la medesima linea difensiva, allegando e deducendo che: nel corso dei lavori di completamento dell'immobile appaltati alla la Controparte_2 quale a sua volta aveva subappaltato alla la realizzazione dell'impianto elettrico, il Controparte_1
D'Agostino, come risulta dalla sua mail del 29.1.2021, richiedeva alla l'esecuzione di opere CP_1
ulteriori rispetto a quelle rientranti nel contratto di appalto e, precisamente, la realizzazione de plano dell'impianto elettrico del piano seminterrato;
nella detta mail lo stesso comunicava alla Parte_1
che avrebbe provveduto direttamente al pagamento delle spettanze della specificando CP_2 CP_1
che le opere eseguite da quest'ultimo non erano comprese nel capitolato.
L'opposizione va accolta.
Si rileva, infatti, che le allegazioni e le prove orali offerte dall'attore sostanziale, sul quale incombe l'onere di provare gli elementi costitutivi del credito, sono assolutamente generiche e valutative
(laddove si demanda ai testi di riferire su imprecisate “modifiche”, integrazioni”, “trasformazioni” dell'impianto elettrico – v. memorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. dell'opposto), in quanto non sono state indicate, qualitativamente e quantitativamente, le opere ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto di appalto intercorso tra e che peraltro già contemplava la Parte_1 Controparte_2 realizzazione dell'impianto elettrico anche per il piano seminterrato, né sono state indicate le asserite
“integrazioni” o “modifiche” rispetto a quanto previsto in un ipotetico “progetto” neppure versato in atti.
Non ha alcun valore confessorio la mail suindicata, stante l'assoluta genericità della stessa, che in ogni caso non può avere alcuna valenza ricognitiva rispetto a un documento (fattura azionata) successivamente ed unilateralmente predisposto dalla CP_1
Conseguentemente, in assenza della prova della sussistenza del credito, va respinta anche la domanda subordinata svolta da nei riguardi di D'altra parte, siffatta CP_1 Controparte_2 domanda è del tutto incompatibile con l'allegazione (comune all'opposta e al terzo chiamato) per cui la non avrebbe affatto commissionato le presunte opere extra capitolato oggetto della Controparte_2
fattura azionata.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato e vanno respinte tutte le domande svolte dall'opposta.
Le spese, liquidate ex DM 55/2014 secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (con riduzione del 50% per la fase istruttoria, in quanto solo cartolare, e per quella decisoria, in quanto semplificata) seguono la soccombenza, cosicché l'opposta e la terza chiamata vanno condannate in solido al relativo pagamento in favore dell'opponente.
pagina 4 di 5
PQM
Revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta tutte le domande dell'opposta.
Condanna l'opposta e la terza chiamata in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'opponente liquidate in euro 3386,50 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge, ed euro 145,50 per esborsi.
AOSTA, 8 gennaio 2025
Sentenza redatta con la collaborazione del Gop Elisa Catanuto
Il Giudice
dott. Maurizio D'Abrusco
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