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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/05/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1996/24 R.G. avente per oggetto: opposizione a intimazione di pagamento promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Trapasso ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro, via Indipendenza
n. 13
OPPONENTE
Contro
, in persona del legare rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Gloria Severino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Catanzaro, via Ferdinando Galiani n. 21
OPPOSTA
Nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Consuelo Citriniti e Saverio Molica,
Massimo Gallo ed elettivamente domiciliato presso il Settore Avvocatura del medesimo sito in Catanzaro alla via Jannoni – Palazzo De Nobili CP_2
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 166482, con la quale la le intimava il versamento della somma di € 28.938,01 a titolo di Controparte_1
canoni idrici relativamente agli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'estinzione dell'obbligazione per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme, ai sensi dell'art. 2948
IV comma c.c., rilevava altresì di aver presentato, prima dell'instaurazione del presente giudizio, alla SO.GE.T. S.p.A., dichiarazione ai sensi della Legge n.
228/2012 con richiesta di annullamento dell'intimazione di pagamento.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, la pronuncia di nullità e illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e di ogni altro atto ad essa connesso e/o presupposto e/o conseguente e dichiarare, pertanto, non dovute le somme richieste di natura non tributaria.
Si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente Controparte_2
l'incompetenza del Giudice adito in favore del Giudice dell'esecuzione, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi. Eccepiva altresì la tardività dell'opposizione e l'irretrattabilità del credito stante la mancata opposizione dei titoli esecutivi. Rilevava, infine, la carenza di legittimazione passiva in relazione all'attività successiva alla trasmissione del ruolo alla società di riscossione.
Concludeva chiedendo preliminarmente la dichiarazione d'incompetenza per materia del Giudice adito in favore del Giudice dell'esecuzione, qualificandosi l'azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel merito chiedeva il rigetto della stessa in quanto inammissibile, irricevibile, improcedibile ed infondata sia in fatto che in diritto.
Si costituiva in giudizio la eccependo la tardività Controparte_1 dell'opposizione, essendo stata proposta oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c. e l'infondatezza dell'eccezione relativa alla prescrizione, essendo stati effettuati numerosi atti interruttivi, ritualmente notificati all'opponente. Si opponeva altresì alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, non sussistendone i presupposti per la concessione.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma della validità dell'atto impugnato.
Pag. 2 di 6 Alla prima udienza di trattazione del 07/10/2024, parte opponente insisteva nelle proprie istanze, il chiedeva il rigetto dell'istanza di Controparte_2 sospensione dell'efficacia esecutiva ed il rinvio della causa per la discussione, la si opponeva all'istanza di sospensione e chiedeva un rinvio per Controparte_1
la precisazione delle conclusioni, il Giudice, rigettava la richiesta di sospensione, non ravvisando l'esistenza dei presupposti e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 24/03/2025, ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
All'udienza del 24/03/2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
****
Preliminarmente va disattesa l'eccezione formulata dalle parti opposte relativamente alla configurazione dell'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e quindi soggetta a termine decadenziale, in luogo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Nel caso di specie l'opponente deduce quale unico motivo a sostegno dell'opposizione l'intervenuta prescrizione del credito;
tale deduzione, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, può essere proposta senza limiti temporali, con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615
c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto non la regolarità degli atti della riscossione, ma l'esistenza del credito e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione. (Cassazione civile sez. III, 02/07/2024, n.18152).
Ed infatti, laddove l'opposizione sia volta ad eccepire l'esistenza di fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo, quale l'intervenuta prescrizione tra la notifica dell'atto presupposto e la notifica dell'intimazione, essa deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta a termine. Viceversa, laddove tale opposizione sia volta a far valere vizi della procedura esecutiva, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, sottoposta al termine di 20 gg. dalla notifica dell'atto che si intende opporre ex art. 617 c.p.c..
Pag. 3 di 6 Nel merito, sull'eccepita prescrizione, è bene evidenziare che il servizio di fornitura idrica ha natura negoziale, rientrando nella fattispecie di contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c., pertanto il canone da corrispondere ha natura di prestazione periodica soggetta al regime della prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948 comma 4 c.c.. La materia è stata oggetto, peraltro, di recente intervento legislativo che ha previsto l'introduzione della prescrizione biennale per le fatture emesse a far data dall'01/01/2020. Nella fattispecie, trattandosi di canoni idrici di competenza degli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, trova comunque applicazione la disciplina di cui all'art. 2948 comma 4 c.c..
Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione del credito formulata dall'opponente non può trovare accoglimento stante l'avvenuta notifica di idonei atti interruttivi da parte della società di riscossione, per come dimostrato nell'istruttoria.
Nello specifico, risultano ritualmente notificate all'opponente le ingiunzioni e le intimazioni di pagamento sotto specificate, per le quali la stessa non ha proposto alcuna opposizione: canoni idrici relativi all'anno 2004: ingiunzione di pagamento n. 0255030, notificata in data 16/11/2022; idrici relativi all'anno 2005: ingiunzione di pagamento n. 0346333, notificata CP_3
in data 31/03/2017 e successiva intimazione di pagamento n. 243869, notificata in data 16/06/2022; idrici relativi all'anno 2006: ingiunzione di pagamento n. 0356477, notificata CP_3
in data 31/03/2017 e successiva intimazione di pagamento n. 243869, notificata in data 16/06/2022;
canoni idrici relativi all'anno 2007: intimazione di pagamento n. 243869, notificata in data 16/06/2022;
canoni idrici relativi all'anno 2008: intimazione di pagamento n. 511036, notificata in data 20/10/2022;
canoni idrici relativi all'anno 2009: ingiunzione di pagamento n. 0255031, notificata in data 16/11/2022;
canoni idrici relativi all'anno 2010: intimazione di pagamento n. 243869, notificata in data 16/06/2022;
Pag. 4 di 6 canoni idrici relativi all'anno 2011: intimazione di pagamento n. 243869, notificata in data 16/06/2022;
canoni idrici relativi all'anno 2012: intimazione di pagamento n. 511036, notificata in data 20/10/2022;
canoni idrici relativi all'anno 2013: ingiunzione di pagamento n. 0255028, notificata in data 16/11/2022;
canoni idrici relativi all'anno 2014: ingiunzione di pagamento n. 0255029, notificata in data 16/11/2022.
Tali atti interruttivi della prescrizione, non essendo stati impugnati a suo tempo, sono divenuti definitivi, ragion per cui risulta ad oggi preclusa all'opponente la possibilità di eccepire contestazioni relativamente al merito della pretesa impositiva, né risulta decorso nuovamente il termine di prescrizione quinquennale, dalla data di notifica di tali atti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
L'opponente, infatti, avrebbe dovuto far valere l'eventuale prescrizione del credito maturata antecedentemente alla notificazione delle ingiunzioni e delle intimazioni di pagamento, in sede d'impugnazione di detti atti, alla stessa ritualmente notificati.
Sull'impugnabilità degli atti, non sussistono dubbi, in quanto anche le intimazioni di pagamento, al pari delle ingiunzioni, possono essere impugnate. Sul punto la Corte di
Cassazione ha affermato che “l'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, davanti al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall'Amministrazione, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile”. (Cassazione – Sezioni Unite, sentenza n. 12244 del 27/05/2009).
Ed ancora "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la
Pag. 5 di 6 cristallizzazione dell'obbligazione". (Cassazione – Sezione Tributaria, sentenza n.
6436 dell'11/03/2025).
Alla luce quindi di quanto provato documentalmente, in corso di giudizio,
l'eccezione di prescrizione, non può trovare accoglimento e la domanda, pertanto, deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi, vista la natura documentale della causa ed escludendo il compenso per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico,
Dott.ssa Francesca Garofalo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'intimazione di pagamento impugnata;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.700 da corrispondere a ciascuna delle parti opposte, oltre rimborso forfetario ed accessori, come per legge.
Catanzaro, 06/05/2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 6 di 6
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1996/24 R.G. avente per oggetto: opposizione a intimazione di pagamento promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Trapasso ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro, via Indipendenza
n. 13
OPPONENTE
Contro
, in persona del legare rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Gloria Severino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Catanzaro, via Ferdinando Galiani n. 21
OPPOSTA
Nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Consuelo Citriniti e Saverio Molica,
Massimo Gallo ed elettivamente domiciliato presso il Settore Avvocatura del medesimo sito in Catanzaro alla via Jannoni – Palazzo De Nobili CP_2
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 166482, con la quale la le intimava il versamento della somma di € 28.938,01 a titolo di Controparte_1
canoni idrici relativamente agli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'estinzione dell'obbligazione per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme, ai sensi dell'art. 2948
IV comma c.c., rilevava altresì di aver presentato, prima dell'instaurazione del presente giudizio, alla SO.GE.T. S.p.A., dichiarazione ai sensi della Legge n.
228/2012 con richiesta di annullamento dell'intimazione di pagamento.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, la pronuncia di nullità e illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e di ogni altro atto ad essa connesso e/o presupposto e/o conseguente e dichiarare, pertanto, non dovute le somme richieste di natura non tributaria.
Si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente Controparte_2
l'incompetenza del Giudice adito in favore del Giudice dell'esecuzione, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi. Eccepiva altresì la tardività dell'opposizione e l'irretrattabilità del credito stante la mancata opposizione dei titoli esecutivi. Rilevava, infine, la carenza di legittimazione passiva in relazione all'attività successiva alla trasmissione del ruolo alla società di riscossione.
Concludeva chiedendo preliminarmente la dichiarazione d'incompetenza per materia del Giudice adito in favore del Giudice dell'esecuzione, qualificandosi l'azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel merito chiedeva il rigetto della stessa in quanto inammissibile, irricevibile, improcedibile ed infondata sia in fatto che in diritto.
Si costituiva in giudizio la eccependo la tardività Controparte_1 dell'opposizione, essendo stata proposta oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c. e l'infondatezza dell'eccezione relativa alla prescrizione, essendo stati effettuati numerosi atti interruttivi, ritualmente notificati all'opponente. Si opponeva altresì alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, non sussistendone i presupposti per la concessione.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma della validità dell'atto impugnato.
Pag. 2 di 6 Alla prima udienza di trattazione del 07/10/2024, parte opponente insisteva nelle proprie istanze, il chiedeva il rigetto dell'istanza di Controparte_2 sospensione dell'efficacia esecutiva ed il rinvio della causa per la discussione, la si opponeva all'istanza di sospensione e chiedeva un rinvio per Controparte_1
la precisazione delle conclusioni, il Giudice, rigettava la richiesta di sospensione, non ravvisando l'esistenza dei presupposti e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 24/03/2025, ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
All'udienza del 24/03/2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
****
Preliminarmente va disattesa l'eccezione formulata dalle parti opposte relativamente alla configurazione dell'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e quindi soggetta a termine decadenziale, in luogo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Nel caso di specie l'opponente deduce quale unico motivo a sostegno dell'opposizione l'intervenuta prescrizione del credito;
tale deduzione, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, può essere proposta senza limiti temporali, con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615
c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto non la regolarità degli atti della riscossione, ma l'esistenza del credito e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione. (Cassazione civile sez. III, 02/07/2024, n.18152).
Ed infatti, laddove l'opposizione sia volta ad eccepire l'esistenza di fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo, quale l'intervenuta prescrizione tra la notifica dell'atto presupposto e la notifica dell'intimazione, essa deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta a termine. Viceversa, laddove tale opposizione sia volta a far valere vizi della procedura esecutiva, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, sottoposta al termine di 20 gg. dalla notifica dell'atto che si intende opporre ex art. 617 c.p.c..
Pag. 3 di 6 Nel merito, sull'eccepita prescrizione, è bene evidenziare che il servizio di fornitura idrica ha natura negoziale, rientrando nella fattispecie di contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c., pertanto il canone da corrispondere ha natura di prestazione periodica soggetta al regime della prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948 comma 4 c.c.. La materia è stata oggetto, peraltro, di recente intervento legislativo che ha previsto l'introduzione della prescrizione biennale per le fatture emesse a far data dall'01/01/2020. Nella fattispecie, trattandosi di canoni idrici di competenza degli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, trova comunque applicazione la disciplina di cui all'art. 2948 comma 4 c.c..
Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione del credito formulata dall'opponente non può trovare accoglimento stante l'avvenuta notifica di idonei atti interruttivi da parte della società di riscossione, per come dimostrato nell'istruttoria.
Nello specifico, risultano ritualmente notificate all'opponente le ingiunzioni e le intimazioni di pagamento sotto specificate, per le quali la stessa non ha proposto alcuna opposizione: canoni idrici relativi all'anno 2004: ingiunzione di pagamento n. 0255030, notificata in data 16/11/2022; idrici relativi all'anno 2005: ingiunzione di pagamento n. 0346333, notificata CP_3
in data 31/03/2017 e successiva intimazione di pagamento n. 243869, notificata in data 16/06/2022; idrici relativi all'anno 2006: ingiunzione di pagamento n. 0356477, notificata CP_3
in data 31/03/2017 e successiva intimazione di pagamento n. 243869, notificata in data 16/06/2022;
canoni idrici relativi all'anno 2007: intimazione di pagamento n. 243869, notificata in data 16/06/2022;
canoni idrici relativi all'anno 2008: intimazione di pagamento n. 511036, notificata in data 20/10/2022;
canoni idrici relativi all'anno 2009: ingiunzione di pagamento n. 0255031, notificata in data 16/11/2022;
canoni idrici relativi all'anno 2010: intimazione di pagamento n. 243869, notificata in data 16/06/2022;
Pag. 4 di 6 canoni idrici relativi all'anno 2011: intimazione di pagamento n. 243869, notificata in data 16/06/2022;
canoni idrici relativi all'anno 2012: intimazione di pagamento n. 511036, notificata in data 20/10/2022;
canoni idrici relativi all'anno 2013: ingiunzione di pagamento n. 0255028, notificata in data 16/11/2022;
canoni idrici relativi all'anno 2014: ingiunzione di pagamento n. 0255029, notificata in data 16/11/2022.
Tali atti interruttivi della prescrizione, non essendo stati impugnati a suo tempo, sono divenuti definitivi, ragion per cui risulta ad oggi preclusa all'opponente la possibilità di eccepire contestazioni relativamente al merito della pretesa impositiva, né risulta decorso nuovamente il termine di prescrizione quinquennale, dalla data di notifica di tali atti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
L'opponente, infatti, avrebbe dovuto far valere l'eventuale prescrizione del credito maturata antecedentemente alla notificazione delle ingiunzioni e delle intimazioni di pagamento, in sede d'impugnazione di detti atti, alla stessa ritualmente notificati.
Sull'impugnabilità degli atti, non sussistono dubbi, in quanto anche le intimazioni di pagamento, al pari delle ingiunzioni, possono essere impugnate. Sul punto la Corte di
Cassazione ha affermato che “l'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, davanti al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall'Amministrazione, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile”. (Cassazione – Sezioni Unite, sentenza n. 12244 del 27/05/2009).
Ed ancora "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la
Pag. 5 di 6 cristallizzazione dell'obbligazione". (Cassazione – Sezione Tributaria, sentenza n.
6436 dell'11/03/2025).
Alla luce quindi di quanto provato documentalmente, in corso di giudizio,
l'eccezione di prescrizione, non può trovare accoglimento e la domanda, pertanto, deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi, vista la natura documentale della causa ed escludendo il compenso per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico,
Dott.ssa Francesca Garofalo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'intimazione di pagamento impugnata;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.700 da corrispondere a ciascuna delle parti opposte, oltre rimborso forfetario ed accessori, come per legge.
Catanzaro, 06/05/2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Garofalo
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